Art. 6.
A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potra' essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneita', l'abilitazione all'insegnamento della danza che e' di primo o di secondo grado.
L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e puo' essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna - orchestica, o per entrambe le discipline.
L'abilitazione di secondo grado e' concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna - orchestica, cioe' della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica.
L'abilitazione di secondo grado e' inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.
A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, e' conferita l'abilitazione di secondo grado.
A coloro che esercitano la professione di maestro di danza, per i quali sia stata ritenuta necessaria la prova d'esame, potra' essere rilasciata, in seguito al giudizio di idoneita', l'abilitazione all'insegnamento della danza che e' di primo o di secondo grado.
L'abilitazione di primo grado abilita all'insegnamento della danza per tutto il corso normale di otto anni di studio, stabilito dall'ordinamento didattico dell'Accademia nazionale di danza, e puo' essere rilasciata per l'insegnamento della tecnica accademica o della tecnica moderna - orchestica, o per entrambe le discipline.
L'abilitazione di secondo grado e' concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica moderna - orchestica, cioe' della tecnica della danza o propedeutica della danza, e non autorizza all'insegnamento della tecnica accademica.
L'abilitazione di secondo grado e' inoltre concessa a coloro che sono ritenuti idonei solo all'insegnamento parziale della tecnica accademica (limitatamente al periodo inferiore dei corsi normali) e non autorizza all'insegnamento della ginnica o propedeutica della danza.
A coloro che hanno conseguito o conseguiranno, all'atto del rilascio del titolo, l'attestato del corso triennale di avviamento coreutico per l'insegnamento della ginnica della danza, istituito presso l'Accademia nazionale di danza, e' conferita l'abilitazione di secondo grado.