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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VASARRI MARCO ( ) C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO ( ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 1253/22 reg. sent. del
Tribunale di Lucca impugnata, in via istruttoria preliminarmente ammettere le prove tutte capitolate nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi qui richiamata;
nel merito, in tesi dichiarare la risoluzione del contratto di investimento in oggetto, meglio identificato in narrativa dell'atto di citazione, per grave inadempimento dell'Intermediario e per l'effetto condannare il medesimo a restituire al comparente la somma di euro 49.939,50, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 sino al saldo effettivo;
in ipotesi, accertata la carenza informativa e la non corretta rappresentazione dei rischi da parte dell'Intermediario, annullare ex art. 1427 c.c. l'ordine di negoziazione delle azioni descritto in narrativa della citazione, e per l'effetto CP_2 condannare l'Intermediario a restituire al comparente la somma di euro 49.939,50 maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 al saldo.
In ulteriore subordine, accertata la violazione da parte dell'Intermediario della normativa di settore e codicistica a lui facente carico relativamente agli investimenti mobiliari, condannarlo al risarcire i danni patrimoniali tutti subiti, pari alla somma di euro 49.939,50 maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio»; per «Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
1253/22 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1253 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Lucca, con la quale sono state respinte le domande da egli proposte ed è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
pag. 2/12 Più in particolare, il aveva agito in giudizio per ottenere la Pt_1 risoluzione per inadempimento dell'acquisto dei diritti di opzione sull'aumento di capitale di Banca Carige, per un controvalore di euro 20.654,63, e della sottoscrizione dell'aumento di capitale vero e proprio, per un controvalore di ulteriori euro 29,332,20 – operazione intercorsa con Banca del Monte di Lucca
s.p.a. (in prosieguo BML), oggi (in prosieguo ) – con Controparte_1 CP_1 restituzione di quanto versato ovvero, in via gradata, con condanna al risarcimento del danno pari a detto importo. Con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. aveva poi chiesto, in primo subordine, l'annullamento dell'ordine di negoziazione delle azioni , con restituzione delle somme pagate. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di annullamento per mutatio libelli e affermato, nel merito, che BML non avesse assunto alcun obbligo di effettuare servizio di consulenza, avesse correttamente profilato il proprio
Cliente e fosse stata adempiente ai propri obblighi.
L'impugnazione è affidata ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la domanda di annullamento;
2. con il secondo si lamenta la mancata assunzione delle prove costituende offerte;
3. con il terzo si sostiene che la banca intermediaria abbia proposto un investimento inadeguato, stante il servizio di consulenza svolto, o anche solo inappropriato, senza fornire sufficiente segnalazione del conflitto di interessi che connotava l'operazione e informazione in merito alla sua pericolosità, anche in difetto di consegna della scheda-prodotto relativa ai diritti di opzione;
4. con il quarto ci si duole del regime impresso alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in pag. 3/12 decisione con ordinanza del successivo 8 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale abbia giudicato inammissibile la domanda di annullamento proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ravvisando una mutatio libelli non consentita.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a un caso analogo a quello di specie, in cui era stata avanzata domanda di risoluzione e poi, nella prima memoria istruttoria, quella di annullamento per vizio della volontà, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «[l]a modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. III, 16 febbraio
2021, n. 4031; Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass., Sez. VI-1,
7 settembre 2020, n. 18546). Nel caso di specie non sussiste alcuna teleologica
“complanarità” – come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte – tra la domanda di risoluzione e quella di annullamento per vizio della volontà, pag. 4/12 trattandosi di una domanda completamente nuova e diversa dalla questione originaria introdotta nel giudizio, la prima afferente a un vizio funzionale del rapporto, la seconda a un vizio genetico, che determina pertanto un ampliamento del thema decidedum. La relativa domanda si sarebbe pertanto dovuta avanzare entro la prima udienza di trattazione» (Cass. n. 28873 del 2024, in motivazione).
Poiché tanto non è avvenuto, la statuizione d'inammissibilità risulta condivisibile.
2. Con il secondo motivo – articolato non in via separata ma unitamente al terzo – l'appellante lamenta che il Tribunale non abba accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado e volte, sostanzialmente, a sconfessare le risultanze documentali, ossia che l'operazione d'investimento fosse stata sollecitata dal funzionario della banca e non assunta su iniziativa del e Pt_1 che il questionario MIFID da quest'ultimo sottoscritto recasse indicazioni non veritiere.
Occorre al riguardo rilevare come in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado le richieste istruttorie non siano state reiterate.
Esse, in precedenza, erano state espressamente rigettate con l'ordinanza del
22 agosto 2022, con la quale il giudice aveva ritenuto che i fatti di causa fossero documentalmente provati.
Dopo aver depositato una memoria autorizzata – in cui, pur senza confrontarsi con la motivazione della reiezione, assumeva che l'operazione era stata sollecitata dalla banca intermediaria e che le risposte di cui al questionario in parte non erano veritiere, onde la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori
– il ha poi precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate Pt_1 nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. – nella quale nessuna istanza in tal senso risulta formulata – omettendo qualsivoglia riferimento, anche solo generico, alle prove costituende offerte e non ammesse.
Il fatto che, effettivamente, l'assunto che si intendeva dimostrare fosse smentito documentalmente – come addotto a sostegno dell'ordinanza di reiezione pag. 5/12 – rende equivoco il comportamento tenuto dall'odierno appellante, che, dapprima, senza confrontarsi con la motivazione fornita dal giudice, lamenta la mancata istruttoria orale e poi, al momento della precisazione delle conclusioni, non insiste per il suo svolgimento.
A ogni buon conto, le contabili sottoscritte dal e relative Pt_1 all'operazione recano la dizione che essa è stata effettuata su iniziativa del cliente (doc. 3 fasc. BML;
docc. 7 e 8 fasc. ), con ciò rivestendo un Pt_1 significato confessorio del fatto a questi pregiudizievole, al riguardo dovendosi rammentare che «[l]a confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. n. 17716 del 2020, in massima). Nella specie, non solo non è stato allegato alcun errore di fatto o violenza che abbia indotto il a rendere la dichiarazione confessoria, ma nemmeno alcuno dei Pt_1 capitoli di prova dal medesimo articolati vi fa riferimento.
Quanto alle dichiarazioni contenute nel questionario MIFID, è appena il caso di ricordare che, tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell'atto medesimo, mentre la prova contraria non può essere offerta in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, tra cui rientra quello di non avere letto ciò che ha firmato (arg. da Cass. n. 5535 del 2012, in motivazione). Ciò a maggior ragione se si considera il livello culturale e la qualifica professionale di avvocato del sottoscrittore.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, nell'ambito della consulenza a cui l'intermediaria era tenuta, essa abbia proposto un investimento che non pag. 6/12 era adeguato rispetto al suo profilo di rischio, per rating e volatilità, senza segnalare con sufficiente evidenza il conflitto d'interessi e senza che venisse consegnata la scheda-prodotto con riferimento ai diritti di opzione, da distinguere rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, e che fosse resa informazione in merito alla pericolosità dell'investimento.
3.1. Anzitutto, deve escludersi, alla stregua di quanto illustrato a proposito del secondo motivo, che l'operazione in questione sia stata frutto della segnalazione o sollecitazione della banca intermediaria piuttosto che dell'iniziativa assunta direttamente dall'investitore.
Va poi condivisa la statuizione del giudice di prime cure in merito all'assenza dell'obbligo di consulenza in capo a BML.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, a termini del contratto quadro relativo ai servizi di investimento (doc. 6 fasc. ) – sezione I^, punto 1 – Pt_1 detta consulenza non avrebbe dovuto esplicarsi con riferimento a operazioni afferenti a titoli azionari – a cui ricondurre anche i relativi diritti di opzione, che certo non sono assimilabili alle obbligazioni, le quali notoriamente costituiscono un prestito concesso all'entità emittente – salvo richiesta o pattuizione scritta:
Ciò esclude che la banca intermediaria fosse normativamente chiamata a una valutazione di adeguatezza.
Infatti, come evidenziato dalla Corte regolatrice, il regolamento intermediari distingue «l'obbligo informativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che pag. 7/12 l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio
(art. 40). Nella prestazione degli altri servizi – salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) – l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma 1)» (Cass. n. 14208 del
2022, in motivazione).
Nella fattispecie, tuttavia, pur in assenza di prestazione di servizi di consulenza, la banca era comunque chiamata a una valutazione di adeguatezza dell'operazione. Ciò a termini del contratto quadro, secondo quanto previsto alla
Sezione I, punto 7:
In ragione di ciò, la banca intermediaria ha operato la valutazione di adeguatezza dell'operazione, esprimendosi in termini positivi. pag. 8/12 Ritiene il Collegio che tale giudizio non possa considerarsi errato.
Anzitutto, è lo stesso che, in citazione, lamentando l'infedele Pt_1 compilazione del questionario – da disattendere, alla stregua di quanto illustrato a proposito del secondo motivo d'appello – sostiene che ciò abbia comportato che le operazioni siano risultate «nominalmente “adeguate”» al suo profilo di rischio
(a pag. 4 dell'atto di citazione), salvo poi affermare, contraddittoriamente, che il prodotto finanziario non lo fosse (successivamente, a pag. 6).
Non conduce a diversamente opinare la «possibilità di alta volatilità» indicata nella scheda prodotto (doc. 3 fasc. BML e doc. 7 fasc. ), Pt_1 considerato che l'investitore, nel questionario MIFID (doc. 4 fasc. ), Pt_1 aveva accettato il rischio di «rilevanti oscillazioni del valore del portafoglio».
Infine, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che, dato il rating riconosciuto al prodotto (B- da Standard & Poor's; CAA1 da Moody's), esso fosse compatibile solo con i due superiori profili di rischio, «aggressivo» e «speculativo»,
e non anche con quello «dinamico» proprio del , trattandosi di profili Pt_1 che, essenzialmente, alla luce della loro descrizione, si distinguono solo per la modulazione crescente dell'aspirazione all'aumento del capitale investito e per l'ampiezza della gamma di strumenti finanziari da impiegare, nessuno escludendo quelli oggetto dell'operazione in considerazione o contemplando il rischio di default, a cui, peraltro, un aumento di capitale può astrattamente ovviare (ciò che rende irrilevanti i rumors al riguardo e le vicende giudiziarie che hanno interessato la governance).
3.2. Secondo l'appellante, il conflitto d'interessi della banca intermediaria non sarebbe stato adeguatamente evidenziato per natura ed estensione.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), nella versione applicabile ratione temporis all'operazione in considerazione – risalente al mese di giugno del 2014 – l'intermediario deve informare
«chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse».
pag. 9/12 Tale obbligo, nella specie, è stato adempiuto, atteso che nelle contabili relative all'operazione è espressamente indicato – in grassetto e anche con l'utilizzo dello stampatello – che essa era connotata da conflitto di interessi, in quanto lo strumento finanziario veniva emesso dalla capogruppo Parte_2
[...]
In tal modo BML ha adeguatamente rappresentato la natura e la fonte del conflitto.
Nulla di più era richiesto dall'art. 27 del regolamento intermediari , CP_3 che, nella versione applicabile ratione temporis, non esigeva affatto, come in passato, che l'investitore fosse informato dagli intermediari «sulla natura e
l'estensione del loro interesse nell'operazione».
3.3. L'appellante, infine, lamenta un ulteriore difetto informativo, non essendo stata consegnata la scheda-prodotto con riferimento ai diritti di opzione e non avendo ricevuto informazioni sulla rischiosità dell'investimento.
Premesso che l'operazione deve considerarsi unica, tale essendo qualificata dallo stesso (a pag. 4 della citazione in primo grado), sia per la Pt_1 propedeuticità dell'acquisto dei diritti di opzione rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sia per la contestualità dei due atti, compiuti lo stesso
19 giugno 2014, l'uno alle ore 14:53, l'altro alle ore 15:21, giova rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[c]on speciale riguardo alle caratteristiche della deduzione di inadempimento dell'obbligo informativo, è stato ulteriormente specificato che essa deve necessariamente tradursi nella pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l'attore ha posto a fondamento della domanda, senza poter, com'è ovvio, desumere la sussistenza dell'inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l'interessato abbia lamentato di non aver ricevuto. E
l'osservanza dell'onere di deduzione ha da essere sufficientemente delineata»
(Cass. n. 10111 del 2018, in motivazione).
pag. 10/12 Nella specie, il non ha tempestivamente allegato in primo grado Pt_1 tali specifici inadempimenti, né in citazione né nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., ossia nel rispetto delle preclusioni assertive.
Pertanto, la doglianza non può essere accolta.
4. Con il quarto motivo il si duole della statuizione sulle spese di Pt_1 lite.
La censura, per vero molto sinteticamente riportata nella porzione dell'atto introduttivo destinato all'identificazione delle parti della sentenza oggetto d'impugnazione, si correla alla fondatezza del gravame, dal quale dovrebbe conseguire la riforma del capo sulle spese.
Poiché tutti i motivi di gravame sono respinti, il regime impresso dal
Tribunale alle spese processuali va esente da riforma.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1253 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Carmine Capozzi Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VASARRI MARCO ( ) C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUDICI Controparte_1 P.IVA_1
PAOLO ( ) C.F._3 appellato
Conclusioni per «Piaccia alla Corte Ill.ma, ogni altra istanza, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, in riforma della sentenza n. 1253/22 reg. sent. del
Tribunale di Lucca impugnata, in via istruttoria preliminarmente ammettere le prove tutte capitolate nella memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado, da intendersi qui richiamata;
nel merito, in tesi dichiarare la risoluzione del contratto di investimento in oggetto, meglio identificato in narrativa dell'atto di citazione, per grave inadempimento dell'Intermediario e per l'effetto condannare il medesimo a restituire al comparente la somma di euro 49.939,50, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 sino al saldo effettivo;
in ipotesi, accertata la carenza informativa e la non corretta rappresentazione dei rischi da parte dell'Intermediario, annullare ex art. 1427 c.c. l'ordine di negoziazione delle azioni descritto in narrativa della citazione, e per l'effetto CP_2 condannare l'Intermediario a restituire al comparente la somma di euro 49.939,50 maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 al saldo.
In ulteriore subordine, accertata la violazione da parte dell'Intermediario della normativa di settore e codicistica a lui facente carico relativamente agli investimenti mobiliari, condannarlo al risarcire i danni patrimoniali tutti subiti, pari alla somma di euro 49.939,50 maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dal 19.06.2014 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese e di onorari dei due gradi di giudizio»; per «Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa e respinta ogni Controparte_1 contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti, dichiarare l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
1253/22 inammissibile e/o rigettarlo nel merito.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA».
Rilevato
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1253 del 2022 Parte_1 del Tribunale di Lucca, con la quale sono state respinte le domande da egli proposte ed è stato condannato alla refusione delle spese di lite.
pag. 2/12 Più in particolare, il aveva agito in giudizio per ottenere la Pt_1 risoluzione per inadempimento dell'acquisto dei diritti di opzione sull'aumento di capitale di Banca Carige, per un controvalore di euro 20.654,63, e della sottoscrizione dell'aumento di capitale vero e proprio, per un controvalore di ulteriori euro 29,332,20 – operazione intercorsa con Banca del Monte di Lucca
s.p.a. (in prosieguo BML), oggi (in prosieguo ) – con Controparte_1 CP_1 restituzione di quanto versato ovvero, in via gradata, con condanna al risarcimento del danno pari a detto importo. Con la prima memoria ex art. 183
c.p.c. aveva poi chiesto, in primo subordine, l'annullamento dell'ordine di negoziazione delle azioni , con restituzione delle somme pagate. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di annullamento per mutatio libelli e affermato, nel merito, che BML non avesse assunto alcun obbligo di effettuare servizio di consulenza, avesse correttamente profilato il proprio
Cliente e fosse stata adempiente ai propri obblighi.
L'impugnazione è affidata ai motivi come di seguito sintetizzati:
1. con il primo si assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inammissibile per tardività la domanda di annullamento;
2. con il secondo si lamenta la mancata assunzione delle prove costituende offerte;
3. con il terzo si sostiene che la banca intermediaria abbia proposto un investimento inadeguato, stante il servizio di consulenza svolto, o anche solo inappropriato, senza fornire sufficiente segnalazione del conflitto di interessi che connotava l'operazione e informazione in merito alla sua pericolosità, anche in difetto di consegna della scheda-prodotto relativa ai diritti di opzione;
4. con il quarto ci si duole del regime impresso alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio , protestando l'infondatezza del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza del 25 marzo 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in pag. 3/12 decisione con ordinanza del successivo 8 aprile, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale abbia giudicato inammissibile la domanda di annullamento proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., ravvisando una mutatio libelli non consentita.
Il motivo è infondato.
Con riferimento a un caso analogo a quello di specie, in cui era stata avanzata domanda di risoluzione e poi, nella prima memoria istruttoria, quella di annullamento per vizio della volontà, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «[l]a modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, o l'allungamento dei tempi processuali (Cass., Sez. III, 16 febbraio
2021, n. 4031; Cass., Sez. III, 28 novembre 2019, n. 31078; Cass., Sez. III, 14 febbraio 2019, n. 4322; Cass., Sez. VI-1, 25 maggio 2018, n. 13091). Nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. è il carattere della teleologica “complanarità”, dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di “petitum” mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato (Cass., Sez. VI-1,
7 settembre 2020, n. 18546). Nel caso di specie non sussiste alcuna teleologica
“complanarità” – come indicato dalla giurisprudenza di questa Corte – tra la domanda di risoluzione e quella di annullamento per vizio della volontà, pag. 4/12 trattandosi di una domanda completamente nuova e diversa dalla questione originaria introdotta nel giudizio, la prima afferente a un vizio funzionale del rapporto, la seconda a un vizio genetico, che determina pertanto un ampliamento del thema decidedum. La relativa domanda si sarebbe pertanto dovuta avanzare entro la prima udienza di trattazione» (Cass. n. 28873 del 2024, in motivazione).
Poiché tanto non è avvenuto, la statuizione d'inammissibilità risulta condivisibile.
2. Con il secondo motivo – articolato non in via separata ma unitamente al terzo – l'appellante lamenta che il Tribunale non abba accolto le istanze istruttorie formulate in primo grado e volte, sostanzialmente, a sconfessare le risultanze documentali, ossia che l'operazione d'investimento fosse stata sollecitata dal funzionario della banca e non assunta su iniziativa del e Pt_1 che il questionario MIFID da quest'ultimo sottoscritto recasse indicazioni non veritiere.
Occorre al riguardo rilevare come in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado le richieste istruttorie non siano state reiterate.
Esse, in precedenza, erano state espressamente rigettate con l'ordinanza del
22 agosto 2022, con la quale il giudice aveva ritenuto che i fatti di causa fossero documentalmente provati.
Dopo aver depositato una memoria autorizzata – in cui, pur senza confrontarsi con la motivazione della reiezione, assumeva che l'operazione era stata sollecitata dalla banca intermediaria e che le risposte di cui al questionario in parte non erano veritiere, onde la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori
– il ha poi precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate Pt_1 nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. – nella quale nessuna istanza in tal senso risulta formulata – omettendo qualsivoglia riferimento, anche solo generico, alle prove costituende offerte e non ammesse.
Il fatto che, effettivamente, l'assunto che si intendeva dimostrare fosse smentito documentalmente – come addotto a sostegno dell'ordinanza di reiezione pag. 5/12 – rende equivoco il comportamento tenuto dall'odierno appellante, che, dapprima, senza confrontarsi con la motivazione fornita dal giudice, lamenta la mancata istruttoria orale e poi, al momento della precisazione delle conclusioni, non insiste per il suo svolgimento.
A ogni buon conto, le contabili sottoscritte dal e relative Pt_1 all'operazione recano la dizione che essa è stata effettuata su iniziativa del cliente (doc. 3 fasc. BML;
docc. 7 e 8 fasc. ), con ciò rivestendo un Pt_1 significato confessorio del fatto a questi pregiudizievole, al riguardo dovendosi rammentare che «[l]a confessione può esser invalidata (e non “revocata”, perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante) soltanto se il confitente dimostra non solo l'inveridicità della dichiarazione, ma anche che essa fu determinata da errore di fatto o da violenza.
Ne consegue che, dovendo il dichiarante allegare e provare anche il vizio d'origine della dichiarazione confessoria, al fine dell'invalidazione non è sufficiente dedurre prove testimoniali limitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato» (Cass. n. 17716 del 2020, in massima). Nella specie, non solo non è stato allegato alcun errore di fatto o violenza che abbia indotto il a rendere la dichiarazione confessoria, ma nemmeno alcuno dei Pt_1 capitoli di prova dal medesimo articolati vi fa riferimento.
Quanto alle dichiarazioni contenute nel questionario MIFID, è appena il caso di ricordare che, tramite la sottoscrizione di un atto, la parte fa proprio e conferma il contenuto dell'atto medesimo, mentre la prova contraria non può essere offerta in contrasto con il principio di autoresponsabilità, in forza del quale la parte non può invocare in suo favore fatti e comportamenti interamente addebitabili a sua colpa, tra cui rientra quello di non avere letto ciò che ha firmato (arg. da Cass. n. 5535 del 2012, in motivazione). Ciò a maggior ragione se si considera il livello culturale e la qualifica professionale di avvocato del sottoscrittore.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che, nell'ambito della consulenza a cui l'intermediaria era tenuta, essa abbia proposto un investimento che non pag. 6/12 era adeguato rispetto al suo profilo di rischio, per rating e volatilità, senza segnalare con sufficiente evidenza il conflitto d'interessi e senza che venisse consegnata la scheda-prodotto con riferimento ai diritti di opzione, da distinguere rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, e che fosse resa informazione in merito alla pericolosità dell'investimento.
3.1. Anzitutto, deve escludersi, alla stregua di quanto illustrato a proposito del secondo motivo, che l'operazione in questione sia stata frutto della segnalazione o sollecitazione della banca intermediaria piuttosto che dell'iniziativa assunta direttamente dall'investitore.
Va poi condivisa la statuizione del giudice di prime cure in merito all'assenza dell'obbligo di consulenza in capo a BML.
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, a termini del contratto quadro relativo ai servizi di investimento (doc. 6 fasc. ) – sezione I^, punto 1 – Pt_1 detta consulenza non avrebbe dovuto esplicarsi con riferimento a operazioni afferenti a titoli azionari – a cui ricondurre anche i relativi diritti di opzione, che certo non sono assimilabili alle obbligazioni, le quali notoriamente costituiscono un prestito concesso all'entità emittente – salvo richiesta o pattuizione scritta:
Ciò esclude che la banca intermediaria fosse normativamente chiamata a una valutazione di adeguatezza.
Infatti, come evidenziato dalla Corte regolatrice, il regolamento intermediari distingue «l'obbligo informativo a seconda del servizio prestato: per la prestazione dei servizi di consulenza e di gestione individuale di portafogli si richiede che pag. 7/12 l'intermediario acquisisca precise indicazioni dal cliente quanto alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento (art. 39): sulla base di tale quadro informativo l'intermediario stesso è poi tenuto a formulare il giudizio di adeguatezza dell'operazione, apprezzandone la congruenza rispetto al profilo del cliente;
egli deve cioè accertarsi che la nominata operazione corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente risulti finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento e sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio
(art. 40). Nella prestazione degli altri servizi – salvi i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini in ipotesi particolari (art. 43) – l'intermediario è tenuto invece a formulare un più sommario giudizio di appropriatezza, che è basato sul livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta (art. 42, comma 1)» (Cass. n. 14208 del
2022, in motivazione).
Nella fattispecie, tuttavia, pur in assenza di prestazione di servizi di consulenza, la banca era comunque chiamata a una valutazione di adeguatezza dell'operazione. Ciò a termini del contratto quadro, secondo quanto previsto alla
Sezione I, punto 7:
In ragione di ciò, la banca intermediaria ha operato la valutazione di adeguatezza dell'operazione, esprimendosi in termini positivi. pag. 8/12 Ritiene il Collegio che tale giudizio non possa considerarsi errato.
Anzitutto, è lo stesso che, in citazione, lamentando l'infedele Pt_1 compilazione del questionario – da disattendere, alla stregua di quanto illustrato a proposito del secondo motivo d'appello – sostiene che ciò abbia comportato che le operazioni siano risultate «nominalmente “adeguate”» al suo profilo di rischio
(a pag. 4 dell'atto di citazione), salvo poi affermare, contraddittoriamente, che il prodotto finanziario non lo fosse (successivamente, a pag. 6).
Non conduce a diversamente opinare la «possibilità di alta volatilità» indicata nella scheda prodotto (doc. 3 fasc. BML e doc. 7 fasc. ), Pt_1 considerato che l'investitore, nel questionario MIFID (doc. 4 fasc. ), Pt_1 aveva accettato il rischio di «rilevanti oscillazioni del valore del portafoglio».
Infine, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che, dato il rating riconosciuto al prodotto (B- da Standard & Poor's; CAA1 da Moody's), esso fosse compatibile solo con i due superiori profili di rischio, «aggressivo» e «speculativo»,
e non anche con quello «dinamico» proprio del , trattandosi di profili Pt_1 che, essenzialmente, alla luce della loro descrizione, si distinguono solo per la modulazione crescente dell'aspirazione all'aumento del capitale investito e per l'ampiezza della gamma di strumenti finanziari da impiegare, nessuno escludendo quelli oggetto dell'operazione in considerazione o contemplando il rischio di default, a cui, peraltro, un aumento di capitale può astrattamente ovviare (ciò che rende irrilevanti i rumors al riguardo e le vicende giudiziarie che hanno interessato la governance).
3.2. Secondo l'appellante, il conflitto d'interessi della banca intermediaria non sarebbe stato adeguatamente evidenziato per natura ed estensione.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, lettera b), del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), nella versione applicabile ratione temporis all'operazione in considerazione – risalente al mese di giugno del 2014 – l'intermediario deve informare
«chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse».
pag. 9/12 Tale obbligo, nella specie, è stato adempiuto, atteso che nelle contabili relative all'operazione è espressamente indicato – in grassetto e anche con l'utilizzo dello stampatello – che essa era connotata da conflitto di interessi, in quanto lo strumento finanziario veniva emesso dalla capogruppo Parte_2
[...]
In tal modo BML ha adeguatamente rappresentato la natura e la fonte del conflitto.
Nulla di più era richiesto dall'art. 27 del regolamento intermediari , CP_3 che, nella versione applicabile ratione temporis, non esigeva affatto, come in passato, che l'investitore fosse informato dagli intermediari «sulla natura e
l'estensione del loro interesse nell'operazione».
3.3. L'appellante, infine, lamenta un ulteriore difetto informativo, non essendo stata consegnata la scheda-prodotto con riferimento ai diritti di opzione e non avendo ricevuto informazioni sulla rischiosità dell'investimento.
Premesso che l'operazione deve considerarsi unica, tale essendo qualificata dallo stesso (a pag. 4 della citazione in primo grado), sia per la Pt_1 propedeuticità dell'acquisto dei diritti di opzione rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sia per la contestualità dei due atti, compiuti lo stesso
19 giugno 2014, l'uno alle ore 14:53, l'altro alle ore 15:21, giova rammentare che, secondo la Corte regolatrice, «[c]on speciale riguardo alle caratteristiche della deduzione di inadempimento dell'obbligo informativo, è stato ulteriormente specificato che essa deve necessariamente tradursi nella pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice, nello scrutinare siffatto inadempimento, attenersi ai fatti che l'attore ha posto a fondamento della domanda, senza poter, com'è ovvio, desumere la sussistenza dell'inadempimento dalla mancata offerta di informazioni che neppure l'interessato abbia lamentato di non aver ricevuto. E
l'osservanza dell'onere di deduzione ha da essere sufficientemente delineata»
(Cass. n. 10111 del 2018, in motivazione).
pag. 10/12 Nella specie, il non ha tempestivamente allegato in primo grado Pt_1 tali specifici inadempimenti, né in citazione né nella prima memoria ex art. 183
c.p.c., ossia nel rispetto delle preclusioni assertive.
Pertanto, la doglianza non può essere accolta.
4. Con il quarto motivo il si duole della statuizione sulle spese di Pt_1 lite.
La censura, per vero molto sinteticamente riportata nella porzione dell'atto introduttivo destinato all'identificazione delle parti della sentenza oggetto d'impugnazione, si correla alla fondatezza del gravame, dal quale dovrebbe conseguire la riforma del capo sulle spese.
Poiché tutti i motivi di gravame sono respinti, il regime impresso dal
Tribunale alle spese processuali va esente da riforma.
5. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e la sentenza gravata va confermata, sia pur con le integrazioni motivazionali ritraibili da quanto fin qui illustrato.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (euro 26.001,00 – euro 52.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione, non effettivamente tenutasi.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
pag. 11/12 1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1253 Parte_1 del 2022 del Tribunale di Lucca, che per l'effetto conferma, nei sensi di cui in motivazione;
2. condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
23 luglio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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