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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 12/09/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 194/2023 R.G.
promossa
da
Dr. Arch. nato il [...] a [...] con Parte_1
sede in Silbergasse, Nr. 11, 39020 Glurns, c.f.
, p.i. , rappresentato e C.F._1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Rudolf Benedikter (c.f.: C.F._2
giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello, con domicilio eletto nel suo studio in 39100 Bolzano, via Leonardo
da Vinci n. 2/A
- appellante -
contro
con sede legale in 39024 LL EN (BZ), via CP_1
1 Glorenza n. 17 (cod. fisc. e part. IVA: ), in persona P.IVA_2
del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, signor nato a Controparte_2
SI (BZ) il 28.01.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
Michael LZ (cod. fisc.: ; indirizzo di C.F._3
E posta elettronica certificata PEC: ) e Manuel Email_1
ER (cod. fisc.: ; indirizzo di posta C.F._4
elettronica certificata PEC: Email_3
entrambi del Foro di Bolzano, con domicilio eletto nello studio di questi sito in 39100 Bolzano (BZ), Viale Amedeo Duca
d'Aosta n. 100, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta di data 10.03.2022;
- appellata -
Oggetto: compravendita
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza nr. 907/2023 del Tribunale di
Bolzano, rigettata ogni contraria deduzione e respinte tutte le avversarie richieste eccezioni e domande voglia la Corte
d'appello:
1) accertare che il materiale isolante di cui alla citazione,
2 venduto all'arch. dalla ditta convenuta Parte_1 CP_3
, a causa di un'acuta infestazione di tarme era a tal
[...]
punto deteriorato che solo mediante l'integrale sanificazione,
rimozione e sostituzione del materiale isolante si è potuto rimediare al danno;
2) accertare che l'entità del danno corrisponde al prezzo di €
36.566,44 pagato dall'attore alla ditta incaricata della rimozione del pregiudizio e dunque condannare l'appellata a pagare all'attore l'importo risarcitorio di € 36.566,44.
3) in ogni caso riconoscere all'appellante le spese legali per i due gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via preliminare:
- dichiarare nullo, ovvero inammissibile l'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 156 c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c..
con ogni conseguenza che ne consegue;
in via principale:
- respingere in toto l'appello spiegato, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dall'arch. , per i motivi di cui in Parte_1
narrativa nonché per le ragioni tutte già esposte in primo grado e qui richiamate ex art. 346 c.p.c., con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.;
in via subordinata nel merito ed ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle
3 domande formulate da parte appellante, nonché previa ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle proprie memorie
ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 rispettivamente di data
23.11.2022 e di data 13.12.2022, che qui devono intendersi interamente richiamate e trascritte e riproposte:
accertare il concorso colposo dell'appellante e di conseguenza detrarre l'importo eventualmente accertato ed ascrivibile alla condotta colposa dell'appellante da quello dovuto da parte appellata CP_1
in ogni caso:
- con espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e confermata per il resto la sentenza di primo grado, nonché rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e
CAP, come per legge, del presente giudizio.
in via istruttoria e laddove l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere che la causa sia istruita documentalmente, si chiede di ammettersi interrogatorio formale di parte appellante,
oltre che prova per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché
controprova, con segnalazione che si renderanno necessarie assunzioni fuori dalla circoscrizione di questa Ecc.ma Corte di
Appello ai sensi dell'art. 203 c.p.c.:
capitoli per il solo interrogatorio formale:
1. È vero che la società – in seguito alla denuncia dei vizi CP_1
avvenuta in data 12.02.2021 - ha chiesto all'arch. di Parte_1
4 voler effettuare delle analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) presso la nel CP_4 CP_1
febbraio dell'anno 2017 come emerge dal documento n. 3?
2. È vero che nella dell'anno 2021 – in seguito alla denuncia dei vizi effettuata in data 12.02.2021 – l'arch. si Parte_1
rifiutava ad effettuare le analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) richiesto dalla società CP_4
nel periodo successivo alla denuncia dei vizi effettuata CP_1
dall'arch. in data 12.02.2021? Parte_1
capitoli per la prova per testi con indicazione dei seguenti testi:
A) (cod. fisc.: ), residente Testimone_1 CodiceFiscale_5
in 39027 CU EN (BZ), Greinhof n. 1 c/o la CP_1
B) (cod. fisc.: ), residente CP_5 CodiceFiscale_6
in 39024 LL EN (BZ), Via Ortwein n. 20/9 c/o la
CP_1
C) il legale rappresentante pro tempore della società
[...]
(part. IVA: ), corrente in 50013 CP_6 P.IVA_3
Capalle (FI), Via Maiano n. 207, da assumere, se del caso, ai sensi dell'art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di Firenze;
3. È vero che la società – dopo la denunzia dei vizi CP_1
avvenuta in data 12.02.2021 - ha chiesto all'arch. Parte_1
di voler effettuare delle analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) dall'arch. CP_4
presso un laboratorio indipendente per rilevare la Parte_1
natura e le causa dei vizi asseritamente denunciati da parte
5 dell'arch. ? Descriva il teste il contenuto di questa Parte_1
richiesta/proposta da parte della CP_1
4. È vero che in sede della produzione negli anni 2016 e 2017, il materiale Naturatherm-WO 20.50, veniva trattato con antitarmico e successivamente cardata e termolegata a 180°
con fibre di poliestere? Si rammostri al teste il doc. n. 8.
Descriva il teste il procedimento tecnico di trattamento antitarmico
5. È vero che il materiale Naturatherm-WO 20.50 veniva trattato, negli anni 2016 e 2017, con Eulan SPA 01 della società
Tanatex Chemicals B.V. con sede in Ollanda, un prodotto chimico antitarmico? Si rammostri al teste il doc. n. 8 e 9.
Descriva il teste il grado di protezione del prodotto chimico
Eulan SPA 01 contro l'infestazione da tarme
6. È vero che il materiale 20.50 veniva CP_4
sottoposto, negli anni 2016 e 2017, a controlli chimici circa l'idoneità del prodotto alla resistenza tarmica da parte della società (part. IVA: ), Controparte_6 P.IVA_3
corrente in Capalle (FI)? Si rammostri al teste il doc. n. 10.
Descriva il teste i relativi esiti di laboratorio.
7. È vero che in data 14.04.2017 l'arch. rendeva Parte_1
alla la quantità di 13,920 m² del materiale CP_1 CP_7
20.50? Si rammostri al teste il doc. n. 3 ultima pagina.
[...]
Descriva il teste lo stato della merce resa dall'arch.
in data 14.04.2017. Parte_1
6 8. È vero che in occasione della resa in data 14.04.2017 da parte dell'arch. alla della quantità di Parte_1 CP_1
13,920 m² del materiale 20.50 il materiale CP_4
mostrava da un punto visivo infestazione da tarme o larve da tarme? Si rammostri al teste il doc. n. 3 ultima pagina
9. È vero che il materiale reso dall'arch. in data Parte_1
14.04.2017 come emerge dalla bolla di accompagnamento di data14.04.2017 sub doc. n. 3 veniva successivamente compravenduto ad altri clienti della CP_1
10. È vero che per il materiale reso dall'arch. in Parte_1
data 14.04.2017 come emerge dalla bolla di accompagnamento di data 14.04.2017 sub doc. n. 3 e successivamente compravenduto ad altri clienti della venivano denunziati CP_1
dei vizi e/o difetti da infestazione da tarme? Descriva il teste quali vizi.
11. È vero che la società dagli anni 2016 sino all'anno CP_1
2021 ha acquistato regolarmente il materiale CP_4
20.50 dalla società (part. IVA: Controparte_6
), corrente in Capalle (FI)? P.IVA_3
12. È vero che la società dagli anni 2016 sino all'anno CP_1
2021 ha acquistato regolarmente il materiale CP_4
20.50 dalla società (part. IVA: Controparte_6
), corrente in Capalle (FI) e che ad oggi non ha P.IVA_3
avuto delle segnalazioni di vizi e/o difetto ovvero di infestazione da tarme da parte della propria clientela ad eccezione di quella
7 dell'arch. ? Si rammostri al teste il doc. n. 11. Parte_1
13. È vero che la segnalazione di infestazione da tarme da parte dell'arch. di data 12.02.2021 era la prima Parte_1
segnalazione in tale senso per il materiale _8
, acquistato dalla società (part.
[...] Controparte_6
IVA: ), corrente in Capalle (FI) e compravenduto P.IVA_3
dalla società CP_1
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Nel mese di febbraio del 2017 l'architetto
[...]
ha acquistato ca 100 m2 di lana di pecora Parte_1
(Naturtherm-Wo 20.50) che ha poi posato per isolare la copertura della costruzione ove ha sede il proprio studio professionale in Glorenza.
Il materiale per l'isolamento termoacustico era stato prodotto dalla società e rivenduto Controparte_6
dalla società (già . CP_3 Controparte_9
Nel mese di febbraio del 2021 egli ha constatato che il prodotto acquistato era infestato dalle tarme, diffusesi anche negli ambienti di lavoro, sicché si sono resi necessari l'igienizzazione dei locali ed il completo rifacimento dell'isolamento con una spesa di € 36.566,44.
Con citazione d.d. 05.11.2021 il professionista ha convenuto davanti al Tribunale di Bolzano la rivenditrice per chiedere ai sensi dell'art. 1494 c.c. il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso.
8 A sostengo della domanda ha dedotto, sulla base di una
CP_1 perizia di parte, che la non era stata sottoposta ad un adeguato trattamento antitarmico, che la stessa rivenditrice aveva riconosciuto il danno ed aveva così rinunciato alle eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta e al risarcimento del danno.
2. La convenuta rivenditrice si è costituita ed ha contestato la pretesa dell'attore.
Ha, in particolare, negato di aver mai riconosciuto il vizio denunciato dal compratore ed affermato di avere piuttosto inoltrato la denuncia del difetto alla produttrice.
Questa, per parte sua, aveva affermato di aver adottato durante la produzione della lana un trattamento antitarmico,
del quale ha esibito le relative schede tecniche.
Aveva, altresì, messo in dubbio che fosse stato effettivamente da lei fabbricato il materiale isolante posato dal professionista nella sede del proprio ufficio.
Tanto premesso, la convenuta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.,
ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ed al risarcimento del danno che il compratore faceva valere dopo quattro anni dalla consegna del prodotto asseritamente difettoso, quando invece in una pec-mail d.d. 19.02.2021 egli stesso avrebbe riferito di aver riscontrato la presenza delle tarme già nel febbraio del 2017.
Essa ha, comunque, contestato l'esistenza del vizio
9 denunciato, vale a dire l'omesso trattamento antitarmico del prodotto.
Ha premesso che era il compratore a dover dimostrare il difetto del prodotto e, quindi, affermato, da un lato, che tale prova non poteva essere desunta dalla perizia di parte dimessa dall'attore e, dall'altro, che ogni ulteriore accertamento del vizio era ormai precluso essendo stato rimosso e smaltito l'intero materiale isolante.
La convenuta ha, inoltre, contestato, la congruità della pretesa risarcitoria avversaria ed eccepito il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno.
Come emergeva dalla corrispondenza con lui intercorsa,
egli già nell'anno 2017 si era reso conto della presenza delle tarme con la conseguenza che un immediato intervento riparatore avrebbe limitato le conseguenze dannose del vizio.
3. Il Tribunale ha deciso la causa con la sentenza n. 907
pubblicata il 03.11.2023 ed ha disatteso la domanda dell'attore gravandolo delle spese del grado.
Sotto il profilo probatorio il Tribunale ha dichiarato l'attore decaduto dalla prova orale volta a dimostrare le circostanze da lui allegate nella citazione a sostegno della propria domanda.
Ha evidenziato che l'attore aveva dedotto tali circostanze nell'atto di citazione in modo del tutto generico, dunque, in violazione della prescrizione stabilita dall'art. 244 c.p.c..
10 Egli non aveva poi depositato la memoria istruttoria prevista dall'art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c. ed aveva formulato i capitoli della prova orale soltanto nella memoria che l'art. 183,
6 comma, n. 3, c.p.c. prevede per la deduzione della prova contraria sulle circostanze allegate dalla controparte.
Tanto premesso, il Tribunale ha deciso la causa sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
Ha, quindi, richiamato la prescrizione dell'art. 1494 c.c.
fatta valere dall'attore a sostegno della propria domanda, in base alla quale “il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza
colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al
compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
Ad avviso del Tribunale, nella specie, la convenuta aveva fornito la prova della propria incolpevolezza.
La documentazione tecnica, che la produttrice del materiale isolante aveva consegnato, attestava, infatti, il trattamento antitarmico al quale aveva sottoposto il prodotto prima di commercializzarlo.
Ciò dimostrava che la venditrice aveva agito diligentemente scegliendo un prodotto di qualità da fornire alla propria clientela.
4. Ha impugnato questa pronuncia l'attore con citazione d.d. 05.12.2023, redatta in lingua tedesca, recante due motivi d'impugnazione.
11 Si è costituita in lingua italiana l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
04.06.2025.
5. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'apprezzamento del materiale istruttorio condotto dal
Tribunale.
Egli lamenta che il Tribunale ha basato la propria decisione valorizzando unicamente le schede tecniche relative al materiale isolante che la produttrice aveva esibito per negare la propria responsabilità in ordine al danno causato dal prodotto difettoso da lei fabbricato.
Egli obietta che dalla corrispondenza acquisita agli atti di causa emergeva che la rivenditrice aveva, in verità, riconosciuto l'esistenza del danno tant'è che lo aveva segnalato alla produttrice affinché se ne assumesse la responsabilità.
L'esistenza del danno era, inoltre, dimostrata dalla perizia di parte che lo stesso attore aveva prodotto in causa, i cui esiti avrebbero potuto essere confermati di persona dallo stesso perito che l'aveva redatta se fosse stata assunta la sua testimonianza.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che la rivenditrice si era efficacemente discolpata mediante la produzione delle schede tecniche che attestavano il trattamento
12 antitarmico al quale era stato sottoposto il materiale isolante da lei commercializzato.
Obietta l'appellante che il giudizio sull'operato della rivenditrice non poteva arrestarsi alla valutazione della diligenza con la quale essa aveva scelto sul mercato il prodotto da fornire alla propria clientela.
Piuttosto sarebbe stato necessario accertare se la rivenditrice aveva anche controllato la qualità del prodotto e cioè se esso fosse effettivamente resistente alle tarme come attestato dalla produttrice.
Sulla circostanza che la rivenditrice avesse verificato la qualità del materiale non vi era alcuna prova, sicché doveva essere affermata la sua responsabilità.
6. Costituendosi l'appellata ha riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni di decadenza e di prescrizione della garanzia per i vizi della cosa venduta sulle quali il Tribunale
non si è pronunciato.
Ha anche ribadito che il compratore era gravato dall'onere di provare i difetti e l'assenza di qualità del prodotto e che tale onere egli non aveva comunque assolto dal momento che il vizio non era stato mai riconosciuto e la perizia di parte non ne forniva un'affidabile dimostrazione.
7. È condivisibile la seconda delle censure formulata dall'appellante.
È, infatti, consolidato il seguente principio di diritto: “In
13 tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il
rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno
a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di
aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a
verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche
alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri
professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della
normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di
evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di
composizione” (cfr. C. n. 15824/2014, C. n. 6007/2008, C. n.
11845/97, C. 9277/1997).
Deriva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, a discolpare la rivenditrice ai sensi dell'art. 1494
c.c. non basta la dimostrazione che essa ha agito diligentemente nella scelta dei prodotti da fornire ai propri clienti.
Per escludere la sua colpevolezza per la vendita di prodotti difettosi è piuttosto necessaria la dimostrazione che essa, prima di rivenderli, li abbia anche sottoposti ad adeguati controlli di qualità.
Nella specie la questione del controllo di qualità non è
stata mai tematizzata dalla rivenditrice e le acquisite risultanze istruttorie non ne forniscono alcuna evidenza.
8. Non è, invece, condivisibile la censura mossa
14 dall'appellante con il suo primo motivo d'impugnazione.
Afferma C. s.u. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi
della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che
esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del
prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la
prova dell'esistenza dei vizi”.
Ne deriva che è il compratore, il quale, come nella specie,
promuova l'azione di garanzia allo scopo di ottenere il risarcimento del danno causato dai vizi della cosa acquistata, a dover dimostrare l'inadempimento del venditore.
Ad avviso dell'appellante, il vizio sarebbe stato riconosciuto dalla stessa rivenditrice nella corrispondenza e-
mail prodotta in giudizio.
Nel motivo d'impugnazione sono trascritte le seguenti comunicazioni e-mail.
“Buongiorno sig. abbiamo venduto ad un nostro Tes_2
cliente che è architetto ca 100 m2 di nell'aprile CP_7
2017, ora dopo quasi 4 anni riferisce di problemi da tarme
presenti nel materiale.
Può darmi indicazione su come trattare il materiale e se avete un
certificato del vostro trattamento anti tarma? Il vostro trattamento
garantisce che il materiale non verrà infestato per un certo
periodo?” (e-mail – del 12.02.2021, doc. n. CP_1 CP_11
3 dell'appellante).
“La ringrazio per la sua celere risposta riguardo ai problemi
15 con i vs. pannelli. Abbiamo passato tutte le schede tecniche
all'architetto.
Questo vorrebbe fare un sopralluogo con un vostro
tecnico/responsabile per potervi esporre il problema. Sperando
che eventualmente voi, dato che siete gli esperti, avete un
consiglio/soluzione per potere eliminare le tarme? O perlomeno
per fare vedere all'architetto la vostra e nostra massima
diponibilità in riguardo. Per noi questo cliente ha un'importanza
notevole” (e-mail d.d. 15.02.2021, doc. n. 4 Email_4
dell'appellante).
“Buongiorno, l'architetto il nostro cliente al quale Parte_1
abbiamo fornito i vostri pannelli , chiede un urgente CP_7
riscontro da parte vostra riguardo al sopralluogo? La situazione
con le tarme nel suo ufficio è molto sgradevole e non più
accettabile!” (e-mail d.d. 24.02.2021, doc. Email_4
n. 5 dell'appellante).
Orbene, afferma C. n. 4893/2003: “In tema di vizi della
cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di
appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art.
1495, secondo comma, cod. civ., ad opera del venditore (o
prestatore) - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia
entro i prescritti termini - non è sufficiente la mera conoscenza (o
possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto
riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà,
costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza
16 relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze
giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione,
peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere
desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché
univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza
necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o
della responsabilità o l'assunzione di obblighi”.
Perché si abbia riconoscimento del vizio non è, dunque,
sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità del difetto.
Ed infatti, il riconoscimento è sempre dato da una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante.
Nella specie il vizio, secondo quanto dedotto dal compratore, sarebbe dato dal fatto che non è resistente alle tarme la lana da lui acquistata per isolare la copertura dell'edificio ove si trova il suo studio professionale.
Nella prima delle comunicazioni sopra trascritte la rivenditrice ha riferito alla produttrice che il compratore lamentava la presenza di tarme nel materiale isolante vendutogli e le ha chiesto istruzioni su come risolvere il problema nonché informazioni sul trattamento antitarmico adottato nella produzione del materiale e cioè se questo fosse certificato e quale durata temporale avesse, dato che ormai erano trascorsi quattro anni dalla vendita.
17 La dichiarazione non contiene alcuna manifestazione di verità o di scienza in ordine al difetto di qualità antitarmica del materiale venduto.
Piuttosto la rivenditrice si è rivolta alla produttrice allo scopo di assumere informazioni sulla problematica sottopostale dal cliente senza tuttavia ammettere che il prodotto non fosse resistente alle tarme.
Che non vi sia alcuna ammissione del vizio è reso evidente proprio dalla richiesta della rivenditrice di avere informazioni sulla certificazione del trattamento adottato il che,
evidentemente, è incompatibile con il riconoscimento che tale trattamento non era stato eseguito.
Se fosse stato sin dall'inizio certo che la presenza delle tarme era dipesa dal vizio della lana non sarebbe stato necessario chiedere alla produttrice la certificazione del trattamento antitarmico adottato.
La rivenditrice avrebbe piuttosto richiesto l'intervento della produttrice affinché risolvesse il problema che il suo prodotto aveva causato al cliente.
Con la seconda comunicazione trascritta la rivenditrice sollecita la produttrice ad effettuare un sopralluogo in presenza del cliente allo scopo di consigliargli gli interventi utili alla risoluzione della problematica lamentata.
Nemmeno questa dichiarazione può essere ritenuta una manifestazione di verità o di scienza perché non ha alcun
18 contenuto ricognitivo trattandosi di un mero invito rivolto alla produttrice affinché collabori con il compratore per risolvere il suo problema.
Non vi è alcuna indicazione del prodotto quale causa della riscontrata presenza delle tarme e ciò anche perché la produttrice aveva chiarito, mediante la certificazione, di aver sottoposto al trattamento antitarmico il materiale isolante.
La terza comunicazione, oltre a rinnovare l'invito ad effettuare il sopralluogo chiesto dal compratore, si limita a descrivere la persistente situazione di disagio del cliente.
Anche in questo caso non vi è alcuna ammissione che il materiale isolante non fosse resistente alle tarme.
Come detto, la rivenditrice non poteva che escludere tale eventualità dopo che la produttrice aveva consegnato la certificazione relativa ai trattamenti eseguiti durante la fabbricazione del materiale isolante.
Pertanto, le prove documentali invocate dall'appellante non forniscono nemmeno in via indiziaria la dimostrazione che la rivenditrice abbia mai univocamente riconosciuto l'assenza della qualità antitarmica del materiale da lei venduto.
Essa si è limitata a prendere atto della presenza degli insetti senza ammettere che il prodotto da lei venduto ne fosse la causa.
9. Il secondo elemento di prova che, secondo l'appellante,
dimostrerebbe il difetto della qualità antitarmica del materiale
19 isolante sarebbe dato dalla perizia di parte d.d. 19.02.2019 da lui dimessa sub doc. n. 7.
Sul tema della perizia di parte va richiamata C. n.
5667/2025: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver
accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento
proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione
della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del
giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a
tenerne conto” (cfr. anche C. 31964/2023).
Pertanto, la perizia di parte può tutt'al più avere valore indiziario in ordine ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
Nessuna concludenza assume in ordine ai giudizi espressi dal perito.
Non è, quindi, affidabile la valutazione del perito di parte,
il quale afferma che il materiale isolante non è stato trattato adeguatamente contro le tarme.
Ciò anche in ragione del fatto che tale giudizio è stato formulato all'esito di un sopralluogo condotto nel mese di febbraio del 2021, dunque, ca quattro anni dopo la vendita e non è stato chiarito se le tarme abbiano infestato il prodotto anche prima di quel momento come sarebbe stato normale se esso non fosse stato resistente agli insetti.
10. Per la dimostrazione del vizio non vale nemmeno la
20 prova orale invocata dall'appellante.
Al riguardo il Tribunale ha osservato quanto segue.
“È opportuno da ultimo sottolineare, sotto il profilo dell'onere
della prova, che l'attore ha omesso di depositare la memoria
istruttoria (art. 183, comma VI, nr. 2) limitandosi a formulare
tardivamente la prima capitolazione di circostanze a prova
diretta nella memoria di replica (art. 183, comma VI, nr. 3).
Del resto, la richiesta di escussione testi formulata in atto di
citazione appare del tutto generica e quindi inammissibile, non
essendo conforme all'art. 244 che prescrive l'indicazione di “fatti,
formulati in articoli separati”.
L'appellante non ha specificamente impugnato questa parte della motivazione con la quale il Tribunale non ha dato ingresso alla prova orale da lui offerta.
Deriva che è preclusa anche in appello l'assunzione della prova testimoniale.
11. Peraltro, come l'appellata ha ribadito nel presente giudizio d'impugnazione, la domanda risarcitoria del compratore è preclusa per omessa denuncia del vizio nel termine di 10 giorni dalla scoperta e per il decorso del termine annuale di prescrizione dalla data della consegna del prodotto.
Va, anzitutto, richiamata C. n. 1218/2022: “Il compratore,
che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può
rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o
per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di
21 risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del
venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti
dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza
e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di
prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione”.
Nella specie alla decadenza e alla prescrizione del diritto alla garanzia ed al risarcimento del danno il compratore si è
opposto sostenendo che la venditrice aveva riconosciuto il vizio della cosa venduta ed ha, pertanto, concluso che non fosse preclusa l'azione risarcitoria proprio perché controparte,
ammettendo l'inadempimento contrattuale, aveva implicitamente rinunciato a sollevare le relative eccezioni.
Si è già detto (cfr. punto n. 8 della presente motivazione)
che in verità la venditrice non ha mai riconosciuto che non fosse resistente alle tarme il materiale da lei venduto, essendosi limitata a prendere atto della presenza degli insetti senza ammettere che un difetto del prodotto ne fosse la causa.
La venditrice non ha, pertanto, riconosciuto il vizio e tanto meno ha riconosciuto il diritto della compratrice alla garanzia ed al risarcimento del danno, diritto che dunque deve ritenersi preluso per decadenza e prescrizione.
12. Per le esposte ragioni l'impugnazione va disattesa.
Secondo il criterio della soccombenza le spese del presente grado gravano sull'appellante.
22 Esse sono liquidate secondo i parametri medi per un valore di causa di € 36.566,44 con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4bis d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 907/2023 del 03.11.2023 del Tribunale di Bolzano così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
del presente grado che si liquidano, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 8.786,69 oltre IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Si dispone la traduzione in tedesco della presente sentenza a cura dell'Ufficio.
Così deciso in Bolzano, lì 09.07.2025.
23 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Dott. Isabella Martin
Dott. Tullio Joppi
24 Übersetzung aus dem Italienischen
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Oberlandesgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Tullio Joppi Senatsmitglied und
Abfasser des CP_12
Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied
folgendes
URTEIL
in der unter Nr. 194/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen Rechtssache, welche
durch
Dr.Arch. geboren am 05.08.1970 in Parte_1
Schlanders mit Sitz in der Silbergasse Nr.11, 39020 Glurns,
Steuernummer MwSt.Nr. 02229740218, C.F._7
vertreten und verteidigt durch RA Rudolf Benedikter
(Steuernummer: laut Vollmacht am C.F._2
Rande des Einlassungsschriftsatzes im Berufungsverfahren mit
Wahldomizil in seiner Kanzlei in 39100 Bozen, Leonardo da
Vinci Nr. 2
- Berufungskläger-
25 gegen
mit Sitz in 39024 Mals (Bz) Glurnserstrasse 17 CP_1
(St.Nr. und MwSt.Nr. ), in Person P.IVA_2 [...]
pro tempore, Controparte_13
geboren in Schlanders (Bz) am Per_1 Controparte_2
28.01.1977, wohnhaft in 39024 Mals, Sankt-Benedikter-
Strasse 31, vertreten und verteidigt durch die RÄ Michael LZ
(St.Nr. ; Pec-Adresse C.F._3
t) und Manuel ER (St.Nr. Email_1
; Pec-Adresse : C.F._4
, beide vom Gerichtsstand Bozen mit Email_3
Wahldomizil in der Kanzlei dieses Letzteren in 39100 Bozen
(Bz), Duca d'Aostastrasse 100, laut telematisch hinterlegter
Vollmacht, die dem Einlassungs- und Beantwortungsschriftsatz
vom 10.03.2022 beigelegt worden ist;
- Berufungsgegner-
wegen: Persona_2
, die in der Verhandlung vom 04.06.2025 zur
[...]
Entscheidung einbehalten worden ist über folgende
SCHLUSSANTRÄGE
Des Prozessbevollmächtigten der Berufungsklägerin :
In Annahme dieser Berufung und Abänderung des angefochtenen Urteils Nr. 907/2023 des Landesgerichtes Bozen
unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und
Abweisung aller gegenteiligen Anträge, Einwendungen und
26 Ansprüche möge das Controparte_14
1) feststellen, dass das klagsgegenständliche, von der
Beklagten Firma EWOS GmbH an Arch Jürgen ER
verkaufte und gelieferte Dämmmaterial durch intensiven
Mottenbefall derart schadhaft war, dass der Schaden nur durch eine vollständige Säuberung und Entfernung des
Dämmmaterials behoben werden konnte und durch den entsprechenden Wiedereinbau eines geeigneten
Dämmstoffes;
2) festsellen, dass die dem Persona_3 Persona_4
entspricht, der dem Kläger durch die Sanierung des
Schadens durch die beauftragte Firma entstanden ist,
nämlich Euro 36.566,44.- und die Berufungsbeklagte
sohin verurteilen, dem Kläger als Schadenersatz den
Betrag von Euro 36.566,44 zu bezahlen;
3) jedenfalls dem Berufungskläger alle Verfahrenskosten für
beide Instanzen zuzusprechen.
des Prozessbevollmächtigten der Berufungsbeklagten
Möge das ehrwürdige Oberlandesgericht contrariis reiectis
im Präliminarweg:
- den Einlassungsschriftsatz im Berufungsverfahren für nichtig bzw. unzulässig erklären im Sinne von Art. 156 ZPO bzw. im
Sinne von Art. 342 ZPO mit allen einhergehenden Folgen;
im Hauptweg:
-die von Arch. Jürgen eingelegte Berufung Parte_1
27 vollinhaltlich abweisen, auch im Sinne von Art. 348bis ZPO aus den im Sachverhalt dargelegten Gründen und aus den im ersten Instanzug vorgebrachten Gründen, auf die hier im Sinne
von Art. 346 ZPO verwiesen wird unter Anwendung auch der
Sanktion nach Art.96 ZPO;
im untergeordneten Weg in der Hauptsache:
im Sinne von Art. 346 ZPO und für den unwahrscheinlichen
Fall, dass die vom Berufungskläger formulierten Anträge auch nur teilweise angenommen werden sollten, sowie nach vorhergehender Zulassung der in den eigenen Schriftsätzen
nach Art.183 Absatz 6 Nr. 2 und 3 jeweils am 23.11.2022 und am 13.12.2022 formulierten Beweismittel, die hier als vollinhaltlich übernommen gelten:
das Mitverschulden des Berufungsklägers feststellen und infolgedessen den eventuell festgestellten Betrag, der auf das fahrlässige Verhalten des Berufungsklägers zurückzuführen ist von dem von Ewos s.r.l. geschuldeten Betrag abziehen;
auf jeden Fall:
- mit ausdrücklicher erneuter Formulierung im Sinne von
Art.346 ZPO sämtlicher Anträge und Einwände, die in erster
Instanz nicht angenommen worden sind und nach Bestätigung
für den Rest des erstinstanzlichen Urteils nach totaler
Rückerstattung von Spesen, , allgemeinen Controparte_15
Spesen, MwSt und Fürsorgebeitrag laut Gesetz
im Beweisweg:
28 sollte das ehrwürdige Oberlandesgericht nicht erachten, dass das Verfahren durch Einholung von Dokumenten abgehandelt worden sei, beantragt man die Vernehmung des
Berufungsklägers, sowie über folgende Persona_5
Zeugenkapitel sowie mit Verweis auf den Persona_6
dass Beweise ausserhalb des Bezirks dieses CP_16
Oberlandesgeruchts im Sinne von Art. 203 ZPO eingeholt werden müssen:
Fragekapitel, die im Rahmen der Vernehmung formuliert werden:
1. Ist es wahr, dass die Gesellschaft nach CP_1
Einbringen einer Mängelrüge am 12.02.2021 – Arch.
gefragt hat, eine chemische Analyse Parte_1
durchzuführen an dem verkauften Produkt
(Naturatherm-WO 20.50) bei im Februar 2017, wie CP_1
aus dem Dokument Nr. 3 hervorgeht?
2. Ist es wahr, dass im Jahr 2021- nach der am 12.02.2021
vorgebrachten Mängelanzeige Arch sich Parte_1
weigerte die chemische Analyse an dem verkauften
Produkt durchzuführen (Naturatherm-WO 20.50), die von der Gesellschaft EWOS in dem Zeitraum nach der
Mängelanzeige von Arch vom 12.02.2021 Parte_1
beantragt worden ist?
Kapitel für den Zeugenbeweis mit Angabe der folgenden
Zeugen:
29 A) (St.Nr. ) wohnhaft in Testimone_1 CodiceFiscale_8
39027 Graun (Bz), Greinhof Nr.1 bei CP_1
B) (St.Nr. ), wohnhaft in CP_5 C.F._9
39024 Mals (Bz), Ortweinstrasse 20/9 c/o CP_1
C) der gesetzliche Vertreter pro tempore del Gesellschaft
Manifattura Maiano s.p.a. (MwSt.Nr. 00384310488),
laufend in 50013 Capalle (FI), Maianostrasse 207, der gemäß Art. 203 ZPO beim Landesgericht Florenz zu vernehmen ist;
3. Ist es wahr, dass die Gesellschaft EWOS nach der am
12.02.2021 vorgebrachten Mängelrüge arch.
gefragt hat, chemische Analysen an dem Parte_1
streitgegenständlichen Produkt vorzunehmen
(Naturatherm -WO 20.50) in einem unabhängigen Labor,
um die Art und Ursachen der vermeintlich von Arch
angezeigten Mängel festzustellen. Der Parte_1
Zeuge möge den Inhalt dieses Antrages/Vorschlags von beschreiben. CP_1
4. Ist es wahr, dass im Rahmen der Produktion 2016 und
2017 das Material Naturatherm -WO 20.50 mit
Mottenschutzsmittel behandelt, kardiert und thermoverschweisst wurde auf 180 Grad mit
Polyesterfasern? Man zeige dem Zeugen das Dokument
Nr.. Er möge die Mottenschutzbehandlung beschreiben.
5. Ist es wahr, dass das Material Naturatherm -WO 20.50
30 2016 und 2017 mit einem Mottenschutzmittel, Eulan
SPA 01, der Gesellschaft Tanatex Chemicals B.V.mit Sitz
in Holland, einem chemischen Mottenvernichtungsmittel,
behandelt wurde? Man zeige dem Zeugen das Dokument
8 und 9. Der Zeuge möge den Schutzgrad des chemischen Mittels Eulan SPA 01 gegen Mottenbefall
beschreiben.
6. Ist es wahr, dass das Material Naturatherm-WO 20.50
2016 und 2017 chemischen Kontrollen unterzogen wurde hinsichtlich des Wärmewiderstands seitens der
Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a. (MwSt Nr.
00384310488), Capalle (FI)? Man zeige dem Dok. CP_17
Nr. 10. Möge der Zeuge die Ergebnisse der Laborproben
erläutern.
7. Ist es wahr, dass am 14.04.2017 Arch der Parte_1
EWOS 13,920 m2 des Materials Naturatherm-WO 20.50
zurückgab? Man zeige dem Dok.3 letzte . CP_17 CP_18
Der Zeuge möge den Zustand der Ware beschreiben, die von Arch am 14.04.2017 zurückgegeben Parte_1
worden ist.
8. Ist es wahr, dass bei der Rückgabe seitens des Arch.
an am 14.04.2017 von 13.920 m2 Parte_1 CP_1
Naturatherm -WO 20.50 das Material Mottenbefall oder
Larvenbefall aufwies? Man zeige dem das CP_17
Dok.Nr.3 letzte . CP_18
31 9. Ist es wahr, dass das von Arch. am Parte_1
14.04.2017 zurückgegebene Material, wie aus dem
Lieferschein vom 14.04.2017 sub Dok. 3 hervorgeht, an andere Kunden von EWOS verkauft wurde?
10. Ist es wahr, dass mit Bezug auf das von Arch
am 14.04.2017 zurückgegebene Material, Parte_1
wie aus dm Lieferschein vom 14.04.2017 sub Dok. 3
hervorgeht, das dann an andere Kunden der EWOS
weiterverkauft worden ist , Mängel durch Mottenbefall
angezeigt wurden?. Der Zeuge möge diese Mängel
beschreiben.
11. Ist es wahr, dass die Gesellschaft von 2016 CP_1
bis 2021 das Material Naturatherm-WO 20.50 regelmäßig
von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a (MwSt.Nr.
00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hat?
12. Ist es wahr, dass die Gesellschaft von 2016 CP_1
bis 2021 das Material Naturatherm-WO 20.50 regelmäßig
von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a (MwSt.Nr.
00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hat und dass bis heute keine Mängelrüge bezüglich Mottenbefall
seitens der Kunden eingegangen ist mit Ausnahme jener von Arch. ? Man zeige dem Zeugen das Parte_1
Dokument Nr.11.
13. Ist es wahr, dass die Anzeige bezüglich des
Mottenbefalls von Arch. am 12.02.2021 die Parte_1
32 Cont erste Anzeige war für das Material Naturatherm –
20.50, das die Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a.
(MwSt.Nr, 00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hatte und von der Gesellschaft verkauft CP_1
worden war?
Sach – und Rechtsverhalt
1. Im Februar 2017 hat der Architekt Jürgen ER
zirka 100m2 Schafwolle (Naturtherm-Wo 20.50) gekauft, die er dann verwendet hat, um die Überdachung des Gebäudes, in dem sein Büro in Glurns untergebracht ist, zu isolieren.
Das Material für die thermoakustische Dämmung war von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a. produziert und von (ehemalige verkauft worden. CP_3 Controparte_9
Im Februar 2021 hat er festgestellt, dass das gekaufte
Produkt von Motten befallen worden war, die sich auch in den
Büroräumen verbreitet hatten, sodass sich die Reinigung und
Entwesung der Räumlichkeiten und die Erneuerung der
Isolierung als notwendig erwiesen, wobei dies mit Ausgaben
von Euro 36.566,44 einherging.
Mit Einlassungsschriftsatz vom 05.11.2021 hat der
Freiberufler die Verkäuferin vor Gericht geladen, um im Sinne
von Art.1494 ZGB den Schadenerstaz für die Mangelware zu erwirken.
Zur Untermauerung der Klage hat er aufgrund eines
Parteigutachtens dargelegt, dass die Wolle nicht gebührend mit
33 einem Motteschutzmittel behandelt worden war, dass die
Verkäuferin den Schaden anerkannt hatte und somit auf die
Einwände des Verfalls und der Verjährung der Garantie wegen
Mängel der verkauften Sache und auf den Schadenersatz
verzichtet hatte.
2. Die Verkäuferin, die vor Gericht geladen worden ist, hat sich eingelassen und die Ansprüche des Klägers beanstandet.
Sie hat ihrerseits behauptet, während der Wollproduktion ein
Mottenschutzmittel verwendet zu haben, von dem sie die entsprechenden technischen Angaben vorgewiesen hat.
Sie hat weiters in Frage gestellt, dass das das der Freiberufler in seinem Büro verlegt Controparte_19
hatte, tatsächlich von ihr hegestellt worden sei.
Dies vorausgeschickt, hat die Beklagte im Sinne von Art.
1495 ZGB den Verfall und die Verjährung des Rechts auf
Gewährleistung wegen Mängel an der verkauften Sache und des Rechts auf das der Käufer vier Jahre nach Persona_7
Lieferung des vermeintlich mangelhaften Produkts geltend machte, eingewandt, während er in einer Pec-Mail vom
19.02.2021 berichtet hätte, dass er die Motten schon im
Februar 2017 bemerkt hatte.
Sie hat allenfalls das Vorhandenseins des angezeigten
Mangels beanstandet d.h. dass die Behandlung mit dem
Mottenschutzmittel unterlassen worden war.
Sie hat vorausgeschickt, dass der Käufer den Mangel des
34 Produkts nachweisen musste, dass dieser Beweis nicht aus dem vom Kläger hinterlegten Gutachten entnommen werden konnte und dass jegliche weitere Festsellung des Mangels
verwehrt war, da das gesamte Isolierungsmaterial entfernt und entsorgt worden war.
Die Beklagte hat überdies den Schadenersatzanspruch
der Höhe nach beanstandet und die Mitschuld des Klägers bei der Verursachung des Schadens beanstandet.
Wie aus dem Briefverkehr mit ihm hervorging, hatte er schon 2017 festgestellt, dass das Produkt mit Motten behaftet war mit der Folge, dass das sofortige Einschreiten das
Eintreten des mit dem Mangel verbundenen Schadens
gemieden hätte.
3. Das Landesgericht hat mit Urteil Nr. 907 veröffentlicht
am 03.11.2023 den Antrag des Klägers abgewiesen und ihm die
Verfahrenskosten des Instanzenzuges angelastet.
Was das Beweisverfahren anbelangt, hat das
Landesgericht erklärt, dass der Kläger von der Erbringung des mündlichen Beweises verfallen ist, der die von ihm im
Einlassungsschriftsatz zur Untermauerung seines Antrages
dargelegten Umstände, belegen soll.
Der Erstrichter hat darauf hingewiesen, dass der Kläger
diese Umstände im Einlassungsschriftsatz ganz allgemein gehalten hatte, also gegen Art. 244 ZPO verstossen hatte. Er
hatte den Beweisschriftsatz nach Art. 183 Absatz 6 Nr. 2 ZPO
35 nicht hinterlegt und die mündlichen Beweiskapitel nur im
Schriftsatz formuliert, der laut Art. 186 Absatz 6 Nr.3 ZPO die
Darlegung des Gegenbeweises über die von der Gegenpartei
vorgebrachten Umstände, vorsieht.
Dies vorausgeschickt, hat das Landesgericht die
Streitsache lediglich aufgrund der von den Parteien
hinterlegten Unterlagen entschieden.
Der Erstrichter hat auf den Inhalt von Art. 1494 ZGB
verwiesen, den der Kläger zur Aufrechterhaltung seines
Antrages erwähnt hat, der Folgendes besagt: ”der Verkäufer ist
dem Käufer gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
wenn er nicht beweist die Mängel der Sache ohne Verschulden
nicht gekannt zu haben. Der Verkäufer hat ausserdem dem
Käufer die von den Mängeln der Sache herrührenden Schäden
zu ersetzen.”
Das Gericht erachtete, dass die Beklagte den Beweis ihrer
Unschuld geliefert hatte.
Die technischen Unterlagen, die die Herstellerin des
Isolierungsmaterials abgegeben hatte, bewiesen, dass das
Mottenschutzmittel eingesetzt worden war, bevor das Produkt
in den Handel gebracht wurde.
Dies bewies, dass die Verkäuferin fleissig gehandelt hatte bei der Wahl eines Produktes, das sie den Kunden anbieten wollte.
4. Der Kläger hat mit Einlassungsschriftsatz vom
36 05.12.2023 in deutscher Sprache das Urteil mit zwei
Berufungsgründen angefochten.
Die Berufungsbeklagte hat sich in Persona_8
eingelassen und die Abweisung der Berufung beantragt.
Die Streitsache wurde bei der Verhandlung vom
04.06.2025 zur Entscheidung angesetzt.
5. Mit dem ersten Berufungsgrund kritisiert der
Berufungskläger die Würdigung des Beweismaterials seitens des Landesgerichts.
Er bemängelt, dass das Landesgericht seine
Entscheidung nur auf die Bewertung der technischen Daten
des Isolierungsmaterials aufgebaut hat. Die Herstellerin hatte diese vorgelegt, um zu beweisen, dass sie nicht verantwortlich war für den durch ihr Produkt entstandenen Schaden.
Er wendet ein, dass aus dem der in die Persona_9
aufgenommen worden ist, hervorging, dass die CP_20
Verkäuferin tatsächlich den Schaden anerkannt und der
Herstellerin angezeigt hatte, damit sie die Verantwortung dafür
übernahm.
Das Bestehen des Schadens wurde ausserdem durch das bewiesen, das der Kläger in der Streitsache Persona_10
hinterlegt hatte. Wenn die Aussagen des Sachverständigen im
Zeugenstand aufgenommen worden wären, hätte er die
Ergebnisse seines Gutachtens bestätigen können.
Mit dem zweiten Berufungsgrund kritisiert der
37 Berufungskläger das angefochtene Urteil in dem Teil, in dem festgestellt wird, dass die Verkäuferin durch Hinterlegung der technischen Details einen wirksamen Haftungsbefreiungsgrund
geliefert hatte, da aus diesen hervorging, dass das
Isolierungsmaterial mit dem von ihr produzierten
Mottenschutzmittel behandelt worden war.
Der Berufungskläger beanstandet, dass die Bewertung
des Verhaltens der Verkäuferin nicht mit der Bewertung der
Sorgfalt, mit der sie das Produkt, das sie ihren Kunden anbot,
ausgewählt hatte, gleichzustellen ist.
Es wäre vielmehr notwendig gewesen festzustellen, ob die
Verkäuferin die Qualität des Produkts kontrolliert hatte, ob es tatsächlich ein mottenfestes Produkt war, wie von der
Herstellerin bescheinigt.
Der Umstand, dass die Verkäuferin die Qualität des
Materials kontrolliert hatte und zwar, dass es tatsächlich
mottenfest war, ist unbewiesen, deshalb wird sie zur
Verantwortung gezogen.
6. Die Berufungsbeklagte hat bei der Einlassung laut Art.
346 ZPO den Einwand des Verfalls und der Verjährung der
Garantie wegen Mängel der verkauften Sache vorgebracht,
über die das Landesgericht noch keine Entscheidung getroffen hat.
Sie hat weiters erklärt, dass der Käufer die Beweislast
hinsichtlich der Mängel und des Fehlens der Qualität des
38 Produkts erfüllen musste und dass er dies nicht getan hatte,
dass der Mangel niemals anerkannt worden war und dass das
Parteigutachten keinen Beweis diesbezüglich lieferte.
7. Der zweite vom Berufungskläger gelieferte
Berufungsgrund kann geteilt werden.
Folgender Rechtsgrundsatz hat sich bewährt: ”In tema di
vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod.civ. il
rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del
danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce
la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo
tendente a verificare lo stato e qualità della merce e
l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione
della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore
impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli
periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli
quantitativi di merce presentino gravi vizi di
composizione.” (cfr. C.n.15824/2014, C.n. 6007/2008.
C.n.11845/97, C.9277/1997).
Daraus folgt:
Im Gegensatz zu den Verfügungen des angefochtenen
Urteils, reicht es zur Entlastung der Verkäuferin im Sinne von
Art. 1494 ZGB nicht aus, um zu beweisen, dass diese bei der
Wahl der den Kunden zu liefernden Produkten mit Sorgfalt
vorgegangen ist.
Um ihre Verantwortung für den Verkauf von Mangelware
39 auszuschliessen, ist es notwendig zu beweisen, dass sie vor dem Verkauf die angemessenen Qualitätskontrollen
durchgeführt hat.
Die Angelegenheit um die Qualitätskontrolle ist von der
Verkäuferin überhaupt nicht angesprochen worden und die aufgenommenen Beweise liefern keinen Nachweis.
8. Die mit dem ersten Berufungsgrund vorgebrachte Kritik
kann hingegen nicht geteilt werden Das Kassationsgericht,
Vereinte Sektionen, Nr. 11748/2019 besagt: ”In materia di
garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c.,
il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o
di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato
dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
Daraus folgt, dass der Käufer, der, wie im vorliegenden
Fall die Klage auf Garantieleistung vorbringt, um den
Schadenersatz für den durch den Mangel verursachten
Schaden zu erlangen, die Nichterfüllung des Verkäufers
beweisen muss.
Der Berufungskläger meint, dass der Mangel von der
Verkäuferin im hinterlegten Briefverkehr anerkannt worden sei.
Im Berufungsgrund sind folgende E-Mails enthalten:
“Guten Morgen Herr CO, wir haben einem Kunden, einem
Architekten, ungefähr 100m2 Naturatherm WO im April 2017
verkauft. Nun nach fast 4 Jahren berichtet er über Probleme mit
Motten, die das Material befallen haben. Können Sie mir
40 Anweisungen geben zur des Materials und haben CP_21
Sie eine Bescheinigung über ihre Mottenschutzbehandlung?
Garantiert die Behandlung, dass das Materiale eine Zeit lang
nicht befallen wird?” (E-Mail Ewos-CO/Maiano vom
12.02.2021 Nr. 3 des Berufungsklägers).
“Danke für die zügige Antwort bezüglich der Probleme mit
euren Panelen. Wir haben dem Architekten alle technischen
Daten gegeben. Er möchte mit einem eurer Techniker/
Verantwortlichen einen Lokalaugenschein machen um das
Problem zu klären. In der Hoffnung, dass ihr, die eine gewisse
Expertise habt, einen Ratschlag/Lösung habt, um die Motten zu
eliminieren? Oder zumindest um dem Architekten eure und
unsere maximale Bereitschaft zur Problemlösung zu beweisen.
Für uns hat dieser Kunde eine erhebliche Bedeutung.” (E-Mail
Ewos-CO/Maiano vom 15.02.2021 Dok. Nr. 4 des
Berufungsklägers).
“ Arch. dem wir eure Per_11 Parte_1 Per_12
Naturtherm geliefert haben, beantragt eine Antwort CP_22
bezüglich des Lokalaugenscheins. Die Situation mit den Motten
Per_1 in seinem ist sehr unangenehm und nicht mehr
annehmbar!”(E-Mail Ewos-CO/Maiano vom 24.02.2021 Dok.
Nr. 5 Berufungskläger).
Der Oberste Gerichtshof nimmt mit Urteil Nr. 4893/2003
zur Sache Stellung: ”In tema di vizi della cosa nella
compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) ed al fine
41 di integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495 secondo
comma cod.civ. ad opera del venditore (o prestatore) – che
esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti
termini – non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di
conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non
implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre
una manifestazione di verità o di scienza relativa alla
sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche
negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non
essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da
qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e
convincente, sia da “facta concludentia” senza necessità che ad
essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità
o l'assunzione di obblighi.”
Damit das Anerkenntnis des Mangels gegeben ist, reicht die Kenntnis oder Erkennbarkeit des Mangels nicht aus.
Das Anerkenntnis beruht immer auf eine Offenbarung
der Wahrheit oder der Wissenschaft über das Bestehen eines
Umstandes, der für den Erklärenden negative Auswirkungen
hat.
Im vorliegenden Fall besteht der Mangel laut
Darlegungen des Käufers darin, dass die von ihm gekaufte
Wolle zur Isolierung der Überdachung des Gebäudes, in dem sich sein Studio befindet, nicht mottenfest ist.
In der ersten der oben wiedergegebenen Mails hat die
42 Verkäuferin der Herstellerin berichtet, dass der Käufer darüber
klagte, dass das von ihr verkaufte Isolierungsmaterial mit
Motten befallen war und gebeten hat, dass man ihm
Anweisungen, wie man das Problem lösen könne und
Informationen über die Behandlung mit dem
Mottenschutzmittel bei der Herstellung des Materials, ob es bescheinigt und standardisiert sei und welche Dauer es hätte,
geben möge, da schon vier Jahre ab dem Verkauf vergangen waren.
Die Aussage enthält keine Offenbarung der Wahrheit
oder Wissenschaft bezüglich des Defekts der Mottenfestigkeit
des verkauften Stoffes.
hat sich die Verkäuferin an die Herstellerin Pt_2
gewandt um Informationen einzuholen über das vom Kunden
unterzogene Problem und jedoch zuzugeben, dass das Produkt
nicht mottensicher war.
Dass der Mangel nicht anerkannt worden sei, ist durch den Antrag der Verkäuferin auf Informationen über die
Bescheinigung der angewandten Behandlung bezeugt. Dies ist natürlich unvereinbar mit dem Geständnis, dass die
Behandlung nicht durchgeführt worden sei.
Wenn von Anfang an sicher gewesen wäre, dass der
Mottenbefall vom Wollenmangel abhing, wäre es nicht notwendig gewesen von der Herstellerin die Bescheinigung zu verlangen über die angewandte und Verarbeitung. CP_21
43 Die Verkäuferin hat die Herstellerin ins Spiel gerufen,
damit sie das Problem lösen möge, das das Produkt dem
Kunden bereitet hatte.
Mit der zweiten wiedergegebenen Mitteilung fordert die
Verkäuferin die Herstellerin auf, im Beisein des Kunden einen
Lokalaufgenschein durchzuführen, um ihm nützliche
Massnahmen zur Problembeseitigung zu suggerieren.
Nicht einmal diese Erklärung gilt als Offenbarung der
Wahrheit oder weil sie kein Anerkenntnis CP_23
beinhaltet, sondern nur die Aufforderung an die Herstellerin,
dem Käufer bei der Problemlösung behilflich zu sein.
Es gibt keinen dass das Produkt die Ursache für Per_14
den Mottenbefall sei, auch weil die Herstellerin mittels der
Bescheinigung erklärt hatte, dass der Dämmstof einer
Mottenschutzbehandlung unterzogen worden sei.
Mit der dritten Mitteilung wird die Herstellerin erneut aufgefordert den vom Käufer beantragten Lokalaugenschein
durchzuführen und das Unbehagen des Kunden wird noch einmal beteuert.
Auch in diesem Fall fehlt das Anerkenntnis, dass der
Dämmstoff nicht mottenfest war.
Die Verkäuferin konnte diesen Umstand nur ausschliessen nachdem die Herstellerin die Bescheinigung über
die während der Herstellung durchgeführten Verarbeitungs-
und Behandlungsmethoden vorgelegt hatte.
44 Die von der Berufungsklägerin angerufenen
Urkundenbeweise weisen nicht nach, dass die Verkäuferin
einseitig das Fehlen der Mottenfestigkeit des von ihr verkauften
Materials anerkannt hat.
Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Insekten vorhanden sind ohne zuzugeben, dass das von ihr verkaufte Produkt die
Ursache war.
9. Das zweite Beweismittel, das laut Berufungskläger das
Fehlen der Mottenfestigkeit des Dämmmaterials beweist, ist das vom 19.02.2019, das er als Dok. 7 Persona_10
hinterlegt hat.
Zum Thema Parteigutachten wird auf das Urteil des
Kassationsgerichts Nr.5667/2025 verwiesen: ”La perizia
stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti
che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di
indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo con
la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,
peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”
(siehe auch K.31964/2023).
Das Parteigutachten kann vielleicht einen Indizienwert
haben mit Bezug auf die Umstände, die der Sachverständige
behauptet festgestellt zu haben.
Die vom Sachverständigen ausgesprochenen
Bewertungen sind nicht schlüssig.
45 Die Stellungnahme des Parteisachverständigen, der behauptet, dass der Dämmstoff nicht richtig behandelt worden ist gegen Motten, ist nicht stichhaltig.
Dies auch weil diese Bewertung nach einem im Februar
2021 durchgeführten Lokalaugenschein ausgesprochen worden ist d.h. zirka vier Jahre nach dem Verkauf und es war nicht klar, ob die Motten das Produkt auch vorher befallen hatten wie zu erwarten ist wenn es nicht mottenfest gewesen wäre.
10. Als Beweis des Mangels gilt nicht einmal der vom
Berufungskläger angesprochene mündliche Beweis.
Diesbezüglich hat das Landesgericht Folgendes festgestellt:
“E' opportuno da ultimo sottolineare sotto il profilo dell'onere
della prova che l'attore ha omesso di depositare la memoria
istruttoria (art. 183 comma VI nr.2) limitandosi a formulare
tardivamente la prima capitolazione di circostanze a prova
diretta nella memoria di replica (art.183, comma VI, nr.3). Del
resto, la richiesta di escussione testi formulata in atto di
citazione appare del tutto generica e quindi inammissibile, non
essendo conforme all'art.244 che prescrive l'indicazione di
“fatti, formulati in articoli separati.”
Der Berufungskläger hat diesen Teil der Begründung, mit der das Landesgericht den von ihm angebotenen mündlichen
Beweis nicht angenommen hat, nicht spezifisch angefochten.
Daraus folgt, dass auch im Berufungsverfahren die
Aufnahme des Zeugenbeweises vorenthalten ist.
46 11. Wie von der Berufsbeklagten im Berufungsverfahren
beteuert, ist der Antrag auf Schadenersatz des Käufers
vorenthalten wegen unterbliebener Mangelanzeige innerhalb von
10 Tagen ab Entdeckung und wegen Ablaufs der jährlichen
Verjährungsfrist ab Lieferung des Produkts.
Man verweist auf das Urteil des Obersten Gerichtshofes Nr.
1218/2022:”Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei
vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la
risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo es esercitare
la sola zione di risarcimento del danno dipendente
dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano
tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano
dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i
termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le
condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.”
Im vorliegenden Fall hat der Käufer Widerspruch eingelegt gegen Verfall und Verjährung des Rechts auf Gewährleistung
und Schadenersatz und er hat behauptet, dass die Verkäuferin
den Mangel der verkauften Ware anerkannt hatte und er hat erachtet, dass die Klage auf Schadenersatz nicht vorenthalten war, da die Gegenpartei die vertragliche Nichterfüllung zugab und somit implizit darauf verzichtet hatte, die entsprechenden
Einwände zu erheben.
Unter Punkt 8 dieser Begründung ist bereits festgestellt worden, dass die Verkäuferin niemals anerkannt hat, dass das
47 von ihr verkaufte Material mottenfest sei, sondern sie hat lediglich den Befall durch Insekten festgestellt ohne zuzugeben,
dass ein Mangel des Produkts die Ursache sei.
Die Verkäuferin hat den Mangel nicht anerkannt und umso weniger hat sie das Recht der Käuferin auf
Garantieleistung und Schadenersatz anerkannt, sodass die
Geltendmachung dieses Rechts nun verfallen und verjährt ist.
12. Aus den dargelegten Gründen wird die Berufung
abgewiesen. Unter Anwendung des Grundsatzes des
Unterliegens lasten die Spesen dieses Verfahrens auf den
Berufungskläger.
Sie werden im Sinne der mittleren Parameter für einen
Streitwert von Euro 36.566,44 mit Erhöhung von 10% laut Art.
4bis M.D. 55/2014 berechnet.
A.D.G.
Das Oberlandesgericht Trient, , hat in Controparte_24
dem von ER Jürgen gegen wegen Berufung CP_1
gegen das Urteil Nr. 907/2023 vom 03.11.2023 des
Landesgerichts Bozen angestrengten Verfahren wie folgt zu
Recht erkannt:
1. Die Berufung wird abgewiesen;
2. wird dazu verurteilt, Ewos s.r.l. die Parte_1
Verfahrenskosten dieses Rechtsmittelzuges zu erstatten,
die insgesamt mit Euro 8.786,69 zuzügl. CP_25
und MwSt. ; Controparte_26
48 3. Es wird festgestellt, dass die Voraussetzungen gegeben sind für die Einzahlung von ER Jürgen im Sinne
von Art. 13 Absatz 1-quater DPR 115/2002, eingeführt
mit Art.1 Abs. 17 Gesetz 24.12.2012 Nr. 228 eines weiteren Betrages als Einheitsbeitrag in gleicher Höhe
wie der für die Berufung geschuldete Betrag.
Im Falle der Verbreitung dieser Verfügung wird die Löschung
aller personenbezogenen Daten und der zur Identifikation
dienlichen Daten im Sinne von Art. 52 g.v. D. 196/2003
verfügt.
Es wird die Übersetzung ins Deutsche des vorliegenden Urteils
durch das Übersetzungsamt verfügt.
Die Vorsitzende Dr. Isabella Martin
Das urteilsverfassende Senatsmitglied Dr. Tullio Joppi
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Beamtin für den Sprachgebrauch Dr. Persona_15
49
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 194/2023 R.G.
promossa
da
Dr. Arch. nato il [...] a [...] con Parte_1
sede in Silbergasse, Nr. 11, 39020 Glurns, c.f.
, p.i. , rappresentato e C.F._1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Rudolf Benedikter (c.f.: C.F._2
giusta delega a margine dell'atto di citazione in appello, con domicilio eletto nel suo studio in 39100 Bolzano, via Leonardo
da Vinci n. 2/A
- appellante -
contro
con sede legale in 39024 LL EN (BZ), via CP_1
1 Glorenza n. 17 (cod. fisc. e part. IVA: ), in persona P.IVA_2
del legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, signor nato a Controparte_2
SI (BZ) il 28.01.1977, residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti
Michael LZ (cod. fisc.: ; indirizzo di C.F._3
E posta elettronica certificata PEC: ) e Manuel Email_1
ER (cod. fisc.: ; indirizzo di posta C.F._4
elettronica certificata PEC: Email_3
entrambi del Foro di Bolzano, con domicilio eletto nello studio di questi sito in 39100 Bolzano (BZ), Viale Amedeo Duca
d'Aosta n. 100, giusta procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta di data 10.03.2022;
- appellata -
Oggetto: compravendita
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 04/06/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
In accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza nr. 907/2023 del Tribunale di
Bolzano, rigettata ogni contraria deduzione e respinte tutte le avversarie richieste eccezioni e domande voglia la Corte
d'appello:
1) accertare che il materiale isolante di cui alla citazione,
2 venduto all'arch. dalla ditta convenuta Parte_1 CP_3
, a causa di un'acuta infestazione di tarme era a tal
[...]
punto deteriorato che solo mediante l'integrale sanificazione,
rimozione e sostituzione del materiale isolante si è potuto rimediare al danno;
2) accertare che l'entità del danno corrisponde al prezzo di €
36.566,44 pagato dall'attore alla ditta incaricata della rimozione del pregiudizio e dunque condannare l'appellata a pagare all'attore l'importo risarcitorio di € 36.566,44.
3) in ogni caso riconoscere all'appellante le spese legali per i due gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis,
in via preliminare:
- dichiarare nullo, ovvero inammissibile l'atto di citazione in appello ai sensi dell'art. 156 c.p.c. ovvero dell'art. 342 c.p.c..
con ogni conseguenza che ne consegue;
in via principale:
- respingere in toto l'appello spiegato, anche ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dall'arch. , per i motivi di cui in Parte_1
narrativa nonché per le ragioni tutte già esposte in primo grado e qui richiamate ex art. 346 c.p.c., con applicazione anche della sanzione prevista e disciplinata di cui all'art. 96 c.p.c.;
in via subordinata nel merito ed ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e nella denegata ipotesa di accoglimento anche solo parziale delle
3 domande formulate da parte appellante, nonché previa ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle proprie memorie
ex art. 183, comma 6, n. 2 e n. 3 rispettivamente di data
23.11.2022 e di data 13.12.2022, che qui devono intendersi interamente richiamate e trascritte e riproposte:
accertare il concorso colposo dell'appellante e di conseguenza detrarre l'importo eventualmente accertato ed ascrivibile alla condotta colposa dell'appellante da quello dovuto da parte appellata CP_1
in ogni caso:
- con espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c. di tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e confermata per il resto la sentenza di primo grado, nonché rifusione integrale delle spese, onorari di lite, oltre spese generali, IVA e
CAP, come per legge, del presente giudizio.
in via istruttoria e laddove l'Ecc.ma Corte di Appello non dovesse ritenere che la causa sia istruita documentalmente, si chiede di ammettersi interrogatorio formale di parte appellante,
oltre che prova per testi sui seguenti capitoli di prova, nonché
controprova, con segnalazione che si renderanno necessarie assunzioni fuori dalla circoscrizione di questa Ecc.ma Corte di
Appello ai sensi dell'art. 203 c.p.c.:
capitoli per il solo interrogatorio formale:
1. È vero che la società – in seguito alla denuncia dei vizi CP_1
avvenuta in data 12.02.2021 - ha chiesto all'arch. di Parte_1
4 voler effettuare delle analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) presso la nel CP_4 CP_1
febbraio dell'anno 2017 come emerge dal documento n. 3?
2. È vero che nella dell'anno 2021 – in seguito alla denuncia dei vizi effettuata in data 12.02.2021 – l'arch. si Parte_1
rifiutava ad effettuare le analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) richiesto dalla società CP_4
nel periodo successivo alla denuncia dei vizi effettuata CP_1
dall'arch. in data 12.02.2021? Parte_1
capitoli per la prova per testi con indicazione dei seguenti testi:
A) (cod. fisc.: ), residente Testimone_1 CodiceFiscale_5
in 39027 CU EN (BZ), Greinhof n. 1 c/o la CP_1
B) (cod. fisc.: ), residente CP_5 CodiceFiscale_6
in 39024 LL EN (BZ), Via Ortwein n. 20/9 c/o la
CP_1
C) il legale rappresentante pro tempore della società
[...]
(part. IVA: ), corrente in 50013 CP_6 P.IVA_3
Capalle (FI), Via Maiano n. 207, da assumere, se del caso, ai sensi dell'art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di Firenze;
3. È vero che la società – dopo la denunzia dei vizi CP_1
avvenuta in data 12.02.2021 - ha chiesto all'arch. Parte_1
di voler effettuare delle analisi chimiche del prodotto compravenduto ( 20.50) dall'arch. CP_4
presso un laboratorio indipendente per rilevare la Parte_1
natura e le causa dei vizi asseritamente denunciati da parte
5 dell'arch. ? Descriva il teste il contenuto di questa Parte_1
richiesta/proposta da parte della CP_1
4. È vero che in sede della produzione negli anni 2016 e 2017, il materiale Naturatherm-WO 20.50, veniva trattato con antitarmico e successivamente cardata e termolegata a 180°
con fibre di poliestere? Si rammostri al teste il doc. n. 8.
Descriva il teste il procedimento tecnico di trattamento antitarmico
5. È vero che il materiale Naturatherm-WO 20.50 veniva trattato, negli anni 2016 e 2017, con Eulan SPA 01 della società
Tanatex Chemicals B.V. con sede in Ollanda, un prodotto chimico antitarmico? Si rammostri al teste il doc. n. 8 e 9.
Descriva il teste il grado di protezione del prodotto chimico
Eulan SPA 01 contro l'infestazione da tarme
6. È vero che il materiale 20.50 veniva CP_4
sottoposto, negli anni 2016 e 2017, a controlli chimici circa l'idoneità del prodotto alla resistenza tarmica da parte della società (part. IVA: ), Controparte_6 P.IVA_3
corrente in Capalle (FI)? Si rammostri al teste il doc. n. 10.
Descriva il teste i relativi esiti di laboratorio.
7. È vero che in data 14.04.2017 l'arch. rendeva Parte_1
alla la quantità di 13,920 m² del materiale CP_1 CP_7
20.50? Si rammostri al teste il doc. n. 3 ultima pagina.
[...]
Descriva il teste lo stato della merce resa dall'arch.
in data 14.04.2017. Parte_1
6 8. È vero che in occasione della resa in data 14.04.2017 da parte dell'arch. alla della quantità di Parte_1 CP_1
13,920 m² del materiale 20.50 il materiale CP_4
mostrava da un punto visivo infestazione da tarme o larve da tarme? Si rammostri al teste il doc. n. 3 ultima pagina
9. È vero che il materiale reso dall'arch. in data Parte_1
14.04.2017 come emerge dalla bolla di accompagnamento di data14.04.2017 sub doc. n. 3 veniva successivamente compravenduto ad altri clienti della CP_1
10. È vero che per il materiale reso dall'arch. in Parte_1
data 14.04.2017 come emerge dalla bolla di accompagnamento di data 14.04.2017 sub doc. n. 3 e successivamente compravenduto ad altri clienti della venivano denunziati CP_1
dei vizi e/o difetti da infestazione da tarme? Descriva il teste quali vizi.
11. È vero che la società dagli anni 2016 sino all'anno CP_1
2021 ha acquistato regolarmente il materiale CP_4
20.50 dalla società (part. IVA: Controparte_6
), corrente in Capalle (FI)? P.IVA_3
12. È vero che la società dagli anni 2016 sino all'anno CP_1
2021 ha acquistato regolarmente il materiale CP_4
20.50 dalla società (part. IVA: Controparte_6
), corrente in Capalle (FI) e che ad oggi non ha P.IVA_3
avuto delle segnalazioni di vizi e/o difetto ovvero di infestazione da tarme da parte della propria clientela ad eccezione di quella
7 dell'arch. ? Si rammostri al teste il doc. n. 11. Parte_1
13. È vero che la segnalazione di infestazione da tarme da parte dell'arch. di data 12.02.2021 era la prima Parte_1
segnalazione in tale senso per il materiale _8
, acquistato dalla società (part.
[...] Controparte_6
IVA: ), corrente in Capalle (FI) e compravenduto P.IVA_3
dalla società CP_1
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1. Nel mese di febbraio del 2017 l'architetto
[...]
ha acquistato ca 100 m2 di lana di pecora Parte_1
(Naturtherm-Wo 20.50) che ha poi posato per isolare la copertura della costruzione ove ha sede il proprio studio professionale in Glorenza.
Il materiale per l'isolamento termoacustico era stato prodotto dalla società e rivenduto Controparte_6
dalla società (già . CP_3 Controparte_9
Nel mese di febbraio del 2021 egli ha constatato che il prodotto acquistato era infestato dalle tarme, diffusesi anche negli ambienti di lavoro, sicché si sono resi necessari l'igienizzazione dei locali ed il completo rifacimento dell'isolamento con una spesa di € 36.566,44.
Con citazione d.d. 05.11.2021 il professionista ha convenuto davanti al Tribunale di Bolzano la rivenditrice per chiedere ai sensi dell'art. 1494 c.c. il risarcimento del danno causato dal prodotto difettoso.
8 A sostengo della domanda ha dedotto, sulla base di una
CP_1 perizia di parte, che la non era stata sottoposta ad un adeguato trattamento antitarmico, che la stessa rivenditrice aveva riconosciuto il danno ed aveva così rinunciato alle eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta e al risarcimento del danno.
2. La convenuta rivenditrice si è costituita ed ha contestato la pretesa dell'attore.
Ha, in particolare, negato di aver mai riconosciuto il vizio denunciato dal compratore ed affermato di avere piuttosto inoltrato la denuncia del difetto alla produttrice.
Questa, per parte sua, aveva affermato di aver adottato durante la produzione della lana un trattamento antitarmico,
del quale ha esibito le relative schede tecniche.
Aveva, altresì, messo in dubbio che fosse stato effettivamente da lei fabbricato il materiale isolante posato dal professionista nella sede del proprio ufficio.
Tanto premesso, la convenuta, ai sensi dell'art. 1495 c.c.,
ha eccepito la decadenza e la prescrizione del diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ed al risarcimento del danno che il compratore faceva valere dopo quattro anni dalla consegna del prodotto asseritamente difettoso, quando invece in una pec-mail d.d. 19.02.2021 egli stesso avrebbe riferito di aver riscontrato la presenza delle tarme già nel febbraio del 2017.
Essa ha, comunque, contestato l'esistenza del vizio
9 denunciato, vale a dire l'omesso trattamento antitarmico del prodotto.
Ha premesso che era il compratore a dover dimostrare il difetto del prodotto e, quindi, affermato, da un lato, che tale prova non poteva essere desunta dalla perizia di parte dimessa dall'attore e, dall'altro, che ogni ulteriore accertamento del vizio era ormai precluso essendo stato rimosso e smaltito l'intero materiale isolante.
La convenuta ha, inoltre, contestato, la congruità della pretesa risarcitoria avversaria ed eccepito il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno.
Come emergeva dalla corrispondenza con lui intercorsa,
egli già nell'anno 2017 si era reso conto della presenza delle tarme con la conseguenza che un immediato intervento riparatore avrebbe limitato le conseguenze dannose del vizio.
3. Il Tribunale ha deciso la causa con la sentenza n. 907
pubblicata il 03.11.2023 ed ha disatteso la domanda dell'attore gravandolo delle spese del grado.
Sotto il profilo probatorio il Tribunale ha dichiarato l'attore decaduto dalla prova orale volta a dimostrare le circostanze da lui allegate nella citazione a sostegno della propria domanda.
Ha evidenziato che l'attore aveva dedotto tali circostanze nell'atto di citazione in modo del tutto generico, dunque, in violazione della prescrizione stabilita dall'art. 244 c.p.c..
10 Egli non aveva poi depositato la memoria istruttoria prevista dall'art. 183, 6 comma, n. 2, c.p.c. ed aveva formulato i capitoli della prova orale soltanto nella memoria che l'art. 183,
6 comma, n. 3, c.p.c. prevede per la deduzione della prova contraria sulle circostanze allegate dalla controparte.
Tanto premesso, il Tribunale ha deciso la causa sulla base dei soli documenti prodotti dalle parti.
Ha, quindi, richiamato la prescrizione dell'art. 1494 c.c.
fatta valere dall'attore a sostegno della propria domanda, in base alla quale “il venditore è tenuto verso il compratore al
risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza
colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al
compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
Ad avviso del Tribunale, nella specie, la convenuta aveva fornito la prova della propria incolpevolezza.
La documentazione tecnica, che la produttrice del materiale isolante aveva consegnato, attestava, infatti, il trattamento antitarmico al quale aveva sottoposto il prodotto prima di commercializzarlo.
Ciò dimostrava che la venditrice aveva agito diligentemente scegliendo un prodotto di qualità da fornire alla propria clientela.
4. Ha impugnato questa pronuncia l'attore con citazione d.d. 05.12.2023, redatta in lingua tedesca, recante due motivi d'impugnazione.
11 Si è costituita in lingua italiana l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
La causa è passata in decisione all'udienza del
04.06.2025.
5. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'apprezzamento del materiale istruttorio condotto dal
Tribunale.
Egli lamenta che il Tribunale ha basato la propria decisione valorizzando unicamente le schede tecniche relative al materiale isolante che la produttrice aveva esibito per negare la propria responsabilità in ordine al danno causato dal prodotto difettoso da lei fabbricato.
Egli obietta che dalla corrispondenza acquisita agli atti di causa emergeva che la rivenditrice aveva, in verità, riconosciuto l'esistenza del danno tant'è che lo aveva segnalato alla produttrice affinché se ne assumesse la responsabilità.
L'esistenza del danno era, inoltre, dimostrata dalla perizia di parte che lo stesso attore aveva prodotto in causa, i cui esiti avrebbero potuto essere confermati di persona dallo stesso perito che l'aveva redatta se fosse stata assunta la sua testimonianza.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che la rivenditrice si era efficacemente discolpata mediante la produzione delle schede tecniche che attestavano il trattamento
12 antitarmico al quale era stato sottoposto il materiale isolante da lei commercializzato.
Obietta l'appellante che il giudizio sull'operato della rivenditrice non poteva arrestarsi alla valutazione della diligenza con la quale essa aveva scelto sul mercato il prodotto da fornire alla propria clientela.
Piuttosto sarebbe stato necessario accertare se la rivenditrice aveva anche controllato la qualità del prodotto e cioè se esso fosse effettivamente resistente alle tarme come attestato dalla produttrice.
Sulla circostanza che la rivenditrice avesse verificato la qualità del materiale non vi era alcuna prova, sicché doveva essere affermata la sua responsabilità.
6. Costituendosi l'appellata ha riproposto ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni di decadenza e di prescrizione della garanzia per i vizi della cosa venduta sulle quali il Tribunale
non si è pronunciato.
Ha anche ribadito che il compratore era gravato dall'onere di provare i difetti e l'assenza di qualità del prodotto e che tale onere egli non aveva comunque assolto dal momento che il vizio non era stato mai riconosciuto e la perizia di parte non ne forniva un'affidabile dimostrazione.
7. È condivisibile la seconda delle censure formulata dall'appellante.
È, infatti, consolidato il seguente principio di diritto: “In
13 tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il
rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno
a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di
aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a
verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche
alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri
professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della
normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di
evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di
composizione” (cfr. C. n. 15824/2014, C. n. 6007/2008, C. n.
11845/97, C. 9277/1997).
Deriva quanto segue.
Contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, a discolpare la rivenditrice ai sensi dell'art. 1494
c.c. non basta la dimostrazione che essa ha agito diligentemente nella scelta dei prodotti da fornire ai propri clienti.
Per escludere la sua colpevolezza per la vendita di prodotti difettosi è piuttosto necessaria la dimostrazione che essa, prima di rivenderli, li abbia anche sottoposti ad adeguati controlli di qualità.
Nella specie la questione del controllo di qualità non è
stata mai tematizzata dalla rivenditrice e le acquisite risultanze istruttorie non ne forniscono alcuna evidenza.
8. Non è, invece, condivisibile la censura mossa
14 dall'appellante con il suo primo motivo d'impugnazione.
Afferma C. s.u. n. 11748/2019: “In materia di garanzia per i vizi
della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che
esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del
prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la
prova dell'esistenza dei vizi”.
Ne deriva che è il compratore, il quale, come nella specie,
promuova l'azione di garanzia allo scopo di ottenere il risarcimento del danno causato dai vizi della cosa acquistata, a dover dimostrare l'inadempimento del venditore.
Ad avviso dell'appellante, il vizio sarebbe stato riconosciuto dalla stessa rivenditrice nella corrispondenza e-
mail prodotta in giudizio.
Nel motivo d'impugnazione sono trascritte le seguenti comunicazioni e-mail.
“Buongiorno sig. abbiamo venduto ad un nostro Tes_2
cliente che è architetto ca 100 m2 di nell'aprile CP_7
2017, ora dopo quasi 4 anni riferisce di problemi da tarme
presenti nel materiale.
Può darmi indicazione su come trattare il materiale e se avete un
certificato del vostro trattamento anti tarma? Il vostro trattamento
garantisce che il materiale non verrà infestato per un certo
periodo?” (e-mail – del 12.02.2021, doc. n. CP_1 CP_11
3 dell'appellante).
“La ringrazio per la sua celere risposta riguardo ai problemi
15 con i vs. pannelli. Abbiamo passato tutte le schede tecniche
all'architetto.
Questo vorrebbe fare un sopralluogo con un vostro
tecnico/responsabile per potervi esporre il problema. Sperando
che eventualmente voi, dato che siete gli esperti, avete un
consiglio/soluzione per potere eliminare le tarme? O perlomeno
per fare vedere all'architetto la vostra e nostra massima
diponibilità in riguardo. Per noi questo cliente ha un'importanza
notevole” (e-mail d.d. 15.02.2021, doc. n. 4 Email_4
dell'appellante).
“Buongiorno, l'architetto il nostro cliente al quale Parte_1
abbiamo fornito i vostri pannelli , chiede un urgente CP_7
riscontro da parte vostra riguardo al sopralluogo? La situazione
con le tarme nel suo ufficio è molto sgradevole e non più
accettabile!” (e-mail d.d. 24.02.2021, doc. Email_4
n. 5 dell'appellante).
Orbene, afferma C. n. 4893/2003: “In tema di vizi della
cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di
appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art.
1495, secondo comma, cod. civ., ad opera del venditore (o
prestatore) - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia
entro i prescritti termini - non è sufficiente la mera conoscenza (o
possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto
riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà,
costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza
16 relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze
giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione,
peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere
desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché
univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza
necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o
della responsabilità o l'assunzione di obblighi”.
Perché si abbia riconoscimento del vizio non è, dunque,
sufficiente la mera conoscenza o conoscibilità del difetto.
Ed infatti, il riconoscimento è sempre dato da una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante.
Nella specie il vizio, secondo quanto dedotto dal compratore, sarebbe dato dal fatto che non è resistente alle tarme la lana da lui acquistata per isolare la copertura dell'edificio ove si trova il suo studio professionale.
Nella prima delle comunicazioni sopra trascritte la rivenditrice ha riferito alla produttrice che il compratore lamentava la presenza di tarme nel materiale isolante vendutogli e le ha chiesto istruzioni su come risolvere il problema nonché informazioni sul trattamento antitarmico adottato nella produzione del materiale e cioè se questo fosse certificato e quale durata temporale avesse, dato che ormai erano trascorsi quattro anni dalla vendita.
17 La dichiarazione non contiene alcuna manifestazione di verità o di scienza in ordine al difetto di qualità antitarmica del materiale venduto.
Piuttosto la rivenditrice si è rivolta alla produttrice allo scopo di assumere informazioni sulla problematica sottopostale dal cliente senza tuttavia ammettere che il prodotto non fosse resistente alle tarme.
Che non vi sia alcuna ammissione del vizio è reso evidente proprio dalla richiesta della rivenditrice di avere informazioni sulla certificazione del trattamento adottato il che,
evidentemente, è incompatibile con il riconoscimento che tale trattamento non era stato eseguito.
Se fosse stato sin dall'inizio certo che la presenza delle tarme era dipesa dal vizio della lana non sarebbe stato necessario chiedere alla produttrice la certificazione del trattamento antitarmico adottato.
La rivenditrice avrebbe piuttosto richiesto l'intervento della produttrice affinché risolvesse il problema che il suo prodotto aveva causato al cliente.
Con la seconda comunicazione trascritta la rivenditrice sollecita la produttrice ad effettuare un sopralluogo in presenza del cliente allo scopo di consigliargli gli interventi utili alla risoluzione della problematica lamentata.
Nemmeno questa dichiarazione può essere ritenuta una manifestazione di verità o di scienza perché non ha alcun
18 contenuto ricognitivo trattandosi di un mero invito rivolto alla produttrice affinché collabori con il compratore per risolvere il suo problema.
Non vi è alcuna indicazione del prodotto quale causa della riscontrata presenza delle tarme e ciò anche perché la produttrice aveva chiarito, mediante la certificazione, di aver sottoposto al trattamento antitarmico il materiale isolante.
La terza comunicazione, oltre a rinnovare l'invito ad effettuare il sopralluogo chiesto dal compratore, si limita a descrivere la persistente situazione di disagio del cliente.
Anche in questo caso non vi è alcuna ammissione che il materiale isolante non fosse resistente alle tarme.
Come detto, la rivenditrice non poteva che escludere tale eventualità dopo che la produttrice aveva consegnato la certificazione relativa ai trattamenti eseguiti durante la fabbricazione del materiale isolante.
Pertanto, le prove documentali invocate dall'appellante non forniscono nemmeno in via indiziaria la dimostrazione che la rivenditrice abbia mai univocamente riconosciuto l'assenza della qualità antitarmica del materiale da lei venduto.
Essa si è limitata a prendere atto della presenza degli insetti senza ammettere che il prodotto da lei venduto ne fosse la causa.
9. Il secondo elemento di prova che, secondo l'appellante,
dimostrerebbe il difetto della qualità antitarmica del materiale
19 isolante sarebbe dato dalla perizia di parte d.d. 19.02.2019 da lui dimessa sub doc. n. 7.
Sul tema della perizia di parte va richiamata C. n.
5667/2025: “La perizia stragiudiziale non ha valore di prova
nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver
accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento
proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione
della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del
giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a
tenerne conto” (cfr. anche C. 31964/2023).
Pertanto, la perizia di parte può tutt'al più avere valore indiziario in ordine ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato.
Nessuna concludenza assume in ordine ai giudizi espressi dal perito.
Non è, quindi, affidabile la valutazione del perito di parte,
il quale afferma che il materiale isolante non è stato trattato adeguatamente contro le tarme.
Ciò anche in ragione del fatto che tale giudizio è stato formulato all'esito di un sopralluogo condotto nel mese di febbraio del 2021, dunque, ca quattro anni dopo la vendita e non è stato chiarito se le tarme abbiano infestato il prodotto anche prima di quel momento come sarebbe stato normale se esso non fosse stato resistente agli insetti.
10. Per la dimostrazione del vizio non vale nemmeno la
20 prova orale invocata dall'appellante.
Al riguardo il Tribunale ha osservato quanto segue.
“È opportuno da ultimo sottolineare, sotto il profilo dell'onere
della prova, che l'attore ha omesso di depositare la memoria
istruttoria (art. 183, comma VI, nr. 2) limitandosi a formulare
tardivamente la prima capitolazione di circostanze a prova
diretta nella memoria di replica (art. 183, comma VI, nr. 3).
Del resto, la richiesta di escussione testi formulata in atto di
citazione appare del tutto generica e quindi inammissibile, non
essendo conforme all'art. 244 che prescrive l'indicazione di “fatti,
formulati in articoli separati”.
L'appellante non ha specificamente impugnato questa parte della motivazione con la quale il Tribunale non ha dato ingresso alla prova orale da lui offerta.
Deriva che è preclusa anche in appello l'assunzione della prova testimoniale.
11. Peraltro, come l'appellata ha ribadito nel presente giudizio d'impugnazione, la domanda risarcitoria del compratore è preclusa per omessa denuncia del vizio nel termine di 10 giorni dalla scoperta e per il decorso del termine annuale di prescrizione dalla data della consegna del prodotto.
Va, anzitutto, richiamata C. n. 1218/2022: “Il compratore,
che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può
rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o
per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di
21 risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del
venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti
dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza
e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di
prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per
l'esercizio di tale azione”.
Nella specie alla decadenza e alla prescrizione del diritto alla garanzia ed al risarcimento del danno il compratore si è
opposto sostenendo che la venditrice aveva riconosciuto il vizio della cosa venduta ed ha, pertanto, concluso che non fosse preclusa l'azione risarcitoria proprio perché controparte,
ammettendo l'inadempimento contrattuale, aveva implicitamente rinunciato a sollevare le relative eccezioni.
Si è già detto (cfr. punto n. 8 della presente motivazione)
che in verità la venditrice non ha mai riconosciuto che non fosse resistente alle tarme il materiale da lei venduto, essendosi limitata a prendere atto della presenza degli insetti senza ammettere che un difetto del prodotto ne fosse la causa.
La venditrice non ha, pertanto, riconosciuto il vizio e tanto meno ha riconosciuto il diritto della compratrice alla garanzia ed al risarcimento del danno, diritto che dunque deve ritenersi preluso per decadenza e prescrizione.
12. Per le esposte ragioni l'impugnazione va disattesa.
Secondo il criterio della soccombenza le spese del presente grado gravano sull'appellante.
22 Esse sono liquidate secondo i parametri medi per un valore di causa di € 36.566,44 con l'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4bis d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1
n. 907/2023 del 03.11.2023 del Tribunale di Bolzano così
provvede:
1. disattende l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
del presente grado che si liquidano, nel loro intero ammontare,
nell'importo complessivo di € 8.786,69 oltre IVA, CAP;
3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
In caso di diffusione del presente provvedimento si dispone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Si dispone la traduzione in tedesco della presente sentenza a cura dell'Ufficio.
Così deciso in Bolzano, lì 09.07.2025.
23 Il Presidente
Il Consigliere estensore
Dott. Isabella Martin
Dott. Tullio Joppi
24 Übersetzung aus dem Italienischen
REPUBLIK ITALIEN
IM NAMEN DES ITALIENISCHEN VOLKES
Das Oberlandesgericht Trient
Außenabteilung Bozen
Abteilung für Zivilsachen
erlässt in nichtöffentlicher Sitzung durch
Dr. Isabella Martin Vorsitzende
Dr. Tullio Joppi Senatsmitglied und
Abfasser des CP_12
Dr. Federico Paciolla Senatsmitglied
folgendes
URTEIL
in der unter Nr. 194/2023 A.R. eingetragenen zweitinstanzlichen Rechtssache, welche
durch
Dr.Arch. geboren am 05.08.1970 in Parte_1
Schlanders mit Sitz in der Silbergasse Nr.11, 39020 Glurns,
Steuernummer MwSt.Nr. 02229740218, C.F._7
vertreten und verteidigt durch RA Rudolf Benedikter
(Steuernummer: laut Vollmacht am C.F._2
Rande des Einlassungsschriftsatzes im Berufungsverfahren mit
Wahldomizil in seiner Kanzlei in 39100 Bozen, Leonardo da
Vinci Nr. 2
- Berufungskläger-
25 gegen
mit Sitz in 39024 Mals (Bz) Glurnserstrasse 17 CP_1
(St.Nr. und MwSt.Nr. ), in Person P.IVA_2 [...]
pro tempore, Controparte_13
geboren in Schlanders (Bz) am Per_1 Controparte_2
28.01.1977, wohnhaft in 39024 Mals, Sankt-Benedikter-
Strasse 31, vertreten und verteidigt durch die RÄ Michael LZ
(St.Nr. ; Pec-Adresse C.F._3
t) und Manuel ER (St.Nr. Email_1
; Pec-Adresse : C.F._4
, beide vom Gerichtsstand Bozen mit Email_3
Wahldomizil in der Kanzlei dieses Letzteren in 39100 Bozen
(Bz), Duca d'Aostastrasse 100, laut telematisch hinterlegter
Vollmacht, die dem Einlassungs- und Beantwortungsschriftsatz
vom 10.03.2022 beigelegt worden ist;
- Berufungsgegner-
wegen: Persona_2
, die in der Verhandlung vom 04.06.2025 zur
[...]
Entscheidung einbehalten worden ist über folgende
SCHLUSSANTRÄGE
Des Prozessbevollmächtigten der Berufungsklägerin :
In Annahme dieser Berufung und Abänderung des angefochtenen Urteils Nr. 907/2023 des Landesgerichtes Bozen
unter Ablehnung jeglichen gegenteiligen Vorbringens und
Abweisung aller gegenteiligen Anträge, Einwendungen und
26 Ansprüche möge das Controparte_14
1) feststellen, dass das klagsgegenständliche, von der
Beklagten Firma EWOS GmbH an Arch Jürgen ER
verkaufte und gelieferte Dämmmaterial durch intensiven
Mottenbefall derart schadhaft war, dass der Schaden nur durch eine vollständige Säuberung und Entfernung des
Dämmmaterials behoben werden konnte und durch den entsprechenden Wiedereinbau eines geeigneten
Dämmstoffes;
2) festsellen, dass die dem Persona_3 Persona_4
entspricht, der dem Kläger durch die Sanierung des
Schadens durch die beauftragte Firma entstanden ist,
nämlich Euro 36.566,44.- und die Berufungsbeklagte
sohin verurteilen, dem Kläger als Schadenersatz den
Betrag von Euro 36.566,44 zu bezahlen;
3) jedenfalls dem Berufungskläger alle Verfahrenskosten für
beide Instanzen zuzusprechen.
des Prozessbevollmächtigten der Berufungsbeklagten
Möge das ehrwürdige Oberlandesgericht contrariis reiectis
im Präliminarweg:
- den Einlassungsschriftsatz im Berufungsverfahren für nichtig bzw. unzulässig erklären im Sinne von Art. 156 ZPO bzw. im
Sinne von Art. 342 ZPO mit allen einhergehenden Folgen;
im Hauptweg:
-die von Arch. Jürgen eingelegte Berufung Parte_1
27 vollinhaltlich abweisen, auch im Sinne von Art. 348bis ZPO aus den im Sachverhalt dargelegten Gründen und aus den im ersten Instanzug vorgebrachten Gründen, auf die hier im Sinne
von Art. 346 ZPO verwiesen wird unter Anwendung auch der
Sanktion nach Art.96 ZPO;
im untergeordneten Weg in der Hauptsache:
im Sinne von Art. 346 ZPO und für den unwahrscheinlichen
Fall, dass die vom Berufungskläger formulierten Anträge auch nur teilweise angenommen werden sollten, sowie nach vorhergehender Zulassung der in den eigenen Schriftsätzen
nach Art.183 Absatz 6 Nr. 2 und 3 jeweils am 23.11.2022 und am 13.12.2022 formulierten Beweismittel, die hier als vollinhaltlich übernommen gelten:
das Mitverschulden des Berufungsklägers feststellen und infolgedessen den eventuell festgestellten Betrag, der auf das fahrlässige Verhalten des Berufungsklägers zurückzuführen ist von dem von Ewos s.r.l. geschuldeten Betrag abziehen;
auf jeden Fall:
- mit ausdrücklicher erneuter Formulierung im Sinne von
Art.346 ZPO sämtlicher Anträge und Einwände, die in erster
Instanz nicht angenommen worden sind und nach Bestätigung
für den Rest des erstinstanzlichen Urteils nach totaler
Rückerstattung von Spesen, , allgemeinen Controparte_15
Spesen, MwSt und Fürsorgebeitrag laut Gesetz
im Beweisweg:
28 sollte das ehrwürdige Oberlandesgericht nicht erachten, dass das Verfahren durch Einholung von Dokumenten abgehandelt worden sei, beantragt man die Vernehmung des
Berufungsklägers, sowie über folgende Persona_5
Zeugenkapitel sowie mit Verweis auf den Persona_6
dass Beweise ausserhalb des Bezirks dieses CP_16
Oberlandesgeruchts im Sinne von Art. 203 ZPO eingeholt werden müssen:
Fragekapitel, die im Rahmen der Vernehmung formuliert werden:
1. Ist es wahr, dass die Gesellschaft nach CP_1
Einbringen einer Mängelrüge am 12.02.2021 – Arch.
gefragt hat, eine chemische Analyse Parte_1
durchzuführen an dem verkauften Produkt
(Naturatherm-WO 20.50) bei im Februar 2017, wie CP_1
aus dem Dokument Nr. 3 hervorgeht?
2. Ist es wahr, dass im Jahr 2021- nach der am 12.02.2021
vorgebrachten Mängelanzeige Arch sich Parte_1
weigerte die chemische Analyse an dem verkauften
Produkt durchzuführen (Naturatherm-WO 20.50), die von der Gesellschaft EWOS in dem Zeitraum nach der
Mängelanzeige von Arch vom 12.02.2021 Parte_1
beantragt worden ist?
Kapitel für den Zeugenbeweis mit Angabe der folgenden
Zeugen:
29 A) (St.Nr. ) wohnhaft in Testimone_1 CodiceFiscale_8
39027 Graun (Bz), Greinhof Nr.1 bei CP_1
B) (St.Nr. ), wohnhaft in CP_5 C.F._9
39024 Mals (Bz), Ortweinstrasse 20/9 c/o CP_1
C) der gesetzliche Vertreter pro tempore del Gesellschaft
Manifattura Maiano s.p.a. (MwSt.Nr. 00384310488),
laufend in 50013 Capalle (FI), Maianostrasse 207, der gemäß Art. 203 ZPO beim Landesgericht Florenz zu vernehmen ist;
3. Ist es wahr, dass die Gesellschaft EWOS nach der am
12.02.2021 vorgebrachten Mängelrüge arch.
gefragt hat, chemische Analysen an dem Parte_1
streitgegenständlichen Produkt vorzunehmen
(Naturatherm -WO 20.50) in einem unabhängigen Labor,
um die Art und Ursachen der vermeintlich von Arch
angezeigten Mängel festzustellen. Der Parte_1
Zeuge möge den Inhalt dieses Antrages/Vorschlags von beschreiben. CP_1
4. Ist es wahr, dass im Rahmen der Produktion 2016 und
2017 das Material Naturatherm -WO 20.50 mit
Mottenschutzsmittel behandelt, kardiert und thermoverschweisst wurde auf 180 Grad mit
Polyesterfasern? Man zeige dem Zeugen das Dokument
Nr.. Er möge die Mottenschutzbehandlung beschreiben.
5. Ist es wahr, dass das Material Naturatherm -WO 20.50
30 2016 und 2017 mit einem Mottenschutzmittel, Eulan
SPA 01, der Gesellschaft Tanatex Chemicals B.V.mit Sitz
in Holland, einem chemischen Mottenvernichtungsmittel,
behandelt wurde? Man zeige dem Zeugen das Dokument
8 und 9. Der Zeuge möge den Schutzgrad des chemischen Mittels Eulan SPA 01 gegen Mottenbefall
beschreiben.
6. Ist es wahr, dass das Material Naturatherm-WO 20.50
2016 und 2017 chemischen Kontrollen unterzogen wurde hinsichtlich des Wärmewiderstands seitens der
Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a. (MwSt Nr.
00384310488), Capalle (FI)? Man zeige dem Dok. CP_17
Nr. 10. Möge der Zeuge die Ergebnisse der Laborproben
erläutern.
7. Ist es wahr, dass am 14.04.2017 Arch der Parte_1
EWOS 13,920 m2 des Materials Naturatherm-WO 20.50
zurückgab? Man zeige dem Dok.3 letzte . CP_17 CP_18
Der Zeuge möge den Zustand der Ware beschreiben, die von Arch am 14.04.2017 zurückgegeben Parte_1
worden ist.
8. Ist es wahr, dass bei der Rückgabe seitens des Arch.
an am 14.04.2017 von 13.920 m2 Parte_1 CP_1
Naturatherm -WO 20.50 das Material Mottenbefall oder
Larvenbefall aufwies? Man zeige dem das CP_17
Dok.Nr.3 letzte . CP_18
31 9. Ist es wahr, dass das von Arch. am Parte_1
14.04.2017 zurückgegebene Material, wie aus dem
Lieferschein vom 14.04.2017 sub Dok. 3 hervorgeht, an andere Kunden von EWOS verkauft wurde?
10. Ist es wahr, dass mit Bezug auf das von Arch
am 14.04.2017 zurückgegebene Material, Parte_1
wie aus dm Lieferschein vom 14.04.2017 sub Dok. 3
hervorgeht, das dann an andere Kunden der EWOS
weiterverkauft worden ist , Mängel durch Mottenbefall
angezeigt wurden?. Der Zeuge möge diese Mängel
beschreiben.
11. Ist es wahr, dass die Gesellschaft von 2016 CP_1
bis 2021 das Material Naturatherm-WO 20.50 regelmäßig
von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a (MwSt.Nr.
00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hat?
12. Ist es wahr, dass die Gesellschaft von 2016 CP_1
bis 2021 das Material Naturatherm-WO 20.50 regelmäßig
von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a (MwSt.Nr.
00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hat und dass bis heute keine Mängelrüge bezüglich Mottenbefall
seitens der Kunden eingegangen ist mit Ausnahme jener von Arch. ? Man zeige dem Zeugen das Parte_1
Dokument Nr.11.
13. Ist es wahr, dass die Anzeige bezüglich des
Mottenbefalls von Arch. am 12.02.2021 die Parte_1
32 Cont erste Anzeige war für das Material Naturatherm –
20.50, das die Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a.
(MwSt.Nr, 00384310488), mit Sitz in Capalle (FI) gekauft hatte und von der Gesellschaft verkauft CP_1
worden war?
Sach – und Rechtsverhalt
1. Im Februar 2017 hat der Architekt Jürgen ER
zirka 100m2 Schafwolle (Naturtherm-Wo 20.50) gekauft, die er dann verwendet hat, um die Überdachung des Gebäudes, in dem sein Büro in Glurns untergebracht ist, zu isolieren.
Das Material für die thermoakustische Dämmung war von der Gesellschaft Manifattura Maiano s.p.a. produziert und von (ehemalige verkauft worden. CP_3 Controparte_9
Im Februar 2021 hat er festgestellt, dass das gekaufte
Produkt von Motten befallen worden war, die sich auch in den
Büroräumen verbreitet hatten, sodass sich die Reinigung und
Entwesung der Räumlichkeiten und die Erneuerung der
Isolierung als notwendig erwiesen, wobei dies mit Ausgaben
von Euro 36.566,44 einherging.
Mit Einlassungsschriftsatz vom 05.11.2021 hat der
Freiberufler die Verkäuferin vor Gericht geladen, um im Sinne
von Art.1494 ZGB den Schadenerstaz für die Mangelware zu erwirken.
Zur Untermauerung der Klage hat er aufgrund eines
Parteigutachtens dargelegt, dass die Wolle nicht gebührend mit
33 einem Motteschutzmittel behandelt worden war, dass die
Verkäuferin den Schaden anerkannt hatte und somit auf die
Einwände des Verfalls und der Verjährung der Garantie wegen
Mängel der verkauften Sache und auf den Schadenersatz
verzichtet hatte.
2. Die Verkäuferin, die vor Gericht geladen worden ist, hat sich eingelassen und die Ansprüche des Klägers beanstandet.
Sie hat ihrerseits behauptet, während der Wollproduktion ein
Mottenschutzmittel verwendet zu haben, von dem sie die entsprechenden technischen Angaben vorgewiesen hat.
Sie hat weiters in Frage gestellt, dass das das der Freiberufler in seinem Büro verlegt Controparte_19
hatte, tatsächlich von ihr hegestellt worden sei.
Dies vorausgeschickt, hat die Beklagte im Sinne von Art.
1495 ZGB den Verfall und die Verjährung des Rechts auf
Gewährleistung wegen Mängel an der verkauften Sache und des Rechts auf das der Käufer vier Jahre nach Persona_7
Lieferung des vermeintlich mangelhaften Produkts geltend machte, eingewandt, während er in einer Pec-Mail vom
19.02.2021 berichtet hätte, dass er die Motten schon im
Februar 2017 bemerkt hatte.
Sie hat allenfalls das Vorhandenseins des angezeigten
Mangels beanstandet d.h. dass die Behandlung mit dem
Mottenschutzmittel unterlassen worden war.
Sie hat vorausgeschickt, dass der Käufer den Mangel des
34 Produkts nachweisen musste, dass dieser Beweis nicht aus dem vom Kläger hinterlegten Gutachten entnommen werden konnte und dass jegliche weitere Festsellung des Mangels
verwehrt war, da das gesamte Isolierungsmaterial entfernt und entsorgt worden war.
Die Beklagte hat überdies den Schadenersatzanspruch
der Höhe nach beanstandet und die Mitschuld des Klägers bei der Verursachung des Schadens beanstandet.
Wie aus dem Briefverkehr mit ihm hervorging, hatte er schon 2017 festgestellt, dass das Produkt mit Motten behaftet war mit der Folge, dass das sofortige Einschreiten das
Eintreten des mit dem Mangel verbundenen Schadens
gemieden hätte.
3. Das Landesgericht hat mit Urteil Nr. 907 veröffentlicht
am 03.11.2023 den Antrag des Klägers abgewiesen und ihm die
Verfahrenskosten des Instanzenzuges angelastet.
Was das Beweisverfahren anbelangt, hat das
Landesgericht erklärt, dass der Kläger von der Erbringung des mündlichen Beweises verfallen ist, der die von ihm im
Einlassungsschriftsatz zur Untermauerung seines Antrages
dargelegten Umstände, belegen soll.
Der Erstrichter hat darauf hingewiesen, dass der Kläger
diese Umstände im Einlassungsschriftsatz ganz allgemein gehalten hatte, also gegen Art. 244 ZPO verstossen hatte. Er
hatte den Beweisschriftsatz nach Art. 183 Absatz 6 Nr. 2 ZPO
35 nicht hinterlegt und die mündlichen Beweiskapitel nur im
Schriftsatz formuliert, der laut Art. 186 Absatz 6 Nr.3 ZPO die
Darlegung des Gegenbeweises über die von der Gegenpartei
vorgebrachten Umstände, vorsieht.
Dies vorausgeschickt, hat das Landesgericht die
Streitsache lediglich aufgrund der von den Parteien
hinterlegten Unterlagen entschieden.
Der Erstrichter hat auf den Inhalt von Art. 1494 ZGB
verwiesen, den der Kläger zur Aufrechterhaltung seines
Antrages erwähnt hat, der Folgendes besagt: ”der Verkäufer ist
dem Käufer gegenüber zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
wenn er nicht beweist die Mängel der Sache ohne Verschulden
nicht gekannt zu haben. Der Verkäufer hat ausserdem dem
Käufer die von den Mängeln der Sache herrührenden Schäden
zu ersetzen.”
Das Gericht erachtete, dass die Beklagte den Beweis ihrer
Unschuld geliefert hatte.
Die technischen Unterlagen, die die Herstellerin des
Isolierungsmaterials abgegeben hatte, bewiesen, dass das
Mottenschutzmittel eingesetzt worden war, bevor das Produkt
in den Handel gebracht wurde.
Dies bewies, dass die Verkäuferin fleissig gehandelt hatte bei der Wahl eines Produktes, das sie den Kunden anbieten wollte.
4. Der Kläger hat mit Einlassungsschriftsatz vom
36 05.12.2023 in deutscher Sprache das Urteil mit zwei
Berufungsgründen angefochten.
Die Berufungsbeklagte hat sich in Persona_8
eingelassen und die Abweisung der Berufung beantragt.
Die Streitsache wurde bei der Verhandlung vom
04.06.2025 zur Entscheidung angesetzt.
5. Mit dem ersten Berufungsgrund kritisiert der
Berufungskläger die Würdigung des Beweismaterials seitens des Landesgerichts.
Er bemängelt, dass das Landesgericht seine
Entscheidung nur auf die Bewertung der technischen Daten
des Isolierungsmaterials aufgebaut hat. Die Herstellerin hatte diese vorgelegt, um zu beweisen, dass sie nicht verantwortlich war für den durch ihr Produkt entstandenen Schaden.
Er wendet ein, dass aus dem der in die Persona_9
aufgenommen worden ist, hervorging, dass die CP_20
Verkäuferin tatsächlich den Schaden anerkannt und der
Herstellerin angezeigt hatte, damit sie die Verantwortung dafür
übernahm.
Das Bestehen des Schadens wurde ausserdem durch das bewiesen, das der Kläger in der Streitsache Persona_10
hinterlegt hatte. Wenn die Aussagen des Sachverständigen im
Zeugenstand aufgenommen worden wären, hätte er die
Ergebnisse seines Gutachtens bestätigen können.
Mit dem zweiten Berufungsgrund kritisiert der
37 Berufungskläger das angefochtene Urteil in dem Teil, in dem festgestellt wird, dass die Verkäuferin durch Hinterlegung der technischen Details einen wirksamen Haftungsbefreiungsgrund
geliefert hatte, da aus diesen hervorging, dass das
Isolierungsmaterial mit dem von ihr produzierten
Mottenschutzmittel behandelt worden war.
Der Berufungskläger beanstandet, dass die Bewertung
des Verhaltens der Verkäuferin nicht mit der Bewertung der
Sorgfalt, mit der sie das Produkt, das sie ihren Kunden anbot,
ausgewählt hatte, gleichzustellen ist.
Es wäre vielmehr notwendig gewesen festzustellen, ob die
Verkäuferin die Qualität des Produkts kontrolliert hatte, ob es tatsächlich ein mottenfestes Produkt war, wie von der
Herstellerin bescheinigt.
Der Umstand, dass die Verkäuferin die Qualität des
Materials kontrolliert hatte und zwar, dass es tatsächlich
mottenfest war, ist unbewiesen, deshalb wird sie zur
Verantwortung gezogen.
6. Die Berufungsbeklagte hat bei der Einlassung laut Art.
346 ZPO den Einwand des Verfalls und der Verjährung der
Garantie wegen Mängel der verkauften Sache vorgebracht,
über die das Landesgericht noch keine Entscheidung getroffen hat.
Sie hat weiters erklärt, dass der Käufer die Beweislast
hinsichtlich der Mängel und des Fehlens der Qualität des
38 Produkts erfüllen musste und dass er dies nicht getan hatte,
dass der Mangel niemals anerkannt worden war und dass das
Parteigutachten keinen Beweis diesbezüglich lieferte.
7. Der zweite vom Berufungskläger gelieferte
Berufungsgrund kann geteilt werden.
Folgender Rechtsgrundsatz hat sich bewährt: ”In tema di
vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod.civ. il
rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del
danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce
la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo
tendente a verificare lo stato e qualità della merce e
l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione
della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore
impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli
periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli
quantitativi di merce presentino gravi vizi di
composizione.” (cfr. C.n.15824/2014, C.n. 6007/2008.
C.n.11845/97, C.9277/1997).
Daraus folgt:
Im Gegensatz zu den Verfügungen des angefochtenen
Urteils, reicht es zur Entlastung der Verkäuferin im Sinne von
Art. 1494 ZGB nicht aus, um zu beweisen, dass diese bei der
Wahl der den Kunden zu liefernden Produkten mit Sorgfalt
vorgegangen ist.
Um ihre Verantwortung für den Verkauf von Mangelware
39 auszuschliessen, ist es notwendig zu beweisen, dass sie vor dem Verkauf die angemessenen Qualitätskontrollen
durchgeführt hat.
Die Angelegenheit um die Qualitätskontrolle ist von der
Verkäuferin überhaupt nicht angesprochen worden und die aufgenommenen Beweise liefern keinen Nachweis.
8. Die mit dem ersten Berufungsgrund vorgebrachte Kritik
kann hingegen nicht geteilt werden Das Kassationsgericht,
Vereinte Sektionen, Nr. 11748/2019 besagt: ”In materia di
garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c.,
il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o
di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato
dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.”
Daraus folgt, dass der Käufer, der, wie im vorliegenden
Fall die Klage auf Garantieleistung vorbringt, um den
Schadenersatz für den durch den Mangel verursachten
Schaden zu erlangen, die Nichterfüllung des Verkäufers
beweisen muss.
Der Berufungskläger meint, dass der Mangel von der
Verkäuferin im hinterlegten Briefverkehr anerkannt worden sei.
Im Berufungsgrund sind folgende E-Mails enthalten:
“Guten Morgen Herr CO, wir haben einem Kunden, einem
Architekten, ungefähr 100m2 Naturatherm WO im April 2017
verkauft. Nun nach fast 4 Jahren berichtet er über Probleme mit
Motten, die das Material befallen haben. Können Sie mir
40 Anweisungen geben zur des Materials und haben CP_21
Sie eine Bescheinigung über ihre Mottenschutzbehandlung?
Garantiert die Behandlung, dass das Materiale eine Zeit lang
nicht befallen wird?” (E-Mail Ewos-CO/Maiano vom
12.02.2021 Nr. 3 des Berufungsklägers).
“Danke für die zügige Antwort bezüglich der Probleme mit
euren Panelen. Wir haben dem Architekten alle technischen
Daten gegeben. Er möchte mit einem eurer Techniker/
Verantwortlichen einen Lokalaugenschein machen um das
Problem zu klären. In der Hoffnung, dass ihr, die eine gewisse
Expertise habt, einen Ratschlag/Lösung habt, um die Motten zu
eliminieren? Oder zumindest um dem Architekten eure und
unsere maximale Bereitschaft zur Problemlösung zu beweisen.
Für uns hat dieser Kunde eine erhebliche Bedeutung.” (E-Mail
Ewos-CO/Maiano vom 15.02.2021 Dok. Nr. 4 des
Berufungsklägers).
“ Arch. dem wir eure Per_11 Parte_1 Per_12
Naturtherm geliefert haben, beantragt eine Antwort CP_22
bezüglich des Lokalaugenscheins. Die Situation mit den Motten
Per_1 in seinem ist sehr unangenehm und nicht mehr
annehmbar!”(E-Mail Ewos-CO/Maiano vom 24.02.2021 Dok.
Nr. 5 Berufungskläger).
Der Oberste Gerichtshof nimmt mit Urteil Nr. 4893/2003
zur Sache Stellung: ”In tema di vizi della cosa nella
compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) ed al fine
41 di integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495 secondo
comma cod.civ. ad opera del venditore (o prestatore) – che
esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti
termini – non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di
conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non
implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre
una manifestazione di verità o di scienza relativa alla
sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche
negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non
essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da
qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e
convincente, sia da “facta concludentia” senza necessità che ad
essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità
o l'assunzione di obblighi.”
Damit das Anerkenntnis des Mangels gegeben ist, reicht die Kenntnis oder Erkennbarkeit des Mangels nicht aus.
Das Anerkenntnis beruht immer auf eine Offenbarung
der Wahrheit oder der Wissenschaft über das Bestehen eines
Umstandes, der für den Erklärenden negative Auswirkungen
hat.
Im vorliegenden Fall besteht der Mangel laut
Darlegungen des Käufers darin, dass die von ihm gekaufte
Wolle zur Isolierung der Überdachung des Gebäudes, in dem sich sein Studio befindet, nicht mottenfest ist.
In der ersten der oben wiedergegebenen Mails hat die
42 Verkäuferin der Herstellerin berichtet, dass der Käufer darüber
klagte, dass das von ihr verkaufte Isolierungsmaterial mit
Motten befallen war und gebeten hat, dass man ihm
Anweisungen, wie man das Problem lösen könne und
Informationen über die Behandlung mit dem
Mottenschutzmittel bei der Herstellung des Materials, ob es bescheinigt und standardisiert sei und welche Dauer es hätte,
geben möge, da schon vier Jahre ab dem Verkauf vergangen waren.
Die Aussage enthält keine Offenbarung der Wahrheit
oder Wissenschaft bezüglich des Defekts der Mottenfestigkeit
des verkauften Stoffes.
hat sich die Verkäuferin an die Herstellerin Pt_2
gewandt um Informationen einzuholen über das vom Kunden
unterzogene Problem und jedoch zuzugeben, dass das Produkt
nicht mottensicher war.
Dass der Mangel nicht anerkannt worden sei, ist durch den Antrag der Verkäuferin auf Informationen über die
Bescheinigung der angewandten Behandlung bezeugt. Dies ist natürlich unvereinbar mit dem Geständnis, dass die
Behandlung nicht durchgeführt worden sei.
Wenn von Anfang an sicher gewesen wäre, dass der
Mottenbefall vom Wollenmangel abhing, wäre es nicht notwendig gewesen von der Herstellerin die Bescheinigung zu verlangen über die angewandte und Verarbeitung. CP_21
43 Die Verkäuferin hat die Herstellerin ins Spiel gerufen,
damit sie das Problem lösen möge, das das Produkt dem
Kunden bereitet hatte.
Mit der zweiten wiedergegebenen Mitteilung fordert die
Verkäuferin die Herstellerin auf, im Beisein des Kunden einen
Lokalaufgenschein durchzuführen, um ihm nützliche
Massnahmen zur Problembeseitigung zu suggerieren.
Nicht einmal diese Erklärung gilt als Offenbarung der
Wahrheit oder weil sie kein Anerkenntnis CP_23
beinhaltet, sondern nur die Aufforderung an die Herstellerin,
dem Käufer bei der Problemlösung behilflich zu sein.
Es gibt keinen dass das Produkt die Ursache für Per_14
den Mottenbefall sei, auch weil die Herstellerin mittels der
Bescheinigung erklärt hatte, dass der Dämmstof einer
Mottenschutzbehandlung unterzogen worden sei.
Mit der dritten Mitteilung wird die Herstellerin erneut aufgefordert den vom Käufer beantragten Lokalaugenschein
durchzuführen und das Unbehagen des Kunden wird noch einmal beteuert.
Auch in diesem Fall fehlt das Anerkenntnis, dass der
Dämmstoff nicht mottenfest war.
Die Verkäuferin konnte diesen Umstand nur ausschliessen nachdem die Herstellerin die Bescheinigung über
die während der Herstellung durchgeführten Verarbeitungs-
und Behandlungsmethoden vorgelegt hatte.
44 Die von der Berufungsklägerin angerufenen
Urkundenbeweise weisen nicht nach, dass die Verkäuferin
einseitig das Fehlen der Mottenfestigkeit des von ihr verkauften
Materials anerkannt hat.
Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Insekten vorhanden sind ohne zuzugeben, dass das von ihr verkaufte Produkt die
Ursache war.
9. Das zweite Beweismittel, das laut Berufungskläger das
Fehlen der Mottenfestigkeit des Dämmmaterials beweist, ist das vom 19.02.2019, das er als Dok. 7 Persona_10
hinterlegt hat.
Zum Thema Parteigutachten wird auf das Urteil des
Kassationsgerichts Nr.5667/2025 verwiesen: ”La perizia
stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti
che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di
indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo con
la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa
all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,
peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto”
(siehe auch K.31964/2023).
Das Parteigutachten kann vielleicht einen Indizienwert
haben mit Bezug auf die Umstände, die der Sachverständige
behauptet festgestellt zu haben.
Die vom Sachverständigen ausgesprochenen
Bewertungen sind nicht schlüssig.
45 Die Stellungnahme des Parteisachverständigen, der behauptet, dass der Dämmstoff nicht richtig behandelt worden ist gegen Motten, ist nicht stichhaltig.
Dies auch weil diese Bewertung nach einem im Februar
2021 durchgeführten Lokalaugenschein ausgesprochen worden ist d.h. zirka vier Jahre nach dem Verkauf und es war nicht klar, ob die Motten das Produkt auch vorher befallen hatten wie zu erwarten ist wenn es nicht mottenfest gewesen wäre.
10. Als Beweis des Mangels gilt nicht einmal der vom
Berufungskläger angesprochene mündliche Beweis.
Diesbezüglich hat das Landesgericht Folgendes festgestellt:
“E' opportuno da ultimo sottolineare sotto il profilo dell'onere
della prova che l'attore ha omesso di depositare la memoria
istruttoria (art. 183 comma VI nr.2) limitandosi a formulare
tardivamente la prima capitolazione di circostanze a prova
diretta nella memoria di replica (art.183, comma VI, nr.3). Del
resto, la richiesta di escussione testi formulata in atto di
citazione appare del tutto generica e quindi inammissibile, non
essendo conforme all'art.244 che prescrive l'indicazione di
“fatti, formulati in articoli separati.”
Der Berufungskläger hat diesen Teil der Begründung, mit der das Landesgericht den von ihm angebotenen mündlichen
Beweis nicht angenommen hat, nicht spezifisch angefochten.
Daraus folgt, dass auch im Berufungsverfahren die
Aufnahme des Zeugenbeweises vorenthalten ist.
46 11. Wie von der Berufsbeklagten im Berufungsverfahren
beteuert, ist der Antrag auf Schadenersatz des Käufers
vorenthalten wegen unterbliebener Mangelanzeige innerhalb von
10 Tagen ab Entdeckung und wegen Ablaufs der jährlichen
Verjährungsfrist ab Lieferung des Produkts.
Man verweist auf das Urteil des Obersten Gerichtshofes Nr.
1218/2022:”Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei
vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la
risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo es esercitare
la sola zione di risarcimento del danno dipendente
dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano
tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano
dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i
termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le
condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.”
Im vorliegenden Fall hat der Käufer Widerspruch eingelegt gegen Verfall und Verjährung des Rechts auf Gewährleistung
und Schadenersatz und er hat behauptet, dass die Verkäuferin
den Mangel der verkauften Ware anerkannt hatte und er hat erachtet, dass die Klage auf Schadenersatz nicht vorenthalten war, da die Gegenpartei die vertragliche Nichterfüllung zugab und somit implizit darauf verzichtet hatte, die entsprechenden
Einwände zu erheben.
Unter Punkt 8 dieser Begründung ist bereits festgestellt worden, dass die Verkäuferin niemals anerkannt hat, dass das
47 von ihr verkaufte Material mottenfest sei, sondern sie hat lediglich den Befall durch Insekten festgestellt ohne zuzugeben,
dass ein Mangel des Produkts die Ursache sei.
Die Verkäuferin hat den Mangel nicht anerkannt und umso weniger hat sie das Recht der Käuferin auf
Garantieleistung und Schadenersatz anerkannt, sodass die
Geltendmachung dieses Rechts nun verfallen und verjährt ist.
12. Aus den dargelegten Gründen wird die Berufung
abgewiesen. Unter Anwendung des Grundsatzes des
Unterliegens lasten die Spesen dieses Verfahrens auf den
Berufungskläger.
Sie werden im Sinne der mittleren Parameter für einen
Streitwert von Euro 36.566,44 mit Erhöhung von 10% laut Art.
4bis M.D. 55/2014 berechnet.
A.D.G.
Das Oberlandesgericht Trient, , hat in Controparte_24
dem von ER Jürgen gegen wegen Berufung CP_1
gegen das Urteil Nr. 907/2023 vom 03.11.2023 des
Landesgerichts Bozen angestrengten Verfahren wie folgt zu
Recht erkannt:
1. Die Berufung wird abgewiesen;
2. wird dazu verurteilt, Ewos s.r.l. die Parte_1
Verfahrenskosten dieses Rechtsmittelzuges zu erstatten,
die insgesamt mit Euro 8.786,69 zuzügl. CP_25
und MwSt. ; Controparte_26
48 3. Es wird festgestellt, dass die Voraussetzungen gegeben sind für die Einzahlung von ER Jürgen im Sinne
von Art. 13 Absatz 1-quater DPR 115/2002, eingeführt
mit Art.1 Abs. 17 Gesetz 24.12.2012 Nr. 228 eines weiteren Betrages als Einheitsbeitrag in gleicher Höhe
wie der für die Berufung geschuldete Betrag.
Im Falle der Verbreitung dieser Verfügung wird die Löschung
aller personenbezogenen Daten und der zur Identifikation
dienlichen Daten im Sinne von Art. 52 g.v. D. 196/2003
verfügt.
Es wird die Übersetzung ins Deutsche des vorliegenden Urteils
durch das Übersetzungsamt verfügt.
Die Vorsitzende Dr. Isabella Martin
Das urteilsverfassende Senatsmitglied Dr. Tullio Joppi
Ausarbeitung der Übersetzung in die deutsche Sprache durch die Beamtin für den Sprachgebrauch Dr. Persona_15
49