Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1974, n. 632
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1974
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Versione
23 aprile 1987
Art. 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973. ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 8-15 aprile 1987, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 22/04/1987, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della l. 9 ottobre 1974, n. 632 nella parte in cui, ratificando il trattato in materia di estradizione fra l'Italia e gli U.S.A., firmato a Roma il 18 gennaio 1973, consente l'estradizione dell'imputato ultraquattordicenne ed infradiciottenne anche nei casi in cui l'ordinamento della Parte richiedente non lo considera minore.
Entrata in vigore il 23 aprile 1987