Sentenza 20 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/11/2002, n. 16360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16360 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN DME DE OPO1 6 3 6 0 / 02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 19191/00 MERCURIO Dott. Ettore Consigliere Cron. 38385 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud. 27/06/02 Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI - ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente - contro 1 IB RI LM, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato che la rappresenta e difende,2002 G. SANTE ASSENNATO, 3173 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 134/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 20/07/00 R.G.N. 347/2000; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AMODEO per delega ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Genova, respingendo l'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha confermato la cumulabilità di rendita AI ai superstiti e riversibilità di pensione di vecchiaia INPS, stante la ritenuta inapplicabilità, in tale ipotesi, del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di détta norma, mentre la parte intimata si è costituita con controricorso, illustrato con successiva memoria. Motivi della decisione Osserva la Corte che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per al quanto interessa) dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"... Il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale (che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità); perciò esso non riguarda i trattamenti di riversibilità della pensione (come quella di anzianità o di vecchiaia) originata dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, con la conseguenza che, sebbene la morte di quest'ultimo sia stata determinata dalla malattia o dall'infortunio indennizzati con rendita AI, i superstiti possono cumulare il trattamento di riversibilità di tale 3 pensione con la rendita AI, allo stesso modo che le due prestazioni erano già cumulabili dal beneficiario diretto (vedi cass. 22 dicembre 2000 n.16129). Né l' “obiettivo di contenere la spesa previdenziale", di cui parla l'Istituto ricorrente, può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale e, al tempo stesso, titolare di una pensione fondata su un titolo del tutto indipendente da quell'evento, perché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Costituzione (vedi ancora cass. 22 dicembre 2000 n.16129). Va aggiunto che, in considerazione della interpretazione qui accolta, non rilevano, nel caso controverso, le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art.78, comma 33, legge 23 dicembre 2000 n.388), dall'art.78, comma 20, della citata legge n.388/2000 e dall'art. 73, comma 1, di questa stessa legge, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante che ha dato titolo alla rendita AI (vedi cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.8028, che però considerano solo l'art.73, comma 1, della legge n.388/2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le oscillazioni della giurisprudenza di merito in materia giustificano (art.92, comma 2, c.p.c.) la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese Così deciso in Roma il 27 giugno 2002 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Il PresidePresident REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA Cons. estensore ellolo DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE Depositato Cancellerie