Sentenza 12 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2018, n. 15327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15327 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2018 |
Testo completo
guente PU SENTENZA sul ricorso n. 5609 - 2013 R.G. proposto da: ON FF - c.f. [...]- AT RI - c.f. [...]- elettivamente domiciliati, con indicazione dell'indirizzo di p.e.c., in Brescia, alla via Malta, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Pietro Garbarino che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti. RICORRENTI
contro
BU ER - c.f. [...]- elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo di p.e.c., in Brescia, alla via Spalto San Marco, n. 31/B, presso lo studio dell'avvocato Simona Calabrò che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Sara Miglioli lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1118 dei 4.7/8.10.2012 della corte d'appello di Brescia, clz(i3 1 moo" udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 13 febbraio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete, udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio Capasso, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in ogni caso per il rigetto del ricorso, udito l'avvocato Pietro Garbarino per i ricorrenti, udito l'avvocato Emanuela Romanelli per delega dell'avvocato Simona Calabrò per il controricorrente,
FATTI DI CAUSA
Con atto in data 19.1.2004 TO BU, proprietario in Mazzano di un appartamento al primo piano di una villetta bifamiliare, citava a comparire innanzi al tribunale di Brescia LE NE e AR GA, proprietari dell'appartamento al piano terra della villa. Chiedeva che i convenuti fossero condannati alla demolizione del manufatto realizzato ex novo sino al rispetto delle dovute distanze nonché al risarcimento i danni cagionati. Si costituivano LE NE e AR GA. Instavano per il rigetto dell'avversa domanda ed esperivano domande riconvenzionali. Con sentenza dei 19/29.4.2008 il tribunale adito accoglieva le istanze attoree e rigettava le riconvenzionali. Proponevano appello LE NE e AR GA. Resisteva TO BU. Con sentenza n. 1118 dei 4.7/8.10.2012 la corte d'appello di Brescia rigettava il gravame e condannava gli appellanti alle spese del grado.Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso LE NE e AR GA;
ne hanno chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in tema di spese. TO BU ha depositato controricorso;
ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano travisamento in fatto, illogicità e difetto di motivazione in ordine al primo motivo d'appello. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano il "travisamento dei fatti per trascrizione incompleta di clausola pattizia" (così ricorso, pag. 15). Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "illogicità e contraddittorietà dell'impugnata decisione in riferimento al primo motivo d'appello" (così ricorso, pag. 16). Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà della valutazione in ordine al secondo motivo d'appello, travisamento del fatto controverso e decisivo per il giudizio. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà della valutazione in ordine al secondo motivo d'appello, travisamento su fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorso è inammissibile. L'avvocato Pietro Garbarino rappresenta e difende nel presente giudizio di legittimità LE NE e AR GA "giusta procura speciale già in atti" (così ricorso, pag. 1), ossia in virtù di procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta di prime cure, comparsa poi richiamata nell'intestazione dell'atto di appello. E' sufficiente quindi il rinvio all'insegnamento di questa corte a tenor del quale nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell'art. 83, 3 0 co., cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati;
sicché, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal 2° co. dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.6.2006, n. 13537; cfr. Cass. 18.4.2013, n. 9462, secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, 3° co., cod. proc. civ., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati;
pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal 2° co. dell'art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata;
in difetto dell'osservanza di una di tali necessarie forme, il ricorso è, pertanto, inammissibile;
cfr. Cass. 20.9.2004, n. 18853, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare;
pertanto è inammissibile il ricorso incidentale, sottoscritto da un avvocato in forza di una procura generale alle liti, peraltro rilasciata in data anteriore alla pronuncia impugnata;
cfr. Cass. sez. lav. 13.9.2006, 19560, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità del ricorso (o ,op del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell'apposito albo, è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e, dall'altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione). La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. Si dà atto che il ricorso è datato 18.2.2013. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1 quater introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere dal 31.1.2013; a tal ultimo riguardo cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014, n. 3774), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna in solido i ricorrenti, LE NE e AR GA, a rimborsare al controricorrente, TO BU, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, LE NE e AR GA, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis, cit.. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2018. Il consigliere estensore dott. Il presjdØnte dot