Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2025, proposto da
FA AL e AB NO, rappresentate e difese dall’avv. Maria Giulia Bettati e presso il proprio difensore elettivamente domiciliate in Parma, via Carducci n. 3, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il dott. AL SO e udito, per le ricorrenti, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che le ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua alla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato – tra l’altro – condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… attribuire a FA AL, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …” e a “… attribuire a AB NO, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che le interessate assumono rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 18 settembre 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalle ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento in parte qua al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risulta anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 12 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it ’, quale domicilio digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito idoneo allo scopo (v., ex multis , TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209; TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370; TAR Calabria, Reggio Calabria, 24 settembre 2024 n. 586; TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, 12 agosto 2024 n. 2432; TAR Veneto, Sez. IV, 30 gennaio 2024 n. 169);
che, pertanto, in accoglimento della domanda delle ricorrenti, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti ivi imposti, entro novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato (novanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia), provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura delle ricorrenti – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che darà corso ai relativi adempimenti;
che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione in parte qua al giudicato formatosi sulla sentenza n. 291/2024 in data 2 aprile 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione, con conseguente condanna a provvedere agli adempimenti dovuti;
b) per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione” del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione) o dirigente o funzionario delegato, che – su specifica richiesta delle ricorrenti e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione in parte qua del giudicato;
c) nessun compenso sarà dovuto per l’eventuale attività commissariale;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e alla refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AL SO, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AL SO |
IL SEGRETARIO