Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico monocratico del Tribunale di Napoli, dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito dello trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 2.1.2025 ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sotto il n.r.g. 4829 /2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti UGO ODIERNA e ALFONSO LEPERINO Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa congiuntamente e Controparte_1 disgiuntamente, dagli avv.ti LUIGIA MANDES e ISABELLA SELVAGGI. resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2024 la ricorrente epigrafata ha agito nei confronti dell CP_1
, presso cui presta servizio con le decorrenze e la qualifica in atti come turnista, lamentando
[...] che, nonostante la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali indicati, non ha ricevuto le quote di straordinario a lui spettanti in base all'art. 9 del CCNL 1999/2000.
Ha invocato una pronuncia di legittimità ad ella favorevole, la sent. della Cassazione n. 1505 del 25.01.2021 ed ha chiesto l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018, per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2019 al 1 novembre 2022, con la conseguente condanna dell resistente al pagamento, in suo favore, della somma di €.3.096,80 o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
il tutto, oltre spese.
Si costituiva in giudizio l eccependo l'infondatezza della domanda azionata, della quale chiedeva il rigetto. Inoltre, ferma la contestazione nell'an della pretesa avanzata dal ricorrente, relativamente alla quantificazione effettuata da parte ricorrente eccepiva che nell'atto introduttivo vi era stato il pagamento dello straordinario maggiorato anche per giornate festive infrasettimanali per le quali già erra stato percepito il compenso dovuto, come si evince dai cartellini e dai cedolini allegati.
La causa viene decisa nel termine di legge all'esito della udienza del 28.11.2024, sostituita ex art.127 ter c.p.c.; udienza in relazione alla quale sono state depositate le note di trattazione scritta delle parti.
La domanda, così come ridotta al verbale della udienza di trattazione da parte ricorrente, è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Va premesso che parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio lo svolgimento da parte sua dell'attività lavorativa nei giorni festivi specificamente indicati in ricorso, attraverso la produzione del cartellino personale presenze;
non esimendosi il giudice dal rimarcare che, peraltro, non vi è stata alcuna contestazione sul punto da parte dell'Azienda datrice di lavoro.
Ai fini della definizione del presente giudizio il Giudice intende prestare adesione ai sensi dell'art. 118 primo comma disp. att. c.p.c alle condivisibili argomentazioni di cui alla precedente pronuncia di questo Tribunale n. 40/2023, est. dott.ssa M. Dell'Erario, che qui espressamente vengono richiamate (pronuncia versata in atti dalla difesa di parte ricorrente in corso di causa).
Il tema d'indagine si incentra sulla richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 01.09.1995 e da lui percepita è volta, unicamente, a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 01.09.1995 e 34 CCNL 07.04.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato dal ricorrente, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate” prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
L'art. 9, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà, quindi, titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette, dunque, al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'art.9, secondo la parte ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit. A tal proposito invoca, a suo favore, la sentenza n. 1505/2021 della Suprema Corte secondo cui l'art. 44 non ha un carattere onnicomprensivo, non voluto dalle parti collettive e, laddove sostenuto, condurrebbe al risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulterebbe inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno.
Trattasi di un principio del tutto condivisibile in punto di diritto, tra l'altro confermato anche da pronunce di legittimità successive a quella invocata dal ricorrente.
E, infatti, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., va osservato che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre 2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716).
Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità ed, al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive, con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre, ancora, osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto, all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall (...) secondo cui l'indennità Pt_2 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute, in via generale, a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001 non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario, l'art. 9 che riconosce, innanzitutto, il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
…gli ulteriori rilievi critici della rispetto a tale orientamento di questa S.C. non sono tali da giustificare una diversa valutazione giuridica;
in particolare: non è convincente l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero, a priori, non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati, nel caso di specie, da questa S.C. nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta;
l'art. 9 cit. prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, sicché deve opinarsi diversamente da quanto sostenuto dalla e deve ritenersi che anche chi lavora in turno non possa non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo” (Cassazione civile sez. lav., 01/08/2022 n.23880).
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto e considerato che l resistente, lungi dal muovere una specifica contestazione relativamente alle circostanze fattuali poste dal ricorrente a fondamento della pretesa così come azionata nel presente giudizio ed in particolare per quanto attiene alla indicazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui aveva prestato servizio come indicati in ricorso, circostanze da ritenersi, pertanto, pacifiche tra le parti in causa, si è limitata, a ben vedere, ad insistere, in punto di mero diritto, sull'inapplicabilità della norma contrattuale invocata dall'istante alla fattispecie che ci occupa, la domanda giudiziale può trovare accoglimento in considerazione del principio di diritto sovra esposto.
L resistente sottolinea, infatti, nella sostanza, nel corpo della propria memoria di costituzione, Pt_2
l'errore in cui sarebbe incorsa parte ricorrente laddove appiattendosi sulle pronunce innanzi richiamate della Suprema Corte, finisce anch'essa per operare una superficiale e non condivisibile disamina delle norme contrattuali più volte richiamate.
Essa evidenzia, infatti, che la giornata festiva infrasettimanale è stata, a priori, sottratta al debito orario che parte ricorrente deve prestare nel mese per cui l'orario lavorativo effettivamente richiesto, che non si alimenta del giorno festivo, è stato spalmato nel corso del mese stesso secondo la peculiare articolazione dei giorni lavorativi organizzati, sequenzialmente, in mattina, pomeriggio, notte, smonto e riposo, per cui, in tesi, parte ricorrente già usufruisce, dopo ogni turno di notte, di 2 giorni consecutivi
“liberi”, cioè lo smonto ed il riposo.
Secondo la suddetta ricostruzione, quindi, lo specifico giorno festivo (più precisamente, le ore che compongono il turno ordinario di quel giorno festivo) viene pagato con la remunerazione ordinaria spettante.
Ed, infatti, l'orario dovuto, sintetizzato nella voce " ore lavorabili " sul cartellino, è stato calcolato moltiplicando le 6 ore giornaliere previste da contratto per il numero di giorni del mese, con esclusione delle domeniche e dei giorni festivi infrasettimanali (che sono stati già scomputati a priori, atteso che, per quegli specifici giorni, non è stata calcolata la prestazione).
Ne consegue che il mese lavorato dal turnista su 5 giorni ha, sì, un'articolazione settimanale variabile ma, secondo la suddetta ricostruzione ermeneutica, osservandolo a consuntivo (una volta concluso il mese), è facile verificare che il medesimo non ha maturato, rispetto al personale non turnista, un'eccedenza oraria, tenendo in considerazione anche i riposi compensativi inseriti e fruiti.
Ciò posto, trattasi di un'argomentazione non determinante ai fini della decisione della presente controversia alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte del ricorrente, nell'arco temporale rivendicato - nonostante la prestazione dell'attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali così come indicate nel corpo del ricorso introduttivo ed a fronte della retribuzione della stessa con la remunerazione ordinaria - di un numero di giorni di riposo compensativo comunque inferiore a quello che gli sarebbe effettivamente spettato qualora l sanitaria resistente avesse aderito all'opzione Pt_2 interpretativa delle citate clausole contrattuali nei termini di cui alle pronunce di legittimità richiamate.
Cosa che, ovviamente, non è avvenuta se solo si consideri che, non avendo ritenuto di dover provvedere all'applicazione, anche nei confronti del personale turnista, dell'art. 29 del CCNL di Settore, ne deriva, quale logico corollario, che la stessa abbia riconosciuto, in favore del ricorrente, in via esclusiva, il numero di giorni di riposo compensativo esattamente corrispondente a quello a lui spettante sulla base dell'articolazione del suo orario lavorativo secondi turni.
Non si è, quindi, provveduto al riconoscimento, in suo favore, dell'ulteriore giorno di riposo compensativo che gli sarebbe, al contrario, spettato, ai sensi dell'art 29 citato, per effetto dell'articolazione del suo orario di lavoro, oltre che secondo turni, anche nel corso della giornata festiva infrasettimanale.
A tale riguardo, in definitiva, la deduzione dell resistente di avere articolato i turni di servizio di parte ricorrente prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo non sortisce conseguenze rilevanti essendo ciò avvenuto nell'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della specifica giornata festiva infrasettimanale, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
La domanda giudiziale, così come ridotta al verbale di udienza del 3.10.2024 , va, pertanto, accolta. Conseguentemente l resistente va condannata al pagamento, in favore di parte ricorrente, per l'arco temporale dal 1 aprile 2019 al 1 novembre 2022 e per un totale di 154 ore lavorate, pari ad un importo di euro 3.018,40.
In proposito questo giudice ritiene di dover aderire al conteggio così come redatto da procuratore di parte ricorrente in quanto correttamente formulato e non oggetto di specifica contestazione nel corpo della memoria di costituzione. Per quanto riguarda, infatti, il calcolo di quanto effettivamente spettante al ricorrente, nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'istante, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3 c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.( cfr. Cassazione civile, sez. lav., 18/02/2011, n. 4051; in senso conforme cfr.: Cass. 19 gennaio 2006 n. 945; Cass. 10 giugno 2003 n. 9285).
Sul predetto importo di euro 3.018,40 devono corrispondersi gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.ai sensi della L.724\94 art.22 comma 36, che richiama l'art.16, comma 6, della L.30 dicembre del 1991 n.412, in quanto maturato dopo il 01/01/95,
Il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria per i crediti di lavoro derivanti da un rapporto di pubblico impiego, permane anche a seguito della sentenza 2 novembre 2000 n. 459 della Corte
Costituzionale.
L'accoglimento della domanda giudiziale proposta in via principale esime dall'esame dell'eventuale fondatezza della domanda giudiziale formulata in via meramente subordinata al mancato accoglimento della stessa. Attesi gli esiti della lite, che sostanzialmente si conclude con l'accoglimento quasi integrale della pretesa avanzata da parte della ricorrente, le spese di giudizio – liquidate come da dispositivo- vanno poste a carico della parte convenuta, condannata alla rifusione delle stesse in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: in accoglimento della domanda giudiziale condanna l , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 al pagamento, in favore di parte ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva, dell'importo di euro 3.018,40, oltre accessori di legge;
condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.030,00 comprensivi Controparte_2 di spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv. Odierna Ugo e Leperino Alfonso.
Si comunichi.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 2.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara