Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
L'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa. Pertanto, in assenza del decreto di esproprio, che è il provvedimento terminale della procedura stessa, difettano i presupposti per la predetta azione, della quale deve dichiararsi la improponibilità originaria (con conseguente irrilevanza di ogni questione attinente al termine o alla decorrenza della prescrizione del relativo diritto). Nè è ammissibile la conversione di tale azione, una volta proposta, in quella di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi", e, quindi, la infungibilità delle relative domande.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9055 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EC DO LM, ZZ RI ON, ZZ EN, quali aventi causa ZZ LU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso l'avvocato A. PINTO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAURIZIO RICIGLIANO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI VALLE AGRICOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso l'avvocato LU NAPOLITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO SARRO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2112/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 22/08/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/99 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ricigliano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.3.1993, ZZ GI e CC NI AL, riassumendo una domanda già proposta, con atto di citazione notificato il 30.6.1987, davanti al Tribunale di S. AR Capua Vetere, riguardo alla quale il giudice adito aveva declinato la propria competenza, convenivano in giudizio il Comune di Valle Agricola davanti alla Corte d'appello di Napoli, chiedendo la determinazione dell'indennità di occupazione e di esproprio relativamente a terreno di loro proprietà, assoggettato a procedura espropriativa da parte dell'amministrazione convenuta, al fine di realizzarvi un campo di calcio. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione convenuta, contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata il 22.8.1996, la Corte d'Appello di Napoli, dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'CC, rigettava la domanda del ZZ, osservando che l'indennità di esproprio non era dovuta, essendo mancato un formale provvedimento ablatorio da parte dell'amministrazione occupante, e osservava che, verificatasi l'occupazione appropriativa (alla data 22.9.1979), nessuna domanda risarcitoria era stata proposta in sede competente, nè potevano esaminarsi in quella sede pretese creditizie sotto il profilo risarcitorio.
Riguardo alla domanda concernente l'indennità di occupazione, era da ritenere fondata l'eccezione di prescrizione opposta dal Comune di Valle agricola: l'occupazione, infatti, disposta con decreto 25.7.1974, ed eseguita in due riprese, il 12.8 ed il 31.12 dello stesso anno, era da considerare scaduta, in assenza di proroghe, con il decorso del biennio. L'atto di citazione era intervenuto il 30.6.1987, oltre il decorso del termine ordinario di prescrizione. Non poteva esser rilevata una rinuncia ad avvalersi della prescrizione nelle offerte di indennità, avanzate dal Comune il 4.12.1989 ed il 3.3.1992, tenuto conto che esse contenevano solo proposte transattive in pendenza di giudizio.
Ricorrono per cassazione CC NI AL, ZZ AR TO e ZZ FI, quali eredi di ZZ GI, affidandosi a tre motivi, al cui accoglimento si oppone con controricorso il Comune di Valle Agricola.
I ricorrenti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, CC NI AL, ZZ AR TO e ZZ FI, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2946, 2947 c.c. e 13, 71 l. 25.6.1865 n. 2359, premesso che in materia di occupazione appropriativa non sembrerebbe fondata la tesi che riconduce ad un fatto illecito l'acquisizione del bene privato alla mano pubblica, riconoscono comunque che il giudice di merito ha applicato il termine ordinario di prescrizione e censurano la sentenza impugnata per averlo fatto decorrere dalla scadenza dell'occupazione (31.12.1976), anziché dal compimento dell'opera (29.9.1979). Inoltre, non contenendo il decreto di occupazione l'indicazione dei termini per l'inizio ed il compimento della procedura espropriativa, la permanenza dell'illecito avrebbe impedito il decorso della prescrizione. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2937 c.c., ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo, censurano la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che anteriormente alla delibera 4.12.1989, erroneamente ridimensionata dalla Corte d'appello alla stregua di proposta transattiva, il Comune, costituendosi in giudizio (il 13.10.1987), aveva eccepito la prescrizione: alla luce del precedente contegno, la seconda manifestazione di volontà non potrebbe che assumere valore abdicativo alla pretesa contenuta nella prima manifestazione. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 45 c.p.c., censurano la sentenza nella parte in cui, ritenendo la propria incompetenza sulla domanda di determinazione dell'indennità, decide parzialmente la causa, anziché chiedere d'ufficio il regolamento di competenza, o, in mancanza, decidere nel merito la causa, accettando la devoluzione formulata dal Tribunale.
Il ricorso è infondato, e va rigettato.
Quanto al primo motivo, esso è il risultato di un evidente fraintendimento non solo della sentenza che s'impugna, ma anche dell'oggetto del contendere. Questo è da identificare, fin dall'origine, come accertamento dell'indennità di esproprio e di occupazione: ragione per la quale il Tribunale di S. AR Capua Vetere, inizialmente adito, dichiarò la propria incompetenza. La Corte d'appello di Napoli, adita in riassunzione, riscontrando che la vicenda ablatoria della proprietà degli attori non si era conclusa con un decreto di esproprio, si è limitata a conoscere della domanda riguardante l'indennità di occupazione, per la quale ha ritenuto l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione. L'esame di qualsiasi pretesa risarcitoria era da ritenere precluso, per doversi qualificare la domanda come mirante all'indennità di esproprio.
Le domande di determinazione dell'indennità di esproprio e di risarcimento del danno da occupazione appropriativa non sono tra loro fungibili, stante la diversità di petitum e di causa petendi (Cass. 5.5.1998, n. 4485). Ne consegue che proposta la prima, essa non può convertirsi nella seconda, e che la mancanza di provvedimento terminale della procedura espropriativa, ne determina l'improponibilità ab origine. Neppure si pone, per questa, dunque, problema di termine e di decorrenza della prescrizione, e tutte le deduzioni illustrate dalla parte ricorrente a corredo del motivo di ricorso, sulla ricostruzione dell'istituto dell'accessione invertita, sono assolutamente irrilevanti, poiché attengono ad una domanda, quella di risarcimento da fatto illecito, che non risulta essere stata proposta. Nè parte ricorrente può pretendere di "recuperare" nella proposta domanda di indennità di esproprio un'improbabile indennità di occupazione illegittima, citando una giurisprudenza superata, e ormai datata, che considerava il compenso per la perdita della proprietà in seguito all'irreversibile trasformazione del fondo, come corrispettivo, soggetto alla prescrizione decennale: l'istituto dell'occupazione appropriativa va ricostruito in termini di illecito extracontrattuale, avendo anche la legge qualificato in termini risarcitori (art. 3, comma 65, l.23.12.1996 n. 662, che ha aggiunto un comma 7 bis all'art. 5 bis l.359/92) le conseguenze economiche dell'acquisizione del bene privato alla mano pubblica in assenza di decreto di esproprio (giurisprudenza costante dopo il pronunciamento delle sezioni unite:
Cass. 25 novembre 1992, n. 12546; successivamente, tra le altre, Cass. 2 ottobre 1993, n. 9826; 11 ottobre 1994, n. 8290; 4 maggio 1995, n. 4853; 5 agosto 1997, n. 7203; 26 gennaio 1998, n. 761;
30.12.1998, n. 12883).
Riguardo alla domanda di determinazione dell'indennità di occupazione, mantenendo l'occupazione e l'espropriazione autonomia funzionale, sì che alla pretesa indennitaria (o risarcitoria, qualora sia mancato il decreto di esproprio) connessa alla perdita della proprietà, si aggiunge quella connessa alla perdita di frutti per il mancato godimento del fondo, su di essa il giudice deve provvedere, pur quando l'indennità espropriativa, come nel caso di specie, non risulti dovuta.
L'indennità per l'occupazione di urgenza, preordinata all'espropriazione di un immobile, deve essere calcolata per periodi annuali e corrisposta anno per anno, conseguendone che il termine prescrizionale decorre dalla fine di ogni anno di occupazione e dal giorno in cui ha termine l'occupazione, per l'anno in corso (Cass. 5 febbraio 1999, n. 27/S.U., che smentisce la tesi, adombrata dai ricorrenti nella memoria illustrativa, di un decorso della prescrizione dalla sentenza dichiarativa d'incostituzionalità dell'art. 20 l. 22.10.1971 n. 865). Il giudice di merito ha accertato che il periodo di occupazione cessò in data 31.12.1976, e dunque correttamente ha ritenuto l'estinzione della pretesa indennitaria per decorso del decennio (atto di citazione, sia pure in sede incompetente, del 30.6.1987).
Privo di pregio appare il reclamato riferimento alla data di compimento dell'opera (29.9.1979): questo, intervenuto dopo la scadenza dell'occupazione autorizzata, niente ha a che vedere con l'indennità di occupazione, la quale, come già precisato, mira a compensare il proprietario non della perdita del bene, ma del mancato godimento. Il profilo di doglianza in ordine alla mancata fissazione dei termini per la procedura espropriativa ed il compimento dei lavori, va ritenuto inammissibile, mirando ad introdurre nella controversia una questione non trattata nel precedente grado del giudizio, con l'effetto di alterare l'oggetto sostanziale dell'azione (Cass. 28.8.1998, n. 8580). Parimenti estranea all'oggetto del presente giudizio di legittimità è la questione, indotta con la memoria illustrativa per l'udienza, sulla durata dell'occupazione legittima, che dovrebbe ragguagliarsi all'art. 20 l. 865/71 (e dunque quinquennale), anziché all'art. 73 l. 25.6.1865 n. 2359 (biennale): vale il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non è possibile presentare motivi aggiunti con la memoria ex art. 378 c.p.c. (Cass.5.2.1999, n. 39; 1.12.1998, n. 12168).
In ordine al secondo motivo, le proposte transattive intervenute in corso di causa, qualora non raggiungano l'effetto desiderato, non rappresentano un riconoscimento, anche solo implicito, del diritto altrui, perché non hanno come presupposto l'ammissione totale o parziale della fondatezza della pretesa avversaria, e quindi non hanno efficacia interruttiva della prescrizione (Cass.18.7.1998, n. 6702). Ed è evidente, in riferimento alla dedotta contraddizione con l'originario atteggiamento di diniego dell'altrui diritto, che, in quanto inserite nelle trattative per la composizione della lite, ben possono far seguito ad una linea difensiva viceversa impostata sull'incondizionato disconoscimento delle pretese di controparte.
Anche il terzo motivo è la conseguenza di un evidente fraintendimento della sentenza impugnata. La Corte d'appello non ha certo dichiarato la propria incompetenza sulla domanda dell'indennità di esproprio (in questo caso, sì, era configurabile un conflitto negativo di competenza con il Tribunale), ma ha rigettato la domanda, ritenendo (oltre alla prescrizione dell'indennità di occupazione) non dovuta l'indennità di esproprio, difettandone i presupposti.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.