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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/03/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F. ), con sede in Acquasparta (TR), Località Le Capanne n.
[...] P.IVA_1
6/8, nonché dei soci illimitatamente responsabili defunti (C.F CP_1
) e (C.F. ). C.F._1 CP_2 C.F._2
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 11.10.2024 dai creditori (C.F. Parte_1
) e (C.F. , elettivamente C.F._3 Parte_2 C.F._4 domiciliati in Terni, C.so del Popolo n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo Farnesi, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 14.10.2024; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla società debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data
15.10.2024 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6,
CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019,
Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); considerato, inoltre, che, in ragione del decesso di entrambi i soci della società in nome collettivo resistente, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 23.01.2025, ha provveduto a nominare l'avv. Stefania Settimi quale curatore speciale della società ed ha invitato il ricorrente a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza agli eventuali eredi dei due soci illimitatamente responsabili individuati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40, co. 8, e 256, co. 3, CCII;
premesso che:
- soltanto a seguito della nomina del curatore dell'eredità giacente del defunto CP_1
è emerso vi era un chiamato alla sua eredità non espressamente rinunciante, né
[...] accettante con beneficio di inventario che si trovava nel possesso dei beni ereditari al
1 momento del decesso del coniuge, ossia la moglie di quest'ultimo, (v. CP_3 relazione del curatore dell'eredità giacente depositata in data 23.12.2024 nel procedimento iscritto al n. R.V.G. 2483/2024 di questo Tribunale, depositata dal ricorrente);
- mentre il ricorrente non ha rinvenuto alcun chiamato non espressamente rinunciante all'eredità della socia defunta ed ha ottenuto, in data 04.02.2025, la CP_2 nomina dell'avv. Loredana Celi quale curatore della sua eredità giacente;
considerato che
, alla luce delle predette risultanze, come attestato dal giudice delegato all'udienza del 19.02.2025,
- il ricorso, il decreto di fissazione udienza e l'ordinanza depositata in data 23.01.2025 sono stati altresì comunicati, da parte del ricorrente, a mezzo raccomandata ritirata in data
03.02.2025, ad quale chiamata all'eredità nel possesso dei beni ereditari del CP_3 socio amministratore non accettante con beneficio di inventario, nonché CP_1 all'avv. Loredana Celi, quale curatore dell'eredità giacente del predetto socio amministratore, nominata dal giudice tutelare competente presso l'intestato Tribunale in data 27/11/2024;
- l'avv. Loredana Celi, quale curatore dell'eredità giacente nominata dal medesimo giudice tutelare, in data 04/02/2025, anche per il patrimonio della socia non amministratrice defunta
, si è altresì presentata all'udienza del 19.02.2025, innanzi al giudice CP_2 delegato, al fine di attestare la regolare conoscenza della pendenza della presente procedura e del proprio ruolo;
ritenuto, pertanto, che può dirsi ritualmente instaurato il contraddittorio sia nei confronti della società che nei confronti di ciascuno dei suoi soci illimitatamente responsabili;
considerato che
né il curatore speciale della società, né il curatore dell'eredità giacente dei due soci, entrambi presenti all'udienza del 19.02.2025 innanzi al giudice delegato, si sono in alcun modo opposti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, mentre chiamata all'eredità di nel possesso dei beni ereditari non ha CP_3 CP_1 inteso comparire alla predetta udienza;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Acquasparta (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti (ex lavoratori dipendenti della società), il cui credito risulta:
1) per , dal decreto ingiuntivo n. 120/22, dichiarato esecutivo ex art. 647 Parte_2
c.p.c. in data 08.11.2022, nonché da atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data
23.05.2023 e dal verbale di pignoramento negativo del 04.08.2023, per l'importo di €
66.738,88, oltre spese legali ed accessori di legge (v. all. 1 al ricorso);
2 2) per , dal decreto ingiuntivo n. 46/22, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Parte_1 in data 26.06.2022; nonché da atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data 18.10.2023, per l'importo di € 86.755,12, oltre spese legali ed accessori di legge (v. all. 2 al ricorso); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti della debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
premesso che il decesso dei due soci illimitatamente responsabili (avvenuto da oltre un anno e, precisamente, in data 16.11.2022 per ed in data 01.10.2022 per CP_1 CP_2
, come da certificati all.ti 8 e 11 al ricorso) non è ostativo alla dichiarazione di apertura
[...] della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente (e dei medesimi ai sensi dell'art. 256 CCII), poiché la società risulta tuttora iscritta come “attiva” nel registro delle imprese e, nella visura commerciale della società, non vi è alcuna menzione del decesso dei suoi soci illimitatamente responsabili, sicché detta circostanza è inopponibile ai creditori, in quanto non sono state osservate le formalità per renderlo loro noto ai sensi dell'art. 256, co. 2, CCII e, quindi, il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, deve considerarsi ancora in essere (v., nel vigore dell'analogo art. 147, co. 2, l.f., Cass. 19797/2015; Cass. 5764/2011; Cass. 28225/2008); rilevato poi che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice
(v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di officina meccanica e commercio di automobili e pezzi di ricambio per auto;
sul tema, si vedano
Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e
Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018,
Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass.
17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che, a tal riguardo, è sufficiente constatare che, in base all'istruttoria officiosa svolta, la società presenta debiti erariali iscritti a ruolo alla data del 06/11/2024 per un importo di €
610.013,45, ben superiore alla soglia di legge di € 500.000,00, specialmente se sommato agli ingenti crediti vantati dai ricorrenti;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01,
Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass.
19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass.
5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento alle obbligazioni nei confronti dei ricorrenti, peraltro, relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente (già di per sé, per entità e
3 caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass.
3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017,
Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dalla cessazione dell'attività di impresa e dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal verbale di pignoramento negativo redatto in data 04.08.2023 dall'Ufficiale giudiziario, ove si legge che “l'attività risulta chiusa da tempo”; dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dal ricorrente , Parte_2 attestata dal medesimo verbale di pignoramento negativo;
dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari ad oltre € 600.000,00 (v.
Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, la circostanza che non siano emersi protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass.
9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] considerato che la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società produce, ai sensi dell'art. 256, co. 1 e 2, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci defunti illimitatamente responsabili, e quindi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2291 c.c., nei confronti di (C.F CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_2 C.F._2 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F. ), con sede in Acquasparta (TR), Località Le Capanne n. 6/8,
[...] P.IVA_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili defunti (C.F CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le
4 norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
5 il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 04/06/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al curatore, al Pubblico Ministero, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché al curatore speciale della società in liquidazione giudiziale, avv. Stefania Settimi e al curatore dell'eredità giacente dei soci illimitatamente responsabili CP_1
e , avv. Loredana Celi) e per la pubblicazione della presente sentenza ai
[...] CP_2 sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F. ), con sede in Acquasparta (TR), Località Le Capanne n.
[...] P.IVA_1
6/8, nonché dei soci illimitatamente responsabili defunti (C.F CP_1
) e (C.F. ). C.F._1 CP_2 C.F._2
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 11.10.2024 dai creditori (C.F. Parte_1
) e (C.F. , elettivamente C.F._3 Parte_2 C.F._4 domiciliati in Terni, C.so del Popolo n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo Farnesi, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 14.10.2024; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla società debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data
15.10.2024 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6,
CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna: si vedano, con riferimento alla stessa modalità di notifica già prevista dall'art. 15, co. 3, l.f., Cass. 31052/2019,
Cass. 9897/2019, Cass. 30532/2018, Cass. 9368/2018, Cass. 26773/2016 e Cass. 15035/2016); considerato, inoltre, che, in ragione del decesso di entrambi i soci della società in nome collettivo resistente, il Tribunale, con ordinanza depositata in data 23.01.2025, ha provveduto a nominare l'avv. Stefania Settimi quale curatore speciale della società ed ha invitato il ricorrente a notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza agli eventuali eredi dei due soci illimitatamente responsabili individuati ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 40, co. 8, e 256, co. 3, CCII;
premesso che:
- soltanto a seguito della nomina del curatore dell'eredità giacente del defunto CP_1
è emerso vi era un chiamato alla sua eredità non espressamente rinunciante, né
[...] accettante con beneficio di inventario che si trovava nel possesso dei beni ereditari al
1 momento del decesso del coniuge, ossia la moglie di quest'ultimo, (v. CP_3 relazione del curatore dell'eredità giacente depositata in data 23.12.2024 nel procedimento iscritto al n. R.V.G. 2483/2024 di questo Tribunale, depositata dal ricorrente);
- mentre il ricorrente non ha rinvenuto alcun chiamato non espressamente rinunciante all'eredità della socia defunta ed ha ottenuto, in data 04.02.2025, la CP_2 nomina dell'avv. Loredana Celi quale curatore della sua eredità giacente;
considerato che
, alla luce delle predette risultanze, come attestato dal giudice delegato all'udienza del 19.02.2025,
- il ricorso, il decreto di fissazione udienza e l'ordinanza depositata in data 23.01.2025 sono stati altresì comunicati, da parte del ricorrente, a mezzo raccomandata ritirata in data
03.02.2025, ad quale chiamata all'eredità nel possesso dei beni ereditari del CP_3 socio amministratore non accettante con beneficio di inventario, nonché CP_1 all'avv. Loredana Celi, quale curatore dell'eredità giacente del predetto socio amministratore, nominata dal giudice tutelare competente presso l'intestato Tribunale in data 27/11/2024;
- l'avv. Loredana Celi, quale curatore dell'eredità giacente nominata dal medesimo giudice tutelare, in data 04/02/2025, anche per il patrimonio della socia non amministratrice defunta
, si è altresì presentata all'udienza del 19.02.2025, innanzi al giudice CP_2 delegato, al fine di attestare la regolare conoscenza della pendenza della presente procedura e del proprio ruolo;
ritenuto, pertanto, che può dirsi ritualmente instaurato il contraddittorio sia nei confronti della società che nei confronti di ciascuno dei suoi soci illimitatamente responsabili;
considerato che
né il curatore speciale della società, né il curatore dell'eredità giacente dei due soci, entrambi presenti all'udienza del 19.02.2025 innanzi al giudice delegato, si sono in alcun modo opposti alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice, mentre chiamata all'eredità di nel possesso dei beni ereditari non ha CP_3 CP_1 inteso comparire alla predetta udienza;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Acquasparta (TR), comune compreso nel circondario di competenza del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal difensore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo ai ricorrenti (ex lavoratori dipendenti della società), il cui credito risulta:
1) per , dal decreto ingiuntivo n. 120/22, dichiarato esecutivo ex art. 647 Parte_2
c.p.c. in data 08.11.2022, nonché da atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data
23.05.2023 e dal verbale di pignoramento negativo del 04.08.2023, per l'importo di €
66.738,88, oltre spese legali ed accessori di legge (v. all. 1 al ricorso);
2 2) per , dal decreto ingiuntivo n. 46/22, dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. Parte_1 in data 26.06.2022; nonché da atto di precetto notificato a mezzo p.e.c. in data 18.10.2023, per l'importo di € 86.755,12, oltre spese legali ed accessori di legge (v. all. 2 al ricorso); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti della debitrice delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
premesso che il decesso dei due soci illimitatamente responsabili (avvenuto da oltre un anno e, precisamente, in data 16.11.2022 per ed in data 01.10.2022 per CP_1 CP_2
, come da certificati all.ti 8 e 11 al ricorso) non è ostativo alla dichiarazione di apertura
[...] della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente (e dei medesimi ai sensi dell'art. 256 CCII), poiché la società risulta tuttora iscritta come “attiva” nel registro delle imprese e, nella visura commerciale della società, non vi è alcuna menzione del decesso dei suoi soci illimitatamente responsabili, sicché detta circostanza è inopponibile ai creditori, in quanto non sono state osservate le formalità per renderlo loro noto ai sensi dell'art. 256, co. 2, CCII e, quindi, il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, deve considerarsi ancora in essere (v., nel vigore dell'analogo art. 147, co. 2, l.f., Cass. 19797/2015; Cass. 5764/2011; Cass. 28225/2008); rilevato poi che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice
(v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di officina meccanica e commercio di automobili e pezzi di ricambio per auto;
sul tema, si vedano
Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass.
8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e
Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018,
Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass.
17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, peraltro, che, a tal riguardo, è sufficiente constatare che, in base all'istruttoria officiosa svolta, la società presenta debiti erariali iscritti a ruolo alla data del 06/11/2024 per un importo di €
610.013,45, ben superiore alla soglia di legge di € 500.000,00, specialmente se sommato agli ingenti crediti vantati dai ricorrenti;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice (da intendersi – in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01,
Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass.
6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass.
19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass.
5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento alle obbligazioni nei confronti dei ricorrenti, peraltro, relativo a retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente (già di per sé, per entità e
3 caratteristiche esteriori, particolarmente sintomatico della condizione di dissesto: v. Cass.
3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017,
Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dalla cessazione dell'attività di impresa e dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal verbale di pignoramento negativo redatto in data 04.08.2023 dall'Ufficiale giudiziario, ove si legge che “l'attività risulta chiusa da tempo”; dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dal ricorrente , Parte_2 attestata dal medesimo verbale di pignoramento negativo;
dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari ad oltre € 600.000,00 (v.
Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza, la circostanza che non siano emersi protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass.
9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII;
ritenuto che
, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] considerato che la dichiarazione dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società produce, ai sensi dell'art. 256, co. 1 e 2, CCII, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci defunti illimitatamente responsabili, e quindi, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2291 c.c., nei confronti di (C.F CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_2 C.F._2 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F. ), con sede in Acquasparta (TR), Località Le Capanne n. 6/8,
[...] P.IVA_1 nonché dei soci illimitatamente responsabili defunti (C.F CP_1
) e (C.F. ); C.F._1 CP_2 C.F._2
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore il dott. invitandolo: Persona_1
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le
4 norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII (nel qual caso alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio dovrà provvedere il curatore, allegandolo – unitamente al rendiconto di gestione ex art. 2847-bis c.c., e con l'evidenziazione delle rettifiche apportate – alla relazione particolareggiata di cui all'art. 130, co. 4 e 5, CCII); f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma
7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA
5 il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 04/06/2025, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al curatore, al Pubblico Ministero, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché al curatore speciale della società in liquidazione giudiziale, avv. Stefania Settimi e al curatore dell'eredità giacente dei soci illimitatamente responsabili CP_1
e , avv. Loredana Celi) e per la pubblicazione della presente sentenza ai
[...] CP_2 sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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