Decreto presidenziale 17 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2025
Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 03/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 998 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fidelitas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria del costituendo raggruppamento con Icts Italia s.r.l., nonché da Icts Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , quale mandante del costituendo raggruppamento con Fidelitas s.p.a., in relazione alla procedura CIG B59D004E2F, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Rostagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Aeroporto di Genova s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
nei confronti
dell’Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Securpol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso, Elena Alberti e Francesco Aniballi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Torpedine s.r.l., di Sicuritalia s.p.a., della Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota recante « Comunicazione esclusione ex art. 90, comma 1, lett. d) » pervenuta da Aeroporto di Genova s.p.a. in data 11 agosto 2025;
della nota recante « SOCCORSO PROCEDIMENTALE – Chiarimenti offerta economica ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023 » pervenuta da Aeroporto di Genova s.p.a. in data 14 luglio 2025;
e, per quanto occorrer possa, dell’avviso di gara dell’11 luglio 2025, dei verbali di gara e di tutti gli atti prodromici, correlati e conseguenti agli atti impugnati anche non conosciuti, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione a terzi ad oggi non conosciuto nelle more eventualmente assunto dalla Stazione Appaltante e relativi verbali e atti prodromici, correlati e conseguenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 16 settembre 2025:
del verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice in data 2 luglio 2025;
del documento della Commissione Giudicatrice emesso in luglio 2025;
delle “note di soccorso procedimentale di conferma delle offerte economiche” nei confronti di “Istituto Coopservice spa”, “La Torpedine”, “R.T.I. Sicuritalia S.p.A. – Cooperativa Guardiani Giurati”, “Securpol spa” di Aeroporto di Genova s.p.a.;
del verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice del 5 agosto 2025;
del verbale della seduta riservata del 12 agosto 2025;
del verbale della seduta pubblica del 2 settembre 2025 e allegati, ivi compresa la nota 26 agosto 2025 di Net4Market – CSAmed s.r.l.;
e quindi di tutti gli atti ivi assunti fra i quali la formulazione della graduatoria e contestuale esclusione del costituendo raggruppamento fra Fidelitas s.p.a. e ICTS Italia s.r.l. e di tutti gli atti e comportamenti informatici prodromici, connessi, correlati e conseguenti, ivi compreso l’intervento sulla piattaforma informatica;
dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione ad oggi non conosciuto nei confronti del primo classificato in graduatoria o di terzi nelle more eventualmente assunto dalla Stazione Appaltante e relativi verbali e atti prodromici, connessi, correlati e conseguenti;
di ogni altro atto e comportamento informatico antecedente o successivo comunque presupposto, connesso, correlato o conseguente, ivi compreso l’eventuale avvio del servizio in via anticipata;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporto di Genova s.p.a., di Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. e di Securpol s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. LA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 16 agosto 2025 le nominate in epigrafe hanno esposto quanto segue.
2. Le ricorrenti hanno partecipato a una procedura di gara indetta da Aeroporto di Genova s.p.a. per l’affidamento del servizio di sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Il disciplinare di gara prevedeva all’art. 18 che l’offerta economica dovesse indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: « a) Valore complessivo del servizio offerto per il periodo quadriennale a base d’asta iva esclusa se dovuta; Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; b) indicazione analitica e scorporata degli oneri relativi alla sicurezza; c) indicazione analitica e scorporata dei costi della manodopera d) precisazione del costo orario omnicomprensivo del servizio ». All’art. 3 il medesimo disciplinare prevedeva i seguenti valori: costo della manodopera pari a euro 7.866.265,00, oneri della sicurezza pari a euro 175.058,84, importo soggetto a ribasso pari a euro 886.676,16: la somma dei tre valori è pari a euro 8.928.000,00, indicato come importo complessivo del servizio.
Coerentemente con tale assetto, il disciplinare telematico, all’art. 7, prescriveva di « inserire i valori di offerta nel form on line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo): a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta €” del valore complessivo del servizio offerto per il periodo quadriennale; b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023; c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/202 3».
Stando alla ricostruzione delle ricorrenti, in sede di effettiva compilazione della domanda, la voce “Offerta €”, non consentiva l’inserimento di un importo pari al valore complessivo del servizio offerto. È utile anticipare che tale circostanza è confermata dall’avviso della Stazione Appaltante dell’11 luglio 2025, nel quale si legge che « la documentazione di gara richiedeva l’inserimento del <<Valore complessivo del servizio offerto per il periodo quadriennale a base d’asta iva esclusa>>, tuttavia, procedere in tal senso avrebbe determinato la comparsa di un segnale di allerta per valore non congruo ».
Pertanto, le ricorrenti hanno inserito all’interno della cella posta sotto la colonna “Offerta €” un importo pari a euro 851.866,16, calcolato per differenza tra il valore complessivo dell’offerta, pari a euro 8.893.190,00, e la base d’asta non ribassabile, pari a euro 8.041.323,84. Hanno poi allegato una distinta esplicativa delle componenti dell’offerta.
In sede di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione ha assegnato al costituendo raggruppamento tra le due ricorrenti il massimo punteggio.
Riscontrata dalla Commissione la mancata corrispondenza tra la struttura dell’offerta delineata nel disciplinare e quella presente nell’applicativo, il R.U.P. ha proceduto ad attivare il soccorso istruttorio. Le ricorrenti hanno ricevuto una comunicazione nella quale l’Aeroporto ha chiesto « di confermare che il valore dell’offerta presentata sia pari a complessivi € 8.962.016,00 ».
Con nota trasmessa in data 18 luglio 2025, il raggruppamento ha riscontrato la nota della stazione appaltante, confermando la propria offerta economica per l’importo di euro 8.893.190,00.
In data 11 agosto 2025 la stazione appaltante ha comunicato l’esclusione del raggruppamento ricorrente, motivata con riguardo al superamento della base d’asta.
3. Impugnando tale atto le ricorrenti deducono le censure così sintetizzabili: violazione dell’art. 23 del disciplinare per mancata comunicazione dei risultati delle offerte tecniche prima dell’apertura di quelle economiche; violazione degli artt. 20, 23 e 24 del disciplinare per mancato esercizio dei poteri istruttori da parte della Commissione; incompetenza del R.U.P. ad attivare il soccorso istruttorio e conflitto di interessi del consulente di supporto al R.U.P.; violazione dell’art. 18 del disciplinare in merito alla composizione dell’offerta, nonché del principio del contraddittorio per mancata esplicazione effettiva del soccorso istruttorio; in subordine, illegittimità dell’avviso dell’11 luglio 2025 nella parte in cui ha consentito il proseguimento della gara.
Si è costituita in giudizio Aeroporto di Genova s.p.a., instando per la reiezione del ricorso.
Si sono altresì costituite Istituto di Vigilanza Istituto di Vigilanza Coopservice s.p.a. e Securpol s.p.a., chiedendo il rigetto del gravame.
Le società Torpedine s.r.l., Sicuritalia s.p.a. e Cooperativa Guardiani Giurati Lubrani s.c.a.r.l. sono rimaste intimate.
3.1. Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 16 settembre 2025 le ricorrenti hanno impugnato alcuni verbali e altri atti endoprocedimentali veicolando censure analoghe.
3.2. All’esito della camera di consiglio del 3 ottobre 2025, con ordinanza della Prima Sezione del 7 ottobre 2025, n. 257, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
3.3. Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2025, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
4. Il Collegio, re melius perpensa rispetto a quanto statuito in sede cautelare, ritiene che il ricorso sia fondato, come di seguito precisato.
4.1. Il primo motivo non può essere accolto.
Dal verbale del 12 giugno 2025 (doc. 12 resistente) emerge chiaramente che la Commissione ha dapprima proceduto all’attribuzione dei punteggi per l’offerta tecnica e solo in un secondo momento all’apertura delle offerte economiche. La circostanza che i primi risultati non siano stati comunicati prima dell’apertura delle offerte tecniche non è di per sé sola idonea a scalfire la genuinità della procedura.
4.2. Anche il secondo motivo deve essere respinto.
Dal medesimo verbale del 12 giugno 2025 si evince che la Commissione ha riscontrato delle incongruenze nelle offerte economiche dei concorrenti e si è riservata degli approfondimenti da sottoporre al R.U.P. per le conseguenti determinazioni. Dal verbale della seduta del 2 luglio 2025 (doc. 13 Aeroporto) risulta che la Commissione ha analizzato tutte le offerte economiche; il verbale riporta le incongruenze riscontrare, che hanno indotto la Commissione a rimettere al R.U.P. l’opportunità di attivare il soccorso istruttorio.
Tali circostanze sono sufficienti a escludere che la Commissione non abbia esercitato i poteri istruttori di propria competenza.
4.3. È altresì infondato il terzo motivo.
La ricorrente non individua, nemmeno genericamente, le ragioni dell’asserita incompetenza del R.U.P. ad attivare il soccorso istruttorio, considerato che, in base all’art. 7 dell’all. I.2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 26, il R.U.P. « svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti ».
Quanto al conflitto di interessi prospettato dalla ricorrente in capo al consulente di supporto al R.U.P., è sufficiente rilevare che le allegazioni non attingono alla soglia di gravità richiesta dall’art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023, per il quale « la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro ».
4.4. È invece fondato il quarto motivo di ricorso.
4.4.1. Va premesso che è pacifica in causa la divergenza tra « la descrizione dell’offerta economica presente nella documentazione di gara rispetto alla struttura della Piattaforma digitale utilizzata per l’espletamento della procedura » (così l’avviso della stazione appaltante dell’11 luglio 2025 – doc- 24 ricorrente). In sintesi, la piattaforma non consentiva l’inserimento del valore dell’offerta economica complessiva. Tale circostanza, stando al predetto avviso, era « idonea ad indurre in errore l’operatore ed ha, in ogni caso, generato, la mancata indicazione delle coordinate utili a stabilire c orrettamente quali valori dovessero essere indicati in Piattaforma, in particolare, nella sezione “Offerta €” ».
A fronte di un tale ostacolo alla formulazione dell’offerta, il Collegio ritiene che vada ricercata l’effettiva volontà dell’operatore economico partecipante, per la ricostruzione della quale non può prescindersi, nel caso di specie, dalla disamina della distinta allegata dalle ricorrenti al momento della presentazione dell’offerta economica (doc. 14 ricorrenti). A tale documento è possibile riconoscere un valore decisivo in quanto è stato formato contestualmente alla formulazione dell’offerta e non in un momento successivo.
Dal documento risulta anzitutto che il raggruppamento ha offerto un importo complessivo pari a euro 8.893.190,00: sulla consistenza dell’offerta economica non vi sono dunque dubbi, considerato altresì che, sempre nella distinta in esame, viene spiegato come il medesimo importo è stato riversato nel format messo a disposizione dalla stazione appaltante. Ebbene, le ricorrenti scompongono l’importo complessivo offerto, pari a euro 8.893.190,00, nelle seguenti voci: costo della manodopera diretta pari a euro 7.935.091,00; oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 79.704,00; altri costi pari a euro 616.470,00; costi generali di struttura pari a euro 88.000,00; utile pari a euro 173.924,00).
4.4.2. Secondo la ricostruzione della resistente e delle controinteressate le ricorrenti hanno indicato costi della manodopera superiori rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara, formulando un’offerta superiore alla base d’asta. Infatti, il valore della base d’asta non ribassabile, pari a euro 8.041.323,84, sarebbe il risultato della somma dei costi della manodopera (euro 7.866.265,00) e degli oneri di sicurezza (euro 175.058,84) stimati dalla Stazione appaltante. Per inciso, va specificato che, pure se i documenti di gara non lo specificano, il valore da ultimo riportato sembra riconducibile agli oneri di sicurezza da interferenza, i quali sono determinati in maniera rigida dalla stazione appaltante (così, tra le tante, di recente, T.A.R. Lazio, Sez. I., 24 novembre 2025, n. 20932). Aggiungendo al valore così ottenuto l’importo soggetto a ribasso (euro 886.676,16), si ottiene il valore complessivo del servizio posto a base d’asta (euro 8.928.000,00). Avendo il raggruppamento indicato costi della manodopera in misura pari a euro 7.935.091,00 e un ribasso pari a euro 851.866,16 sotto la dicitura “Offerta €”, ai quali vanno aggiunti gli oneri della sicurezza, pari a euro 175.058,84, l’offerta delle ricorrenti avrebbe superato la base d’asta, pari a euro 8.928.000,00.
4.4.3. Tale ragionamento, pur persuasivo, non convince fino in fondo.
La ricorrente, a causa dell’impossibilità di inserire sotto la voce “Offerta €” un valore pari a quello complessivo effettivamente offerto, ha indicato un valore (euro 851.866,16) ricavato per mera differenza con quello della base d’asta non ribassabile (euro 8.041.323,84). Un siffatto importo non è dunque connotato dal punto di vista qualitativo, nel senso che non corrisponde a una precisa componente dell’offerta; conseguentemente, si presta a comprendere, almeno in parte, gli oneri da interferenza stimati dalla stazione appaltante nella misura di euro 175.058,84.
Un discorso analogo può essere condotto analizzando la distinta allegata insieme all’offerta (doc. 14 ricorrente). Gli oneri da interferenza vengono dapprima indicati in un prospetto sintetico, all’interno del quale vengono sommati al fatturato complessivo per servizi, dando luogo all’importo di euro 8.893.190,00, ossia l’offerta complessiva del raggruppamento. Nel dettaglio delle componenti che segue tale importo gli oneri da interferenza non vengono menzionati nuovamente, ma è plausibile ritenere che gli stessi trovino abbondantemente capienza nella voce “costi generali”, stimati in euro 616.470,00.
Un’ultima considerazione di sintesi s’impone: in presenza di un sicuro ostacolo tecnico rispetto alla consapevole compilazione dell’offerta, il Collegio ritiene che sia più ragionevole, anche in omaggio ai principi di buona fede e affidamento (art. 5 del d.lgs. n. 36 del 2023), accordare rilievo al documento giustificativo redatto dall’operatore economico piuttosto che alle risultanze della piattaforma; è infatti inverosimile che un operatore abbia scientemente formulato un’offerta superiore alla base d’asta, andando incontro a una sicura esclusione.
4.5. L’accoglimento di tale motivo, determinando l’annullamento del provvedimento di esclusione e la conseguente riammissione del raggruppamento alla gara, rende superflua la disamina delle altre censure e dei motivi aggiunti.
5. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione; le ricorrenti dovranno dunque essere riammesse alla gara.
6. La fondatezza solo parziale delle doglianze e le peculiarità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione delle ricorrenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PP SO, Presidente
LI TI, Primo Referendario
LA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IL | PP SO |
IL SEGRETARIO