Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 906/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA CONTUBERNIO GIOVANNI BATTISTA D'ALBE 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SOLA MARTINA (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
E
, C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3 residente in V. G.B. D'ALBERTIS 16/4 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ROSSI ANNA MARIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4 come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16/4/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 27/04/2024 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I figli vengono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalentemente presso la madre nell'immobile sito in Genova VIA CONTUBERNIO GIOVANNI BATTISTA D'ALBERTIS N.
16 /4; 2. Il sig. entro e non oltre 2 mesi dalla pronuncia di separazione dovrà provvedere al cambio CP_1 di residenza nell'immobile ove si è già trasferito sito in Genova, Piazza Martinez 8 interno 7;
3. Il signor avrà diritto di tenere con se i figli il martedi e il giovedi dall'orario di uscita CP_1 dall'asilo fino al mattino seguente, mentre i week end seguiranno il rito dell'alternanza dal sabato mattina sino a lunedì mattina.
4. Nel caso di impossibilità di tenere i bambini nel weekend di propria spettanza, sarà onere del genitore impossibilitato dare comunicazione almeno 24 ore prima all'altro genitore tramite sms o whatsapp al fine di concordare lo scambio di weekend ove possibile.
5. Per quanto riguarda le festività saranno regolati fra i genitori con rito dell'alternanza e sarà suddiviso equamente tra loro il restante periodo di sospensione scolastica, salvo diverso accordo.
Natale 2025 i figli lo trascorreranno con il padre, al quale seguirà il rito dell'alternanza.
6. Durante il periodo estivo i genitori potranno trascorrere con i figli 15 giorni ciascuno anche non consecutivi;
le parti si impegnano ad individuare e comunicare l'una all'altra i periodi di vacanza prescelti entro il 31 maggio di ogni anno.
7. Le parti stabiliscono che i bambini verranno presi dal genitore direttamente presso l'asilo e, in caso di mancata frequentazione dell'asilo (malattia, chiusura asilo o weekend), dovranno essere presi presso l'abitazione del genitore che li detiene in quel momento.
8. Le comunicazioni inerenti le spese e l'organizzazione dei bambini dovranno avvenire tra genitori tramite e-mail o a mezzo whatsapp.
9. I figli potranno stare con i nonni materni o paterni solo in presenza di uno dei due genitori;
10. A titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, il padre verserà alla madre, entro il 15 di ciascun mese, ad iniziare da quello di sottoscrizione del presente ricorso, per 12 mensilità, la somma mensile di € 800,00 (400,00 euro a favore di ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni in aumento dell'indice F.O.I. rilevato da IS (prima rivalutazione settembre 2025);
11. Le spese scolastiche rimarranno così come la mensa a carico nella misura del 100% del padre.
12. Resta a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal
Tribunale di Genova secondo il Protocollo della Sezione Famiglia del 15/9/2016.
13. L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla madre;
14. A titolo di contributo al mantenimento della moglie, il padre verserà entro il 15 di ciascun mese, ad iniziare da quello di sottoscrizione del presente ricorso, per 12 mensilità, la somma mensile di
€ 400,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni in aumento dell'indice F.O.I. rilevato da IS (prima rivalutazione settembre 2025). 15. Il sig. si impegna, entro 3 mesi dalla trascrizione della separazione, a trasferire, nell'ambito CP_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, alla moglie il diritto di usufrutto a titolo gratuito sull'immobile adibito a casa familiare sito in Genova VIA CONTUBERNIO
GIOVANNI BATTISTA D'ALBERTIS N. 16 /4 di proprietà esclusiva del sig. e censito CP_1 presso il Comune di Genova identificato come segue: Sez Q-Foglio GED 43-Particella 333 Sub
40-Zona 1 Cat A3-Classe 03-Vani 7,5- Rendita 1065,19.
16. La sig.ra si impegna a non cedere il diritto di usufrutto sull'immobile a terzi;
Pt_1
17. Le spese di amministrazione ordinaria rimangono a carico della sig.ra mentre quelle di Pt_1 straordinaria amministrazione a carico del marito.
18. I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o con rinnovo dei rispettivi passaporti anche riferiti al minore;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2024,
Numero 161, Parte I, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 30/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba