TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 11
TAR
Decreto presidenziale 17 settembre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 3 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 18 del disciplinare e principio del contraddittorio per mancata esplicazione effettiva del soccorso istruttorio

    Il Collegio ritiene che, a fronte di un ostacolo tecnico nella piattaforma digitale che impediva la corretta compilazione dell'offerta, sia più ragionevole dare rilievo alla distinta esplicativa redatta contestualmente alla presentazione dell'offerta, in quanto più verosimile rispetto all'ipotesi che un operatore abbia scientemente formulato un'offerta superiore alla base d'asta, andando incontro a esclusione. Si richiamano i principi di buona fede e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 23 del disciplinare per mancata comunicazione dei risultati delle offerte tecniche prima dell’apertura di quelle economiche

    Dal verbale della seduta emerge che la Commissione ha dapprima attribuito i punteggi per l'offerta tecnica e solo successivamente ha aperto le offerte economiche. La mancata comunicazione dei primi risultati prima dell'apertura delle offerte tecniche non è di per sé sufficiente a inficiare la procedura.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 20, 23 e 24 del disciplinare per mancato esercizio dei poteri istruttori da parte della Commissione

    Dai verbali delle sedute risulta che la Commissione ha riscontrato incongruenze nelle offerte economiche, le ha analizzate e ha rimesso al R.U.P. la valutazione sull'opportunità di attivare il soccorso istruttorio. Ciò esclude che la Commissione non abbia esercitato i poteri istruttori di propria competenza.

  • Rigettato
    Incompetenza del R.U.P. ad attivare il soccorso istruttorio e conflitto di interessi del consulente di supporto al R.U.P.

    Non vengono individuate ragioni specifiche a sostegno dell'incompetenza del R.U.P. Quanto al conflitto di interessi, le allegazioni non raggiungono la soglia di gravità richiesta dalla normativa, che necessita di presupposti specifici e documentati di interessi effettivi.

  • Altro
    Illegittimità dell’avviso dell’11 luglio 2025 nella parte in cui ha consentito il proseguimento della gara

    La decisione di accogliere il ricorso sulla base del quarto motivo di ricorso rende superflua la disamina di questa censura.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 18 del disciplinare e principio del contraddittorio per mancata esplicazione effettiva del soccorso istruttorio

    Il Collegio ritiene che, a fronte di un ostacolo tecnico nella piattaforma digitale che impediva la corretta compilazione dell'offerta, sia più ragionevole dare rilievo alla distinta esplicativa redatta contestualmente alla presentazione dell'offerta, in quanto più verosimile rispetto all'ipotesi che un operatore abbia scientemente formulato un'offerta superiore alla base d'asta, andando incontro a esclusione. Si richiamano i principi di buona fede e affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 11
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 11
    Data del deposito : 3 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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