Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 7383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7383 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07383/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2026, proposto da:
AM IM, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 2025-653, emanato il 13/10/2025 e notificato il 19/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran;
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. OR BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con ricorso notificato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a mezzo pec in data 4.1.2026, depositato il 5.1.2026, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento, previa sospensione cautelare:
- del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 2025-653, emanato il 13/10/2025 e notificato il 19/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Teheran;
- nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.
2. Con la presente iniziativa processuale, l’odierno ricorrente avversa la summenzionata determinazione, a mezzo della quale l’Amministrazione intimata, per il tramite dell’Ambasciata di Teheran in Iran, nella circostanza ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, richiesto dall’interessato in data 27.8.2025 ai sensi dell’art.4, co.2 D.Lgs.n.268/98, per consentirgli di immatricolarsi e quindi frequentare il corso universitario di laurea in Digital Management, tenuto in lingua inglese presso l'Università Ca' Foscari per l’anno accademico 2025-2026.
La suddetta articolazione periferica del Ministero ha ritenuto che i dati prospettati dall’istante non consentissero di accertare, ai sensi della vigente normativa in materia, le condizioni per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio (visto di tipo “D”), tenuto conto del fatto che l’unico documento esibito dall’istante, ovvero una garanzia fideiussoria rilasciata da un cittadino argentino, residente in Italia, dell’importo di euro 10.386,43, non sarebbe idoneo allo scopo, né dimostrerebbe, in particolare, la capacità di fare fronte al pagamento delle spese universitarie, pari ad euro 8.742, nonché all’ordinario sostentamento nel soggiorno, le cui spese sono quantificate in euro 6.947,33 annuali.
3. Il gravame veniva affidato alle censure di seguito rubricate ed esposte in sintesi e come meglio articolate nel ricorso:
3.1 Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 286/1998. Eccesso di potere per carenza, insufficienza ed inadeguatezza della motivazione.
Si contesta il deficit motivazionale del gravato provvedimento, nella misura in cui non consentirebbe di comprendere i presupposti, fattuali e normativi, ritenuti ostativi al disposto diniego del visto.
3.2 Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 39); - del D.P.R. n. 394/1999 (artt. 44-bis e 46); - del Decreto Interministeriale n. 850/2011 (art. 15 dell'Allegato); della Direttiva 1 marzo 2000 del Ministero dell'Interno (Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato); della Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca (Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti inter-nazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia, valide per l'anno accademico 2025-2026). Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza della motivazione; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia.
Si contesta alla p.a. di non avere considerato che:
- in applicazione della normativa vigente, primaria e regolamentare, la fideiussione è ammessa quale strumento idoneo a garantire il possesso dei mezzi finanziari di sussistenza;
- le tasse universitarie non dovranno essere sostenute dall’interessato, il quale, avendo un Isee inferiore a 30.000 euro, pagherebbe unicamente 189 euro per la tassa regionale e 16 euro per l'imposta di bollo.
4. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, si costituiva in giudizio in data 23.1.2026, per resistere al ricorso, sulla base della documentazione successivamente depositata.
5. In esito alla camera di consiglio del 28.1.2026, il Collegio, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare:
- dava avviso ex officio alle parti, ex art.73 cpa, di possibile irricevibilità del gravame;
- nel prendere atto della rinuncia alla misura cautelare, fissava l’udienza pubblica per il giorno 15 aprile 2026.
6. Seguiva memoria difensiva a cura della difesa di parte ricorrente, la quale, oltre ad instare per l’accoglimento nel merito del gravame, replicava in merito all’eccezione sollevata ex officio, prospettando altresì, in via subordinata, la concessione del beneficio dell’errore scusabile.
7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa veniva quindi trattenuta in decisione. Il Collegio, ferma l’eccezione già sollevata, prospettava altresì eccezione di possibile improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’impossibilità del rilascio del visto per la chiusura dell’ambasciata italiana in Teheran, a seguito dei noti eventi bellici in corso.
8. Il Collegio, ravvisata l’infondatezza del ricorso nel merito per quanto di seguito esplicato, ritiene di prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate ex officio in rito.
Quanto alla censura sul difetto motivazionale (primo motivo), la piana lettura del provvedimento consente di comprendere, alla luce del quadro normativo ivi richiamato, quale sia la criticità ostativa addotta dalla p.a., nello specifico avente fondamento nell’incapienza dei mezzi di sostentamento esibiti dall’interessato (fideiussione dell’importo di euro 10.386,43) rispetto alle spese per il soggiorno (sostentamento, tasse universitarie).
L’Amministrazione, al contrario di quanto opina parte ricorrente, non contesta l’ammissibilità in assoluto dell’utilizzo della fideiussione ai fini della comprova del possesso dei mezzi finanziari, bensì la sufficienza di tale strumento, alla luce della situazione socio-economica del richiedente e della famiglia di appartenenza, a garantire in ordine a detto possesso.
Prima di esaminare nel merito la censura di cui al secondo motivo, occorre, in primo luogo, effettuare (sia pure in sintesi) un richiamo alle normative che regolano l’accesso al visto per motivi di studio, con particolare riguardo al profilo della sussistenza di idonei mezzi finanziari a comprova della serietà dell’istanza, per poi esaminare la tematica dell’utilizzabilità, a tale scopo, della fideiussione.
Il decreto legislativo n.286/98, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, all’art.4, co.3 introduce il generale principio in base al quale lo straniero può ottenere il visto d’ingresso qualora dimostri “di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza”.
Quanto all’individuazione dei mezzi di sussistenza, la predetta norma aggiunge che “I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno”.
Con riguardo poi alla disciplina dell’ingresso dello straniero per esigenze di studio e di frequenza dei corsi universitari, l’art.39, co.3, lett. a) del testo Unico demanda al Regolamento di attuazione, fra l’altro, la fissazione de “gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero”.
Il Regolamento di attuazione, adottato con Dpr n.394/99, contiene due disposizioni attinenti al tema del visto di ingresso per motivi di studio:
- l’art.44 bis, co.1, che richiama, senza nulla aggiungere, le condizioni fissate dall’art.39 del testo unico nonché dall’art.46 del Regolamento;
- l’art.46, al co.1, abilita gli atenei, sulla base di criteri predeterminati, a stabilire il numero di stranieri ammessi ai corsi. Il co.2 dell’articolo in questione rinvia al decreto da adottare ai sensi dell’art.39 del testo unico e ad un provvedimento successivo da adottarsi anche ai fini della determinazione dei mezzi di sussistenza (accertamento propedeutico nel procedimento amministrativo di rilascio del visto).
Dal quadro normativo sopra tratteggiato, si evince che l’autorità competente all’individuazione dei parametri per la valutazione dei mezzi di sussistenza dello straniero è (senz’altro) il Ministero dell’Interno, e non (quindi) il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito solo “Mur”) o il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito solo “AE”).
Sempre in tema di requisiti e condizioni per ottenere il visto per motivi di studio da parte dello straniero, il AE ha adottato il decreto interministeriale n.850/2011 (di concerto con i Ministeri coinvolti, fra cui anche il Mur e il Ministero dell’Interno).
Ebbene, l’allegato A, par.15, del suddetto decreto interministeriale, nel riepilogare, anche in ossequio alla succitata normativa primaria, le relative condizioni, quanto precipuamente ai mezzi finanziari di sussistenza, prevede, alla lett.b, “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento, comunque non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all'art. 4, comma 3 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero uno specifico provvedimento di assegnazione di borsa di studio, di entità non inferiore al suddetto importo, da parte dell'Ente erogatore”. Ancora una volta, si richiama il provvedimento adottato (sempre) dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, con la precisazione, non irrilevante, per cui l’importo individuato in tale provvedimento costituisce il minimum indefettibile che lo straniero deve comprovare, lasciando quindi intendere che:
1) ferma la competenza del Ministero dell’Interno nella definizione dei criteri volti all’individuazione dei mezzi di sussistenza, che risulta pertanto conforme al disposto di cui all’art.4, co.3 d.lgs.n.286/98, gli importi finanziari stabiliti in tale richiamato provvedimento rappresentano, come detto, un valore minimo, al di sotto del quale si presume necessariamente che l’interessato non disponga dei mezzi di sussistenza sufficienti all’ottenimento del visto;
2) la dimostrazione del possesso del requisito finanziario ivi individuato non elide del tutto la discrezionalità della competente struttura del AE nel valutare comunque la sussistenza delle “adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento”.
Ciò posto, l’atto adottato ai sensi dell’art.4, co.3 d.lgs.286/98 è costituito dalla direttiva del Ministero dell’Interno del 1.3.2000, recente “definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
In riferimento a tale direttiva, l’utilizzabilità della fideiussione è espressamente contemplata dall’art.1, co.3. Peraltro, come sopra chiarito, la presentazione di una polizza fideiussoria, se pure di importo, come nella fattispecie, allineato a quello previsto nella tabella A allegata alla direttiva, non elide il potere dell’Amministrazione di valutare se, dall’insieme delle circostanze acquisite all’istruttoria, l’istante risulti nondimeno concretamente privo di adeguati mezzi di sussistenza. Opinando in senso contrario, del resto, si dovrebbe ritenere che, per la mera sussistenza del deposito della somma ivi prevista (o della fideiussione, in questo caso), l’istante si trovi indefettibilmente nelle condizioni di potere vivere dignitosamente in Italia e di affrontare le spese necessarie durante il soggiorno per motivi di studio.
Nel caso in esame, in effetti, parte ricorrente non ha allegato altra documentazione, atta a comprovare disponibilità di denaro, se non la fideiussione. Questo significa che, a prescindere dal suddetto titolo, l’istante non sarebbe in grado di sostenere le spese del soggiorno e della vita quotidiana, anche volendo prescindere dal pagamento della retta universitaria.
Quanto poi all’esibizione del titolo fideiussorio, pur dovendosi ammettere, in applicazione della direttiva del 1.3.2000, che la stessa sia in linea di principio idonea a soddisfare il possesso del requisito nella sua accezione “minima” (ossia come prova di solvibilità generale), va riconosciuto che il meccanismo fideiussorio, proprio per la sua naturale conformazione, non si presta ad assicurare al beneficiario la liquidità immediata di somme per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana che il soggiorno inevitabilmente implica. E tale assunto risalta maggiormente comprensibile, ove si consideri il contenuto dell’art.3 della polizza fideiussoria esibita dall’istante (v. all.to n.9 deposito di parte ricorrente del 5.1.2026), che prevede, per l’attivazione della garanzia, il meccanismo della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944, co.2 cc; per ottenere l’adempimento del fideiussore, in pratica, il beneficiario (ossia la parte istante) deve attivare un complesso iter che presuppone dapprima l’intimazione al debitore principale e quindi l’avvio di un procedimento esecutivo, prima di potere sottomettere al fideiussore la richiesta di pagamento.
Il meccanismo sopra delineato rende praticamente impossibile, per la parte istante, ottenere liquidità a breve termine, per le esigenze di sostentamento in Italia.
9. In conclusione, per quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Le spese possono venire compensate, tenuto conto della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
OR BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OR BI | ER ZI |
IL SEGRETARIO