Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2930/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2930/2013 R.G.A.C.,
TRA
in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difese, giusta procura in calce dell'atto di Parte_1 citazione, dall'Avv. Michele CORATELLA, del Foro di Trani, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Laura ROBORTACCIO;
ATTRICE
Avv. Michele CORATELLA, che si costituisce per ma quale difensore Controparte_1 privo di procura;
ATTORE
E costituitasi in persona del Dott. Controparte_2
Responsabile dell' , rapp.ta e difesa, giusta Controparte_3 Controparte_4 procura in calce della copia notificata dell'atto di citazione, dall'Avv. Michele MESSINA, con elezione di domicilio nello studio del medesimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: contratto di conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La e (quale rappresentante legale della società, Parte_1 Controparte_1
«nonché in proprio») traevano in giudizio, innanzi al Tribunale di Potenza, la
[...]
Controparte_2
Nel Febbraio del 2004, la accendeva, presso la Filiale di Potenza della Parte_1 convenuta, un conto corrente ordinario, recante il numero 1.5004.34, e dei conti collegati,
1
ottenendo, altresì, la concessione di una linea di credito, di cui avvalersi «come scopertura sul
conto».
Le condizioni contrattuali non erano state sottoscritte.
L'addebito di costi non dovuti e la violazione delle norme del rapporto instaurato (giorni valuta, jus variandi, tassi usurari, anatocismo, c.m.s.) avevano prodotto un saldo a debito, al
Dicembre 2012, lesivo dei diritti della correntista: la quale, invece, mediante proprio perito, aveva calcolato di dover vantare un saldo a sé favorevole, per «circa € 425.928,01».
La correntista, inoltre, aveva subito un danno morale ed esistenziale.
La parte chiedeva accertarsi il saldo corretto, condannarsi la banca alla restituzione delle maggiori somme addebitate sul conto, condannarsi la banca al risarcimento del danno morale ed esistenziale.
2. Resisteva la convenuta.
L'attrice non aveva precisato, nel riferirsi alla medesima convenuta, «l'Organo o
l'Ufficio statutariamente legittimato a stare in giudizio e il suo Codice Fiscale, con la conseguenza che l'atto introduttivo dovrà essere dichiarato nullo.».
La competenza territoriale apparteneva al Tribunale di Siena, in ragione della sede della convenuta.
Le domande, nel merito, erano infondate in diritto ed in fatto, e mancava la prova delle ragioni dell'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In corso di causa, è stata chiesta la riunione alla presente della causa iscritta al n.
1875/2015 R.G.A.C., per connessione soggettiva ed oggettiva: la questione veniva risolta sfavorevolmente, mediante ordinanza in data 3 Gennaio 2025, da intendersi qui richiamata ed approvata.
2. dichiara, nell'atto di citazione, di agire quale rappresentante legale Controparte_1 della società, ma anche «in proprio».
Egli, tuttavia, non deduce alcuna propria posizione soggettiva, contrapposta a quella della convenuta, e non chiede alcunché per se medesimo.
Prim'ancora, in realtà non acquisisce neppure la qualità di parte del processo, perché
l'Avv. CORATELLA risulta munito di procura conferita dal soltanto nella qualità CP_1 di rappresentante della società: a riprova, si riporta, di seguito, il testo integrale della procura medesima.
2 N. 2930/2013 R.G.A.C.
In diritto, deve osservarsi (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 14.11.2006, n. 24281) come
«l'attività del difensore senza procura, che non può riverberare alcun effetto sulla parte, resta attività processuale di cui egli solo assume la responsabilità anche in ordine alle spese del giudizio;
conseguentemente, verificata dal giudice la non corrispondenza a vero che l'avvocato sia munito di
procura, a soccombere sulla questione pregiudiziale, che è l'unica in base alla quale sarà definito il procedimento con relativa declaratoria di inammissibilità, è soltanto l'avvocato che ha sottoscritto, e
fatto notificare, l'atto introduttivo del giudizio.».
Si deve aggiungere che, data l'epoca dell'introduzione del giudizio, non sarebbe neppure possibile una sanatoria, mediante conferimento successivo della procura, secondo quanto oggi consente l'art. 182, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sezz. UU., sent. 21.12.2022, n.
37434: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.»; cfr., poi,
Cass. civ., Sez. III, sent. 9.10.2023, n. 28251: «L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione
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anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della
procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si
è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza.»).
3. La convenuta assume che dovesse essere indicato, dall'attrice e con riferimento alla stessa convenuta, «l'Organo o l'Ufficio statutariamente legittimato a stare in giudizio e il suo
Codice Fiscale».
In realtà, occorre considerare (Cass. civ., Sez. III, ord. 7.7.2023, n. 19327) che «Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del
titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi
valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.»: e tale ultima considerazione non può che valere, altresì, per l'omessa indicazione del codice fiscale: nella specie, nessuna delle due carenze ha prodotto alcuna incertezza sull'identificazione della parte convenuta.
4. La competenza si radica innanzi a questo Tribunale per effetto del criterio posto dall'art. 20 c.p.c. (quello del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).
5. In corso di causa è stata acquisita una relazione di c.t.u.: l'ausiliario ha esaminato tutte le singole questioni rilevanti ai fini della decisione, ha operato in maniera esente da censure di natura giuridica, logica o tecnica, ed ha risposto puntualmente alle osservazioni ricevute.
6. Il c.t.u. ha, innanzitutto, precisato quali fossero i rapporti, oggetto dell'esame peritale, tra l'altro evidenziando talune rilevanti carenze documentali:
Il contendere verte su un conto corrente ordinario recante il n. 15004.34 - aperto presso
di Potenza - e su quattro conti tecnici. Due numerati 15049.10 e Controparte_2
15006.20, denominati “partitari anticipi s.b.f” e due numerati 15050.03 e 15008.06, denominati “partitari presentazione s.b.f.”
In ordine al conto ordinario ed i conti tecnici recanti i numeri 15008.06 e 15006.20 si dispone dei contratti.
Sulla scorta della documentazione agli atti è stato possibile ricostruire i rapporti cennati per i periodi di seguito indicati:
a) Conto ordinario n. 15004.34: dal 1.1.2009 (con saldo debitore di Euro 189.306,91) al
31.12.2012.
Il rapporto ha origine in data 23.2.2004. Tuttavia non è possibile la ricostruzione del periodo precedente il primo gennaio dell'anno 2009 a causa della incompletezza della documentazione agli atti.
Nel dettaglio:
alla data del 30.9.2004 il conto scalare è incompleto e manca il prospetto del riepilogo delle competenze;
alla data del 31.12.2004 l'estratto del conto è incompleto e mancano il riassunto scalare ed il riepilogo delle competenze;
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alla data del 30.3.2007 mancano il riassunto scalare ed il riepilogo delle competenze;
alla data del 31.12.2008 mancano il riassunto scalare ed il riepilogo delle competenze;
b) Conto tecnico n. 15049.10: dal 1.1.2009 al 31.12.2012;
c) Conto tecnico n. 15006.20: dal 1.1.2009 al 31.12.2012;
d) Conto tecnico n. 15050.03: dal 1.1.2009 al 31-12.2012;
e) Conto tecnico n. 15008.06: dal 1.1.2009 al 31-12.2012;
Con riferimento al funzionamento di tali conti tecnici si osserva che essi originano solo spese le quali sono dapprima computate ed addebitate sui medesimi conti, e poi stornate, con pari valuta, per essere addebitate sul conto ordinario (c/c n. 15004.34).
L'ausiliario risponde come segue, poi, alle censure che l'attrice, sul punto, formulava circa l'asserita possibilità di ricostruire l'andamento del conto in maniera più ampia, nonostante le carenze documentali:
la continuità nei documenti bancari, indispensabile alla ricostruzione del rapporto, vi
è solo a partire dalla data del 1/1/2009 dacché, come si è già detto, alle date del 30.3.2007 e
del 30.12.2008 mancano il riassunto scalare ed il riepilogo delle competenze.
Contrariamente a quanto assunto dal CT di parte attrice la indisponibilità di tali documenti non consente di riscontrare fedelmente il quesito posto all'ausiliare poiché dalle risultanze del solo estratto conto non è possibile conoscere il dettaglio di taluni addebiti, né il
tasso convenzionale via via applicato.
Tali conclusioni possono essere condivise, in quanto specificamente e tecnicamente argomentate: il c.t.u., insomma, ha escluso che si potesse, nella specie, ricorrere a mezzi ulteriori di prova certa e compiuta dell'andamento del rapporto (Cass. civ., Sez. I, ord.
25.7.2023, n. 22290).
7. L'ausiliario ha, poi, enunziato i criteri, secondo i quali ha condotto il proprio lavoro circa il merito del rapporto:
Ciò detto, alla luce dei quesiti formulati dal G.I., ed al fine di rideterminare il saldo del conto corrente ordinario, sono stati applicati i seguenti criteri: tasso di interesse: tassi risultanti dagli estratti conto, essendo provata la pattuizione scritta del tasso ultralegale. Ciò riguarda solo il contro ordinario dacché i conti tecnici non originano
interessi passivi. anatocismo: criteri di capitalizzazione reciproca trimestrale, Delibera CICR del 9.2.2000.
Trattandosi di contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 ed essendo verificata la condizione dell'esistenza di una clausola di capitalizzazione reciproca specificatamente
approvata per iscritto.
c.m.s.: I contratti recano la pattuizione di tale onere. Tuttavia ove addebitata, non è stata capitalizzata;
[si aggiunga che, quando pure si fosse trattato di mero costo ulteriore, in quanto
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pattuita essa rimaneva dovuta, ferma l'eventuale rilevanza ai fini dell'anatocismo e della violazione dei limiti dell'usura: circostanze ambo specificamente considerate dal c.t.u.] interessi usurari: Trattandosi di rapporti che hanno avuto origine dopo l'entrate in vigore della
Legge n. 108/96 occorre accertare se il tasso di interesse applicato sia superiore al c.d. tasso soglia, che, fino alla data del 14.5.2011, si calcola aumentando del 50% il tasso effettivo
globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse);...... Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della
L. 108/96, in caso di superamento del tasso soglia non sono dovuti interessi. [successivamente,
l'ausiliario, poi, specifica l'esito della verifica condotta: «Il Tasso effettivo è stato calcolato sia escludendo la commissione di massimo scoperto, sia includendola. In entrambe le ipotesi il tasso effettivo applicato al rapporto risulta compreso nella soglia dell'usura»] decorrenza delle valute: Il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 15004.34 regola la
decorrenza delle valute.
8. Le conclusioni, cui il c.t.u. perviene (all'esito pure, come si accennava, di compiuta disamina delle osservazioni formulate dalle parti), sono le seguenti:
A) Rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario n. 15004.34
- saldo debitore da estratto conto al 31.12.2012 - € 726.817,95
- saldo debitore da ricostruzione del rapporto - € 719.800,32
B) Rideterminazione del saldo del conto tecnico n. 15049.10
- saldo da estratto del conto al 31.12.2012 € 0,00
- saldo da ricostruzione del rapporto € 0,00
C) Rideterminazione del saldo del conto tecnico n. 15006.20
- saldo da estratto del conto al 31.12.2012 € 0,00
- saldo da ricostruzione del rapporto € 0,00
D) Rideterminazione del saldo del conto tecnico n. 15050.03
- saldo da estratto del conto al 31.12.2012 € 0,00
- saldo da ricostruzione del rapporto € 0,00
E) Rideterminazione del saldo del conto tecnico n. 15008.06
- saldo da estratto del conto al 31.12.2012 € 0,00
- saldo da ricostruzione del rapporto € 0,00
9. La parte attrice, nell'atto introduttivo, e, più esattamente, nelle conclusioni ivi rassegnate, sollevava, altresì, la questione dello jus variandi: «nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito, tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto da essa arbitrariamente attribuitosi, seppur mai convenuto e CP_2 pattuito»: ma, in realtà, nelle condizioni generali è espressamente previsto lo jus variandi, ed è richiamata la disciplina legale, che lo regola (art. 13 e relativa nota in calce, n. 9).
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Le successive modifiche delle argomentazioni della parte attrice, concretando mutatio
libelli, appaiono tardive.
La correntista, infine, non ha dichiarato di non aver potuto apprendere, attraverso le comunicazioni degli estratti conto e degli altri documenti bancari, che fossero state, man mano, modificate le condizioni del conto: e, nel tempo, non risulta mai aver reagito a ciò, contestando alla banca eventuali irregolarità od inadempimenti in materia.
10. Non è possibile emettere una statuizione di condanna, a carico della banca, relativa alla differenza del saldo debitore: non è stato dedotto (né è stato dichiarato dal c.t.u.) che, alla data di riferimento della domanda, il conto fosse chiuso, né è stato precisato che si chiedeva la ripetizione di somme versate a titolo solutorio (Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056;
Cass. civ., Sez. I, sent. 15.2.2024, n. 4214): fermo l'interesse giuridicamente rilevante, comunque, ad una pronunzia di accertamento della validità o della invalidità delle condizioni del rapporto, e del rispetto delle medesime, da parte della banca (Cass. civ., Sez. VI - 1, ord.
5.9.2018, n. 21646: «In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle
appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza
la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una
volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto.»).
11. La domanda di risarcimento del danno non può essere accolta, in quanto generica (pur trattandosi di danno non patrimoniale: il quale, comunque, non integra danno in re ipsa) e priva di sufficienti elementi di sostegno, anche probatorio.
12. Le spese di lite, nel rapporto tra l'Avv. CORATELLA (quale dichiarato difensore di
, ma senza potere di rappresentanza nel giudizio) e la convenuta possono Controparte_1 essere compensate, trattandosi di un probabile disguido nella redazione o nella formazione degli atti, privo di effetti qualsivoglia sulla sostanza della causa.
Nel rapporto tra l'attrice e la convenuta, le spese seguiranno la soccombenza, ascrivibile, prevalentemente, alla medesima convenuta, giacché il saldo rideterminato è minore del saldo apparente: il calcolo dovrà essere condotto secondo lo scaglione della differenza computata dal c.t.u.
Distrazione come da istanza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2930/2013 R.G.A.C., promossa dalla costituitasi in persona del l.r. p.t., e dall'Avv. Michele CORATELLA, Parte_1 difensore privo di procura di , contro la Controparte_1 Controparte_2
costituitasi in persona del Dott. Responsabile
[...] Controparte_3 dell' , ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide: Controparte_4
7 N. 2930/2013 R.G.A.C.
1. dichiara inammissibile la domanda, in quanto formulata dall'Avv. Michele CORATELLA, quale difensore, privo di procura, di;
Controparte_1
2. accerta il saldo del conto corrente n. 15004.34 (meglio individuato negli atti di causa, specie nella relazione di c.t.u., e nel corpo della presente sentenza), alla data del 31
Dicembre 2012, in euro 719.800,32, a debito della correntista Parte_1
3. accerta il saldo dei conti tecnici nn. 15049.10, 15006.20, 15050.03, 15008.06 (meglio individuati negli atti di causa, specie nella relazione di c.t.u., e nel corpo della presente sentenza), alla stessa data, in euro zero per ognuno dei medesimi conti;
4. rigetta la domanda di condanna al pagamento della differenza tra il saldo apparente e quello rideterminato dal c.t.u.;
5. rigetta la domanda di risarcimento del danno;
6. compensa le spese di lite, nel rapporto tra la Controparte_2
e l'Avv. Michele CORATELLA, quale difensore, privo di procura, di
[...] CP_1
;
[...]
7. condanna la rifondere alla Controparte_2 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed in euro 466,55 per
[...] esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
distrazione in favore dell'Avv. Michele CORATELLA;
8. onera delle spese di c.t.u., nel rapporto fra l'attrice e la convenuta, la
[...]
con dovere, in capo alla medesima convenuta di rifondere Controparte_2 alla controparte quanto essa abbia eventualmente pagato all'ausiliario.
Potenza, 29 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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