Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1193 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 13/05/2025), nella causa n. 1193/2022 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to BARALLA GIACOMO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CARENTI MAURO,
PARTE CONVENUTA Motivi della decisione Premesso che:
− parte ricorrente ha dedotto di essere dipendente della in Parte_1 CP_1 qualità di Operatore Tecnico Autista assegnato sino alla data del 3/12/2019 agli Affari Generali e Committenza ATS presso il complesso di Via Catalocchino e poi al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, in particolare all'autoparco afferente alla S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, con sede di lavoro presso il complesso di Rizzeddu;
di avere impugnato detto trasferimento con lettera del 23/12/19; che in pari data l'Ufficio Procedimenti disciplinari gli ha trasmesso contestazione n.PG/2019/361305 del seguente tenore:
"si contesta al dipendente Sig. la commissione di fatti rilevanti dal Parte_1 punto di vista disciplinare, così come enunciati nella prot. PG/2019/035143 in data 10/12/2019 a firma del signor , come richiamata dalla Parte_2 mail del dott. in data 18.12.2019, e segnatamente che il Parte_3 giorno 10/12/2019, presso la sede della di Sassari, in Via Cattalocchino Pt_4
n.11, nel corridoio del piano terra dello stabile “e precisamente alle ore 9.50, sono sceso nell'androne del palazzo e mi stavo dirigendo nel cortile per prendere dalla mia autovettura il carca batterie del mio cellulare che si era scaricato. Nell'ingresso ho incontrato i signori e , li Persona_1 Parte_1 Per_ ho salutati come educazione impone e in tutta risposta il signor si è rivolto a me con le seguenti parole: “Sei un infame cerca di girare alla larga da me ma non solo qua anche cambiare via se possibile perché sei corresponsabile di 1
con due operai... ".
[...]
I fatti segnalati integrano violazione dell'articolo 4 comma 5 lettera f) del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari e Codice Disciplinare del Personale Comparto Sanità della ASS di Sassari, quali comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori confronti di altri dipendenti degli utenti o di terzi, ivi contemplati.”;
− che, a seguito delle difese e dell'istruttoria espletata, la datrice di lavoro, con provvedimento n. PG 2020/32128 del 04.02.2020, ha comminato la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 8 giorni;
di aver segnalato, sia in tale contesto che successivamente, il comportamento provocatorio del nei confronti del quale, tuttavia, il procedimento disciplinare instaurato Pt_2 risulta archiviato;
di aver richiesto senza successo l'accesso a tali atti;
− parte ricorrente ha impugnato la sanzione irrogatale censurandone la sproporzione stanti l'assenza di precedenti disciplinari, la stima dei colleghi, le modalità di commissione del fatto, l'assenza di intento fraudolento, l'insussistenza di danno provocato all'impresa, la provocazione subita e la disparità di trattamento rispetto al ha pertanto chiesto: Pt_2
“in via principale, dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento disciplinare intimato dalla
[...]
e, per l'effetto, ordinare alla la cancellazione della sanzione Pt_6 CP_1 disciplinare ed il rimborso di 8 giornate lavorative oltre interessi al sig.
[...]
; Pt_1 in via subordinata, annullare il provvedimento disciplinare intimato dalla e, per Parte_6
l'effetto, ordinare alla la cancellazione della sanzione disciplinare ed il CP_1 rimborso di 8 giornate lavorative oltre interessi al sig. Parte_1
In ogni caso, con la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, anche generali al 15 %, e competenze di avvocato per il presente giudizio.”; 2 − parte convenuta si è Controparte_1 costituita rilevando l'infondatezza dell'impugnazione e chiedendo:
“IN VIA PRINCIPALE Rigetto del ricorso e, per l'effetto, confermare la sanzione disciplinare;
con vittoria di spese e competenze professionali. IN SUBORDINE Rigetto del ricorso e, per l'effetto, confermare la sanzione disciplinare;
con compensazione delle spese di lite.”;
− la causa, ritenuta matura per la decisione senza l'ammissione di istruttoria, viene così decisa in seguito a discussione in trattazione scritta;
Ritenuto che:
1. il principio posto dall'art. 5 della L. n. 604/66, secondo cui ricade sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, è senza dubbio estensibile alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative, nel senso che, in caso di impugnazione, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi (cfr. Cass. n. 7671/83);
2. ebbene, nel caso di specie, la condotta attorea del 10/12/19, così come descritta nella contestazione disciplinare, è incontestata: parte ricorrente si limita ad addurre scusanti rispetto a quanto avvenuto, ma non nega di aver né Per_ di aver spalleggiato il collega nell'aggressione verbale posta in essere ai danni di né di aver proferito le parole a lui ascritte, dal non troppo velato Pt_2
-e comunque non smentito- intento minaccioso;
3. inoltre, i capi dedotti da parte ricorrente a dimostrazione della provocazione ricevuta dal e che, in tesi, giustificherebbe lo scatto d'ira degli autisti Pt_2 Part Per_
e , risultano irrilevanti o del tutto generici, senza possibilità di cogliere alcun valido elemento di reciprocità delle minacce o ingiurie, in ogni caso contrarie ai doveri di correttezza e professionalità imposti a tutti i lavoratori;
4. alla luce di ciò, il fatto addebitato, ed in particolare la minaccia pronunciata, devono senz'altro ritenersi provati;
5. non è poi contestata ed è comunque condivisibile la riferibilità della condotta Parte posta in essere dal ricorrente alla disposizione richiamata dalla che, per i
“comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi” prescrive “la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni”;
6. parte ricorrente ha, infatti, non solo assunto un comportamento minaccioso Per_ rinvenibile della partecipazione alla condotta del ma ha altresì direttamente minacciato il riferendogli che sarebbe stato molto meglio Pt_2 per lui andare via;
3 7. il perimetro di indagine è quindi circoscritto alla proporzionalità della sanzione conseguentemente irrogata;
8. a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, alcuna rilevanza può assumere, sotto tale profilo, l'esito del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del in seguito alla segnalazione effettuata: si tratta -secondo la Pt_2 stessa tesi attorea- di condotte pregresse di cui non è in alcun modo allegato un collegamento con i fatti sottesi alla sanzione irrogata al ricorrente;
d'altro lato, la ventilata disparità di trattamento tra dipendenti -che peraltro stante la genericità dell'allegazione non può financo essere esaminata nel merito- risulta del tutto inconferente poiché il suo ipotetico accertamento non consentirebbe in ogni caso di ritenere legittima la condotta tenuta dal ricorrente;
9. inoltre, è ben vero che l'art. 4 comma 5 cit. richiama, quali parametri per la determinazione della sanzione, quelli di cui al comma 1 ovvero: “
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza imperizia dimostrata, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) la rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) il grado di danno o di pericolo causato all'ente, gli utenti o a terzi ovvero disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, comportamento verso degli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro;
”
e che il ricorrente non ha ricevuto pregresse contestazioni disciplinari, ma la gravità della condotta è rinvenibile innanzitutto nella diretta, ancorché potenziale, violazione della legge (art. 612 c.p.) prima ancora che del regolamento citato il quale – precauzionalmente- prevede la sanzione anche per il mero comportamento minaccioso;
10. inoltre, il disvalore dell'agito dell'attore si coglie nell'assenza di fondato movente, non significativamente emerso neanche dalle allegazioni attoree e nell'aver -come minimo- rafforzato e supportato il comportamento già Per_ aggressivo del collega
11. peraltro, non è stata attribuita la sanzione massima, dovendosi ritenere che, correttamente, abbia considerato l'assenza di comportamenti ingiuriosi, le CP_1 limitate responsabilità del ruolo ricoperto dal ricorrente e il contenuto danno causato;
12. tutto ciò considerato, la sanzione applicata deve ritenersi proporzionata alla gravità della condotta minacciosa tenuta;
13. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
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P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 500, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 03/06/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
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