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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Sezione specializzata imprese
Il Tribunale Civile di Roma costituito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: 1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice
3) Dott. ssa Cristina Pigozzo Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.1194 dell'2021 promossa da
( ) Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA GIOVANNI BARRACCO, 2 00162 ROMA rappresentata e difesa dall'Avv. Angela SOCCIO ( , giusta C.F._1 procura in atti
PARTE OPPONENTE nei confronti di
) Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in PIAZZALE CLODIO, 56 00195 ROMA C/O AVV
TEDESCHI rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe TEDESCHI ( ) e C.F._3
Filippo URGERA ) giusta procura in atti C.F._4
PARTE OPPOSTA
Oggetto: compenso amministratori
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
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POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 27 gennaio 2020, la proponeva opposizione dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma avverso e per l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 10069, R.G. n.
39737/2019, emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il 10.12.2019, a seguito di ricorso depositato dal Sig. con il quale le si ingiungeva di pagare ad Controparte_1 esso ricorrente “la somma di € 240.000,00 oltre agli interessi legali e di rivalutazione monetaria dalla maturazione fino al saldo, oltre il rimborso dei compensi professionali di avvocato che si liquidano in 1.228,00 di cui € 160,00 per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato”.
A fondamento della domanda monitoria il signor deduceva di aver svolto CP_1
l'incarico di consigliere di amministrazione della società (già Edil Com Parte_1
S.p.A.) dall'8 settembre 2003 al 12 giugno 2017, senza soluzione di continuità, che il rapporto era stato inquadrato quale collaborazione coordinata e continuativa, con un compenso annuale di €40.000 in virtù di delibera assembleare del 02.07.2008 con la quale la società stabiliva di “riconoscere ad ogni amministratore un compenso fisso di
€40.000 oltre una quota variabile che sarà determinata dall'Assemblea in relazione all'andamento del bilancio” e che la società opponente non aveva provveduto al pagamento del compenso dovuto per gli anni dal 2011 al 2016.
La , premesso che il era stato socio della società dal 1999, data in Pt_1 CP_1 cui aveva acquistato il 50% delle quote, al 2.09.2019, data in cui l'intero capitale sociale era stato acquistato dalla e che lo stesso era Controparte_2
stato componente del CdA della società, al pari degli altri soci, deduceva che erroneamente era stato presentato il ricorso monitorio al Giudice del Lavoro sull'assunto che il rapporto fosse inquadrabile nell'ambito dell'art. 409 c.p.c., trattandosi, invece, di rapporto di immedesimazione organica quale componente del consiglio di amministrazione;
infatti, in detto ruolo, il aveva partecipato alle attività CP_1 tipiche di rappresentanza dell'ente, intervenendo per la concessione di autorizzazioni al
Presidente del CdA ad intervenire alla stipula di atti pubblici, all'assenso a costituzione di ipoteche, alla predisposizione del bilancio. Pertanto, il rapporto del con la CP_1 società era di tipo societario, non compreso tra quelli di cui all'art. 409 III c.p.c. e per il quale doveva ritenersi competente il Tribunale delle Imprese.
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In particolare, la società rappresentava che lo Statuto della società sin dalla Parte_1 sua costituzione aveva previsto all'art. 16 che il compenso dell'organo amministrativo fosse stabilito dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389 c.c.
Di fatto solo con la delibera dell'Assemblea Straordinaria del 02.07.2008, notar in Per_1
occasione della trasformazione della società in S.p.A si era deliberato di confermare il vigente Consiglio di Amministrazione in persona di , quale Presidente Parte_2
e dei Consiglieri e specificando che gli stessi Controparte_1 Persona_2
sarebbero durati in carica per tre esercizi, a partire dalla delibera notarile, e sarebbero scaduti alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e di riconoscere ad ogni amministratore un compenso fisso di €40.000 oltre la quota variabile;
secondo la società poiché gli amministratori erano stati nominati per tre esercizi (2008-2009-2010 cui si riferivano i cedolini prodotti da controparte) e nulla era stato deliberato per gli anni successivi, la società non aveva più stanziato alcun compenso per i componenti del CdA che non potevano essere considerati collaboratori coordinati e continuativi, mancando l'ingerenza di altri nella determinazione delle loro prestazioni, essendo gli stessi componenti del CdA e, quindi, partecipi delle decisioni di gestione della società.
Quali motivi dell'opposizione:
1) L'insussistenza di un rapporto coordinato e continuativo con incompetenza del giudice del lavoro e comunque l'insussistenza della competenza anche della sezione specializzata imprese attesa la sussistenza di una valida clausola di arbitrato rituale che poneva una deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, lo Statuto prevede all'art. 21 che “qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, ovvero tra la società e l'organo amministrativo, circa l'interpretazione e
l'esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale”. Chiara essendo la volontà dei soci di sottrarre al tribunale ordinario qualsiasi controversia tra amministratori e società, si imponeva, quindi, la declaratoria di nullità o improponibilità del decreto ingiuntivo opposto e la remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
2) Insussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del D.I. ed infondatezza nel merito delle pretese posto che il compenso era stato deliberato con delibera nel 2008
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solo per i tre esercizi per i quali erano stati confermati gli amministratori e nulla era stato deliberato per gli anni successivi, di tal ché il credito non era certo né liquido ed esigibile;
3) Rinuncia da parte dei componenti del CdA ai compensi in quanto in occasione delle approvazioni di nuove versioni dello Statuto nell'assemblea straordinaria del
30.11.2011 e del 16.10.2012 nulla si innovava in merito al compenso dell'amministratore, demandandosi sempre all'assemblea dei soci la competenza ai sensi dell'art. 2389 c.c. e nulla veniva deliberato in seduta ordinaria. Né risulta stanziata alcuna somma per compensi nei bilanci societari dal 2011 al 2018 stante le pesanti perdite di esercizio (una perdita di €684.000 nell'anno 2010 ripianata nel 2011 mediante aumento di capitale;
nel 2012 veniva escussa la fideiussione a carico del dott. sempre nel 2012 veniva azzerato il capitale sociale con Persona_2
ricostituzione dello stesso;
pesanti perdite si registravano anche nel bilancio al
31.12.2013 e 31.12.2014. Inoltre, in data 24.06.2015, il dichiarava di CP_1
nulla avere a pretendere dalla stessa società ad alcun titolo per lavori o attività professionali svolte. Pertanto, poiché il compenso dell'amministratore è diritto disponibile, lo stesso poteva essere rinunciato anche mediante una dichiarazione unilaterale di rinuncia;
4) Prescrizione del credito sia ai sensi dell'art. 2948 n. 4 (prescrizione di quanto deve pagarsi ad anno) e 2949 c.c. prescrizione quinquennale in relazione ai diritti che derivano da rapporti sociali, di ogni pretesa per gli anni 2011 e 2012 posto che il ha formulato istanza di pagamento dei compensi dal 2011 al 2016 con CP_1
pec del 02.07.2018;
5) Infondatezza del quantum richiesto in quanto in mancanza di prova quantitativa e qualitativa dell'attività svolta non poteva bastare il riferimento ai compensi stabiliti per esercizi precedenti al fine della quantificazione del compenso richiesto in assenza di delibera assembleare.
Concludeva formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fondandosi l'opposizione su prova scritta e sussistendo comunque gravi motivi per il pregiudizio che potrebbe derivarne all'opponente, attesa l'entità del credito reclamato e la impossibilità di ripetere le somme, ove corrisposte, per le motivazioni tutte esposte sia nella narrativa
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dell'atto introduttivo dell'opposizione, che nella presente memoria, In via preliminare
- accertare e dichiarare che il rapporto dedotto dall'opposto in sede monitoria, non è riconducibile alle tipologie di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., e che dunque ha ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e per l'effetto, - dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, n. 10069/2019 (RG. n.
39737/2019), emesso il 10.12.2019 dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 21 dello Statuto della Parte_1
e dunque revocare il medesimo decreto ingiuntivo opposto. - Nel merito ed in via
[...]
principale nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via preliminare, accertare in ogni caso che il decreto ingiuntivo opposto n.
10069/2019 (RG. n. 39737/2019), emesso il 10.12.2019 dal Tribunale di Roma –
Sezione Lavoro, è stato emesso in carenza dei presupposti di legge per la sua pronuncia e conseguentemente dichiararlo illegittimo e/o inefficace e/o nullo, privo di effetti giuridici e comunque revocarlo con tutte le conseguenti statuizioni di legge;
- accertare e dichiarare, per tutte le causali esposte in narrativa del presente ricorso, la non debenza da parte della delle somme portate dal decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 10069/2019 (RG. n. 39737/2019), emesso il 10.12.2019 dal
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, in favore del Sig. e per Controparte_1
l'effetto dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo in ogni caso tutte le avverse domande, perché infondate sia in fatto che in diritto. In via subordinata, ove ritenute dovute le somme di cui alle causali indicate nel decreto ingiuntivo o comunque dovuto un compenso all'amministratore, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto del Sig.
[...]
a richiedere i compensi per l'attività prestata in qualità di componente CP_1
del Consiglio di Amministrazione della negli anni 2011 e 2012, e per Pt_1
l'effetto dichiarare illegittimo e/o inefficace e/o nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 10069/2019 (RG. n. 39737/2019), emesso il 10.12.2019 dal
Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con ogni conseguente statuizione. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
***
Si costituiva il Sig. il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
In particolare rappresentava che ove il rapporto, pur qualificato dalla società come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, non dovesse essere annoverato
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tra quelli di competenza del giudice del lavoro, la causa doveva essere rimessa alla sezione specializzata;
contestava l'applicabilità della clausola compromissoria, in quanto la controversia non afferiva all'interpretazione o all'esecuzione dello Statuto e comunque nel dubbio doveva interpretarsi restrittivamente;
nel merito, osservava che la delibera del 2008 prevedeva il compenso dell'amministratore in €40.000 in un punto della delibera separato e scollegato a quello relativo all'incarico triennale degli amministratori, sicché doveva rilevarsi che la società aveva statuito chiaramente quale sarebbe stato il compenso per l'amministratore senza alcuna limitazione temporale;
contestava che la delibera del 24.06.2015 comportasse rinuncia del compenso, posto che comunque la delibera riguardava la dichiarazione di nulla avere a pretendere per incarichi professionali e non invece in merito al compenso quale amministratore;
inoltre, rappresentava di avere fatto istanza di pagamento con missiva del 22.03.2017
e ciò faceva venir meno la dedotta eccezione di prescrizione per gli anni 2011 e 2012 in quanto i compensi venivano pagati nei primi tre mesi successivi alla fine dell'annualità per cui erano dovuti. Inoltre, contestava che il compenso pattuito con la delibera del 2008 non potesse essere considerato per la determinazione in via equitativa, ove ritenuta necessaria, posto che era compenso congruo rispetto all'importanza della società.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, - dichiarare esecutivo il suddetto decreto ingiuntivo n. 10069/19 del 10.12.2019 Rgn. 39737/19, emesso dal Tribunale Roma,
Sezione Lavoro in favore del sig. nel merito, - rigettare il ricorso Controparte_1
in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare il provvedimento opposto, ovvero, in subordine condannare la società al pagamento del quantum accertato in corso di causa anche in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese competenze e onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
***
Con ordinanza del 23.12.2020 il Giudice della sezione Lavoro respingeva l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata nell'interesse del Sig. e rilevato che le Controparte_1
controversie tra amministratore e società sono di competenza del Tribunale delle Imprese rimetteva la causa al Presidente del Tribunale che assegnava il fascicolo alla Sezione
Specializzata Imprese.
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Concessi termini ex art. 183 VI c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e assunta in decisione con concessione di termini per note conclusionali e repliche.
MOTIVI della DECISIONE
Thema decidendum
La ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo richiesto al Giudice del Parte_1
Lavoro per il pagamento dei compensi di componente del CdA deliberati nel 2008 dall'assemblea dei soci della società e non pagati dal 2011, sostenendo la nullità del decreto ingiuntivo stante la presenza di una clausola compromissoria di arbitrato rituale e comunque l'infondatezza del credito per essere stati previsti tali compensi solo per il triennio 2008-2010, la rinuncia ai compensi, la prescrizione del diritto relativo all'annualità 2011 e 2012 e la mancata prova della attività svolta per la liquidazione equitativa.
Il sig. ha chiesto il rigetto dell'opposizione, ritenendo in primo luogo CP_1 inconferente nel caso concreto la clausola arbitrale, il compenso dell'amministratore fissato senza limitazione temporale, l'assenza di rinuncia, l'interruzione della prescrizione già nel 2017 e la congruità del compenso stabilito in ragione dell'importanza della società.
Sul rapporto societario e sulla clausola compromissoria
In via preliminare deve essere confermato che il rapporto è un rapporto societario e che manca a monte l'allegazione che si tratti di rapporto di lavoro parasubordinato. Risulta consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cass. n. 4 29761 del
29/11/2018,. Cass. n. 19596 del 30/09/2016. Cass. n. 24972 del 06/11/2013; Cassazione
Civile sez. Lavoro, n. 9273 del 03/04/2019) l'orientamento secondo il quale le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purchè si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società. Invero, nel caso concreto, lo stesso nulla ha allegato al fine di dimostrare che lo stesso svolgesse concretamente CP_1
attività lavorativa e non gestoria e, del resto, il compenso richiesto è stato pattuito a favore degli amministratori per la precipua attività gestoria.
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In secondo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo e di incompetenza del giudice adito per la sussistenza di clausola di arbitrato rituale.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, ove l'eccezione sia fondata, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la sua contestuale revoca (cfr. Cass., 28 luglio 1999, n. 8166).
Tuttavia, la clausola inserita nello Statuto non consente di ritenere devoluta ad un arbitro la competenza sulla presente causa;
infatti, l'art. 21 dello Statuto societario della Pt_1
, recita: “qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e la società, ovvero
[...] tra la società e l'organo amministrativo, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto”. Il tenore letterale della clausola limita la devoluzione agli arbitri delle sole questioni che attengono all'interpretazione ed all'esecuzione dello Statuto, mentre nell'odierna controversia è pacifico che lo Statuto, nelle diverse versioni vigenti, rimandi la questione del compenso dell'Organo amministrativo all'assemblea dei soci alle disposizioni di cui all'art. 2389 c.c. e che tale compito sia stato assolto dall'assemblea dei soci con la delibera del 14.07.2008.
Ciò di cui si discute, invece, è proprio il significato di tale delibera vale a dire se la stessa possa ritenersi estesa anche successivamente al triennio per il quale erano stati nominati gli amministratori.
Si potrebbe sostenere che posto che lo Statuto costituisce la struttura organizzativa del patto sociale, anche la controversia in relazione ad una delibera dell'assemblea dei soci possa essere intesa come “esecutiva dello Statuto”; tuttavia, tale interpretazione appare forzata e fuorviante in quanto la delibera sui compensi è pianamente aderente ed esecutiva del disposto dello Statuto ma ciò di cui si discute non è la competenza dell'assemblea su tale oggetto ma stabilire se la previsione del diritto al compenso nella delibera debba intendersi a tempo indeterminato.
È stato affermato che “in tema di interpretazione della clausola arbitrale, l'art. 808 quater c.p.c. stabilisce che nel dubbio la clausola va interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto in cui la convenzione si riferisce. Tale valenza omnicomprensiva della clausola arbitrale
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opera solo se la stessa clausola non esprima una volontà contraria. Parimenti,
l'interpretazione della clausola sulla base della volontà dei compromettenti, anziché limitata al senso letterale delle parole opera con riferimento all'individuazione nella clausola arbitrale di fattispecie astratte o definizioni giuridiche generiche, ossia tutte le volte in cui l'individuazione della portata della clausola presupponga necessariamente un'interpretazione del suo ambito applicativo” (Corte appello Napoli sez. I, 09/09/2022,
n.3718). Nella fattispecie concreta, il successivo paragrafo dell'art. 21 dello Statuto statuisce che “per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e delle interpretazioni o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale”.
Tale disposizione evidenzia che i soci non hanno inteso deferire ogni controversia agli arbitri, escludendo, oltre a quelle afferenti all'interpretazione ed esecuzione dello Statuto non compromettibili, anche quelle che semplicemente derivino con un nesso di dipendenza dagli affari sociali genericamente intesi. Ciò corrobora la conclusione che la devoluzione agli arbitri sia da riferire solo all'interpretazione ed esecuzione dello Statuto
e non genericamente alle questioni che trovino presupposto o anche causa petendi nella società (Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31350).
Come prima conclusione, quindi, si deve ritenere che non vi sia alcuna deroga alla giurisdizione ordinaria.
Né si pone un problema di competenza tra il Tribunale del Lavoro e la sezione specializzata, in quanto, seguendo orientamento consolidato, il rapporto tra sezione lavoro e sezione ordinaria, tra tribunale fallimentare e tribunale ordinario, tra sezione specializzata imprese e tribunale ordinario non si pone in termini di competenza in senso tecnico, tutte le volte che detti tribunali siano espressione dell'organizzazione del medesimo ufficio giudiziario. Infatti, si è affermato che “la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica
l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio. Ne consegue che l'ordinanza con la quale il giudice istruttore trasmette al presidente del tribunale gli atti relativi ad una causa per la sua assegnazione alla sezione specializzata dello stesso tribunale in materia
d'impresa - istituita ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dall'art.
2 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 27 del 2012 - non è qualificabile come una vera e propria decisione sulla competenza, configurandosi piuttosto come un
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provvedimento a valenza meramente amministrativa, e non è, quindi, impugnabile, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., con il regolamento di competenza (Cassazione civile sez.
VI, 27/10/2016, n.21774, Cassazione civile sez. VI, 22/03/2017, n.7227).
Pertanto, il decreto ingiuntivo non può essere tacciato per ciò solo di nullità.
Sulla delibera del 02.07.2008
Come si è anticipato, la questione verte sull'interpretazione della delibera dell'assemblea straordinaria tenutasi innanzi al notaio in data 02.07.2008, mediante la quale si Per_1 deliberava, inter alia, di aumentare il capitale sociale da €38.000 a €420.000, di trasformare la società in SpA, si dava atto che i tre soci erano Controparte_2
[... (quota di €139.985 quote), (quota di €140.028; Parte_2 Controparte_1
(quota di €139.986), si dichiarava di volere confermare l'attuale CdA che sarebbe durato in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e si riconosceva ad ogni amministratore un compenso fisso di €40.000 oltre una quota variabile da determinarsi dall'assemblea in relazione all'andamento della società.
Per il riconoscimento e la quantificazione del compenso di ogni Controparte_1
amministratore non riguardavano solo i consiglieri contestualmente nominati per i successivi esercizi, ma sarebbero valsi per il futuro. Di contro, la società reputa che tale quantificazione sia valsa solo per il triennio per il quale è stato deliberato tale compenso, già versato.
Orbene, il dettato dell'art. 2389 c.c. stabilisce che i compensi spettanti ai membri del
Consiglio di amministrazione sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.
Si tratta, quindi, di una competenza esclusiva dell'assemblea (in quanto nomina gli amministratori).
Peraltro, laddove manchi una disposizione dell'atto costitutivo e l'assemblea si rifiuti o ometta di stabilirlo, la pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l'opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita nell'atto costitutivo o dall'assemblea, può esserne chiesta al giudice la determinazione.
E', del resto, pacifico che il rapporto che intercorre tra amministratore e società non può essere equiparato - in ragione del rapporto di immedesimazione organica tra essi esistente
- a quello di lavoro;
si tratta della gestione stessa dell'impresa, costituita da un insieme variegato di atti materiali, negozi giuridici ed operazioni complesse. Se ne ricava che ad
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esso non si applica l'art. 36, primo comma, Cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico. Quindi, l'incarico di amministratore si presume oneroso ma il diritto al compenso è comunque rinunciabile.
Al fine della corretta interpretazione della delibera, a fronte di un testo che non limita esplicitamente la valenza dell'impegno della società, sembrano doversi considerare diversi elementi: in primo luogo, la sede prescelta per la quantificazione del riconoscimento agli amministratori è una delibera assembleare.
Benché si trattasse di assemblea straordinaria, con convocazione totalitaria e presenza dell'intero CdA non si è proceduto alla modifica dello Statuto;
invece, nel nominare il
CdA per il periodo massimo consentito di tre esercizi, l'assemblea ha deliberato di riconoscere un emolumento fisso di €40.000 oltre ad una quota variabile a discrezione della assemblea in relazione all'andamento della società.
Non pare, quindi, che vi fosse l'intenzione di determinare il compenso dei consiglieri per il periodo successivo al triennio di riferimento per cui operava la nomina.
Che tale non fosse l'intenzione si desume anche dalla circostanza che il riconoscimento del compenso dei consiglieri in quella specifica quantificazione non è stata recepita né nelle modifiche allo Statuto apportate nel 2011 né in quelle apportate nel 2012, delibere alle quali il ha partecipato esprimendo voto favorevole. Controparte_1
Inoltre, mentre è pacifico che siano stati pagati i compensi deliberati nella citata delibera per il triennio di cui alla nomina, operativa per gli anni 2008-2009-2010, non solo non sono state pagate tali somme nelle annualità successive ma non è allegato né dedotto che dette somme siano state stanziate nei bilanci quali crediti/costi del personale.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che “qualora non sia stabilita nello Statuto, per la determinazione della misura del compenso dell'amministratore è necessaria un'esplicita delibera assembleare che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. (…) Conseguentemente l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art. 289 c.c., salvo che un'assemblea convocata solo per
l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi dell'amministratore (S.U.
21933/2008). Correlativamente, ove la delibera vi sia, l'approvazione del bilancio che contenga tale posta vale quale riconoscimento di debito ed interruzione della prescrizione.
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Ma nel caso concreto, gli amministratori, che erano anche soci, non hanno inserito tale posta nel bilancio e nulla si è detto, nel verbale assembleare o in quello del CdA, in merito al compenso per gli anni successivi al 2010.
Ciò fa fondatamente sostenere che il riconoscimento di quel compenso di cui alla delibera del 2008 valesse solo in relazione alla nomina che la stessa aveva contestualmente operato.
Inoltre, non risulta alcuna menzione del diritto al compenso nei verbali di assemblea depositati. Anzi la società rappresenta che dal 2011 vi erano ingenti perdite che furono coperte anche mediante ricapitalizzazione (nel bilancio al 31.12.2010 una perdita di
€684.000, nel 2012 la società aveva un'esposizione debitoria di €3 milioni, al 31.12.2013 il bilancio registrava una perdita di esercizio di €893.610, al 31.12.2014 una perdita di esercizio di €266.808, come risulta dai bilanci depositati
La situazione della società avrebbe reso difficile se non impossibile il pagamento di
€120.000 annue per il CdA né alcuna esplicita rinuncia è stata professata nei verbali.
Invero, il verbale menzionato dalla società del 24.06.2015 non risulta conferente col tema in questione perché la dichiarazione recepita dai consiglieri - di nulla avere a pretendere nei confronti della società ad alcun titolo – menziona chiaramente, lavori e prestazioni professionali svolte dai soci amministratori quali professionisti, non attenendo al compenso dell'amministratore.
E', quindi, un argomento a favore della tesi che limita al triennio 2008-2010 di cui alla nomina la quantificazione dell'emolumento per gli amministratori, posto che se fosse certo che gli amministratori avevano maturato fino al 2014 la somma di €360.000, ben più puntuale sarebbe stata la dichiarazione di rinuncia.
In ultimo, ove il avesse maturato il credito di €40.000 annue dal 2011 non si CP_1
comprende per quale ragione avrebbe atteso fino al 2017 per reclamarle, senza, peraltro, avvedersi del mancato inserimento della posta di debito per la società ed a favore dei consiglieri-soci.
Invece, ha richiesto tali somme, congiuntamente a molte altre vantate a titolo di Direzione
Lavori ed altre prestazione professionali esulanti la carica di amministratore solo nel 2017
Pertanto, deve negarsi che lo stesso abbia diritto al compenso nella misura stabilita nella citata delibera del 2008.
Sull'onerosità dell'incarico di amministratore
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Come si è detto, tuttavia, l'amministratore, che non abbia rinunciato esplicitamente, ha diritto al compenso che, può essere determinato anche dal giudice sulla base di criteri equitativi, ove la società non abbia deliberato alcun corrispettivo o abbia previsto un compenso in misura manifestamente inadeguata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale, se è vero che la liquidazione non può che, per sua natura, essere equitativa, è altrettanto vero che tale criterio deve trovare sicuro aggancio in un nesso di proporzione rispetto all'entità della prestazione in concreto eseguita e rispetto al risultato fatto conseguire dalla società (Cass. n. 352/1970; Trib.
Roma, 12.09.2012). In particolare, diversi sono i criteri individuati ai fini della determinazione del giusto compenso in base ai quali il giudice deve adottare la propria decisione: la situazione societaria, la resa economica e l'impegno dell'amministratore,
l'importanza dell'attività prestata, la situazione economica e gli utili conseguiti.
Costituiscono idoneo parametro anche i criteri di determinazioni adottati nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni in società similari.
Orbene, va premesso che si tratta di indici che devono essere calibrati e adattati.
Il compenso stabilito nel 2008 – all'apice della bolla immobiliare ed in un momento in cui la società stava realizzando ingenti commesse non può essere trasfuso sic et simplicter nella successiva difficile situazione economica come palesatasi nei bilanci.
Di contro, non è stato contestato che il abbia svolto l'incarico di Controparte_1
consigliere di amministratore e si ritiene rilevante la circostanza che il compenso nel 2008 era stato stabilito nella medesima misura fissa per i consiglieri e per il presidente del
Consiglio d'Amministrazione, con ciò lasciando intendere che l'apporto del ricorrente non fosse di mera 'sorveglianza' della gestione.
Al compenso dell'amministratore della S.r.l. va riconosciuta natura sinallagmatica. Esso costituisce il corrispettivo per l'attività espletata e può riconoscersi all'amministratore solo ove detta attività sia stata in concreto svolta. In ragione di tale natura, trovano applicazione i principi propri delle obbligazioni contrattuali ed è dunque proponibile, da parte della società, l'eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c..
Tuttavia, la società non ha contestato il mancato o l'inesatto adempimento dell'incarico sicché si deve ritenere ammesso che il rapporto si sia svolto in termini di soddisfazione/normalità. Ne consegue che si deve ritenere che l'incarico sia stato svolto dallo stesso senza che la società si sia doluta o si possa dolere di scarso impegno del consigliere.
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Peraltro, i risultati della società sono stati estremamente negativi, con perdite di esercizio rilevanti e la necessità di ricapitalizzare la società.
Ciò non può precludere completamente il diritto al compenso, non assumendo l'amministratore un'obbligazione di risultato, ma di mezzi.
Recente giurisprudenza ha affermato che è esente da censure la pronuncia del giudice di merito che, in un giudizio di liquidazione del compenso azionato da un amministratore di società di capitali, ha ritenuto non si possa prescindere dalla allegazione e dalla prova della qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte, risultando di per sé sola insufficiente l'indicazione del compenso pattuito in esercizi sociali di anni diversi.” (così, in motivazione, Cass. n.23004/2014).
Nella determinazione equitativa che si occupa si deve valutare, da una parte la circosranza che la società non ha contestato lo svolgimento dell'incarico da parte del ricorrente o la sua inesattezza, mentre secondo l'ordinario riparto della prova, al creditore contrattuale spettava solo la prova della fonte contrattuale e l'allegazione dell'inadempimento; dall'altra, in forza della documentazione in atti che attesta la dimensione non minima della società, si può ritenere di determinare in via equitativa la corresponsione annuale in
€15.000 (cfr. in termini analoghi S. 3528/2020 Trib. Milano).
Sull'eccezione di prescrizione
Occorre, però, rilevare che è stata eccepita la prescrizione.
Si ritiene validamente interruttiva della prescrizione la diffida spedita con raccomandata, ricevuta in data 23.03.2017, di tal ché il può vantare il proprio diritto al CP_1 compenso dall'anno 2012, essendo invece prescritta l'annualità 2011. Infatti, il termine di prescrizione del credito decorre dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, nei termini ordinari di approvazione.
Ne consegue che allo stesso può essere riconosciuto l'importo di €75.000 oltre interessi dalla maturazione delle singole annualità.
Conclusioni
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, ma la società deve Parte_1
essere condannata alla corresponsione a favore di della somma di Controparte_1
€75.000 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e interessi legali moratori dalla domanda giudiziale (deposito del ricorso).
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Le spese seguono la soccombenza secondo l'accolto e sono liquidate al parametro medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) REVOCA il Decreto Ingiuntivo n. 10069 (RG. 39737/2019) emesso in data
10.12.2019 dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro per quanto in motivazione;
2) CONDANNA al corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 compensi per la sua attività di amministratore, la somma di €75.000,00 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo e interessi legali moratori dalla domanda giudiziale
(deposito del ricorso).
3) Condanna altresì la parte a rifondere alla parte Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 14.103 per onorari, oltre 15% di spese
[...] generali, c.p.a. e IVA se dovuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Cristina Pigozzo Dott. Giuseppe Di Salvo
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