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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.176/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NUZZACHI ANTONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 13/05/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 789/2021 pubblicata il 6/9/2021, stabilire il contributo al mantenimento a carico del sig. a favore dei figli in € Parte_1
320,00 per ciascuno pari ad € 640,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2025, da rivalutarsi annualmente e da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate (scolastiche, ludico sportive, mediche etc), giusto protocollo del Tribunale di Varese.
pagina 1 di 3 Gli Assegni familiari dovranno essere percepiti per intero dalla madre direttamente dal CP_2 proprio datore di lavoro o dall'ex marito, qualora li dovesse percepire lui. Le parti si impegnano a predisporre un piano di rientro per il recupero di spese straordinarie arretrate e segnatamente quelle del dentista e della danza della figlia . Spese di lite compensate.” Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni CP_1
della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 789 del 2021, pubblicata il
06/09/2021; in particolare, ha chiesto disporsi la riduzione nell'importo complessivo di € 500,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e oltre al 50% Per_2 Per_1
delle spese straordinarie giusto protocollo del Tribunale di Varese.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 11/04/2025 si è costituita CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di
[...]
rideterminazione degli assegni in favore dei figli. In via subordinata, domandava, qualora fosse ritenuta fondata la domanda, di rideterminare in € 400,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva di ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. la produzione del suo certificato salariale 2024. Parte_1
All'udienza del 13/05/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
in particolare, mentre il sig. dichiarava che “…all'epoca della separazione Parte_1
guardagnavo CHF 5.000 lordi che erano circa CHF 4000, con questo stipendio mi andava bene contribuire al mantenimento di e in quell'ammontare. Successivamente ho perso il Per_3 Per_1
lavoro e ora mi trovo onerato di spese e finanziamenti che avevo contratto prima di perdere il lavoro. Vivo con la mia compagna a Malnate in casa che ha acquistato lei prima del mio licenziamento, con mutuo contratto dalla mia compagna con l'intesa che l'avremmo pagato insieme. Ogni mese la rata del mutuo è di circa €. 900 e io ne pago la metà; ho anche un finanziamento in Svizzera, con onere di CHF 375…”, la signora affermava di CP_1
lavorare “…in Svizzera per una agenzia interinale;
in qs periodo ho avuto dei momenti di disoccupazione e ho anche preso la Naspi. In qs momento ho ripreso a lavorare e il mio stipendio è di circa CHF 2.900, compresi gli AF Svizzeri. Vivo in casa in affitto a con canone di €. CP_3
600 al mese. I ragazzi vivono con me. Non ho in corso finanziamenti ma la auto è a noleggio e pago ogni mese €. 370…”.
Il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, formulava una proposta conciliativa della controversia a seguito della quale, dopo ampia pagina 2 di 3 discussione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. L'ascolto del figlio minorenne non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 789 del
06/09/2021 pubblicata il 06/09/2021 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.176/2025 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NUZZACHI ANTONIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. DE PERI ANTONELLA presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio”.
All'udienza del 13/05/2025 le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale, a parziale modifica della sentenza n. 789/2021 pubblicata il 6/9/2021, stabilire il contributo al mantenimento a carico del sig. a favore dei figli in € Parte_1
320,00 per ciascuno pari ad € 640,00 mensili a decorrere dal mese di maggio 2025, da rivalutarsi annualmente e da versarsi entro il giorno 28 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate tra i genitori e debitamente documentate (scolastiche, ludico sportive, mediche etc), giusto protocollo del Tribunale di Varese.
pagina 1 di 3 Gli Assegni familiari dovranno essere percepiti per intero dalla madre direttamente dal CP_2 proprio datore di lavoro o dall'ex marito, qualora li dovesse percepire lui. Le parti si impegnano a predisporre un piano di rientro per il recupero di spese straordinarie arretrate e segnatamente quelle del dentista e della danza della figlia . Spese di lite compensate.” Per_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/01/2025 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di la modifica delle condizioni CP_1
della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 789 del 2021, pubblicata il
06/09/2021; in particolare, ha chiesto disporsi la riduzione nell'importo complessivo di € 500,00 posto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento dei due figli e oltre al 50% Per_2 Per_1
delle spese straordinarie giusto protocollo del Tribunale di Varese.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 11/04/2025 si è costituita CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda di
[...]
rideterminazione degli assegni in favore dei figli. In via subordinata, domandava, qualora fosse ritenuta fondata la domanda, di rideterminare in € 400,00 l'importo dell'assegno di mantenimento per ogni figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via istruttoria, chiedeva di ordinare al sig. ex art. 210 c.p.c. la produzione del suo certificato salariale 2024. Parte_1
All'udienza del 13/05/2025, venivano sentite liberamente le parti presenti personalmente;
in particolare, mentre il sig. dichiarava che “…all'epoca della separazione Parte_1
guardagnavo CHF 5.000 lordi che erano circa CHF 4000, con questo stipendio mi andava bene contribuire al mantenimento di e in quell'ammontare. Successivamente ho perso il Per_3 Per_1
lavoro e ora mi trovo onerato di spese e finanziamenti che avevo contratto prima di perdere il lavoro. Vivo con la mia compagna a Malnate in casa che ha acquistato lei prima del mio licenziamento, con mutuo contratto dalla mia compagna con l'intesa che l'avremmo pagato insieme. Ogni mese la rata del mutuo è di circa €. 900 e io ne pago la metà; ho anche un finanziamento in Svizzera, con onere di CHF 375…”, la signora affermava di CP_1
lavorare “…in Svizzera per una agenzia interinale;
in qs periodo ho avuto dei momenti di disoccupazione e ho anche preso la Naspi. In qs momento ho ripreso a lavorare e il mio stipendio è di circa CHF 2.900, compresi gli AF Svizzeri. Vivo in casa in affitto a con canone di €. CP_3
600 al mese. I ragazzi vivono con me. Non ho in corso finanziamenti ma la auto è a noleggio e pago ogni mese €. 370…”.
Il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa e dai documenti prodotti, formulava una proposta conciliativa della controversia a seguito della quale, dopo ampia pagina 2 di 3 discussione, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
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Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle stesse. L'ascolto del figlio minorenne non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c..
Le spese legali devono essere compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) modifica le condizioni della sentenza di divorzio pronunciata da questo Tribunale n. 789 del
06/09/2021 pubblicata il 06/09/2021 in conformità all'accordo riportato nelle conclusioni in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22/5/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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