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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
29.7.2025
da
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
ZU d'AR (PC), rappresentata e difesa dall' Avv. Marta
Rovacchi, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] a CP_1 C.F._2
Piacenza, rappresentato e difeso dall' Avv. Elena Losini, presso la quale
1 ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 29.7.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio minore , alle Per_1
seguenti
CONDIZIONI
“- Affidamento condiviso del figlio minore ad ad entrambi i Per_1
genitori, con fissazione della residenza dello stesso presso la madre, e con la distribuzione della seguente tempistica di permanenza del figlio presso ciascun genitore: 1' settimana: lunedì e martedì con il papà, mercoledì,
giovedì e venerdì con la mamma, sabato e domenica con il papà; 2'
settimana: lunedì e martedì con la mamma, mercoledì, giovedì e venerdì
con il papà, sabato e domenica con la mamma. Quanto alle festività
Natalizie, starà con ciascun genit ore di anno in anno in via Per_1
alternata il giorno di Natale e quello di Santo Stefano, trascorrendo il resto dei giorni delle vacanze natalizie, di anno in anno, nella misura della metà
2 del tempo ciascuno;
quanto alle vacanze starà di anno in Per_2 Per_1
anno, alternati, presso ciascun genitore, partendo dal 2026 con la madre;
per quanto riguarda le festività estive, ciascun genitore ha diritto di trascorrere nel mese di Agosto due settimane ciascuno, anche non consecutive, oltre ad una settimana ciascuno nel mese di luglio: tali programmazioni andranno comunicate e condivise entro il 30 maggio di ogni anno;
quanto agli eventuali ponti che occorreranno ogni anno, i genitori concordano che gli stessi verranno trascorsi ad anni alterni con il figlio;
- Il padre verserà mensilmente alla signora a somma di € 300,00 a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario di , rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Milano;
- L'assegno unico per il minore verrà interamente percepito dalla madre,
; Parte_1
- Nel caso in cui ciascun genitore si dovesse assentare per questioni di lavoro per sette giorni consecutivi, il genitore che si è assentato potrà stare con il figlio per 5 giorni consecutivi.
Sono fatti salvi tutti i diversi accordi tra i genitori che dovessero intervenire in ordine a tutte le suddette tempistiche.
- I genitori si concedono libertà di espatrio con il minore per motivi di vacanza. “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
3 Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a l figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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