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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/11/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3331/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI MICELI Parte_1
MANLIO);
E
, nato a [...], GERMANIA il 09/07/1973 Controparte_1
(Avv. DI MICELI MANLIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.02.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26.02.2019 - 01.03.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto e con
l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Entrambi i coniugi godono di piena autosufficienza economica con conseguente esclusione reciproca ad ogni forma di mantenimento;
3. Tutti i figli, ormai maggiorenni, vivranno con la madre e presso
l'abitazione di quest'ultima, sita in Palermo (PA), Via Antonio Scontrino, 60;
4. Il Sig. – tenuto conto del fatto che i figli, pur essendo CP_1 maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti – si impegna a contribuire al loro mantenimento mediante il versamento, alla Sig.ra Miceli, di una somma di denaro complessiva pari ad € 250,00 mese oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per gli stessi;
5. La casa sita in Monreale (PA), Via Antonio Veneziano, n. 22, in comproprietà alle Parti, resterà - anche il seguito allo scioglimento del matrimonio - in comune ai Ricorrenti che, concordemente, ne sceglieranno
l'utilizzo;
6. Le Parti hanno già – nel tempo – hanno regolato separatamente ogni rapporto di natura patrimoniale;
7. Gli odierni ricorrenti hanno già provveduto a dividere tra loro gli arredi e
- 2 - le suppellettili;
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale (PA) in data 31/07/2000, da , nata a Parte_1
PALERMO il 28/03/1975 e da nato a Controparte_1
LUDWIGSBURG, GERMANIA il 09/07/1973, trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 131, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3331/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI MICELI Parte_1
MANLIO);
E
, nato a [...], GERMANIA il 09/07/1973 Controparte_1
(Avv. DI MICELI MANLIO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 27.10.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 19.02.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 26.02.2019 - 01.03.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
1. I coniugi vivranno separatamente, ognuno per proprio conto e con
l'obbligo di mutuo rispetto;
2. Entrambi i coniugi godono di piena autosufficienza economica con conseguente esclusione reciproca ad ogni forma di mantenimento;
3. Tutti i figli, ormai maggiorenni, vivranno con la madre e presso
l'abitazione di quest'ultima, sita in Palermo (PA), Via Antonio Scontrino, 60;
4. Il Sig. – tenuto conto del fatto che i figli, pur essendo CP_1 maggiorenni, non sono ancora economicamente autosufficienti – si impegna a contribuire al loro mantenimento mediante il versamento, alla Sig.ra Miceli, di una somma di denaro complessiva pari ad € 250,00 mese oltre il 50% delle eventuali spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per gli stessi;
5. La casa sita in Monreale (PA), Via Antonio Veneziano, n. 22, in comproprietà alle Parti, resterà - anche il seguito allo scioglimento del matrimonio - in comune ai Ricorrenti che, concordemente, ne sceglieranno
l'utilizzo;
6. Le Parti hanno già – nel tempo – hanno regolato separatamente ogni rapporto di natura patrimoniale;
7. Gli odierni ricorrenti hanno già provveduto a dividere tra loro gli arredi e
- 2 - le suppellettili;
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente ricorso, le parti si riportano alle disposizioni di legge che regolano la materia”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale (PA) in data 31/07/2000, da , nata a Parte_1
PALERMO il 28/03/1975 e da nato a Controparte_1
LUDWIGSBURG, GERMANIA il 09/07/1973, trascritto nei registri dello
Stato civile di detto Comune al n. 131, parte II, serie A, dell'anno 2000, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31.10.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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