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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/09/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Minervino di Lecce, via Galilei n. 20, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco
Calcagnile, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana
Siciliani, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 28/4/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
3392/2023, depositata in Cancelleria il 24/3/2023, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in
1 opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) dallo stesso introdotto avverso il verbale di accertamento n. 5070/2022 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Come di in data 28/6/2022 in cui era stata accertata, come CP_1 infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 7/6/2022 alle ore 14:21 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V.
2.0 Matr. Elab 000332 – telec. CP_
, installata a sulla S.S. 613 Brindisi-Lecce km 23+700 (direzione Num_1 CP_1
Brindisi), consistita nella circolazione su strada con autovettura MERCEDES-BENZ targata GF596KF “ad una velocità di 120,65 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 10,65 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di
110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) violazione dell'art. 6, commi 8 e 2 del d.lgs.
n. 150/2011, nonché dell'art. 416, comma 3 c.p.c., tenuto conto della costituzione tardiva del nel giudizio di primo grado;
2) errata valutazione delle prove in ordine al CP_1 corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, con riferimento alla parte in cui la sentenza statuisce che la suddetta era stata omologata e sottoposta a verifica di funzionamento;
3) erroneità della sentenza impugnata ove sancisce che il avrebbe fornito la prova circa le necessarie e dovute verifiche CP_1 periodiche di taratura dell'apparecchio utilizzato per la contestazione;
4) violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe esaminato il motivo di opposizione concernente la collocazione delle apparecchiature e della relativa segnaletica;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'avv.
Francesco Calcagnile dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, condividendo le argomentazioni del Controparte_1 giudice di primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Tiziana Siciliani dichiaratasi antistataria.
All'udienza del 18/9/2025 svoltasi in trattazione scritta, le parti depositavano note in cui precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare
2 ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Decidendo la causa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio” (v. Cass., Sez., Unite, 8 maggio 2014 n. 9936 conf.
Cass., sez. V, 11 maggio 2018 n. 11458), la sentenza impugnata si è rivelata errata ove statuiva che era stato utilizzato uno strumento di misurazione munito di omologazione.
Invero, in atti, risulta, unicamente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla è stata approvata (con determina dirigenziale del Ministero delle Controparte_3
Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive n. 4910 del
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014 come indicato nel verbale di accertamento) e munita di Certificato di Taratura LAT 101 I6634_2022_ACCR_VX del 29/3/2022 successivo alla data di installazione.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
3 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Pertanto, mancando la prova, il cui onere grava sulla P.A., circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della stessa), il verbale di accertamento impugnato va annullato.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 5070/2022 emesso dal Comando di Polizia Locale del
Come di in data 28/6/2022. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore avverso la sentenza n. 3392/2023, depositata in Cancelleria il
24/3/2023 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 5070/2022 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 28/6/2022; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Calcagnile, dichiaratosi difensore antistatario.
Lecce, 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3217/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: appello - opposizione a sanzione amministrativa (Codice della Strada);
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato Parte_1 in Minervino di Lecce, via Galilei n. 20, presso lo studio legale dell'Avv. Francesco
Calcagnile, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato Controparte_1
a Cassino (FR) in via XX Settembre n. 23, presso lo studio legale dell'Avv. Tiziana
Siciliani, che la rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in atti;
APPELLATO
ESPOSIZIONE DEI FATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con ricorso in appello iscritto il 28/4/2023, impugnava la sentenza n. Parte_1
3392/2023, depositata in Cancelleria il 24/3/2023, con cui il Giudice di Pace di Lecce aveva rigettato (con compensazione delle spese di lite tra le parti) il ricorso in
1 opposizione ex art 204 bis del d.lgs. n 285/1992 (Codice della Strada) dallo stesso introdotto avverso il verbale di accertamento n. 5070/2022 emesso dal Comando di
Polizia Locale del Come di in data 28/6/2022 in cui era stata accertata, come CP_1 infrazione, la violazione della norma di cui all'art 142 comma 8 Codice cit. in relazione alla condotta di guida rilevata il 7/6/2022 alle ore 14:21 in base alle risultanze fotografiche prodotte dall'apparecchiatura KRIA T-EXSPEED V.
2.0 Matr. Elab 000332 – telec. CP_
, installata a sulla S.S. 613 Brindisi-Lecce km 23+700 (direzione Num_1 CP_1
Brindisi), consistita nella circolazione su strada con autovettura MERCEDES-BENZ targata GF596KF “ad una velocità di 120,65 km/h, che detratta la tolleranza di legge superava di 10,65 km/h il limite massimo imposto dall'ente proprietario della strada di
110 km/h” e comminata la sanzione pecuniaria di € 173,00, nonché la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti dalla patente di guida;
nella specie, l'istante formulava i seguenti motivi di appello: 1) violazione dell'art. 6, commi 8 e 2 del d.lgs.
n. 150/2011, nonché dell'art. 416, comma 3 c.p.c., tenuto conto della costituzione tardiva del nel giudizio di primo grado;
2) errata valutazione delle prove in ordine al CP_1 corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata dagli agenti accertatori, con riferimento alla parte in cui la sentenza statuisce che la suddetta era stata omologata e sottoposta a verifica di funzionamento;
3) erroneità della sentenza impugnata ove sancisce che il avrebbe fornito la prova circa le necessarie e dovute verifiche CP_1 periodiche di taratura dell'apparecchio utilizzato per la contestazione;
4) violazione da parte del giudice di primo grado dell'art 112 c.p.c., nella parte in cui non avrebbe esaminato il motivo di opposizione concernente la collocazione delle apparecchiature e della relativa segnaletica;
chiedeva dunque la riforma della sentenza di primo grado con annullamento del verbale di accertamento e condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'avv.
Francesco Calcagnile dichiaratosi antistatario.
Il costituitosi in giudizio, condividendo le argomentazioni del Controparte_1 giudice di primo grado chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore dell'avv. Tiziana Siciliani dichiaratasi antistataria.
All'udienza del 18/9/2025 svoltasi in trattazione scritta, le parti depositavano note in cui precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione senza assegnare
2 ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Decidendo la causa in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio” (v. Cass., Sez., Unite, 8 maggio 2014 n. 9936 conf.
Cass., sez. V, 11 maggio 2018 n. 11458), la sentenza impugnata si è rivelata errata ove statuiva che era stato utilizzato uno strumento di misurazione munito di omologazione.
Invero, in atti, risulta, unicamente che l'apparecchiatura T-EXSPEED V 2.0, fabbricata dalla è stata approvata (con determina dirigenziale del Ministero delle Controparte_3
Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 5298 del 27.10.11 e successive n. 4910 del
16/10/2014 e n. 5072 del 27/10/2014 come indicato nel verbale di accertamento) e munita di Certificato di Taratura LAT 101 I6634_2022_ACCR_VX del 29/3/2022 successivo alla data di installazione.
Sul tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione (Cass., sez. II, ordinanza 18 aprile 2024 n. 10505), la quale, fornendo, fornendo motivati chiarimenti interpretativi circa la vigente normativa di settore, convincenti e condivisibili, ha così statuito: “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
In motivazione, nella citata ordinanza, si sofferma, poi, più puntualmente sulla distinta natura dei due procedimenti e, testualmente, afferma: “l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre
3 l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende
l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)”.
Pertanto, mancando la prova, il cui onere grava sulla P.A., circa la sussistenza dei presupposti sottesi al legittimo utilizzo dell'apparecchiatura utilizzata (omologazione e corretto funzionamento della stessa), il verbale di accertamento impugnato va annullato.
Ogni ulteriore doglianza rimane assorbita e non necessita di valutazione.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata con accoglimento del ricorso in opposizione originario e annullamento del verbale di contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada n. 5070/2022 emesso dal Comando di Polizia Locale del
Come di in data 28/6/2022. CP_1
Le spese processuali relative al primo e al secondo grado di giudizio, in virtù del principio della soccombenza, sono a carico dell'appellato e si liquidano in base al valore della causa e al livello di complessità della stessa, tenuto conto che in questa sede non è stata svolta attività istruttoria, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona Controparte_1 del Sindaco pro tempore avverso la sentenza n. 3392/2023, depositata in Cancelleria il
24/3/2023 dal Giudice di Pace di Lecce, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, annulla il verbale di accertamento n. 5070/2022 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di in data 28/6/2022; CP_1
2. condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite per entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il compenso professionale, in € 346,00 per il primo grado ed in € 662,00 per il secondo grado, oltre spese documentate, spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Calcagnile, dichiaratosi difensore antistatario.
Lecce, 22 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Cristina Perrucci.
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