Articolo 1494 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1494. Disposizioni particolari 1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non puo' svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio interforze sulla prospettiva di genere, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale delle Forze armate, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunita' per il personale del Corpo della Guardia di finanza. 2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, e' posto in licenza straordinaria per maternita' a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternita' di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 . Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternita' non e' computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie. 3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternita' ai sensi del comma 2, puo' chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attivita' fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternita' di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 . L'accoglimento della domanda e' disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione. 4. La licenza straordinaria per maternita' di cui al comma 2 e' assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall' articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 . Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, e' attribuito il trattamento economico di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , ovvero, se piu' favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall' articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195 . 5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , non puo' frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, e' rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianita' relativa al corso originario di appartenenza. (( 5-bis. Il personale femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della guardia di finanza che si trova in stato di gravidanza durante la partecipazione ai concorsi per l'accesso a ruolo superiore e non puo' essere sottoposto agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, ove previsti, e' ammesso d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. Le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate. 5-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 5-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario e' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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