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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 643/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 9.4.2025 e vertente tra
e per essa, in qualità di mandataria, corrente in Parte_1 Parte_2
Verona, in persona del Pres. del Consiglio di Amministrazione , Parte_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Luisa Alibrandi del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il difensore, come da mandato procura allegata all'atto di citazione
Attrice
Contro
in atti gen.to, res.te in Alessandria, rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Controparte_1
Balconi del Foro di Monza, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il difensore
Convenuto
con sede in Alessandria, corso XX Settembre 37/A CP_2
Convenuta contumace
1 OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: per l'attrice e il convenuto : come da atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato a Controparte_1 Parte_1
rappresentata dalla propria mandataria conveniva in giudizio il
[...] Parte_2 CP_1
esponendo di essere - in forza di contratto di cessione di crediti 14 luglio 2017 intervenuto fra essa in qualità di cessionaria e in qualità di cedente - creditrice, fra altri, di Controparte_3 CP_1
in forza di decreto ingiuntivo 6.2.2017 divenuto esecutivo emesso dal Tribunale di
[...]
Verona per l'importo di € 75.414,80.
Tutti infruttuosi erano stati i tentativi di ottenere – direttamente e a mezzo pignoramento presso terzi cui non era seguita iscrizione a ruolo stanti le dichiarazioni negative - il pagamento del proprio credito, sicché a dicembre 2022 aveva dato incarico ad apposita società di iscrivere Pt_1
ipoteca giudiziale su alcuni immobili di proprietà del ed aveva così scoperto che, con atto CP_1
di conferimento beni in società a mezzo rogito pubblico notarile del 24 maggio 2023, questi si era spogliato, a favore della società semplice costituita in pari data e di cui lo stesso CP_2 CP_1
era socio ed amministratore, di tutti i suoi beni immobili costituenti l'unico patrimonio aggredibile del debitore.
Agiva pertanto parte attrice per ottenere la revocatoria ordinaria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del negozio sopra descritto, che il aveva compiuto con l'unico evidente fine di sottrarre i beni CP_1
immobili all'espropriazione che la creditrice avrebbe iniziato di lì a poco. In particolare, era evidente sia il danno sofferto da che l'intento fraudolento del così come la Pt_1 CP_1
conoscenza del danno arrecato alla creditrice anche da parte di di cui lo stesso CP_2
era socio, amministratore e legale rappresentante. CP_1
Si costituiva in giudizio innanzitutto rilevando l'incompletezza del Controparte_1
contraddittorio, dovendo l'azione revocatoria essere indirizzata anche alla società semplice
, nel merito chiedendo il rigetto della domanda di , per difetto di interesse ad agire CP_2 Pt_1
dell'attrice : i beni erano infatti stati conferiti in società di persone di cui il era socio e la CP_1
sua quota era liberamente aggredibile, sicché bastava alla creditrice espropriare tale quota per non soffrire alcun pregiudizio, invece richiesto dall'art. 2901 c.c. In altre parole da un lato il CP_4
2
[...] non si era veramente spogliato di alcunché, dall'altro nessuna garanzia del credito era stata persa, ben potendo l'attrice soddisfarsi sulla quota sociale del CP_1
La causa, dopo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'acquirente che CP_2
rimaneva contumace, veniva istruita sulla base delle sole produzioni documentali, e poi avviata alla fase decisionale.
All'esito il Tribunale decide come segue.
L'azione revocatoria intentata è fondata.
Innanzitutto si osserva che è ampiamente provato il debito di - così come Controparte_1
quantificato nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona il 6.2.2017 (doc. 1) - nei confronti di in qualità di cessionaria ( vedi doc. C) del credito già in capo Parte_1
all'ingiungente Controparte_3
Risulta anche dal documento n. 3 fascicolo attoreo che ha provato a recuperare il suo Pt_1
credito con pignoramento presso terzi, che tuttavia non è andato a buon fine, non essendo risultato alcun credito dell'esecutato su cui la creditrice potesse soddisfarsi. D'altro canto CP_1
lo stesso convenuto costituito – a parte la quota della società semplice su cui vedi infra - CP_2
non ha indicato nessun altro cespite patrimoniale su cui la società attrice potrebbe soddisfarsi, così indirettamente confermando l'eventus damni e cioè il pregiudizio che la creditrice ha sofferto dal conferimento nella società degli unici cespiti patrimoniali residui del quelli appunto CP_1
oggetto del rogito Conforti del 24 maggio 2023.
Venendo dunque a tale atto secondo parte attrice, per i motivi sopra già ricordati, non avrebbe arrecato alcun pregiudizio alla creditrice, potendo questa soddisfarsi sulla quota societaria del la tesi però non convince, per il semplice motivo che, a mente dell'art. 2270 c.c. sulla CP_1
quota di partecipazione alla società semplice il creditore del socio può solo compiere atti conservativi, in vista della futura liquidazione, ma non espropriarla;
un'indiretta conferma della non espropriabilità della quota in società di persone, si ha dalla seguente massima della S.C.: Cass.
15605/02 : Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell'atto costitutivo siano trasferibili con il solo consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società. Conforme la recente Cass. 29267/23. 3 Si evince infatti da tali decisioni che solo nel caso in cui nell'atto costitutivo della società sia contenuta una clausola di libera trasferibilità della quota, la quota stessa può essere espropriata dal creditore del socio anche prima dello scioglimento della società; clausola che, nel caso che ci occupa, il convenuto non ha allegato né provato sia stata pattuita in sede di costituzione della società , di cui non è stato prodotto né l'atto costitutivo né lo statuto. CP_2
In ogni caso poi non è chi non veda la differenza che corre tra l'espropriazione di un immobile e quella di una quota societaria, il cui effettivo valore deve essere accertato in sede liquidatoria con tutte le lungaggini e i rischi di tale procedura.
Ciò detto nel caso che ci occupa l'elemento soggettivo in capo al convenuto è dimostrato dal fatto che il era certo consapevole, all'atto del conferimento, di essere debitore verso , CP_1 Pt_1
visto che il decreto ingiuntivo che tale debito accertava era anteriore di ben sei anni all'atto dispositivo, e che in data 7 novembre 2022 da , con riferimento a quel titolo esecutivo, il Pt_1
aveva ricevuto la notifica dell' atto di pignoramento presso terzi ( doc. 3 fascicolo attoreo), CP_1
poi non iscritto a ruolo per mancanza di risposte positive dei terzi;
il che comprova anche che il privo di altri cespiti patrimoniali diversi dagli immobili conferiti nella società, certamente CP_1
sapeva che il conferimento avrebbe privato la di qualsiasi altro bene su cui soddisfarsi. CP_5
Anche la conoscenza da parte di società semplice , del pregiudizio che veniva arrecato alla CP_2
creditrice, è più che provata: basti dire che, come risulta dalla visura camerale in atti e non è contestato, sempre lo stesso convenuto è amministratore e legale rappresentante della CP_1
società, con la conseguenza che non poteva ignorare in veste di acquirente ciò di cui era certamente consapevole in veste di alienante.
Inoltre che la società sia stata costituita a bella posta solo al fine di creare un acquirente CP_2
dei beni in questione è provato sia dalla coevità dei due atti ( di costituzione della società e di conferimento) sia da quanto risulta dalla visura camerale in atti e cioè che si tratta in realtà di una società inattiva, che probabilmente, oltre a divenire conferitaria degli immobili del non ha CP_1
mai compiuto nessun'altra attività sociale.
Tanto premesso, sulla scorta degli elementi presuntivi di cui sopra il Tribunale reputa che nella fattispecie sino ravvisabili tutti i presupposti per l'accoglimento della proposta azione revocatoria sicché il conferimento di diritti su beni immobili eseguito da a favore di s.s. Controparte_6
4 deve essere dichiarato inefficace nei confronti dell'istituto procedente, ai sensi dell'art. CP_2
2901 c.c.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tabella
2, causa di valore compreso fra € 52.000 ed € 260.000, valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
accerta e dichiara la revocabilità a favore di dell'atto di conferimento in Parte_1
società a rogito notaio di data 24 maggio 2013, rep. n. 14066/6812 e, relativamente ai Per_1
diritti su beni immobili risultati conferiti nella società con sede in Alessandria dal CP_2
convenuto ne dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice. Controparte_1
Ordina al competente Conservatore il compimento delle annotazioni e trascrizioni di legge.
Condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi di Avvocato, oltre al 15% sui compensi per spese generali, Iva e CPNA come per legge
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 15 aprile 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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