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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 296/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Covi Carlo Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede – l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Padova il 31.7.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Padova al n. atto 392, parte II, serie A, anno 1999
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso ai sensi dell'art. art. 473bis. 49 c.p.c. depositato in data 16.1.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario il 31.7.1999 a Padova con e che Controparte_1 dall'unione coniugale sono nati i figli in data 18.4.1999 e in data 4.3.2003, ha formulato Per_1 Per_2
domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
, benché ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 24.5.2024 il Giudice delegato, sentita parte ricorrente, ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Il Tribunale, con sentenza n.1457/2024 depositata in data 20.9.2024 e passata in giudicato il 21.3.2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa su ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio, fissando a tal fine udienza in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate per tale udienza parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente per il presente processo e che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 24.5.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Non vi sono domande accessorie alla pronuncia sullo status su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Considerato l'oggetto del giudizio e la mancata opposizione della parte convenuta, le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Padova in data 31.7.1999 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.392, parte II, serie A, anno 1999
[...] Controparte_1
del Comune di Padova;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
pagina 2 di 3 Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Padova
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 296/2024 promossa con ricorso per separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Covi Carlo Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“chiede – l'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Padova il 31.7.1999, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Padova al n. atto 392, parte II, serie A, anno 1999
- la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova per la relativa annotazione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso ai sensi dell'art. art. 473bis. 49 c.p.c. depositato in data 16.1.2024, , premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con rito concordatario il 31.7.1999 a Padova con e che Controparte_1 dall'unione coniugale sono nati i figli in data 18.4.1999 e in data 4.3.2003, ha formulato Per_1 Per_2
domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
, benché ritualmente e tempestivamente notificato, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. del 24.5.2024 il Giudice delegato, sentita parte ricorrente, ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, attesa la mancata comparizione del convenuto e, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla separazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Il Tribunale, con sentenza n.1457/2024 depositata in data 20.9.2024 e passata in giudicato il 21.3.2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha rimesso la causa su ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio, fissando a tal fine udienza in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate per tale udienza parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportate in epigrafe.
La domanda va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, tenuto conto del disinteresse manifestato dal resistente per il presente processo e che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 24.5.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Non vi sono domande accessorie alla pronuncia sullo status su cui il Tribunale debba pronunciarsi.
Considerato l'oggetto del giudizio e la mancata opposizione della parte convenuta, le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Padova in data 31.7.1999 tra Pt_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.392, parte II, serie A, anno 1999
[...] Controparte_1
del Comune di Padova;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
pagina 2 di 3 Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Padova
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3