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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5290 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risoluzione contrattuale, risarcimento danni ed altro, vertente
TRA
Cav. (P. Iva ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Formia alla via Santa Teresa n. 3, palazzo di vetro, presso l'avv. Luigi
SI (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta a CodiceFiscale_1
margine dell'atto di appello.
APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] (CF: ) ed ivi elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2
alla via Terracciano n. 28 presso l'avv. Antonio Viola da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale depositata in via telematica.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
E
con sede in Pozzuoli alla via Vico dei Marinai n. 26 (P. Iva , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla via Luciano n. 1/A,
Parco Cordiglia, presso l'avv. Leopoldo Maddaluno da cui è rappresentata e difesa giusta procura a margine pagina 1 di 21 della memoria di costituzione depositata in primo grado il 03.01.2008.
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), con sede in Cava dei Tirreni Via G. Vitale n. 13, Controparte_3 P.IVA_3
in persona del curatore dr. con studio in S. Egidio Monte Albino (SA) alla via T. Ferraioli n. 74. Persona_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE PRINCIPALE: “L'avv. Luigi SI per l'appellante precisa le conclusioni come di
seguito con richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Napoli, in accoglimento della presente domanda di appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, n.
8975/2019 del 09.10.2019, pubblicata il 11.10.2019, emessa dal Tribunale di Napoli…nel giudizio iscritto al n.
r. g. 70001/2008, non notificata: espressamente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della
signora a proporre domande per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale contro la CP_1
concludente e per l'effetto rigettare tutte le domande autonome di condanna in via solidale, Parte_1
sussidiaria e/o alternativa, per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, proposte da CP_1
contro la non essendo ravvisabile alcuna responsabilità della nei confronti di Parte_1 Parte_1
parte attrice, né a titolo contrattuale né extracontrattuale, per i fatti di causa, che denotano invece una esclusiva
responsabilità del produttore-venditore e attesa la soccombenza di parte attrice per le Controparte_3
domande svolte contro la condannare la medesima al pagamento delle spese di lite, anche del Parte_1
presente appello, nei confronti della Cav. ; accertare e dichiarare Parte_1
che la è eventualmente responsabile nei confronti della sola e soltanto nei Parte_1 Controparte_4
limiti di cui agli artt. 1493, non essendo applicabile l'ipotesi contemplata dall'art. 1494 c.c. all'odierna
appellante che è esente da colpa per aver ignorato i pretesi vizi della cosa venduta a Controparte_5
così come non è ravvisabile alcuna responsabilità extracontrattuale (art. 2043), e pertanto che essa appellante è
tenuta alla sola restituzione del prezzo pagato da per le sole mattonelle viziate che è Controparte_5
pari ad € 10.712,16 , comprensivo di IVA, come si evince dalle fatture prodotte in giudizio, e non ad €
13.467,00; accertato e dichiarato che la è estranea ad ogni ipotesi di responsabilità (per Parte_1
colpa o dolo) sia nei confronti della signora sia nei confronti della CP_1 Controparte_6
pagina 2 di 21 atteso che il materiale a questa rivenduto gli era stato sua volta venduto dal produttore CP_3 [...]
CP_
ed accertato e dichiarato che lo stesso materiale era inidoneo all'uso sin dall'origine, dichiarare
espressamente che ogni danno indirettamente o direttamente prodotto dalla è riconducibile Parte_1
ad inadempimento contrattuale o comunque a dolo o colpa della e per essa del Controparte_3 [...]
ritenendosi improcedibili ed attratte alla competenza del Giudice del fallimento Controparte_3
solo le domande di condanna. Rigettare quindi gli appelli incidentali proposti dalle controparti. In ogni caso
riformare la sentenza impugnata in ordine all'ingiusta ed illogica condanna alle spese della Parte_1
nei confronti delle appellate e condannare le medesime al pagamento delle spese del doppio grado”.
PER UO NA: “Per l'appellata , l'avv. Antonio Viola si riporta alla memoria di CP_1
costituzione contenente appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle istanze proposte e delle conclusioni
rassegnate. Evidenzia che non è stato rinvenuto il fascicolo R.G. 22445/2007, procedimenti speciali ATP,
contenente la relazione di perizia. Tale relazione risulta depositata in copia nel fascicolo del primo grado di
parte appellata, ancorché buona parte dei rilievi fotografici risultino in bianco e nero, e solo una piccola parte
a colori. Nell'eventualità in cui l'Ecc.ma Corte di Appello ritenesse necessaria l'acquisizione in originale della
perizia dell'A.T.P. contenuta nel fascicolo R.G. 22445/2007 procedimenti speciali A.T.P., si chiede rinvio in
prosieguo per consentirne l'acquisizione per il tramite della cancelleria. Nel caso in cui l'Ecc.ma Corte
ritenesse bastevole la copia dell'elaborato già depositato nel fascicolo del giudizio di primo grado, chiede che
la causa venga assegnata a sentenza per la decisione con termini di legge. Ci si riporta quindi alle conclusioni
formulate all'atto della costituzione in giudizio perché venga rigettato l'appello principale proposto dalla Cav.
perché inammissibile, improponibile, infondato ed accolto l'appello incidentale proposto Parte_1
dalla con vittoria di spese di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”. CP_1
PER LA “L'avv. Leopoldo Maddaluno per la soc. appellata Controparte_5 Controparte_7
[...
si riporta alle conclusioni rassegnate con la memoria di costituzione con appello incidentale concludendo
per il rigetto dell'appello principale proposto dalla Cav. perché inammissibile, improponibile ed Parte_1
infondato e per l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla il tutto per quanto Controparte_5
rappresentato e dedotto con le conclusioni dell'atto di costituzione da ritenersi qui per ripetute e trascritte con
vittoria di spese di giudizio. Chiede assegnarsi la causa a sentenza con termini di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 3 di 21 Con citazione notificata il 29.12.2007 ha riferito di aver commissionato alla Soc. CP_1 [...]
la fornitura e posa in opera della pavimentazione nell'appartamento di sua proprietà sito Controparte_2
in Pozzuoli alla Terza Traversa Compagnone n. 17 e di aver scelto le piastrelle presso la s.n.c. Cav.
[...]
optando per un pavimento azzurrato di dimensioni 50 x 50 prodotto dalla Parte_1 [...]
La in data 18.01.2007, aveva pertanto ordinato alla s.n.c. 86 mq. Controparte_3 Controparte_5 Parte_1
del pavimento indicatole dall'attrice come di suo gradimento e 160 pezzi di battiscopa azzurrato di cm. 10 x 50.
Detta merce veniva consegnata dalla società venditrice direttamente presso il cantiere, ossia presso l'abitazione dell'attrice, in due partite rispettivamente recapitate il 18 ed il 25.01.07 e nel febbraio del 2007 gli operai della provvedevano alla sua messa in opera. Controparte_5
Poco dopo l'ultimazione dell'intervento l'attrice aveva tuttavia notato una modifica dell'originaria tonalità di colore della pavimentazione dovuta alla formazione di un'antiestetica patina scura dai riflessi metallici non facilmente rimuovibile con la pulizia. Tale difetto veniva contestato alla la quale Controparte_5
prendeva contatti con la venditrice del materiale s.n.c. che, a sua volta, denunciava i vizi delle Parte_1
piastrelle al produttore pregandolo di interessarsi immediatamente al problema. Controparte_3
La sig.ra non risultando risolutivi i metodi di pulizia suggeriti dal produttore, aveva quindi CP_1
reiterato in forma scritta la denuncia dei vizi proponendo, in via successiva, un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. volto ad accertare le cause del problema e i relativi rimedi.
Il c.t.u., dopo aver provato diversi metodi di pulizia riscontrando il sistematico riannerimento della pavimentazione, aveva quindi richiesto un esame chimico della patina scura affiorante sulle mattonelle attraverso il quale si accertava la presenza in essa di piombo, sostanza pericolosamente tossica.
Seguivano altre analisi al cui esito, in data 07.12.2007, il c.t.u. depositava l'elaborato peritale in cui perveniva alle seguenti conclusioni: “I pavimenti realizzati nell'appartamento della ricorrente…con impiego di
piastrelloni azzurrati prodotti dalla s.r.l. Fornace Della Cava di Cava dei Tirreni sono ricoperti da un'anomala
patina caratterizzata da colore nerastro ed a lucentezza metallica. Tale patina contiene un notevole quantitativo
di piombo che è un elemento dotato di notevole pericolosità. Il tenore del piombo riscontrato nella patina è pari
al 18,9% mentre il tenore di piombo riscontrato nel corpo del piastrellone è risultato pari al 2,9%.
L'affioramento del piombo sulla piastrella sotto forma di patina è senz'altro dovuto alla cottura dei piastrelloni
a temperatura insufficiente per permettere una corretta fissazione del piombo.
pagina 4 di 21 I possibili rimedi per la eliminazione dei vizi presentati dal pavimento sono la demolizione dello stesso
ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, compreso il ripristino delle opere connesse. I danni arrecati
alla proprietà della ricorrente a causa della patina sorta sul pavimento realizzato con i piastrelloni contestati
ammontano ad euro 34.926,40 Iva compresa”.
Tanto premesso ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli la CP_1 [...]
la s.n.c. Cav. e la Controparte_2 Parte_1 Controparte_3
formulando le seguenti richieste e conclusioni: “Dichiarare ammissibile e disporre l'acquisizione agli atti
dell'accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale di Napoli R.G. 22445/07, a seguito di ricorso di
depositato in data 07/06/07, il cui accertamento risulta depositato in data 07/12/07; accertare CP_1
e dichiarare il diritto della istante ed il conseguente obbligo a carico della convenuta alla Controparte_7
garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 e 1669 c.c. e per l'effetto dichiarare risoluto per
grave inadempimento di essa il relativo contratto ex art. 1668 c.c. con la condanna della stessa Controparte_5
in favore della istante al risarcimento dei danni nella misura di Euro 40.537,99 oltre interessi CP_5
legali e svalutazione monetaria;
in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della istante ed il conseguente
obbligo a carico dei convenuti e alla garanzia per i vizi della cosa Controparte_7 Parte_1
venduta ex artt. 1490 e 1497 Codice Civile ed accertato il grave inadempimento delle società convenute
[...]
e - per avere le stesse venduto e posto in opera la pavimentazione 50x50 Controparte_7 Parte_1
azzurrato presso l'immobile della istante in Pozzuoli III Tr.sa Compagnone 17…benché la stessa presentasse
vizi, difetti, mancanza di qualità essenziali rendendola totalmente inidonea all'uso destinato e gravemente
pregiudizievole perché nociva alla salute per quanto accertato dal C.T.U. - dichiarare risoluto l'intervenuto
contratto di acquisto e messa in opera con la condanna delle convenute in solido tra loro, ovvero in via
sussidiaria e/o alternativa, ovvero chi tra loro tenuta per legge, ex art 1493 c.c. alla restituzione del prezzo, al
rimborso delle spese ed al risarcimento del danno ex artt. 1223 e 1494 c.c., il tutto nella misura di Euro
40.537,99 oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
accertare e dichiarare in ogni caso la responsabilità
della per avere la stessa realizzato il pavimento acquistato in violazione delle comuni Controparte_3
norme di costruzione, fabbricando il pavimento in questione totalmente inidoneo e pericoloso per la salute e la
sicurezza delle persone che lo utilizzano in riferimento all'art. 2043 c.c., con il concorso della soc. Parte_1
e della per aver commercializzato e posto in opera il bene benché inidoneo e pericoloso
[...] Controparte_5
pagina 5 di 21 alla salute della istante, con la condanna di tutti i convenuti in solido tra loro, ovvero in via alternativa e/o
sussidiaria, al risarcimento dei danni in favore della istante nella misura di Euro 40.537,99 oltre interessi legali
e svalutazione monetaria. Condannare tutti i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed
onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio contestando le pretese attoree e proponendo svariate domande incrociate. Più in particolare la ha così concluso: “Rigettare le istanze proposte dalla Controparte_5
attrice nei confronti della perché infondate essendo la convenuta soggetto estraneo al CP_5
determinarsi del danno;
accogliere le domande autonome proposte dalla nei confronti della soc. CP_5
e della soc. Cava e dichiarare nei confronti della prima la risoluzione contrattuale Parte_1 CP_3
per grave inadempimento del contratto avente ad oggetto l'acquisto del pavimento di cui è causa ai sensi degli
artt. 1476, 1490, 1492, 1494 e 1497 c.c., con la condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura in
cui la comparente sarà costretta a restituire e/o rimborsare alla IG.a nei confronti della CP_1
seconda, in solido con la prima, al risarcimento dei danni (ex art. 2043 cc) per aver realizzato e
commercializzato il bene acquistato ancorché lo stesso fosse totalmente inidoneo e pericoloso per la salute delle
persone, il tutto nella misura in cui la comparente sarà costretta a restituire e/o rimborsare alla IG.ra
[...]
. Accogliere la domanda di garanzia e per l'effetto condannare la soc. e la soc. CP_1 Parte_1 CP_3
, in solido tra loro ovvero in via alternativa e/o sussidiaria, a garantire e/o manlevare la comparente CP_3
da tutti gli esiti negativi del giudizio a qualunque titolo riconosciuti alla IG.a , restituzione CP_1
spese, risarcimento danni e quant'altro preteso a norma degli artt. 1476, 1490, 1492, 1494 e 2043 cc e di ogni
altra normativa applicabile alla fattispecie, il tutto nella misura che sarà riconosciuta dovuta in relazione alla
pretesa avanzata dalla IG.a . Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle CP_1
spese e competenze processuali, oltre le spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge”.
La ha invece così concluso: “Accertare e dichiarare che Pt_1 Parte_1
l'Accertamento Tecnico Preventivo disposto dal Presidente del Tribunale di Napoli, con provvedimento del
12/06/2007, iscritto al n. R.G. 22445/07, si è svolto in difetto di contraddittorio con la e Parte_1
pertanto rigettare l'istanza della signora e dichiararlo nullo, inefficace e comunque CP_1
inammissibile nel presente giudizio. Disporre pertanto una nuova c.t.u. sul pavimento per cui è causa, nel
rispetto del pieno contraddittorio fra le parti. Dichiarare il difetto di legittimazione della signora CP_1
pagina 6 di 21 a proporre domande per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale contro la concludente CP_1 [...]
e comunque rigettare le stesse domande perché totalmente infondate in fatto e diritto. Rigettare tutte le Pt_1
domande autonome di condanna in via solidale, sussidiaria e/o alternativa, per responsabilità contrattuale e/o
extracontrattuale, nonché di malleva e/o garanzia proposte dalla contro la Controparte_5 Pt_1 Parte_1
Subordinatamente, accertare e dichiarare che la è responsabile nei confronti della sola Parte_1 [...]
e soltanto nei limiti di cui agli artt. 1493 e 1497, non essendo applicabile l'ipotesi contemplata CP_4
dall'art. 1494 alla concludente che è esente da colpa per aver ignorato i pretesi vizi della cosa venduta, così
come non è ravvisabile alcuna responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043) in capo alla concludente. In ogni
caso accogliere l'autonoma domanda proposta dalla concludente nei confronti della e Controparte_3
dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto avente ad oggetto l'acquisto del
pavimento per cui è causa da questa prodotto e, ai sensi degli artt. 1476, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497 c.c.,
condannarla alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente fatti per la
vendita, oltre che al risarcimento di tutti danni derivati dai vizi della cosa venduta e in particolar modo di tutti
quelli che la dovesse subire dalle azioni contro di lei promosse dalla signora e Parte_1 CP_1
Condannare, in ogni caso, (sia ex art. 1494, sia ex art. 2043 c.c.) la Controparte_5 Controparte_3
al risarcimento dell'ulteriore danno per discredito commerciale e perdita di clientela che la Parte_1
ha subito per i vizi della merce vendutagli e poi rivenduta alla Accertare la responsabilità per Controparte_5
colpa e/o dolo della per aver prodotto e commercializzato, vendendolo alla Controparte_3 [...]
il materiale che si assume inidoneo all'uso e addirittura pericoloso per la salute delle persone e, Parte_1
pertanto, condannarla, ex art. 2043 c.c. o ad altro titolo, al risarcimento di tutti danni prodotti alla Parte_1
e in particolar modo di tutti quelli che la soc. dovesse subire dalle azioni contro di lei promosse
[...] Pt_1
dalla signora e Condannarla, in ogni caso, al risarcimento del danno, per CP_1 Controparte_5
discredito commerciale e perdita di clientela, che la ha subito dalla vicenda per cui è causa, Parte_1
da liquidarsi anche in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. Accertato e
dichiarato che la è estranea ad ogni ipotesi di responsabilità sia nei confronti della signora Parte_1
(con cui non ha avuto alcun rapporto commerciale) sia nei confronti della CP_1 Controparte_6
atteso che il materiale a questa rivenduto gli era stato sua volta venduto dal produttore
[...] CP_3
Accertato e dichiarato che lo stesso materiale era inidoneo all'uso sin dall'origine, dichiarare che CP_3
pagina 7 di 21 ogni danno indirettamente o direttamente prodotto dalla è riconducibile ad inadempimento Parte_1
contrattuale o comunque a dolo o colpa della e, per l'effetto, condannarla a mallevare e Controparte_3
tenere indenne la comparente da tutto quanto fosse tenuta a pagare e a risarcire (e a qualunque titolo) alla
signora e/o alla Condannare l'attrice e/o le altre parti processuali, o CP_1 Controparte_6
esclusivamente la fornace della al pagamento delle spese diritti ed onorario del presente giudizio, CP_3
oltre accessori di legge”.
La ha infine concluso per il rigetto dello domande tutte proposte nei suoi Controparte_3
confronti. La controversia, concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., è stata istruita espletando prova per testi ed acquisendo la relazione tecnica di cui all'a.t.p. espletato ante causam.
La causa è stata poi interrotta, per l'intervenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_3
venendo successivamente riassunta da con ricorso ex art. 303 c.p.c. notificato a tutte le
[...] CP_1
parti originarie ed in questa fase è rimasta contumace la sola curatela del . CP_3
Il giudizio, precisate le conclusioni, è stato infine definito con sentenza pubblicata in data 11.10.2019 e non notificata che ha così statuito: “1. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_5 [...]
, della somma di € 28.200,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda.
2. Condanna Cav. CP_1 [...]
al pagamento, in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_5
13.467,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda;
3. Dichiara improcedibili le domande proposte nei
confronti del fallimento 4. Condanna e Cav. Controparte_3 Controparte_5 [...]
al pagamento delle spese di giudizio sostenute da che si liquidano in Parte_1 CP_1
euro 14.000,00 per onorario ed euro 348,00 per spese oltre s.g., Iva e CPA e spese di c.t.u come liquidate con
attribuzione all'avv. Antonio Viola”.
Tale decisione è stata assunta in base alla seguente motivazione: “Non è contestato che CP_1
Co Co commissionò a la posa in opera del pavimento in questione e che fornì le piastrelle da utilizzare, benché
col gradimento della committente, acquistandole da che, a sua volta, le aveva acquistate dalla Pt_1
produttrice È altresì pacifico che le piastrelle si ricoprivano di una patina nera impossibile da CP_3
Co eliminare;
che tale vizio venne prontamente contestato a e da questa a e che venne da esse Pt_1
riconosciuto. Nell'a.t.p. acquisito agli atti (pienamente utilizzabile perché la venne citata nel Pt_1
procedimento, anche se non vi partecipò), il c.t.u ha accertato che il vizio era dovuto ad un'errata cottura delle
pagina 8 di 21 mattonelle imputabile, quindi, al produttore;
non era eliminabile e rendeva, altresì, l'ambiente insalubre a
causa dell'affioramento di piombo. ha contestato le risultanze della c.t.u solo in termini generici. CP_3
Co Tanto premesso in fatto, in diritto vanno distinte le posizioni delle singole convenute. risponde
contrattualmente quale appaltatrice dell'opera in questione. Al riguardo l'art. 1667 cc stabilisce che
“L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera”. Il successivo art. 1668 c.c. stabilisce
che “Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
L'obbligazione dell'appaltatore è di risultato e non di mezzi e, pertanto, se non viene pienamente
adempiuta l'appaltatore ne è responsabile a prescindere dalla colpevolezza dell'inadempimento. L'appaltatore
è quindi tenuto ad eliminare a sue spese i vizi dell'opera.
Solo il risarcimento del danno ulteriore è subordinato alla colpevolezza dell'appaltatore. Nella specie la
prestazione commessa è stata interamente inadempiuta poiché la pavimentazione posta in opera è certamente
inutilizzabile sia perché antiestetica sia perché dannosa per la salute.
Co
pertanto, sarà tenuta a rifondere a la spesa sostenuta per l'eliminazione del vizio ovvero CP_1
l'acquisto e posa in opera di nuove piastrelle, pari ad € 28.200 come calcolato dal c.t.u. L'inidoneità del
materiale, però, non è dovuta a negligenza dell'appaltatore trattandosi di vizio imputabile al fabbricante e non
individuabile prima della posa in opera. Il risarcimento dei danni ulteriori, pertanto, non è dovuto.
Co Veniamo alla domanda di manleva proposta da nei confronti di risponde Pt_1 Pt_1
contrattualmente quale venditrice delle piastrelle in questione. Al riguardo, ai sensi dell'art. 1490 cc, “Il
venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è
destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Il successivo art. 1492 c.c. stabilisce che “Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può
domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati
vizi, gli usi escludano la risoluzione”. L'art. 1494 c.c., infine, sancisce che “In ogni caso il venditore è tenuto
verso il compratore al risarcimento del danno se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il
venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa”.
Nella specie è indubbio che anche sia esente da colpa e, pertanto, l'obbligo di manleva sarà Pt_1
limitato alla restituzione del prezzo ricevuto ovvero € 13.467. Tali somme vanno maggiorate degli interessi al
pagina 9 di 21 tasso legale, che si stima equamente remunerativo, dalla domanda.
Le domande proposte nei confronti di pienamente responsabile del danno Controparte_3
causato, vanno dichiarate improcedibili per l'intervenuto fallimento della medesima.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo anche per la fase di
ATP con attribuzione al procuratore dell'attrice”.
§§§§§§
Con atto notificato il 12.01.2021 ed iscritto a ruolo il 19.01.2021 la s.n.c. Cav. ha proposto Parte_1
tempestivo appello (tenuto conto dell'applicabilità nella fattispecie del termine annuale originariamente previsto dall'art. 327 co. 1 c.p.c., della sospensione feriale e della sospensione straordinaria di 64 gg. prevista dall'art. 83
co. 2 D.L. n. 18 del 2020 conv. nella L. n. 27 del 2020 per l'emergenza pandemica da Covid-19) avverso tale sentenza indicando quale data di prima udienza il 25.04.2021 e chiedendo a questa Corte di riformare parzialmente la decisione impugnata in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare il difetto di legittimazione attiva della signora a proporre domande per CP_1
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale contro la concludente e per l'effetto rigettare Parte_1
tutte le domande autonome di condanna in via solidale, sussidiaria e/o alternativa, per responsabilità
contrattuale e/o extracontrattuale proposte da contro la non essendo CP_1 Parte_1
ravvisabile alcuna responsabilità della nei confronti di parte attrice, né a titolo contrattuale , né Parte_1
extracontrattuale, per i fatti di causa, che denotano invece una esclusiva responsabilità del produttore-venditore
e, attesa la soccombenza di parte attrice per le domande svolte contro la Controparte_3 Parte_1
[...
, condannare la medesima al pagamento delle spese di lite, anche del presente appello, nei confronti della
Cav. A.& accertare e dichiarare che la è Parte_1 Parte_1 Parte_1
eventualmente responsabile nei confronti della sola e soltanto nei limiti di cui agli artt. 1493, Controparte_4
non essendo applicabile l'ipotesi contemplata dall'art. 1494 alla odierna appellante che è esente da colpa per
aver ignorato i pretesi vizi della cosa venduta a così come non è ravvisabile alcuna Controparte_5
responsabilità extracontrattuale (art. 2043) e pertanto che essa appellante è tenuta alla sola restituzione del
prezzo pagato da per le sole mattonelle viziate che è pari ad € 10.712,16, comprensivo di Controparte_6
IVA, come si evince dalle fatture prodotte in giudizio, e non ad € 13.467,00; accertato e dichiarato che la
[...]
è estranea ad ogni ipotesi di responsabilità (per colpa o dolo) sia nei confronti della signora Parte_1
pagina 10 di 21 sia nei confronti della atteso che il materiale a questa rivenduto gli era CP_1 Controparte_8
stato sua volta venduto dal produttore ed accertato e dichiarato che lo stesso CP_3 CP_3
materiale era inidoneo all'uso sin dall'origine, dichiarare, espressamente, che ogni danno indirettamente o
direttamente prodotto dalla è riconducibile ad inadempimento contrattuale o comunque a Parte_1
dolo o colpa della e per essa del ritenendosi Controparte_3 Controparte_3
improcedibili ed attratte alla competenza del Giudice del fallimento solo le domande di condanna”.
In data 02.04.2021 si è tempestivamente costituita la resistendo all'appello principale, Controparte_5
di cui ha chiesto il rigetto, e proponendo appello incidentale volto ad ottenere i provvedimenti di seguito indicati:
“Accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita intercorso tra
acquirente e Cav. venditrice, per la vendita di un bene totalmente viziato ed Controparte_5 Parte_1
inidoneo all'uso, con la condanna della venditrice Cav. alla restituzione del prezzo ed al Parte_1
risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1476, 1490, 1492, 1493, 1494, 1497 e di ogni normativa applicabile
alla fattispecie, il tutto entro i limiti che l'acquirente è chiamata a corrispondere all'attrice Controparte_5
a titolo di rimborso spese, risarcimento danni, spese di giudizio, nessun onere escluso;
CP_1
accogliere la domanda di garanzia e manleva proposta dalla nei confronti della Controparte_5 Parte_1
e per l'effetto condannare la Cav. a garantire e manlevare la da tutti
[...] Parte_1 Controparte_5
gli esiti negativi del giudizio, a qualunque titolo riconosciuti all'attrice , restituzione spese, CP_1
risarcimento danni, e quant'altro preteso a norma degli artt. 1476, 1490, 1492, 1493, 1494, 2043, e di ogni
altra normativa applicabile alla fattispecie, il tutto nella misura che sarà riconosciuta dovuta in relazione alle
pretese avanzate dalla IG.ra comprensiva di ogni onere, comprese le spese di giudizio e di CP_1
c.t.u. alla stesse liquidate. Gradatamente, nell'eventualità in cui le domande proposte dalla Controparte_5
compresa quella di manleva, venissero ritenute fondate entro i limiti della sola restituzione dei corrispettivi
della vendita, quanto a sorta capitale, accertare e ritenere l'obbligo di manleva esteso e dovuto altresì alle
spese di giudizio liquidate in favore della parte attrice vincitrice e per l'effetto condannare la Cav. Parte_1
al pagamento in favore della oltre che alla restituzione dei corrispettivi versati, anche alle Controparte_5
spese di giudizio e di c.t.u. liquidate in favore della parte attrice in Euro 14.000,00 oltre c.t.u. ed accessori, che
la è tenuta verso questa a versare. In ogni caso, ex art. 91 c.p.c., condannare la Cav. Controparte_5 Pt_1 [...]
parte soccombente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio del primo grado in favore Parte_1
pagina 11 di 21 della parte vincitrice, in relazione alle domande anche di garanzia proposte nei suoi confronti. Controparte_5
Condannare la Cav. al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di Parte_1
giudizio”.
In data 03.04.2021 si è infine registrata la tempestiva costituzione in giudizio di che ha CP_1
chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha proposto altro appello incidentale, lamentando la mancata adozione di una condanna diretta della s.n.c. Cav. al pagamento in proprio favore delle somme Parte_1
dovute in restituzione alla con formulazione delle seguenti conclusioni: Controparte_5
“Accogliere l'appello incidentale proposto e per l'effetto, confermata la statuizione di condanna della
CP_ al pagamento in favore della della somma di Euro 28.200,00, disporre che la somma CP_1
dovuta in rivalsa dalla Cav. alla di Euro 13.467,00, ovvero della maggiore Parte_1 Controparte_5
o diversa somma che sarà accertata e fino alla concorrenza della prima, sia dovuta direttamente dalla Cav.
in favore della con la condanna della Cav. al pagamento in Parte_1 CP_1 Parte_1
solido con la in favore della ”. Controparte_5 CP_1
Stante la mancata notifica dell'atto di appello al , parte del Controparte_3
giudizio di primo grado, la causa è stata rinviata in prosieguo di prima udienza ordinando la cura di tale incombenza che è stata regolarmente espletata dall'appellante principale nel termine all'uopo concesso.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado e quello relativo all'a.t.p., è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Curato il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con primo motivo dell'appello principale la s.n.c. Cav. sostiene che il tribunale, pur avendo Parte_1
correttamente affermato che il proprio obbligo è limitato alla restituzione del prezzo di acquisto della pavimentazione viziata e non si estende anche al risarcimento del danno, per aver ignorato senza sua colpa i difetti della merce venduta, ha erroneamente indicato in € 13.467,00 l'importo da restituire alla Controparte_5
senza tener conto che andava rimborsata la minor somma di € 10.712,16, relativa all'acquisto delle sole piastrelle, occorrendo estrapolare dalla fattura n. 1 del 18.01.2007 la fornitura di altro materiale non viziato il cui pagina 12 di 21 corrispettivo non può formare oggetto di restituzione.
Il motivo deve essere rigettato perché infondato. La compravendita in esame ha infatti avuto ad oggetto l'acquisto di un pavimento completo, comprendente sia le piastrelle che il battiscopa, entrambi prodotti dalla
, ed è appunto ai battiscopa che l'appellante principale si riferisce allorché assume di Controparte_3
non essere tenuto alla restituzione del prezzo del materiale non viziato indicato nella fattura n. 1 del 18.01.2007
come “azzurrato list. 10 x 50”.
La risoluzione contrattuale, con il correlato obbligo restitutorio, non può però che avere ad oggetto l'intera fornitura non potendo l'acquirente trarre alcuna utilità da un battiscopa che, in fase di posa in opera, va necessariamente abbinato alle piastrelle, essendo entrambi realizzati dalla stessa casa produttrice con lo stesso materiale e con lo stesso colore azzurrato, e che - come accertato dal c.t.u. - dovrà essere rimosso e trasportato a rifiuto insieme alle piastrelle non essendovi altre possibilità di utilizzo della merce acquistata.
Non è peraltro vero che il vizio abbia interessato le sole mattonelle e non l'intera fornitura giacché, come si evince dalla foto a colori allegate all'a.t.p. acquisito dalla cancelleria ed allegato agli atti in originale, anche i battiscopa presentano un'antiestetica bordatura nera con ogni verosimiglianza da ascrivere allo stesso vizio di fabbricazione delle piastrelle.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante principale deduce che solo le domande di condanna proposte contro la sono divenute improcedibili a seguito del suo fallimento e non anche Controparte_3
quelle volte ad ottenere l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del produttore delle mattonelle e, per lo stesso, del fallimento. In parziale riforma della sentenza impugnata viene pertanto chiesto a questa Corte di dichiarare espressamente che la s.n.c. Cav. è estranea ad ogni ipotesi di responsabilità sia nei Parte_1
confronti dell'attrice che nei confronti della atteso che il materiale a CP_1 Controparte_6
quest'ultima rivenduto era stato a sua volta acquistato dal produttore, e che ogni danno direttamente o indirettamente cagionato è riconducibile a inadempimento contrattuale o comunque a dolo o colpa della
[...]
ritenendo improcedibili ed attratte alla competenza del Giudice Fallimentare solo le Controparte_3
domande di condanna diretta o in garanzia della società fallita.
Anche tale motivo è palesemente infondato. Alla luce delle conclusioni rassegnate in primo grado dalla s.n.c. Cav. nei confronti della è infatti indubbio che l'accertamento della Parte_1 Controparte_3
pagina 13 di 21 responsabilità della ditta produttrice della pavimentazione viziata era chiesto in funzione dell'adozione di una pronuncia di condanna del produttore.
Il tribunale fallimentare è pertanto funzionalmente competente anche della domanda di accertamento strumentale alla condanna richiesta. In materia di procedure concorsuali la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare opera, infatti, non solo con riferimento alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato di insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisce la premessa di una pretesa nei confronti della massa (cfr. così cass. n. 15982/2018 e n. 20350/2005).
Ne consegue che sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., tutte quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna (cfr. in termini cass. n. 17279/2010, cass. n. 17388/2007, cass. n. 7510/2002, etc.).
La doglianza è infine inammissibile, per difetto di interesse ad impugnare, nella parte in cui si chiede a questa Corte di dichiarare espressamente che la s.n.c. Cav. non è responsabile per dolo o colpa Parte_1
tanto nei confronti dell'attrice quanto nei confronti della G.L. posto che tale accertamento è già CP_1
contenuto nella sentenza in esame dove si legge: “Nella specie è indubbio che anche sia esente da colpa Pt_1
e, pertanto, l'obbligo di manleva sarà limitato alla restituzione del prezzo ricevuto ovvero € 13.467”.
§§§§§§
Con il terzo ed ultimo motivo di gravame l'appellante principale lamenta la propria erronea condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice sebbene quest'ultima sia rimasta CP_1
soccombente nei confronti della s.n.c. Cav. Meo. Pt_1
Evidenzia l'appellante come, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna al pagamento delle spese di lite debba avvenire in danno della parte soccombente ed a favore della parte vittoriosa.
Nel caso di specie il giudice di prime cure ha disatteso tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dell'odierna appellante ma, ciò nonostante, il tribunale ha illegittimamente ed illogicamente condannato al rimborso delle spese attoree anche la s.n.c. Cav. sebbene la non fosse legittimata ad agire Parte_1 CP_1
contro la società appellante con la quale non ha avuto rapporti contrattuali ed a cui non può imputare alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale stante la riconosciuta assenza di colpa della venditrice.
pagina 14 di 21 Pur sapendo di non aver acquistato la merce dalla s.n.c. , e pur avendo appreso dall'a.t.p. che Parte_1
le mattonelle per cui è lite presentavano un vizio occulto di fabbricazione, la ha invece inteso evocare in CP_1
giudizio l'odierna appellante e ne ha chiesto la condanna in proprio favore.
Il motivo deve essere accolto risultando con ogni evidenza fondato. In tema di appalto, il committente viene infatti a trovarsi - rispetto ai materiali acquistati dall'appaltatore presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto - in una posizione del tutto analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi delle cd.
“vendite a catena” con la conseguenza che si possono configurare, in suo favore, due distinte azioni: a) quella contrattuale che è esperibile soltanto nei confronti del “venditore immediato” (e cioè dell'appaltatore) in quanto,
nonostante l'identità dell'oggetto e del contenuto delle rispettive obbligazioni, ogni vendita conserva la propria autonomia strutturale per cui non è consentito trasferire nei confronti dei precedenti venditori l'azione dell'acquirente danneggiato;
b) quella aquiliana con cui il committente - destinatario finale dei materiali - è
legittimato a far valere anziché la responsabilità contrattuale dell'appaltatore (in quanto proprio venditore o in concorso con essa), la responsabilità extracontrattuale del fabbricante per i danni sofferti a causa dei vizi dei materiali posti in opera (cfr. così cass. n. 12704/2002).
In palese violazione del principio di soccombenza il giudice di primo grado ha dunque condannato la s.n.c.
Cav. in solido con la al rimborso delle spese processuali sostenute dall'attrice Parte_1 Controparte_5
mentre era la a dover essere condannata al pagamento delle spese sostenute dalla società contro cui ha CP_1
agito per la risoluzione contrattuale, la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno senza averne titolo.
In parziale riforma della sentenza impugnata l'attrice va pertanto condannata al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute dall'appellante principale che si liquidano come da dispositivo con riconoscimento della somma di € 7.616,00 pari ai compensi medi previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a € 52.000,00.
§§§§§§
Va a questo punto esaminato l'appello incidentale proposto dalla contro l'appellante Controparte_5
principale e supportato da tre distinti motivi.
Con la prima di tali doglianze si deduce che il tribunale ha erroneamente ritenuto che anche la Pt_1
sia esente da colpa nonostante la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1494 c.c. e che è
[...]
superabile solo qualora il debitore fornisca la prova liberatoria “di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa” la pagina 15 di 21 quale, nella fattispecie in esame, non sarebbe stata raggiunta.
Deduce al riguardo l'appellante che, nel compiere tale valutazione, il giudice deve aver riguardo alla diligenza impiegata dal venditore nel verificare l'esistenza di eventuali vizi la quale, a sua volta, va commisurata alla natura professionale dell'attività esercitata, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1176 co. 2 c.c., ossia utilizzando un criterio più rigoroso di quello normalmente richiesto dall'art. 1176 co. 1 c.c. riferendosi alla diligenza del buon padre di famiglia.
Tale diligenza, prosegue l'appellante, richiede che venga fornita la prova di aver tenuto un comportamento positivo volto a verificare lo stato e la qualità della merce perché possa ritenersi dimostrato che il vizio è rimasto ignoto nonostante il suo impiego. Viene infine richiamata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, anche in caso di vendita di prodotti chiusi in involucri sigillati, la responsabilità non può essere esclusa se il venditore non prova di aver provveduto ad effettuare sulla merce dei periodici controlli a campione.
Il motivo è infondato. Le risultanze dell'a.t.p. comprovano, infatti, che il vizio in questione richiedeva, per il suo accertamento, il compimento di indagini mirate suscettibili di essere poste in essere solo dopo la sua manifestazione, nella fattispecie successiva alla posa in opera della pavimentazione, e che hanno richiesto anche il compimento di saggi distruttivi per addivenire all'individuazione delle cause del difetto. Si legge infatti nell'elaborato peritale che, dopo la comparsa sulle piastrelle poste in opera di una patina nerastra, il c.t.u.
eseguiva vari tentativi di pulizia senza pervenire ad un esito positivo stabile. Si conveniva, pertanto, sulla necessità di ricorrere ad un laboratorio di analisi chimiche prelevando due campioni della patina presente sulle mattonelle per sottoporla a trattamenti con vari reagenti chimici, i quali evidenziavano la presenza nella stessa di una notevole quantità di piombo, pari al 18,9% del totale.
Si rendeva a questo punto necessario accertare l'origine di quel piombo verificando, in particolare, se esso provenisse o meno dall'interno delle piastrelle per cui, tramite demolizione con un martello, si prelevavano due frammenti di una mattonella che, ridotti in polvere, venivano analizzati dallo stesso laboratorio, il quale riscontrava la presenza nei campioni esaminati di una quantità elevata di piombo pari al 2,9%.
Solo così si appurava che il piombo affiorava dall'interno delle mattonelle a causa di un difetto di fabbricazione dovuto alla cottura delle piastrelle ad una temperatura inferiore a quella necessaria per consentire una corretta fissazione dei piombo stesso.
Tutto ciò rende palese l'inesigibilità, secondo buona fede, del compimento di tali specialistiche e laboriose pagina 16 di 21 indagini da parte del venditore delle piastrelle prima ed indipendentemente dalla manifestazione del vizio in questione.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale deduce in subordine che il tribunale, pur avendo accolto la propria domanda di malleva e garanzia nei confronti della venditrice Cav. Parte_1
ha erroneamente limitato la condanna della società venditrice in favore della società acquirente alla sola restituzione del prezzo versato per l'acquisto della pavimentazione viziata senza prevedere in suo favore alcuna rivalsa anche per le spese processuali che è tenuta a corrispondere all'attrice ivi comprese Controparte_5
quelle di c.t.u.
Prosegue l'appellante affermando che, se è vero che in caso di ignoranza incolpevole del vizio il venditore non è tenuto al risarcimento del danno, ma alla sola restituzione del prezzo della merce viziata, è altrettanto vero che l'esborso ulteriore rappresentato da tali spese non può essere parificato al risarcimento dei danni provocati dalla vendita del bene viziato rappresentando piuttosto la naturale conseguenza della malleva che deve comportare, oltre alla restituzione del corrispettivo della vendita, anche il rimborso delle spese ad essa collegate.
In parziale riforma della sentenza impugnata si chiede, pertanto, che alla condanna di al Controparte_5
pagamento delle spese processuali sostenute dall'attrice si aggiunga la condanna della s.n.c. CP_1
Cav. a rimborsare dette spese alla società appaltatrice a titolo di rivalsa. Parte_1
Anche tale motivo deve essere rigettato perché infondato. Non è infatti vero che il tribunale ha accolto la domanda di garanzia e malleva proposta da contro la s.n.c. Cav. tant'è che Controparte_5 Pt_1
quest'ultima non è stata condannata a rimborsare alla società appaltatrice la somma di € 28.200,00 che essa deve corrispondere alla per l'eliminazione dei vizi dell'opera appaltata, ossia per l'acquisto e la posa in opera CP_1
di nuova pavimentazione previa demolizione di quella in essere.
E' vero, al contrario, che la domanda risarcitoria proposta dalla società appaltatrice contro la società
venditrice, la quale avrebbe importato il diritto al rimborso della suddetta somma, non è stata accolta dal tribunale, riconoscendo l'incolpevole ignoranza del vizio all'origine di tale danno da parte del venditore,
venendo invece accolta la diversa domanda di risoluzione del contratto di vendita e di restituzione del prezzo proposta da ai sensi degli artt. 1492 e 1493 c.c. Non rileva inoltre, ai fini dell'accoglimento del Controparte_5
motivo di gravame, che l'art. 1493 c.c. preveda, in caso di risoluzione contrattuale, l'obbligo del venditore di pagina 17 di 21 “restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita”.
Le spese a cui la norma si riferisce non sono infatti certamente quelle processuali sostenute dall'acquirente per resistere alla domanda giudiziale proposta nei suoi confronti dal terzo sub-acquirente, costituendo queste ultime un accessorio del diritto al risarcimento qualora esso sia riconosciuto, ma sono invece gli esborsi a cui il compratore è andato incontro per poter operare l'acquisto.
§§§§§§
È invece fondato il terzo motivo di gravame con cui la lamenta un vizio di omessa Controparte_5
pronunzia non avendo il tribunale provveduto a regolamentare le spese di giudizio tra la società acquirente ed il venditore della pavimentazione viziata, Cav. in violazione dell'art. 91 c.p.c. Parte_1
A giusta ragione l'appellante ha infatti evidenziato che, con la comparsa di risposta depositata in prime cure, la proponeva, nei confronti della venditrice Cav. autonoma Controparte_2 Parte_1
domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, la quale è stata accolta riconoscendo il diritto dell'acquirente ad ottenere il rimborso del corrispettivo pagato per la partita di merce viziata.
Il tribunale, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., avrebbe pertanto dovuto procedere alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della ponendole a carico della Controparte_5
soccombente s.n.c. Cav. mentre ha erroneamente omesso di rendere tale pronunzia. Pt_1
In parziale riforma della sentenza impugnata la s.n.c. Cav. va dunque condannata al rimborso di Pt_1
dette spese che, tenuto conto del prezzo concordato per la vendita risolta, si liquidano riconoscendo alla
[...]
per il giudizio di primo grado, il compenso medio di € 5.077,00 previsto dal D.M. n. 147 del CP_5
13.08.22 con riferimento alle cause di valore fino a € 26.000,00.
§§§§§§
Resta a questo punto da esaminare l'appello incidentale proposto da che, con un unico CP_1
motivo di gravame, lamenta: “Omessa statuizione di condanna diretta della Cav. nei limiti Parte_1
dovuti in rivalsa verso la ed in solido con questa in favore dell'attrice ”. Controparte_5 CP_1
Con tale motivo di gravame l'appellante incidentale in sostanza deduce che, poiché la condanna della venditrice s.n.c. Cav. a pagare € 13.467,00 in favore dell'acquirente è parte Parte_1 Controparte_5
integrante della condanna di quest'ultima a pagare in proprio favore la somma di € 28.200,00, comprensiva del costo da sostenere per l'acquisto di una nuova fornitura di mattonelle, entrambe le società dovevano essere pagina 18 di 21 condannate in solido a corrispondere all'attrice la somma di € 13.467,00 riconosciuta come spettante a titolo di rivalsa all'appaltatore nei confronti del debitore.
Questo sembra infatti essere il senso della finale richiesta di confermare “la statuizione di condanna della
CP_ al pagamento in favore della della somma di Euro 28.200,00 e disporre che la somma CP_1
dovuta in rivalsa dalla Cav. alla di Euro 13.467,00, ovvero della maggiore Parte_1 Controparte_5
somma che sarà accertata e fino alla concorrenza della prima, sia dovuta direttamente dalla Cav. Parte_1
in favore della con la condanna della Cav. al pagamento in solido con la CP_1 Parte_1
in favore della ” motivata dal fatto che “l'accoglimento della domanda di Controparte_5 CP_1
garanzia impropria proposta dalla convenuta verso il terzo ritenuto responsabile dell'evento, Controparte_5
unitamente alla pretesa dell'attrice rivolta nei confronti di entrambe le parti responsabili, ha determinato
l'obbligo anche per il terzo di rispondere per le proprie responsabilità unitamente al condebitore principale ed
in solido con questo verso il creditore istante, nei limiti di quanto ritenuto accertato”.
Tale motivo, evidentemente infondato deve essere rigettato. Si è infatti già chiarito che il tribunale,
condannando la s.n.c. Cav. a pagare € 13.467,00 in favore della non ha affatto accolto, sia pur Pt_1 CP_5
parzialmente, la domanda dell'appaltatore di rivalsa rispetto a quanto dallo stesso dovuto all'attrice, ma ha piuttosto accolto l'autonoma e differente domanda di risoluzione del contratto di vendita di merce viziata e di restituzione del prezzo, fondata su diversa causa petendi ed avente diverso petitum, che l'attrice non era e non è
legittimata a proporre, essendo del tutto estranea al rapporto contrattuale concluso tra la società appaltatrice e la società venditrice delle mattonelle.
In contrario non varrebbe obiettare che l'importo di € 28.200,00 comprende anche il costo da affrontare per l'acquisto di una nuova partita di mattonelle poiché una cosa è affermare che l'appaltatore è obbligato ex art. 1668 c.c. ad eliminare a sue spese i vizi dell'opera realizzata ed altra cosa è affermare che l'acquirente di una partita di merce viziata ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo attenendosi,
per la determinazione dei compensi, ai valori medi previsti in relazione al decisum dal D.M. n. 147 del
13.08.2022, per quel che concerne gli appelli accolti anche solo parzialmente, ed al disputatum per quel che concerne gli appelli totalmente rigettati.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico di della sanzione prevista dall'art. 13 CP_1
pagina 19 di 21 co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione anche incidentale rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto dalla Cav. Pt_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8975/2019 pubblicata l'11.10.2019 e per l'effetto, in
[...]
parziale riforma di tale pronunzia, condanna al rimborso delle spese del giudizio di primo CP_1
grado sostenute dalla s.n.c. Cav. che si liquidano in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre Pt_1
rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dalla e per Controparte_9
l'effetto, in parziale riforma della sentenza di cui al capo 1), condanna la s.n.c. Cav. Parte_1
al rimborso delle spese del giudizio di primo grado sostenute dalla Soc. Coop. G.L. che
[...] CP_5
si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da contro la CP_1 Controparte_9
4) Condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello sostenute dalla s.n.c. Cav. CP_1 Pt_1
che si liquidano in € 777,00 per esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
5) Condanna la s.n.c. Cav. al rimborso delle spese del giudizio di appello Parte_1
sostenute dalla Costruzioni che si liquidano in € 147,00 per esborsi vivi e in € 2.915,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
6) Dà atto dell'applicabilità, a carico di di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per CP_1
la proposizione dell'appello incidentale.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 28.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 20 di 21 Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell' dr.ssa Antonella Mauriello. CP_10
pagina 21 di 21