Articolo 21 della Legge 13 giugno 2025, n. 89
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25 giugno 2025
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20 dicembre 2025
Art. 21. Obbligo di garanzia assicurativa o altra garanzia finanziaria 1. Gli operatori autorizzati stipulano contratti assicurativi o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei danni derivanti dall'attivita' spaziale con massimale pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro.
2. Con i decreti di cui all'articolo 13 possono essere individuate fino a tre fasce di rischio cui si applicano massimali gradatamente inferiori, in considerazione del dimensionamento dell'attivita' spaziale, delle documentate pregresse esperienze nelle attivita' spaziali, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono nonche' della durata e della tipologia dell'attivita' spaziale. Il massimale non e' comunque inferiore a 50 milioni di euro o, nel caso di operatore autorizzato che persegue esclusiva finalita' di ricerca o che e' qualificato come start-up innovativa, a 20 milioni di euro per ciascun sinistro.
3. Le imprese di assicurazione e i prestatori della garanzia finanziaria di cui al comma 1 possono offrire la copertura del danno sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralita' di imprese. In quest'ultimo caso, il consorzio deve essere registrato e approvato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che ne valuta la stabilita'.
4. Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
5. L'assicuratore non puo' opporre al terzo danneggiato alcuna causa di risoluzione ne' di nullita' del contratto avente effetto retroattivo ed e' tenuto a risarcire il danno ((cagionato dall'operatore o dai)) suoi dipendenti e preposti, purche' questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'assicuratore puo' opporre al terzo danneggiato tutte le eccezioni opponibili all'operatore nonche' quelle che l'operatore medesimo potrebbe opporre al danneggiato.
7. Nei casi previsti dal comma 5, l'assicuratore ha azione di rivalsa contro l'operatore per la somma pagata al terzo danneggiato.
Entrata in vigore il 20 dicembre 2025