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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7139/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031797250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2972/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione LA e di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento tassa automobilistica anno 2021 (autoveicolo targato Targa_1) e al periodo settembre 2021 – agosto 2022 (autoveicolo targato Targa_2).
Con il ricorso si eccepisce la prescrizione triennale della pretesa azionata per non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento. Inoltre, si denuncia nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed indeterminatezza del credito, nonché nullità dell'atto per mancanza di prova della fondatezza della pretesa tributaria.
ER e Regione LA hanno concluso per il rigetto del ricorso, il ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e all'udienza del 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla eccezione di prescrizione triennale, non si comprende come questa possa ritenersi maturata, dal momento che lo stesso ricorrente ammette che la cartella esattoriale opposta gli è stata notificata il
23.7.24 (la circostanza è stata anche documentata da ER) e che nel presente giudizio si discute di tassa automobilistica in scadenza nel dicembre 2021 e nell'agosto 2022.
Quanto all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, da tale circostanza non può discendere la nullità della cartella opposta perché l'art. 6 Legge Regione LA n° 56/2023 ha previsto quanto segue: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Il ricorrente sostiene che tale disposizione non potrebbe applicarsi all''annualità di imposta 2021 in quanto anteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale.
L'assunto è infondato perché ciò che rileva ai fini dell'applicazione della legge di cui si discute è la data di iscrizione a ruolo e della contestazione, non certo l'annualità di imposta. E nel caso di specie lo stesso ricorrente ha documentato attraverso la cartella opposta che il ruolo è stato reso esecutivo il 31.5.24 e consegnato il 25.6.24, dunque in entrambi i casi dopo l'entrata in vigore della legge regionale n° 56/23. Quanto al terzo motivo, si osserva che la cartella impugnata contiene la analitica descrizione dei due autoveicoli per i quali è richiesta la tassa automobilistica, i precisi periodi di omesso versamento e la circostanziata indicazione delle somme dovute a titolo di tassa, sanzioni e interessi.
A fronte di ciò, il ricorrente nemmeno nega che i due autoveicoli indicati nella cartella, targati Targa_1 e Targa_2, siano a lui intestati, né prende alcuna specifica posizione sull'ammontare dell'imposta e relative sanzioni e interessi, calcolati, come risulta dalla cartella opposta, ai sensi dell'art. 17 Legge 449/97 senza che il ricorrente prenda posizione al riguardo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 350,00 in favore di ciscun ente costituito, oltre accessori di legge. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CESTONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7139/2024 depositato il 15/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240031797250000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2972/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della Regione LA e di Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa ad omesso versamento tassa automobilistica anno 2021 (autoveicolo targato Targa_1) e al periodo settembre 2021 – agosto 2022 (autoveicolo targato Targa_2).
Con il ricorso si eccepisce la prescrizione triennale della pretesa azionata per non aver mai ricevuto la notifica del prodromico avviso di accertamento. Inoltre, si denuncia nullità dell'atto per omessa notifica dell'avviso di accertamento ed indeterminatezza del credito, nonché nullità dell'atto per mancanza di prova della fondatezza della pretesa tributaria.
ER e Regione LA hanno concluso per il rigetto del ricorso, il ricorrente ha depositato memorie illustrative con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e all'udienza del 9.12.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla eccezione di prescrizione triennale, non si comprende come questa possa ritenersi maturata, dal momento che lo stesso ricorrente ammette che la cartella esattoriale opposta gli è stata notificata il
23.7.24 (la circostanza è stata anche documentata da ER) e che nel presente giudizio si discute di tassa automobilistica in scadenza nel dicembre 2021 e nell'agosto 2022.
Quanto all'omessa notifica dell'avviso di accertamento, da tale circostanza non può discendere la nullità della cartella opposta perché l'art. 6 Legge Regione LA n° 56/2023 ha previsto quanto segue: “Nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia tributaria, in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”.
Il ricorrente sostiene che tale disposizione non potrebbe applicarsi all''annualità di imposta 2021 in quanto anteriore all'entrata in vigore della citata legge regionale.
L'assunto è infondato perché ciò che rileva ai fini dell'applicazione della legge di cui si discute è la data di iscrizione a ruolo e della contestazione, non certo l'annualità di imposta. E nel caso di specie lo stesso ricorrente ha documentato attraverso la cartella opposta che il ruolo è stato reso esecutivo il 31.5.24 e consegnato il 25.6.24, dunque in entrambi i casi dopo l'entrata in vigore della legge regionale n° 56/23. Quanto al terzo motivo, si osserva che la cartella impugnata contiene la analitica descrizione dei due autoveicoli per i quali è richiesta la tassa automobilistica, i precisi periodi di omesso versamento e la circostanziata indicazione delle somme dovute a titolo di tassa, sanzioni e interessi.
A fronte di ciò, il ricorrente nemmeno nega che i due autoveicoli indicati nella cartella, targati Targa_1 e Targa_2, siano a lui intestati, né prende alcuna specifica posizione sull'ammontare dell'imposta e relative sanzioni e interessi, calcolati, come risulta dalla cartella opposta, ai sensi dell'art. 17 Legge 449/97 senza che il ricorrente prenda posizione al riguardo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in favore di ciascun ente costituito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, 3^ Sezione, in composizione monocratica: 1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 350,00 in favore di ciscun ente costituito, oltre accessori di legge. Così deciso il 9.12.25 Il Giudice Antonio
Cestone