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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 17/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2021
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1707/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. VASELLI CINZIA Parte_1
Per l'avv. Rossi Barbara in sostituzione di MONTI STEFANO, Controparte_1
Per Parte_2
Per 'avv. Eleonora Pasini in Controparte_2 sostituzione della collega BELLI FRANCESCA ROMANA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come note conclusive depositate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 17/03/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VASELLI CINZIA e dall'avv. MORGONI MARCO
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in presso il difensore avv. VASELLI CINZIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Via
Sigismondo n. 75 null 47921 Rimini presso il difensore avv. MONTI
STEFANO
C.F. ), Parte_2 C.F._3
pagina 2 di 7 CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiamato in giudizio ex art. 140 cod Parte_1 ass. e in qualità di conducente per chiedere Controparte_1 Parte_2
l'accertamento della sua responsabilità esclusiva e il conseguente risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 3.11.2016 in Riccione dal quale il ricorrente ha riportato lesioni . Chiedeva altresì la condanna della Assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assumeva il ricorrente che, mentre stava percorrendo in sella alla bicicletta via Galilei in Riccione all'altezza del civico 2, il veicolo Peugeot tg. DB548HN condotto e di proprietà della convenuta , nel tentativo di superarlo lo urtava con lo specchietto Parte_2 retrovisore di destra e lo faceva cadere a terra.
Il danneggiato dapprima si rialzava , tuttavia dopo poche ora si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Riccione presso il quale gli veniva refertato un trauma distorsivo al ginocchio sx. Nel pomeriggio veniva redatto modello ID dalla moglie dell'infortunato,
, insieme alla investitrice conducente presso l'agenzia di Persona_1 [...] ove la era assicurata, che veniva portato al danneggiato dalla moglie CP_1 Pt_2 per la firma.
Faceva seguito ATP 696 bis c.p.c. per la valutazione medico legale delle lesioni riportate dall'infortunato. Tuttavia, lamentava il ricorrente, nulla ha Controparte_1 corrisposto all'esito dello strumento probatorio, eccependo il possesso di documentazione ritenuta dalla convenuta attestante una diversa dinamica del sinistro.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria Controparte_1 ritenendo l'assenza di nesso causale tra il sinistro ed i danni.
Faceva seguito atto di intervento di ex art. 142 cod. ass. per la surroga ex art. 1916 CP_2
c.c. per ottenere direttamente dalla compagnia convenuta il rimborso delle somme erogate in favore del danneggiato a titolo di indennità di malattia pari a € 2.371,80 per l'assenza di 68 giorni dal lavoro a causa del sinistro.
A seguito del mutamento di rito la causa veniva istruita a mezzo produzione di documenti, acquisizione di ATP RGN. 800/2020, interrogatorio formale delle parti .
pagina 3 di 7 Occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la domanda, trattasi di responsabilità per sinistro da circolazione stradale con azione introdotta dal danneggiato ex art. 144 cod. ass.
L'azione di accertamento responsabilità ex art. 2054 c.c. onera il danneggiato di fornire la prova del sinistro e della sua dinamica a cui consegue la responsabilità presunta di colpa a carico del conducente, dalla quale questi può liberarsi solo dando la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
D'altro lato la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
La domanda deve essere accolta, il danneggiato ha dato prova della dinamica del sinistro così come descritta e vieppiù confermata dal conducente investitore e rappresentata nel modulo CAI sottoscritto e versato in atti, le cui circostanze di redazione e sottoscrizione sono state confermate.
L'art. 143, 2° del Cod. ass. afferma che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria gravante a carico dell'impresa di assicurazione, che il sinistro sia avvenuto con le modalità e le conseguenze indicate.
Recente giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il modulo CAI sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti ha portata di presunzione semplice, che impone all'assicurazione l'onere di superarla. La presunzione è finalizzata , chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass.15431/2024) .
Tuttavia persiste il limite che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 2438/2024).
Le risultanze confessorie del conducente appaiono a questo giudice coerenti e consentono, insieme agli altri elementi offerti, di ritenere ex art. 2054 c.c. provata la esclusiva responsabilità della conducente convenuta .
pagina 4 di 7 Pertanto questo giudice ritiene che la prova orale, che ha confermato il contenuto del modello ID , unita al riscontro medico legale, che ha dato prova del rapporto causale delle lesioni con la dinamica del sinistro rappresentata secondo un criterio di adeguatezza eziologica, siano elementi sufficienti ai sensi dell'art. 2729 c.c. a configurarli quali elementi precisi, gravi e concordanti (Cass. 9054/2022), diretti a comprovare la esclusiva responsabilità della conducente convenuta nella causazione del sinistro. D'altro lato la compagnia convenuta non ha offerto prova di incompatibilità oggettiva tra il fatto rappresentato nel modello ID e le lesioni conseguenti riportate dal danneggiato .
I danni non patrimoniali sono da liquidarsi secondo quanto accertato nella CTU medica, svolta nel corso di ATP 800/2020 radicato presso il Tribunale di Rimini, che si condivide e dalle cui risultanze questo giudice non ritiene di discostarsi. La CTU ha evidenziato una invalidità totale di giorni 15 ed una parziale di giorni 25 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%, con lesioni permanenti pari all'8% .
La liquidazione di quanto accertato, eseguita mediante l'applicazione delle tabelle attualmente in vigore per le microinvalidità recanti il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138 comma 1 lett. B), del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs 209/2005, determina un danno da invalidità totale e temporanea pari a complessivi € 3.107,25 e da lesioni permanenti pari a € 14.561,90 . Si ritengono congrue le spese mediche sostenute pari a €688,80.
E' dovuto inoltre a titolo di danno patrimoniale il rimborso delle spese e dei compensi sostenuti per l'espletamento del procedimento per ATP RGN. 800/2020 che si valuta in complessivi € 1.700, di cui € 700 per onorario di CTU, oltre spese documentate.
Non si ritiene provata altra voce di danno.
Le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale devono essere oggetto di interessi compensativi, nella misura legale, con decorrenza dalla data del sinistro, da contabilizzarsi secondo consolidata giurisprudenza, (Cass. 1712/1995), sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione.
E' da respingere la condanna attorea nei confronti della convenuta compagnia ex art. 96, comma 3 c.c. , emergendo dal corredo probatorio allegato che la medesima non abbia operato con mala fede o colpa grave, ritenendosi plausibile che a fronte degli elementi in suo possesso, in assenza di danni ai mezzi ed in assenza di rilevi, fosse necessario il contraddittorio giudiziale al fine di determinare la dinamica del sinistro, non essendo valutabili risultanze probatorie diverse dalla dichiarazione delle parti.
Risulta fondata e da accogliersi la domanda di surroga per € 2.371,80 avanzata da CP_2 quale ente erogatore di emolumenti al lavoratore subordinato a far data dal momento del sinistro e correlate al medesimo .
pagina 5 di 7 La surroga non avviene automaticamente in conseguenza del solo pagamento dell'indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore richieda al danneggiante ai sensi dell'art. 1916 c.c. il rimborso dell'indennità corrisposta .
La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro , ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicchè il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato . (Cass. SS.UU. 8620/2015).
Si ritiene congrua la sua quantificazione in relazione all'ammontare del periodo complessivo di invalidità temporanea, certificata in giorni 100 , a fronte di lesioni permanenti dell'8% ed alla tipologia del trauma ortopedico riportato, somma che dovrà essere corrisposta dai convenuti all'assicuratore intervenuto, detraendola dall'ammontare del danno complessivamente liquidato in favore del danneggiato .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014, secondo l'attività svolta al minimo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Accerta la responsabilità della conducente convenuta nella causazione del Parte_2 sinistro stradale avvenuto in Riccione il 3.11.2016;
Condanna la convenuta in solido con in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante a risarcire l'attore per i titoli indicati in Parte_1 premessa con il pagamento della somma complessiva di € 15.985,35 oltre interessi, da pagina 6 di 7 contabilizzarsi come in parte motiva, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale.
Condanna i convenuti in solido a rimborsare alla intervenuta , in persona del legale CP_2 rappresentante, la somma di € 2.371,80 .
Condanna i convenuti in solido, a rimborsare all'attore a titolo di danni materiali le spese sostenute per il procedimento per ATP RGN. 800/2020 per complessivi € 1.700 oltre C.U. e spese notifica.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa , Iva e spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Rimini, il 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di RIMINI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1707/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
Parte_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 17 marzo 2025 ad ore 11.00 innanzi al dott. Patrizia Bugiani, sono comparsi:
Per l'avv. VASELLI CINZIA Parte_1
Per l'avv. Rossi Barbara in sostituzione di MONTI STEFANO, Controparte_1
Per Parte_2
Per 'avv. Eleonora Pasini in Controparte_2 sostituzione della collega BELLI FRANCESCA ROMANA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come note conclusive depositate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. .
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del dott. Patrizia Bugiani, all'udienza del 17/03/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-
sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1707 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. VASELLI CINZIA e dall'avv. MORGONI MARCO
( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente domiciliato C.F._2
in presso il difensore avv. VASELLI CINZIA
ATTORE
Contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MONTI STEFANO, elettivamente domiciliato in Via
Sigismondo n. 75 null 47921 Rimini presso il difensore avv. MONTI
STEFANO
C.F. ), Parte_2 C.F._3
pagina 2 di 7 CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha chiamato in giudizio ex art. 140 cod Parte_1 ass. e in qualità di conducente per chiedere Controparte_1 Parte_2
l'accertamento della sua responsabilità esclusiva e il conseguente risarcimento dei danni riportati nel sinistro avvenuto in data 3.11.2016 in Riccione dal quale il ricorrente ha riportato lesioni . Chiedeva altresì la condanna della Assicurazione convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assumeva il ricorrente che, mentre stava percorrendo in sella alla bicicletta via Galilei in Riccione all'altezza del civico 2, il veicolo Peugeot tg. DB548HN condotto e di proprietà della convenuta , nel tentativo di superarlo lo urtava con lo specchietto Parte_2 retrovisore di destra e lo faceva cadere a terra.
Il danneggiato dapprima si rialzava , tuttavia dopo poche ora si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di Riccione presso il quale gli veniva refertato un trauma distorsivo al ginocchio sx. Nel pomeriggio veniva redatto modello ID dalla moglie dell'infortunato,
, insieme alla investitrice conducente presso l'agenzia di Persona_1 [...] ove la era assicurata, che veniva portato al danneggiato dalla moglie CP_1 Pt_2 per la firma.
Faceva seguito ATP 696 bis c.p.c. per la valutazione medico legale delle lesioni riportate dall'infortunato. Tuttavia, lamentava il ricorrente, nulla ha Controparte_1 corrisposto all'esito dello strumento probatorio, eccependo il possesso di documentazione ritenuta dalla convenuta attestante una diversa dinamica del sinistro.
Si costituiva eccependo l'infondatezza della domanda risarcitoria Controparte_1 ritenendo l'assenza di nesso causale tra il sinistro ed i danni.
Faceva seguito atto di intervento di ex art. 142 cod. ass. per la surroga ex art. 1916 CP_2
c.c. per ottenere direttamente dalla compagnia convenuta il rimborso delle somme erogate in favore del danneggiato a titolo di indennità di malattia pari a € 2.371,80 per l'assenza di 68 giorni dal lavoro a causa del sinistro.
A seguito del mutamento di rito la causa veniva istruita a mezzo produzione di documenti, acquisizione di ATP RGN. 800/2020, interrogatorio formale delle parti .
pagina 3 di 7 Occorre preliminarmente inquadrare giuridicamente la domanda, trattasi di responsabilità per sinistro da circolazione stradale con azione introdotta dal danneggiato ex art. 144 cod. ass.
L'azione di accertamento responsabilità ex art. 2054 c.c. onera il danneggiato di fornire la prova del sinistro e della sua dinamica a cui consegue la responsabilità presunta di colpa a carico del conducente, dalla quale questi può liberarsi solo dando la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
D'altro lato la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
La domanda deve essere accolta, il danneggiato ha dato prova della dinamica del sinistro così come descritta e vieppiù confermata dal conducente investitore e rappresentata nel modulo CAI sottoscritto e versato in atti, le cui circostanze di redazione e sottoscrizione sono state confermate.
L'art. 143, 2° del Cod. ass. afferma che il modulo sottoscritto da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria gravante a carico dell'impresa di assicurazione, che il sinistro sia avvenuto con le modalità e le conseguenze indicate.
Recente giurisprudenza della Suprema Corte ha confermato che il modulo CAI sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti ha portata di presunzione semplice, che impone all'assicurazione l'onere di superarla. La presunzione è finalizzata , chiaramente, ad un intento deflattivo del contenzioso, avendo lo scopo di garantire entrambi i conducenti del fatto che il riconoscimento concorde delle colpe non venga messo in discussione dagli assicuratori ribaltando l'onere della prova a carico del danneggiato. Ed è evidente che la previsione di una presunzione fino a prova contraria non esclude che la società di assicurazioni possa superarla fornendo appunto, tale prova;
ma significa anche che l'onere della stessa ricade a carico dell'assicuratore e non del danneggiato (Cass.15431/2024) .
Tuttavia persiste il limite che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 2438/2024).
Le risultanze confessorie del conducente appaiono a questo giudice coerenti e consentono, insieme agli altri elementi offerti, di ritenere ex art. 2054 c.c. provata la esclusiva responsabilità della conducente convenuta .
pagina 4 di 7 Pertanto questo giudice ritiene che la prova orale, che ha confermato il contenuto del modello ID , unita al riscontro medico legale, che ha dato prova del rapporto causale delle lesioni con la dinamica del sinistro rappresentata secondo un criterio di adeguatezza eziologica, siano elementi sufficienti ai sensi dell'art. 2729 c.c. a configurarli quali elementi precisi, gravi e concordanti (Cass. 9054/2022), diretti a comprovare la esclusiva responsabilità della conducente convenuta nella causazione del sinistro. D'altro lato la compagnia convenuta non ha offerto prova di incompatibilità oggettiva tra il fatto rappresentato nel modello ID e le lesioni conseguenti riportate dal danneggiato .
I danni non patrimoniali sono da liquidarsi secondo quanto accertato nella CTU medica, svolta nel corso di ATP 800/2020 radicato presso il Tribunale di Rimini, che si condivide e dalle cui risultanze questo giudice non ritiene di discostarsi. La CTU ha evidenziato una invalidità totale di giorni 15 ed una parziale di giorni 25 al 75%, di giorni 30 al 50% e di giorni 30 al 25%, con lesioni permanenti pari all'8% .
La liquidazione di quanto accertato, eseguita mediante l'applicazione delle tabelle attualmente in vigore per le microinvalidità recanti il valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138 comma 1 lett. B), del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs 209/2005, determina un danno da invalidità totale e temporanea pari a complessivi € 3.107,25 e da lesioni permanenti pari a € 14.561,90 . Si ritengono congrue le spese mediche sostenute pari a €688,80.
E' dovuto inoltre a titolo di danno patrimoniale il rimborso delle spese e dei compensi sostenuti per l'espletamento del procedimento per ATP RGN. 800/2020 che si valuta in complessivi € 1.700, di cui € 700 per onorario di CTU, oltre spese documentate.
Non si ritiene provata altra voce di danno.
Le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale devono essere oggetto di interessi compensativi, nella misura legale, con decorrenza dalla data del sinistro, da contabilizzarsi secondo consolidata giurisprudenza, (Cass. 1712/1995), sulla somma devalutata all'epoca del sinistro e via via rivalutata anno dopo anno, sino alla data della presente decisione.
E' da respingere la condanna attorea nei confronti della convenuta compagnia ex art. 96, comma 3 c.c. , emergendo dal corredo probatorio allegato che la medesima non abbia operato con mala fede o colpa grave, ritenendosi plausibile che a fronte degli elementi in suo possesso, in assenza di danni ai mezzi ed in assenza di rilevi, fosse necessario il contraddittorio giudiziale al fine di determinare la dinamica del sinistro, non essendo valutabili risultanze probatorie diverse dalla dichiarazione delle parti.
Risulta fondata e da accogliersi la domanda di surroga per € 2.371,80 avanzata da CP_2 quale ente erogatore di emolumenti al lavoratore subordinato a far data dal momento del sinistro e correlate al medesimo .
pagina 5 di 7 La surroga non avviene automaticamente in conseguenza del solo pagamento dell'indennità all'assicurato, bensì quando l'assicuratore richieda al danneggiante ai sensi dell'art. 1916 c.c. il rimborso dell'indennità corrisposta .
La surrogazione ex art. 1916 costituisce una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, che si realizza nel momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge, al contempo manifestando la volontà di avvalersi della surroga. Nella conseguente azione non ha pertanto rilievo il rapporto assicurativo di carattere pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro , ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o l'assicuratore che ne abbia anticipato l'indennizzo, sicchè il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti del danneggiato . (Cass. SS.UU. 8620/2015).
Si ritiene congrua la sua quantificazione in relazione all'ammontare del periodo complessivo di invalidità temporanea, certificata in giorni 100 , a fronte di lesioni permanenti dell'8% ed alla tipologia del trauma ortopedico riportato, somma che dovrà essere corrisposta dai convenuti all'assicuratore intervenuto, detraendola dall'ammontare del danno complessivamente liquidato in favore del danneggiato .
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014, secondo l'attività svolta al minimo scaglione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
Accerta la responsabilità della conducente convenuta nella causazione del Parte_2 sinistro stradale avvenuto in Riccione il 3.11.2016;
Condanna la convenuta in solido con in persona Parte_2 Controparte_1 del legale rappresentante a risarcire l'attore per i titoli indicati in Parte_1 premessa con il pagamento della somma complessiva di € 15.985,35 oltre interessi, da pagina 6 di 7 contabilizzarsi come in parte motiva, sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale.
Condanna i convenuti in solido a rimborsare alla intervenuta , in persona del legale CP_2 rappresentante, la somma di € 2.371,80 .
Condanna i convenuti in solido, a rimborsare all'attore a titolo di danni materiali le spese sostenute per il procedimento per ATP RGN. 800/2020 per complessivi € 1.700 oltre C.U. e spese notifica.
Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, Cpa , Iva e spese, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Rimini, il 17 marzo 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Bugiani
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 7 di 7