Articolo 4 della Legge 11 giugno 2004, n. 145
Articolo 3Articolo 5
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13 giugno 2004
Art. 4. 1. All' articolo 180 del codice penale le pa-role: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del codce penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 180 (Revoca della sentenza di riabilitazione). - La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni od un'altra pena piu' grave.».
Entrata in vigore il 13 giugno 2004
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