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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 24/02/2026, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3208/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6996/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 IMU 2014
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2015
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2018 - PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3048/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato via PEC al Comune di Castellammare di Stabia e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria.
Il ricorrente impugna, nello specifico, l'atto di pignoramento presso terzi n. 786/2025, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria del Comune di Castellammare di Stabia in data 25/1/2025 con cui si intima ai terzi in esso indicati il pagamento della somma pari ad € 4.434,80, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, dovuti dalla ricorrente a titolo di omesso versamento della TARI/TARES/IMU, per anni d'imposta dal 2014 al 2019.
Eccepisce in prima battuta la legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. all'emissione dell'atto impugnato, essendo scaduto il contratto di appalto che legava la società al Comune di Castellammare di Stabia. Lamenta, ancora, l'omessa notifica degli atti presupposti e – comunque – che i debiti vantati dal Comune siano stati in parte pagati. Eccepisce ancora la violazione dell'art. 50 co. 2 d.p.r. 602/1973. Eccepisce, infine, la decadenza e la prescrizione. In via subordinata, eccepisce, ancora, sotto più profili, il difetto di motivazione.
Il Comune di Castellammare di Stabia si è costituito in giudizio in data 24/4/2025 depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Con successive memorie depositate il 24/7/2025 ha articolato le proprie difese, chiedendo in primo luogo, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria;
in secondo luogo, accertarsi il ne bis in idem, avendo il ricorrente proceduto ad impugnare lo stesso atto innanzi al G.O. Ha ancora eccepito l'inammissibilità del ricorso sia in quanto proposto nei confronti del solo Comune e non anche nei confronti della SO.G.E.T, sia sul presupposto della dedotta, rituale notifica degli atti presupposti. Nel merito, ha argomentato in ordine alla legittimazione attiva della SO.G.E.T., in linea con più sentenze di merito della Corte di Giustizia, di primo e secondo grado. Ha infine rilevato l'insussistenza della invocata prescrizione e la correttezza della motivazione dell'atto impugnato
In data 5/9/2025 il ricorrente depositava memorie con le quali chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della SO.G.E.T. e faceva rilevare come, nei confronti del medesimo atto, avesse ottenuto una pronuncia cautelare sospensiva del Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito, contestava la ritualità della notifica degli atti presupposti così come documentata dal Comune resistente, anche per difetto dell'attestazione di conformità ex art. 25 co. 5 bis d. lgs. 546/1992. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico, che alla prima udienza fissata, in data 18/9/2025, preso atto dell'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio presentata da parte ricorrente, ha autorizzato quest'ultima a integrare il contraddittorio nei confronti della S.O.G.E.T. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Veniva quindi fissata l'odierna udienza per la trattazione del merito, in vista della quale il ricorrente ha depositato prova della intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A.
All'odierna udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le parti comparse, ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. Ed invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822). Nel caso di specie, poiché parte ricorrente ha contestato anche l'effettività della notifica degli atti presupposti, la controversia appare rientrare nella giurisdizione tributaria.
Neppure è fondata l'eccezione relativa alla dedotta violazione del principio ne bis in idem, conseguente alla circostanza che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo anche dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata atteso che, al netto di ogni questione relativa alla identità del petitum, non risulta che il giudizio in questione sia stato definito con pronuncia di merito, essendo stata documentata una sola decisione cautelare.
Passando ai rilievi di parte ricorrente, ritenuta la piena legittimazione della SOGET all'emissione dell'atto impugnato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito richiamata dal resistente Comune, è innanzitutto fondato il motivo afferente alla dedotta violazione dell'art. 50 d.p.r. 602/1973. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che il preavviso di fermo amministrativo non costituisce atto dell'esecuzione forzata, e pertanto non dev'essere preceduto dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, co. 2, d.p.r. 602/1973 (così, ad esempio, Cass. 21 settembre 2018 n. 22018: “Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata”; negli stessi termini, v. già Cass. 5 dicembre 2011 n. 26052, rv. 620502).
Infondato è anche il rilievo attinente alla dedotta insufficienza del profilo motivazionale dell'atto impugnato. Ed invero, va premesso che, in materia di preavviso di fermo amministrativo, vale il principio secondo il quale “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. 21 settembre 2017 n. 22108). Nel caso di specie, il preavviso impugnato contiene un preciso riferimento agli atti presupposti nonché un dettagliato prospetto delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e sanzioni, ciò integrando nel suo complesso una motivazione completa e, come tale, perfettamente idonea a consentire al destinatario la difesa stragiudiziale e giudiziale.
Nel merito, invece, il ricorso è fondato. Il pignoramento fa riferimento a tre atti, ed in particolare:
1) ingiunzione n. 42240 del 9/9/2021, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU – anno 2014;
2) avviso di accertamento n. 2020/0048267 dell'11 novembre 2020, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anni 2015-2019;
3) ingiunzione n. 43516 del 31/1/2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2015; Con riguardo al primo di essi (ingiunzione n. 42240 del 9/9/2021) va osservato che non appare correttamente notificato. L'ingiunzione in questione, infatti, risulta spedita a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente, non consegnato per assenza del destinatario e poi notificata per compiuta giacenza, senza che risulti inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Ma, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. Un., 15/4/2021 n. 10012). Tanto premesso, deve osservarsi che la predetta ingiunzione consegue ad un avviso di accertamento (n. 2019/00-97535) che, al contrario, appare correttamente notificato, in data il 31/12/2019. Ciò comporta che, nonostante l'invalidità della notifica della citata ingiunzione di pagamento, non è maturata la prescrizione, atteso che l'atto oggi impugnato è stato notificato il 25/1/2025, prima – cioè – dello spirare del quinquennio necessario ad estinguere il credito (decorrente, appunto, dal 31/12/2019) considerata la sospensione di 85 gg. stabilita dall'art. 67 d. l. 18/2020, e ciò – dunque – indipendentemente dalla (non corretta) notifica (anche) della successiva ingiunzione di pagamento n. 160041. È, tuttavia, intervenuta la decadenza di cui all'art. 1 co. 163 l. 296/2006, atteso che, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento n. 2019/00-97535, l'agente della riscossione avrebbe dovuto emettere a cartella di pagamento entro il 31/12/2023 (il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), ciò che non è accaduto.
Quanto al secondo atto (l'avviso di accertamento n. 2020/0048267 dell'11 novembre 2020), il ricorrente ha documentato di aver pagato e nulla, in proposito, ha controdedotto il resistente.
L'intimazione di pagamento n. 43516, infine, neppure si presenta correttamente notificata, per le stesse ragioni sopra esposte in riferimento all'ingiunzione n. 42240 del 2021, essendo state identiche le modalità di notifica.
In definitiva, il preavviso impugnato va annullato in quanto avente ad oggetto 1) una ingiunzione emessa nonostante l'intervenuta decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/2006; 2) un avviso di accertamento avente ad oggetto un credito estinto per intervenuto adempimento;
3) una ingiunzione non validamente notificata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente e la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge, spese generali nella misura del 15% e rifusione del contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIUGLIANO LUCIO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6996/2025 depositato il 12/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 IMU 2014
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2015
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2016
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2017
- PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2018 - PIGNORAMENTO PT n. 786-2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3048/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e come di seguito riportato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso ex art. 18 d. lgs. 546/92, notificato via PEC al Comune di Castellammare di Stabia e seguìto da tempestiva costituzione in segreteria.
Il ricorrente impugna, nello specifico, l'atto di pignoramento presso terzi n. 786/2025, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. quale concessionaria del Comune di Castellammare di Stabia in data 25/1/2025 con cui si intima ai terzi in esso indicati il pagamento della somma pari ad € 4.434,80, comprensiva di sanzioni, interessi e spese, dovuti dalla ricorrente a titolo di omesso versamento della TARI/TARES/IMU, per anni d'imposta dal 2014 al 2019.
Eccepisce in prima battuta la legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A. all'emissione dell'atto impugnato, essendo scaduto il contratto di appalto che legava la società al Comune di Castellammare di Stabia. Lamenta, ancora, l'omessa notifica degli atti presupposti e – comunque – che i debiti vantati dal Comune siano stati in parte pagati. Eccepisce ancora la violazione dell'art. 50 co. 2 d.p.r. 602/1973. Eccepisce, infine, la decadenza e la prescrizione. In via subordinata, eccepisce, ancora, sotto più profili, il difetto di motivazione.
Il Comune di Castellammare di Stabia si è costituito in giudizio in data 24/4/2025 depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Con successive memorie depositate il 24/7/2025 ha articolato le proprie difese, chiedendo in primo luogo, dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione ordinaria;
in secondo luogo, accertarsi il ne bis in idem, avendo il ricorrente proceduto ad impugnare lo stesso atto innanzi al G.O. Ha ancora eccepito l'inammissibilità del ricorso sia in quanto proposto nei confronti del solo Comune e non anche nei confronti della SO.G.E.T, sia sul presupposto della dedotta, rituale notifica degli atti presupposti. Nel merito, ha argomentato in ordine alla legittimazione attiva della SO.G.E.T., in linea con più sentenze di merito della Corte di Giustizia, di primo e secondo grado. Ha infine rilevato l'insussistenza della invocata prescrizione e la correttezza della motivazione dell'atto impugnato
In data 5/9/2025 il ricorrente depositava memorie con le quali chiedeva l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della SO.G.E.T. e faceva rilevare come, nei confronti del medesimo atto, avesse ottenuto una pronuncia cautelare sospensiva del Tribunale di Torre Annunziata. Nel merito, contestava la ritualità della notifica degli atti presupposti così come documentata dal Comune resistente, anche per difetto dell'attestazione di conformità ex art. 25 co. 5 bis d. lgs. 546/1992. Il ricorso è stato assegnato a questa XXX sezione ed al sottoscritto giudice monocratico, che alla prima udienza fissata, in data 18/9/2025, preso atto dell'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio presentata da parte ricorrente, ha autorizzato quest'ultima a integrare il contraddittorio nei confronti della S.O.G.E.T. nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Veniva quindi fissata l'odierna udienza per la trattazione del merito, in vista della quale il ricorrente ha depositato prova della intervenuta integrazione del contraddittorio nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A.
All'odierna udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le parti comparse, ha assunto la decisione compendiata nel dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. Ed invero, come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822). Nel caso di specie, poiché parte ricorrente ha contestato anche l'effettività della notifica degli atti presupposti, la controversia appare rientrare nella giurisdizione tributaria.
Neppure è fondata l'eccezione relativa alla dedotta violazione del principio ne bis in idem, conseguente alla circostanza che il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo anche dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata atteso che, al netto di ogni questione relativa alla identità del petitum, non risulta che il giudizio in questione sia stato definito con pronuncia di merito, essendo stata documentata una sola decisione cautelare.
Passando ai rilievi di parte ricorrente, ritenuta la piena legittimazione della SOGET all'emissione dell'atto impugnato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito richiamata dal resistente Comune, è innanzitutto fondato il motivo afferente alla dedotta violazione dell'art. 50 d.p.r. 602/1973. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha da tempo chiarito che il preavviso di fermo amministrativo non costituisce atto dell'esecuzione forzata, e pertanto non dev'essere preceduto dalla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, co. 2, d.p.r. 602/1973 (così, ad esempio, Cass. 21 settembre 2018 n. 22018: “Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata”; negli stessi termini, v. già Cass. 5 dicembre 2011 n. 26052, rv. 620502).
Infondato è anche il rilievo attinente alla dedotta insufficienza del profilo motivazionale dell'atto impugnato. Ed invero, va premesso che, in materia di preavviso di fermo amministrativo, vale il principio secondo il quale “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. 21 settembre 2017 n. 22108). Nel caso di specie, il preavviso impugnato contiene un preciso riferimento agli atti presupposti nonché un dettagliato prospetto delle ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e sanzioni, ciò integrando nel suo complesso una motivazione completa e, come tale, perfettamente idonea a consentire al destinatario la difesa stragiudiziale e giudiziale.
Nel merito, invece, il ricorso è fondato. Il pignoramento fa riferimento a tre atti, ed in particolare:
1) ingiunzione n. 42240 del 9/9/2021, avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'IMU – anno 2014;
2) avviso di accertamento n. 2020/0048267 dell'11 novembre 2020, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anni 2015-2019;
3) ingiunzione n. 43516 del 31/1/2024, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2015; Con riguardo al primo di essi (ingiunzione n. 42240 del 9/9/2021) va osservato che non appare correttamente notificato. L'ingiunzione in questione, infatti, risulta spedita a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo di residenza del ricorrente, non consegnato per assenza del destinatario e poi notificata per compiuta giacenza, senza che risulti inviata la comunicazione di avvenuto deposito. Ma, come hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., Sez. Un., 15/4/2021 n. 10012). Tanto premesso, deve osservarsi che la predetta ingiunzione consegue ad un avviso di accertamento (n. 2019/00-97535) che, al contrario, appare correttamente notificato, in data il 31/12/2019. Ciò comporta che, nonostante l'invalidità della notifica della citata ingiunzione di pagamento, non è maturata la prescrizione, atteso che l'atto oggi impugnato è stato notificato il 25/1/2025, prima – cioè – dello spirare del quinquennio necessario ad estinguere il credito (decorrente, appunto, dal 31/12/2019) considerata la sospensione di 85 gg. stabilita dall'art. 67 d. l. 18/2020, e ciò – dunque – indipendentemente dalla (non corretta) notifica (anche) della successiva ingiunzione di pagamento n. 160041. È, tuttavia, intervenuta la decadenza di cui all'art. 1 co. 163 l. 296/2006, atteso che, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento n. 2019/00-97535, l'agente della riscossione avrebbe dovuto emettere a cartella di pagamento entro il 31/12/2023 (il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), ciò che non è accaduto.
Quanto al secondo atto (l'avviso di accertamento n. 2020/0048267 dell'11 novembre 2020), il ricorrente ha documentato di aver pagato e nulla, in proposito, ha controdedotto il resistente.
L'intimazione di pagamento n. 43516, infine, neppure si presenta correttamente notificata, per le stesse ragioni sopra esposte in riferimento all'ingiunzione n. 42240 del 2021, essendo state identiche le modalità di notifica.
In definitiva, il preavviso impugnato va annullato in quanto avente ad oggetto 1) una ingiunzione emessa nonostante l'intervenuta decadenza ex art. 1 co. 163 l. 296/2006; 2) un avviso di accertamento avente ad oggetto un credito estinto per intervenuto adempimento;
3) una ingiunzione non validamente notificata.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente e la SO.G.E.T. S.p.A. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 900 oltre accessori, se dovuti, come per legge, spese generali nella misura del 15% e rifusione del contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deliberato in Napoli il 12 febbraio 2026
Il giudice monocratico Lucio Giugliano