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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N.893/2025 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.893/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in Orsogna alla contrada Faralonga n.13, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Paolo ANGELUCCI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Orsogna alla via B. Costantino n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]alla contrada Faralonga CodiceFiscale_2
n.13, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano PATRICELLI e Andrea 1 CRIBER, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali, sito, il primo in Chieti alla via Spaventa n.29 ed il secondo in Chieti alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 26 luglio 1986 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 20 maggio 2025, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.4 – Parte II – Serie B – Anno 1986).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.893/2025 R.G. V.G. iscritta su ricorso congiunto di nato a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 C.F._1
) e residente in Orsogna alla contrada Faralonga n.13, rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Paolo ANGELUCCI, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Orsogna alla via B. Costantino n.2, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo;
e
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(c.f.: ) e residente in [...]alla contrada Faralonga CodiceFiscale_2
n.13, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano PATRICELLI e Andrea 1 CRIBER, entrambi del Foro di Chieti, presso lo studio legale dei quali, sito, il primo in Chieti alla via Spaventa n.29 ed il secondo in Chieti alla via G. Pianell n.27, è elettivamente domiciliata, giusta procura rilasciata in calce all'atto introduttivo.
MOTIVAZIONE
ritenuto che i coniugi e i quali hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in data 26 luglio 1986 in Orsogna, si sono separati consensualmente avanti il Presidente di questo Tribunale il giorno 3 febbraio 2025, rendendo rituali dichiarazioni ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, depositando note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art.127 ter c.p.c, ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 maggio 2025, e che le condizioni della separazione, come indicate nel ricorso presentato in data 20 maggio 2025, appaiono conformi alla legge;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
visto l'art.473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso, come confermate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art.69, lett. D), D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 (Ordinamento dello Stato Civile), dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna a margine dell'Atto n.4 – Parte II – Serie B – Anno 1986).
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 3 luglio, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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