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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Nero, presso il cui studio sito in Capodrise (CE), alla Via Marte n. 20, è elettivamente domiciliato in proprio e n.q. di rappresentante di Persona_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
Parte attrice
contro
(C.F. e P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata;
parte convenuta
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri in Campania a carico del
F.G.V.S., al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale, occorso in data 25.01.2018, in cui ha perso la vita il proprio fratello, . Persona_2
Segnatamente, l'istante ha esposto che mentre Persona_2
stava percorrendo la SP 335, in Marcianise (CE), a bordo della
[...]
propria bicicletta, era stato investito da tergo da un motociclo rimasto non identificato, finendo dapprima contro un cordolo di cemento ivi presente, per poi ribaltarsi e cadere violentemente al suolo. A causa delle gravi lesioni riportate, la vittima veniva trasportata a mezzo ambulanza 118 presso l' , Controparte_2
dove rimaneva ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, fino al giorno del suo decesso, avvenuto in data 21.02.2018.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro in capo all'ignoto conducente del motociclo, parte attrice ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del proprio congiunto, nonché del danno morale.
Nelle more del giudizio, sono intervenuti volontariamente
, e – genitori e Persona_1 Parte_2 Parte_3 nonna del de cuius - associandosi a quanto dedotto dall'attore e chiedendo il risarcimento delle medesime voci di danno.
Si è costituita la nella qualità in epigrafe, Controparte_1 eccependo in via preliminare: a) l'improponibilità/improcedibilità della domanda, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 145 – 287 D.
pag. 2/26 Lgs. 209/05; b) il limite del massimale di legge entro il quale l'eventuale risarcimento deve essere contenuto;
c) la mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, la compagnia ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese, evidenziando la necessità di dimostrare, in caso di azione rivolta nei confronti del FGVS, la concreta impossibilità di identificare il veicolo antagonista;
altresì ha dedotto la responsabilità, quantomeno concorrente, di nella causazione Persona_2
del sinistro.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione in data
26.03.2025.
*
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Questioni preliminari
1.1. In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla che alla Controparte_1
comprovanti la loro corretta costituzione in mora nei CP_3
confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
pag. 3/26 1.2. Parte attrice ha poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
Il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di
Marcianise, accorsi sul luogo dell'incidente, così come la copiosa certificazione medica allegata, senza dubbio indentificano
[...]
come la vittima del sinistro stradale occorso in data Persona_2
25.01.18, in Marcianise.
Circa il vincolo di parentela che lega il de cuius all'istante e ai tre interventori volontari, nel fascicolo di parte attrice è stato prodotto un atto giuridico in lingua originale indiana - insieme alla sua traduzione asseverata, come da verbale di giuramento di traduzione avvenuto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, ugualmente allegato in giudizio - ove si attesta che
[...]
, e sono Pt_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente il germano, il padre, la madre e la nonna del de cuius.
Nello stesso atto, , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
hanno nominato quale loro procuratore generale,
[...] Parte_1
al fine di agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivati dal sinistro che ha coinvolto . Persona_2
Sebbene alcuna specifica eccezione sia stata mossa da controparte in ordine alla efficacia di tale documentazione nell'ordinamento italiano, appare opportuno rammentare che l'India
(come l' ) risulta tra gli Stati che hanno aderito alla Convenzione CP_1
dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata in con L. 20 dicembre CP_1
1966, n. 1253, concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: affinché il giudice italiano possa attribuire efficacia validante alla documentazione indiana, pertanto, sarà sufficiente pag. 4/26 l'apposizione della cd. apostille, che ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
Nel caso di specie, l'apostille del Governo dell'India risulta correttamente apposta sulla documentazione allegata, sicché la stessa deve considerarsi valida.
1.3 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Regione Campania, per il Parte_4
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez.
III, n. 14468/2008).
pag. 5/26 Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati.
Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della
[...]
CP_1
2. Sul merito.
2.1 Passando adesso all'esame del merito, occorre rammentare che l'onere probatorio a carico del danneggiato, in caso di azione di risarcimento danni contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, comprende la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati, e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione del veicolo stesso;
non è sufficiente, quindi la semplice dichiarazione di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto (pur supportata da denuncia all'autorità) perché il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui l'altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere,
a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti pag. 6/26 dell'impresa designata del F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini (Cfr. Cass n. 18532/2007; Cass. n. 4480/11).
In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n.
24449); fermo restando, comunque, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
In definitiva, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio 2013).
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé, dimostrando sia la pag. 7/26 dinamica del sinistro dedotta in citazione, sia la sua riconducibilità alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato.
2. 2 In primis, la mancata individuazione del motociclo coinvolto nel sinistro trova conferma nelle indagini svolte dalla Polizia
Municipale di Marcianise, in particolare nelle spontanee dichiarazioni rilasciate da - fermatosi a prestare soccorso a Parte_5 nell'immediatezza dell'investimento - il Persona_2
quale ha assistito in prima persona alla fuga dei due 'pirati della strada': “… omissis… sul posto vi erano oltre l'uomo che mi aveva invitato a rallentare - a fianco della sua autovettura NI di cui non ricordo il colore - ferme, altre due persone di Nazionalità Straniera a bordo di un ciclomotore, con targhino trapezoidale. Improvvisamente, il proprietario della NI rivolgendosi a me diceva: “Questi due se ne stanno scappando, sono stati loro ad investire il ciclista;
adesso provo ad inseguirli e poi ritorno"… omissis… Ho aspettato sul posto, fino a quando sono giunti i mezzi di soccorso, ma il signore che si è allontanato con la NI, non è più ritornato… omissis…”
Gli agenti di polizia si premuravano altresì di prendere visione delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza del distributore di gas, posto a poca distanza dal luogo dell'incidente, tuttavia anche questa operazione si rivelava infruttuosa: “Dalla visione dei predetti sistemi si nota la presenza di un motociclo con a bordo due persone che circola per la stessa strada della bici sempre in direzione
Marcianise e che segue la stessa ad un intervallo di circa 50 secondi.
Tale lasso di tempo potrebbe far pensare che il predetto motociclo avrebbe potuto essere l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, al momento però non si riesce a leggere né il numero di targa né a
pag. 8/26 rilevare qualche altro indizio utile, al fine di risalire ad eventuali responsabilità del conducente del motociclo.”
In assenza di elementi utili al fine di identificare i responsabili del reato, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'archiviazione, con decreto allegato in atti.
2.3. Assodato ciò, l'istruttoria espletata ha permesso di acclarare la verosimiglianza del fatto storico e la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto.
Dal rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia
Municipale sono emerse ammaccature alla ruota posteriore della bicicletta su cui viaggiava , compatibili con Persona_2
l'urto da tergo dedotto da parte attrice;
del resto, la grave entità delle lesioni patite dalla vittima appare più in linea con un investimento che con una semplice caduta.
Particolare rilevanza poi deve essere senz'altro attribuita alle spontanee dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale da Parte_5
, tra i passanti – si ribadisce - fermatisi a prestare soccorso a
[...]
subito dopo l'investimento. Persona_2
infatti ha raccontato di essere stato invitato a Parte_5
rallentare da un uomo (rimasto tuttavia sconosciuto) testimone oculare del sinistro, il quale gli aveva riferito che erano stati i due soggetti a bordo del motociclo ad investire il ciclista e che per questo i due si stavano dando alla fuga: “Alle ore 18.25 - proveniente da San
Tammaro luogo di lavoro - percorrevo a bordo della mia autovettura
- Seat Ibiza di colore grigio - il prolungamento di Via L. Fuccia -
S.P.335 - secondo il senso di marcia OVEST/EST in direzione
Marcianise, allorquando poco prima di giungere all'intersezione a
pag. 9/26 raso con via Casa del Bene, notavo una figura che mi invitava a rallentare e mi accorgevo che sulla sede stradale, riverso a terra, vi era un uomo che perdeva sangue (a fianco della sua bicicletta)… omissis… Sul posto vi erano oltre l'uomo che mi aveva invitato a rallentare - a fianco della sua autovettura NI di cui non ricordo il colore - ferme, altre due persone di Nazionalità Straniera a bordo di un ciclomotore, con targhino trapezoidale. Improvvisamente, il proprietario della NI rivolgendosi a me diceva: "Questi due se ne stanno scappando, sono stati loro ad investire il ciclista;
adesso provo ad inseguirli e poi ritorno." … omissis…”
A tale testimonianza può attribuirsi uno spiccato valore probatorio, in ragione del fatto che essa risulta rilasciata a poche ore di distanza dal fatto storico occorso: è logico presumere, infatti, che quanto narrato nell'immediatezza di un evento goda di una maggiore genuinità e attendibilità rispetto a una ricostruzione resa a distanza di mesi, influenzata dallo scorrere del tempo e da ulteriori fattori esterni.
La verosimiglianza delle dichiarazioni di viene Parte_5
corroborata anche da quanto esposto alla Polizia Municipale dal secondo testimone dell'evento, , come da verbale Testimone_1
in atti.
Precisamente, il ha riportato che “Alle ore 18.30 - Tes_1
proveniente da Portico di Caserta in direzione Teverola unitamente a mia moglie - percorrevo a bordo della mia Persona_3
autovettura - Ford SMAX di colore grigio - il prolungamento di Via L.
Fuccia - S.P. 335 - in direzione Aversa, allorquando sul lato opposto della carreggiata intravedevo una autovettura utilitaria con le quattro frecce inserite e poco avanti alla autovettura anzidetta un uomo
pag. 10/26 riverso a terra esamine;
feci per rallentare e vidi che dalla bocca e dal naso dell'uomo fuoriusciva tanto vapore - come a respirare con fatica - ed una biciletta appoggiata a fianco sul ciglio della strada… omissis… Il proprietario della utilitaria, fermo sul posto, era intento a chiamare il 118, gli chiesi se aveva provveduto a chiamare i
Carabinieri e lui mi rispose negativamente, allora presi il mio cellulare e chiamai il 112 chiedendo di intervenire immediatamente, perché vi era un uomo probabilmente investito e che non erano stati prestati i necessari ed immediati soccorsi… Dopo pochi minuti, infatti arrivava sul posto una macchina della Polizia Municipale, a cui raccontavamo l'accaduto e dopo pochissimi minuti giungeva sul posto anche il 118, che costatava la gravità delle condizioni dell'uomo riverso sul manto stradale e riferiva di portarlo direttamente a
. Dopo che la ambulanza si è allontanata, sono andato via… CP_2
omissis…”
Coerentemente a questo resoconto circa i primi interventi di soccorso rivolti a , il ha riferito che Persona_2 Pt_5
“… omissis… intanto sul posto si fermava un altro veicolo a bordo del quale vi era un uomo che diceva di chiamarsi e che era di CP_4
Portico di Caserta - si è presentato come un rappresentante delle
Forze dell'ordine (Esercito Italiano) - chiedendomi cosa fosse successo e gli ho raccontato come mi fossi trovato lì. Dopodiché ha chiamato i Carabinieri chiedendo un intervento urgente. Poco dopo - ma ancora prima che arrivassero i soccorsi - giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Locale, a cui abbiamo raccontato ciò a cui avevamo assistito… omissis…”
Sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei rilievi planimetrici effettuati, la Polizia Municipale ha prospettato dunque la seguente pag. 11/26 dinamica: “Il sinistro stradale di cui sopra dalla posizione del ferito, di quella della bicicletta e dai segni riscontrati sulla sede stradale si può così descrivere: Il conducente del velocipede circolava in via
Prolungamento di via Fuccia SP 335 in direzione ovest/est, (verso
Marcianise) mantenendo la destra di competenza, ovvero in vicinanza del ciglio stradale, quando, a circa 376 metri dal distributore di gas e precisamente presso l'ingresso di una stradina serrata opportunamente riportata negli allegati rilievi planimetrici, veniva urtato sulla ruota posteriore da un altro veicolo;
a seguito del predetto impatto il conducente del velocipede perdeva il controllo dello stesso andando ad impattare con la ruota anteriore con il muretto di cemento posto alla sua destra. A seguito dell'impatto la bicicletta finiva la sua corsa sulla siepe laterale destra, mentre il conducente cadeva a terra battendo violentemente la testa sul selciato. Probabilmente ad impattare con la bici è stato un motociclo, il quale dopo l'impatto continuava la marcia senza peraltro dare soccorso al conducente del velocipede che intanto era rovinato a terra… Dalla visione dei predetti sistemi si nota la presenza di un motociclo con a bordo due persone che circola per la stessa strada della bici sempre in direzione Marcianise e che segue la stessa ad un intervallo di circa 50 secondi. Tale lasso di tempo potrebbe far pensare che il predetto motociclo avrebbe potuto essere l'altro veicolo coinvolto nel sinistro… omissis…”
In mancanza di elementi contrari in grado di mettere in discussione la dinamica prospettata, la responsabilità del motociclo pirata in ordine alla causazione del sinistro mortale che ha visto coinvolto , è da ritenersi dimostrata. Persona_2
pag. 12/26 2.4. Ciò detto, occorre ora esaminare la condotta di guida tenuta dal ciclista rimasto vittima dell'investimento.
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta a carico di entrambi i conducenti dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi, ma è tenuto a verificare in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida corretta
(Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3572 del 12 febbraio 2025; Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 23431 del 4 novembre 2014)
Inoltre, “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.
2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n.
2542/2022).
Pertanto, anche il ciclista può incorrere in un'ipotesi di concorso di colpa laddove, nell'accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della Strada.
pag. 13/26 Nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta di
[...]
abbia avuto una rilevanza eziologica nella produzione Persona_2
del sinistro per cui è causa.
Nel rapporto della Polizia Municipale, gli agenti preposti rilevavano che la bicicletta del de cuius era priva dei sistemi di illuminazione sia anteriori che posteriori, elemento che ha senz'altro contribuito al verificarsi dell'evento, considerando che l'investimento risulta avvenuto nelle ore pomeridiane di un giorno di gennaio
(25.01.2018) dunque in condizioni di scarsa luminosità - oltremodo aggravata, in quella circostanza, dalla presenza di una “leggera foschia”.
Escussi in udienza, l'agente ha ribadito “… Testimone_2
omissis… preciso che il prolungamento di via Fuccia era una strada buia e ad altro scorrimento… omissis… la strada era priva di illuminazione. Abbiamo verificato che il velocipede era privo di illuminazione anteriore e posteriore. Il ciclista rinvenuto a terra era privo di giubbotto catarifrangente e di casco.”; l'altro agente,
ugualmente ha confermato “… omissis… La Testimone_3 strada era scarsamente illuminata, perché l'illuminazione non era forte, poi c'era molta foschia. Il danneggiato non aveva giubbotto catarifrangente né il casco. La bici non aveva sistemi di illuminazione anteriore e posteriore, almeno da quello che abbiamo visto al momento… omissis…”
Sebbene per i velocipedi non sia previsto alcun obbligo di indossare il casco, per quanto riguarda la tenuta da strada, il Codice della Strada fornisce specifiche indicazioni nel caso in cui il ciclista debba circolare nelle gallerie o fuori dai centri abitati, in orario pag. 14/26 notturno: l'art. 182 comma 9-bis C.d.S. prevede invero che “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”.
In definitiva, a parere di questo Giudice, la condotta di guida negligente, imprudente e violatrice delle norme del Codice della
Strada tenuta dal ciclista ha sicuramente costituito una concausa del verificarsi dell'evento mortale.
Ne discende il riconoscimento di un concorso di colpa pari al
50% in capo al . Persona_2
3. Sui danni.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del
“quantum”.
3.1. Parte attrice e gli interventori volontari hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio sofferto a causa della perdita del proprio congiunto.
Il danno da perdita del rapporto parentale, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello,
pag. 15/26 nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., ord., n.
9196/2018).
In detto danno è ravvisabile tanto la componente di danno morale quanto quella di danno esistenziale.
Nella prima ipotesi, il danno è da ricercarsi nella sofferenza e nel turbamento dello stato d'animo cagionati dal fatto illecito;
il danno esistenziale, o meglio relazionale, per contro, attiene allo stravolgimento delle abitudini di vita e alla definitiva alterazione degli assetti relazionali del danneggiato, quali “conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”.
Nel caso di specie, essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra la responsabilità – sebbene parziale – del ciclomotore rimasto non identificato e la morte di , deve Persona_2
ritenersi raggiunta anche la prova del nesso causale con tale specifica fattispecie di danno.
Le modalità attraverso cui il danneggiato può fornire la prova del danno in questione includono tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione, senza eccezione per la prova presuntiva che, anzi, “considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, assume precipuo rilievo”. Il percorso logico- inferenziale che contraddistingue la prova indiretta porterà dalla conoscenza di un fatto noto (il danno evento costituito dalla morte del congiunto) alla conoscenza, con elevato grado di probabilità logica,
pag. 16/26 sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), del fatto ignoto (il danno conseguenza), costituito dai “concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato” ovvero, nel caso di danno morale, dalla sofferenza morale patita dal congiunto.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n.
11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cass. Civ., sez.
3, 14 giugno 2016, n. 12145).
A tal fine, giova evidenziare che l'elemento della convivenza con il de cuius non assurge a requisito essenziale per escludere la sussistenza di un legame affettivo o definirne la profondità, costituendo tutt'al più un mero indizio per corroborare lo stretto rapporto tra l'istante e il parente deceduto: “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela almeno all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione
- bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. ord. n. 29784 del 2018).
pag. 17/26 Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva
Ciò detto, nel caso in esame, occorre distinguere la posizione dell'attore nonché di e Parte_1 Persona_1 Pt_2
rispettivamente germano, padre e madre di
[...] Persona_2
, da quella dell'altra interventrice nonna del de
[...] Parte_3
cuius.
In applicazione dei principi sopra esposti, invero, per
[...]
e potrà certamente Pt_1 Persona_1 Parte_2
presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto appartenenti alla famiglia nucleare della vittima del sinistro per cui è causa, a prescindere pure dalla estrema lontananza geografica che caratterizza la famiglia – nella specie, i due pag. 18/26 genitori risultano ancora residenti in [...], mentre il de cuius e l'odierno attore da tempo si erano trasferiti in . CP_1
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria, neppure di carattere presuntivo (da ultimo si v. Cassazione civile sez.
III, 04/03/2024, n. 5769: “grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”), mentre i teste di parte attrice,
e , hanno confermato i frequenti Testimone_4 Testimone_5
contatti telefonici tra il de cuius e i suoi famigliari in India, così come la sua premura costante nell'inviare loro parte del denaro guadagnato in Italia.
3.2. In ordine invece alla posizione della interventrice Parte_3
nonna di , si osserva quanto segue.
[...] Persona_2
Allorquando viene in rilievo il danno subito da parenti estranei al nucleo familiare primario (come, ad esempio, i nonni o gli affini), sebbene non sia condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. alla sola cd. “famiglia nucleare”, non opera alcuna presunzione ed il rapporto non di stretta parentela per essere meritevole di tutela ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, richiede la prova dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 luglio 2018, n.
18069).
In sostanza, il diritto al risarcimento dei parenti estranei alla famiglia nucleare può essere loro riconosciuto soltanto qualora, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze
– da dimostrare – atte a far ritenere che la lesione della vita e della pag. 19/26 salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica allegazione – documentale o fattuale - inerente al rapporto che legava al nipote . Parte_3 Persona_2
Sul punto, la testimone si limita a raccontare dei Testimone_5
viaggi che il de cuius faceva per tornare in India e le frequenti telefonate che aveva con la sua famiglia, senza però fare alcuna menzione della nonna;
il teste invece, se da una parte Testimone_4
conferma genericamente lo stretto rapporto affettivo che
[...]
aveva con i suoi parenti, dall'altra nulla specifica Persona_2
circa la condivisione di momenti di vita familiare e conviviale tra nonna e nipote.
Dal corredo probatorio in atti, in definita, non emerge alcun elemento che consenta di valutare la consistenza e la assiduità del legame tra nonna e nipote, e dunque l'esistenza di un rapporto parentale giuridicamente rilevante, leso per effetto del sinistro stradale ha causato la morte di . Persona_2
La posizione pertanto, non può considerarsi Parte_3
meritevole di tutela risarcitoria.
3.3. Venendo ora alla liquidazione del danno, la nota sentenza della Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n.10579, seguita successivamente da altre pronunce, ha segnato il superamento del metodo milanese c.d. “a forbice” in favore di un sistema liquidativo a punti maggiormente eclettico e composito.
In ossequio a quanto affermato dalla S.C., l'osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine nel 2022
pag. 20/26 introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti;
dette tabelle sono poi state aggiornate in base agli indici Istat a Maggio 2024.
Utilizzando le descritte tabelle, la liquidazione del danno viene operata nei termini che seguono:
• al fratello vengono attribuiti 16 punti per voce A Parte_1
(età della vittima primaria – fratello di 34 anni), 16 punti per voce B
(età della vittima secondaria – fratello di 35 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 44 punti;
• al padre , vengono attribuiti 22 punti per voce Persona_1
A (età della vittima primaria – figlio di 34 anni), 18 punti per voce B
(età della vittima secondaria – padre di 57 anni all'epoca del sinistro, calcolata in base alle informazioni riportate nell'atto di famiglia indiano, compilato a circa un anno dal giorno del sinistro,
22.01.2019), 0 punti per voce C (famigliare non convivente), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 52 punti;
• alla madre vengono attribuiti 28 punti per voce A Parte_2
(età della vittima primaria – figlio di 34 anni), 22 punti per voce B (età della vittima secondaria – madre di 52 anni all'epoca del sinistro, calcolata in base alle informazioni riportate nell'atto di famiglia indiano, compilato a circa un anno dal giorno del sinistro,
pag. 21/26 22.01.2019), 0 punti per voce C (famigliare non convivente), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 52 punti;
Pertanto, moltiplicando i punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base 2024 (pari ad € 3.911,00 per i genitori ed €
1.698,00 per il germano) secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, va liquidata la somma di € 262.037,00 a Bangu;
la Persona_1
somma di € 262.037,00 ad la somma di € 100.182,00 a Parte_2
. Parte_1
Tali somme dovranno essere ridotte del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa di nella Persona_2 causazione dell'incidente, divenendo pari a: € 131.018,50 a favore di
€ 131.018,50 a favore di € Persona_1 Parte_2
50.091,00 a favore di . Parte_1
Per pacifico principio di legittimità, invero, la riduzione del danno, per il concorso della vittima nella produzione dell'evento, opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, essendo esso conseguenza del fatto della vittima stessa (v. Cass. 12 aprile 2017 sent. n. 9349; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3780 del
30/12/1971; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 29/09/1995; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11137 del 06/10/1999).
3.4. Dette somme vanno devalutate al momento del fatto
(25.01.201) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pag. 22/26 pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), per un importo complessivo finale pari a € 144.213,00 in favore di , € 144.213,00 in favore di Persona_1 Pt_2 ed € 55.135,50 in favore di - oltre interessi legali
[...] Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3.5. Da rigettare è invece la domanda relativa al risarcimento del danno morale proposta sia da parte attrice che dagli interventori volontari.
Con la sentenza n. 8828/03, la Suprema Corte aveva precisato che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interessi di rilevanza costituzionale all'integrità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari.
Il danno che ne deriva, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva. Esso, si diceva, era ontologicamente proiettato verso il futuro e poteva, quindi, affiancarsi al danno morale soggettivo contingente, inteso quale transuente sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano, quindi, nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste pag. 23/26 risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento:
l'uno riparava lo stato di afflizione, di turbamento, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello della integrità del vincolo familiare.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tener conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Ne consegue che “…. è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale.” (Cass. Civ. Sez. Unite 26972/08).
4. Sul massimale.
La difesa di deduceva, da ultimo, che, anche in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda, la condanna dovesse essere pag. 24/26 contenuta nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento del verificarsi del sinistro.
Nella specie, l'ammontare del risarcimento complessivamente liquidato giunge ad un importo complessivo pari ad € 343.561,50, inferiore al limite costituito dal massimale minimo di €
6.070.000,00 per danni a persone per sinistro, incrementato a far data dall'11 giugno 2017.
Non si impone, pertanto, alcuna proporzionale riduzione del risarcimento per assicurare il mancato superamento del citato massimale.
5. Sul governo delle spese di lite.
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accertato concorso di colpa del de cuius nella causazione dell'incidente e la delicatezza della fattispecie trattata inducono a ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante all'esito della pronuncia della Corte Cost. del 19/4/2018, n.
77, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite di
(nella misura del 50%) e del conducente del Persona_2
ciclomotore rimasto sconosciuto (nella misura del restante 50 %) e per l'effetto: - condanna nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
pag. 25/26 Vittime della Strada, al pagamento di € 144.213,00 in favore di
, € 144.213,00 in favore di ed € Persona_1 Parte_2
55.135,50 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
• compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Santa Maria Capua Vetere, 12.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1341/2019 promossa da:
– (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Nero, presso il cui studio sito in Capodrise (CE), alla Via Marte n. 20, è elettivamente domiciliato in proprio e n.q. di rappresentante di Persona_1
e
[...] Parte_2 Parte_3
Parte attrice
contro
(C.F. e P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del suo l.r.p.t, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tuccillo, presso il cui studio sito in Napoli, alla Via San Tommaso D'Aquino n. 15, è elettivamente domiciliata;
parte convenuta
CONCLUSIONI: con note scritte depositate ai sensi dell'art
127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi;
OGGETTO: risarcimento dei danni RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio la quale impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei sinistri in Campania a carico del
F.G.V.S., al fine di ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale, occorso in data 25.01.2018, in cui ha perso la vita il proprio fratello, . Persona_2
Segnatamente, l'istante ha esposto che mentre Persona_2
stava percorrendo la SP 335, in Marcianise (CE), a bordo della
[...]
propria bicicletta, era stato investito da tergo da un motociclo rimasto non identificato, finendo dapprima contro un cordolo di cemento ivi presente, per poi ribaltarsi e cadere violentemente al suolo. A causa delle gravi lesioni riportate, la vittima veniva trasportata a mezzo ambulanza 118 presso l' , Controparte_2
dove rimaneva ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, fino al giorno del suo decesso, avvenuto in data 21.02.2018.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro in capo all'ignoto conducente del motociclo, parte attrice ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale sofferto per la perdita del proprio congiunto, nonché del danno morale.
Nelle more del giudizio, sono intervenuti volontariamente
, e – genitori e Persona_1 Parte_2 Parte_3 nonna del de cuius - associandosi a quanto dedotto dall'attore e chiedendo il risarcimento delle medesime voci di danno.
Si è costituita la nella qualità in epigrafe, Controparte_1 eccependo in via preliminare: a) l'improponibilità/improcedibilità della domanda, in assenza dei requisiti di cui agli artt. 145 – 287 D.
pag. 2/26 Lgs. 209/05; b) il limite del massimale di legge entro il quale l'eventuale risarcimento deve essere contenuto;
c) la mancata prova della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Nel merito, la compagnia ha contestato l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse pretese, evidenziando la necessità di dimostrare, in caso di azione rivolta nei confronti del FGVS, la concreta impossibilità di identificare il veicolo antagonista;
altresì ha dedotto la responsabilità, quantomeno concorrente, di nella causazione Persona_2
del sinistro.
Così cristallizzato il tema della lite, la causa è stata assegnata alla scrivente in data 16.09.2024 ed assegnata in decisione in data
26.03.2025.
*
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
1. Questioni preliminari
1.1. In via preliminare, occorre affermare la procedibilità e proponibilità della domanda proposta da parte attrice, essendo state prodotte le lettere a/r inviate sia alla che alla Controparte_1
comprovanti la loro corretta costituzione in mora nei CP_3
confronti della convenuta società assicuratrice, ai sensi del Codice delle Assicurazioni.
Nella richiesta stragiudiziale in atti risultano correttamente indicati tutti gli elementi sufficienti per consentire alla società di assicurazione di formulare l'offerta risarcitoria, e neppure emerge che l'assicurazione abbia richiesto alcuna integrazione documentale nella fase stragiudiziale.
pag. 3/26 1.2. Parte attrice ha poi compiutamente dimostrato la propria legittimazione attiva.
Il rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di
Marcianise, accorsi sul luogo dell'incidente, così come la copiosa certificazione medica allegata, senza dubbio indentificano
[...]
come la vittima del sinistro stradale occorso in data Persona_2
25.01.18, in Marcianise.
Circa il vincolo di parentela che lega il de cuius all'istante e ai tre interventori volontari, nel fascicolo di parte attrice è stato prodotto un atto giuridico in lingua originale indiana - insieme alla sua traduzione asseverata, come da verbale di giuramento di traduzione avvenuto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere, ugualmente allegato in giudizio - ove si attesta che
[...]
, e sono Pt_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente il germano, il padre, la madre e la nonna del de cuius.
Nello stesso atto, , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
hanno nominato quale loro procuratore generale,
[...] Parte_1
al fine di agire in giudizio per il risarcimento dei danni derivati dal sinistro che ha coinvolto . Persona_2
Sebbene alcuna specifica eccezione sia stata mossa da controparte in ordine alla efficacia di tale documentazione nell'ordinamento italiano, appare opportuno rammentare che l'India
(come l' ) risulta tra gli Stati che hanno aderito alla Convenzione CP_1
dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata in con L. 20 dicembre CP_1
1966, n. 1253, concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri: affinché il giudice italiano possa attribuire efficacia validante alla documentazione indiana, pertanto, sarà sufficiente pag. 4/26 l'apposizione della cd. apostille, che ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero che ha rilasciato il documento, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.
Nel caso di specie, l'apostille del Governo dell'India risulta correttamente apposta sulla documentazione allegata, sicché la stessa deve considerarsi valida.
1.3 Quanto alla legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, nella qualità indicata, va premesso che l'art. 283 primo comma lett. a) della L. 209/2005 prevede l'intervento del
Fondo di garanzia per le vittime della strada, pacificamente gestito dalla Regione Campania, per il Parte_4
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli laddove il sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identificato.
Ora, occorre ricordare che la legitimatio ad causam, quale condizione dell'azione, consiste nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive dedotte in giudizio così come prospettata dall'attore nella domanda, a prescindere dalla effettiva titolarità delle stesse, che è problema attinente al merito della controversia.
Poiché, dunque, la legittimazione del convenuto a contraddire nel processo riposa sulla mera allegazione del suo essere soggetto passivo del rapporto controverso, una concreta e autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore pretenda di ottenere una pronuncia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al predetto rapporto sostanziale (cfr., ex multis, Cass., sez.
III, n. 14468/2008).
pag. 5/26 Una simile situazione non si rinviene nel caso di specie, in cui la parte attrice ha chiamato in giudizio la convenuta compagnia, in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle
Vittime della Strada, costituito, quest'ultimo, tra l'altro, proprio per il risarcimento dei danni causati da veicoli non identificati.
Deve quindi ritenersi la legittimazione passiva della
[...]
CP_1
2. Sul merito.
2.1 Passando adesso all'esame del merito, occorre rammentare che l'onere probatorio a carico del danneggiato, in caso di azione di risarcimento danni contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, comprende la prova del fatto illecito, del nesso causale tra quest'ultimo e i danni riportati, e la dimostrazione che il veicolo è rimasto non individuato nonostante la condotta diligente adottata dal danneggiato al fine dell'identificazione del veicolo stesso;
non è sufficiente, quindi la semplice dichiarazione di un incidente avvenuto e la mera attribuzione di colpa nei confronti di un conducente di veicolo rimasto sconosciuto (pur supportata da denuncia all'autorità) perché il sistema risarcitorio contro il FGVS non sostituisce i normali sistemi di risarcimento disponibili nel nostro ordinamento, ma vale soltanto a completarli nei casi specificamente indicati dalla normativa di riferimento, quali quelli, appunto, in cui l'altro veicolo coinvolto sia rimasto ignoto.
In particolare, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la preventiva denuncia alle autorità inquirenti non costituisce una condizione di procedibilità (o di ammissibilità), e nemmeno un onere,
a carico del danneggiato, al fine di potere agire nei confronti pag. 6/26 dell'impresa designata del F.G.V.S., e men che meno ha sostenuto che tale azione possa essere intrapresa soltanto a seguito della infruttuosa chiusura delle indagini (Cfr. Cass n. 18532/2007; Cass. n. 4480/11).
In caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere "tracce ambientali" o "di dichiarazioni orali", non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., sez. III, 18.11.2005, n.
24449); fermo restando, comunque, la necessità che il fondo di garanzia sia chiamato a rispondere per l'effettivo fatto commesso da un veicolo sconosciuto non può che basarsi su elementi oggettivi di prova o su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
In definitiva, l'omessa od incompleta denuncia all'autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato;
così come l'intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se stessa, a dimostrare che ciò sia effettivamente accaduto. Entrambe le evenienze vanno, invece, apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l'una o l'altra conclusione nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze processuali (Cass., III sezione civile Sentenza n. 4784 del 26 febbraio 2013).
Alla luce dei richiamati principi, deve ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio gravante su di sé, dimostrando sia la pag. 7/26 dinamica del sinistro dedotta in citazione, sia la sua riconducibilità alla condotta colposa di un veicolo rimasto non identificato.
2. 2 In primis, la mancata individuazione del motociclo coinvolto nel sinistro trova conferma nelle indagini svolte dalla Polizia
Municipale di Marcianise, in particolare nelle spontanee dichiarazioni rilasciate da - fermatosi a prestare soccorso a Parte_5 nell'immediatezza dell'investimento - il Persona_2
quale ha assistito in prima persona alla fuga dei due 'pirati della strada': “… omissis… sul posto vi erano oltre l'uomo che mi aveva invitato a rallentare - a fianco della sua autovettura NI di cui non ricordo il colore - ferme, altre due persone di Nazionalità Straniera a bordo di un ciclomotore, con targhino trapezoidale. Improvvisamente, il proprietario della NI rivolgendosi a me diceva: “Questi due se ne stanno scappando, sono stati loro ad investire il ciclista;
adesso provo ad inseguirli e poi ritorno"… omissis… Ho aspettato sul posto, fino a quando sono giunti i mezzi di soccorso, ma il signore che si è allontanato con la NI, non è più ritornato… omissis…”
Gli agenti di polizia si premuravano altresì di prendere visione delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza del distributore di gas, posto a poca distanza dal luogo dell'incidente, tuttavia anche questa operazione si rivelava infruttuosa: “Dalla visione dei predetti sistemi si nota la presenza di un motociclo con a bordo due persone che circola per la stessa strada della bici sempre in direzione
Marcianise e che segue la stessa ad un intervallo di circa 50 secondi.
Tale lasso di tempo potrebbe far pensare che il predetto motociclo avrebbe potuto essere l'altro veicolo coinvolto nel sinistro, al momento però non si riesce a leggere né il numero di targa né a
pag. 8/26 rilevare qualche altro indizio utile, al fine di risalire ad eventuali responsabilità del conducente del motociclo.”
In assenza di elementi utili al fine di identificare i responsabili del reato, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l'archiviazione, con decreto allegato in atti.
2.3. Assodato ciò, l'istruttoria espletata ha permesso di acclarare la verosimiglianza del fatto storico e la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto.
Dal rapporto di incidente redatto dagli agenti della Polizia
Municipale sono emerse ammaccature alla ruota posteriore della bicicletta su cui viaggiava , compatibili con Persona_2
l'urto da tergo dedotto da parte attrice;
del resto, la grave entità delle lesioni patite dalla vittima appare più in linea con un investimento che con una semplice caduta.
Particolare rilevanza poi deve essere senz'altro attribuita alle spontanee dichiarazioni rilasciate alla Polizia Municipale da Parte_5
, tra i passanti – si ribadisce - fermatisi a prestare soccorso a
[...]
subito dopo l'investimento. Persona_2
infatti ha raccontato di essere stato invitato a Parte_5
rallentare da un uomo (rimasto tuttavia sconosciuto) testimone oculare del sinistro, il quale gli aveva riferito che erano stati i due soggetti a bordo del motociclo ad investire il ciclista e che per questo i due si stavano dando alla fuga: “Alle ore 18.25 - proveniente da San
Tammaro luogo di lavoro - percorrevo a bordo della mia autovettura
- Seat Ibiza di colore grigio - il prolungamento di Via L. Fuccia -
S.P.335 - secondo il senso di marcia OVEST/EST in direzione
Marcianise, allorquando poco prima di giungere all'intersezione a
pag. 9/26 raso con via Casa del Bene, notavo una figura che mi invitava a rallentare e mi accorgevo che sulla sede stradale, riverso a terra, vi era un uomo che perdeva sangue (a fianco della sua bicicletta)… omissis… Sul posto vi erano oltre l'uomo che mi aveva invitato a rallentare - a fianco della sua autovettura NI di cui non ricordo il colore - ferme, altre due persone di Nazionalità Straniera a bordo di un ciclomotore, con targhino trapezoidale. Improvvisamente, il proprietario della NI rivolgendosi a me diceva: "Questi due se ne stanno scappando, sono stati loro ad investire il ciclista;
adesso provo ad inseguirli e poi ritorno." … omissis…”
A tale testimonianza può attribuirsi uno spiccato valore probatorio, in ragione del fatto che essa risulta rilasciata a poche ore di distanza dal fatto storico occorso: è logico presumere, infatti, che quanto narrato nell'immediatezza di un evento goda di una maggiore genuinità e attendibilità rispetto a una ricostruzione resa a distanza di mesi, influenzata dallo scorrere del tempo e da ulteriori fattori esterni.
La verosimiglianza delle dichiarazioni di viene Parte_5
corroborata anche da quanto esposto alla Polizia Municipale dal secondo testimone dell'evento, , come da verbale Testimone_1
in atti.
Precisamente, il ha riportato che “Alle ore 18.30 - Tes_1
proveniente da Portico di Caserta in direzione Teverola unitamente a mia moglie - percorrevo a bordo della mia Persona_3
autovettura - Ford SMAX di colore grigio - il prolungamento di Via L.
Fuccia - S.P. 335 - in direzione Aversa, allorquando sul lato opposto della carreggiata intravedevo una autovettura utilitaria con le quattro frecce inserite e poco avanti alla autovettura anzidetta un uomo
pag. 10/26 riverso a terra esamine;
feci per rallentare e vidi che dalla bocca e dal naso dell'uomo fuoriusciva tanto vapore - come a respirare con fatica - ed una biciletta appoggiata a fianco sul ciglio della strada… omissis… Il proprietario della utilitaria, fermo sul posto, era intento a chiamare il 118, gli chiesi se aveva provveduto a chiamare i
Carabinieri e lui mi rispose negativamente, allora presi il mio cellulare e chiamai il 112 chiedendo di intervenire immediatamente, perché vi era un uomo probabilmente investito e che non erano stati prestati i necessari ed immediati soccorsi… Dopo pochi minuti, infatti arrivava sul posto una macchina della Polizia Municipale, a cui raccontavamo l'accaduto e dopo pochissimi minuti giungeva sul posto anche il 118, che costatava la gravità delle condizioni dell'uomo riverso sul manto stradale e riferiva di portarlo direttamente a
. Dopo che la ambulanza si è allontanata, sono andato via… CP_2
omissis…”
Coerentemente a questo resoconto circa i primi interventi di soccorso rivolti a , il ha riferito che Persona_2 Pt_5
“… omissis… intanto sul posto si fermava un altro veicolo a bordo del quale vi era un uomo che diceva di chiamarsi e che era di CP_4
Portico di Caserta - si è presentato come un rappresentante delle
Forze dell'ordine (Esercito Italiano) - chiedendomi cosa fosse successo e gli ho raccontato come mi fossi trovato lì. Dopodiché ha chiamato i Carabinieri chiedendo un intervento urgente. Poco dopo - ma ancora prima che arrivassero i soccorsi - giungeva sul posto una pattuglia della Polizia Locale, a cui abbiamo raccontato ciò a cui avevamo assistito… omissis…”
Sulla scorta delle testimonianze raccolte e dei rilievi planimetrici effettuati, la Polizia Municipale ha prospettato dunque la seguente pag. 11/26 dinamica: “Il sinistro stradale di cui sopra dalla posizione del ferito, di quella della bicicletta e dai segni riscontrati sulla sede stradale si può così descrivere: Il conducente del velocipede circolava in via
Prolungamento di via Fuccia SP 335 in direzione ovest/est, (verso
Marcianise) mantenendo la destra di competenza, ovvero in vicinanza del ciglio stradale, quando, a circa 376 metri dal distributore di gas e precisamente presso l'ingresso di una stradina serrata opportunamente riportata negli allegati rilievi planimetrici, veniva urtato sulla ruota posteriore da un altro veicolo;
a seguito del predetto impatto il conducente del velocipede perdeva il controllo dello stesso andando ad impattare con la ruota anteriore con il muretto di cemento posto alla sua destra. A seguito dell'impatto la bicicletta finiva la sua corsa sulla siepe laterale destra, mentre il conducente cadeva a terra battendo violentemente la testa sul selciato. Probabilmente ad impattare con la bici è stato un motociclo, il quale dopo l'impatto continuava la marcia senza peraltro dare soccorso al conducente del velocipede che intanto era rovinato a terra… Dalla visione dei predetti sistemi si nota la presenza di un motociclo con a bordo due persone che circola per la stessa strada della bici sempre in direzione Marcianise e che segue la stessa ad un intervallo di circa 50 secondi. Tale lasso di tempo potrebbe far pensare che il predetto motociclo avrebbe potuto essere l'altro veicolo coinvolto nel sinistro… omissis…”
In mancanza di elementi contrari in grado di mettere in discussione la dinamica prospettata, la responsabilità del motociclo pirata in ordine alla causazione del sinistro mortale che ha visto coinvolto , è da ritenersi dimostrata. Persona_2
pag. 12/26 2.4. Ciò detto, occorre ora esaminare la condotta di guida tenuta dal ciclista rimasto vittima dell'investimento.
Invero, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, il giudice non può ritenere superata la presunzione di corresponsabilità posta a carico di entrambi i conducenti dall'art. 2054, comma 2, cod. civ. per il solo fatto di aver accertato la colpa di uno di essi, ma è tenuto a verificare in concreto se anche l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida corretta
(Cass. Civ. Sez. III ord. n. 3572 del 12 febbraio 2025; Cass. Civ., Sez.
III, sent. n. 23431 del 4 novembre 2014)
Inoltre, “in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all'art.
2054, comma 2, c.c. secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
(con la nota precisazione che la presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità)” (cfr.
Cass. civ. n. 12524/2000; Corte di appello di Milano, sentenza n.
2542/2022).
Pertanto, anche il ciclista può incorrere in un'ipotesi di concorso di colpa laddove, nell'accadimento di un sinistro, si appuri che abbia violato delle disposizioni generali del Codice della Strada.
pag. 13/26 Nel caso di specie, deve ritenersi che la condotta di
[...]
abbia avuto una rilevanza eziologica nella produzione Persona_2
del sinistro per cui è causa.
Nel rapporto della Polizia Municipale, gli agenti preposti rilevavano che la bicicletta del de cuius era priva dei sistemi di illuminazione sia anteriori che posteriori, elemento che ha senz'altro contribuito al verificarsi dell'evento, considerando che l'investimento risulta avvenuto nelle ore pomeridiane di un giorno di gennaio
(25.01.2018) dunque in condizioni di scarsa luminosità - oltremodo aggravata, in quella circostanza, dalla presenza di una “leggera foschia”.
Escussi in udienza, l'agente ha ribadito “… Testimone_2
omissis… preciso che il prolungamento di via Fuccia era una strada buia e ad altro scorrimento… omissis… la strada era priva di illuminazione. Abbiamo verificato che il velocipede era privo di illuminazione anteriore e posteriore. Il ciclista rinvenuto a terra era privo di giubbotto catarifrangente e di casco.”; l'altro agente,
ugualmente ha confermato “… omissis… La Testimone_3 strada era scarsamente illuminata, perché l'illuminazione non era forte, poi c'era molta foschia. Il danneggiato non aveva giubbotto catarifrangente né il casco. La bici non aveva sistemi di illuminazione anteriore e posteriore, almeno da quello che abbiamo visto al momento… omissis…”
Sebbene per i velocipedi non sia previsto alcun obbligo di indossare il casco, per quanto riguarda la tenuta da strada, il Codice della Strada fornisce specifiche indicazioni nel caso in cui il ciclista debba circolare nelle gallerie o fuori dai centri abitati, in orario pag. 14/26 notturno: l'art. 182 comma 9-bis C.d.S. prevede invero che “Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui al comma 4-ter dell'articolo 162”.
In definitiva, a parere di questo Giudice, la condotta di guida negligente, imprudente e violatrice delle norme del Codice della
Strada tenuta dal ciclista ha sicuramente costituito una concausa del verificarsi dell'evento mortale.
Ne discende il riconoscimento di un concorso di colpa pari al
50% in capo al . Persona_2
3. Sui danni.
Così definita la tematica del “an” va affrontata quella del
“quantum”.
3.1. Parte attrice e gli interventori volontari hanno chiesto il risarcimento del danno iure proprio sofferto a causa della perdita del proprio congiunto.
Il danno da perdita del rapporto parentale, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, consiste in “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello,
pag. 15/26 nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass. civ., ord., n.
9196/2018).
In detto danno è ravvisabile tanto la componente di danno morale quanto quella di danno esistenziale.
Nella prima ipotesi, il danno è da ricercarsi nella sofferenza e nel turbamento dello stato d'animo cagionati dal fatto illecito;
il danno esistenziale, o meglio relazionale, per contro, attiene allo stravolgimento delle abitudini di vita e alla definitiva alterazione degli assetti relazionali del danneggiato, quali “conseguenze che dall'irreversibile venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali discendono”.
Nel caso di specie, essendo stata raggiunta la prova del nesso causale tra la responsabilità – sebbene parziale – del ciclomotore rimasto non identificato e la morte di , deve Persona_2
ritenersi raggiunta anche la prova del nesso causale con tale specifica fattispecie di danno.
Le modalità attraverso cui il danneggiato può fornire la prova del danno in questione includono tutti i mezzi che l'ordinamento processuale pone a disposizione, senza eccezione per la prova presuntiva che, anzi, “considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, assume precipuo rilievo”. Il percorso logico- inferenziale che contraddistingue la prova indiretta porterà dalla conoscenza di un fatto noto (il danno evento costituito dalla morte del congiunto) alla conoscenza, con elevato grado di probabilità logica,
pag. 16/26 sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.), del fatto ignoto (il danno conseguenza), costituito dai “concreti cambiamenti che l'illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità della vita del danneggiato” ovvero, nel caso di danno morale, dalla sofferenza morale patita dal congiunto.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conseguenza che - per comune esperienza - è connaturale all'essere umano (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n.
11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre 2018, n. 31950; Cass. Civ., sez.
3, 14 giugno 2016, n. 12145).
A tal fine, giova evidenziare che l'elemento della convivenza con il de cuius non assurge a requisito essenziale per escludere la sussistenza di un legame affettivo o definirne la profondità, costituendo tutt'al più un mero indizio per corroborare lo stretto rapporto tra l'istante e il parente deceduto: “la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela almeno all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza - che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione
- bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. ord. n. 29784 del 2018).
pag. 17/26 Su tale prospettiva, non è più, dunque necessaria la coabitazione con la persona deceduta poiché quello che realmente conta è che vi siano stati rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà.
La convivenza, ben può assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, ma costituisce pur sempre elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti.
Parimenti, il legame parentale, se da un lato può giustificare un meccanismo presuntivo utilizzabile al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, attraverso il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame stesso, nell'ambito delle tradizionali figure parentali, dall'altro, rimane aperto alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva
Ciò detto, nel caso in esame, occorre distinguere la posizione dell'attore nonché di e Parte_1 Persona_1 Pt_2
rispettivamente germano, padre e madre di
[...] Persona_2
, da quella dell'altra interventrice nonna del de
[...] Parte_3
cuius.
In applicazione dei principi sopra esposti, invero, per
[...]
e potrà certamente Pt_1 Persona_1 Parte_2
presumersi la sussistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto appartenenti alla famiglia nucleare della vittima del sinistro per cui è causa, a prescindere pure dalla estrema lontananza geografica che caratterizza la famiglia – nella specie, i due pag. 18/26 genitori risultano ancora residenti in [...], mentre il de cuius e l'odierno attore da tempo si erano trasferiti in . CP_1
Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcuna prova contraria, neppure di carattere presuntivo (da ultimo si v. Cassazione civile sez.
III, 04/03/2024, n. 5769: “grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo”), mentre i teste di parte attrice,
e , hanno confermato i frequenti Testimone_4 Testimone_5
contatti telefonici tra il de cuius e i suoi famigliari in India, così come la sua premura costante nell'inviare loro parte del denaro guadagnato in Italia.
3.2. In ordine invece alla posizione della interventrice Parte_3
nonna di , si osserva quanto segue.
[...] Persona_2
Allorquando viene in rilievo il danno subito da parenti estranei al nucleo familiare primario (come, ad esempio, i nonni o gli affini), sebbene non sia condivisibile limitare la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost. alla sola cd. “famiglia nucleare”, non opera alcuna presunzione ed il rapporto non di stretta parentela per essere meritevole di tutela ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, richiede la prova dell'effettività e della consistenza della relazione affettiva (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 10 luglio 2018, n.
18069).
In sostanza, il diritto al risarcimento dei parenti estranei alla famiglia nucleare può essere loro riconosciuto soltanto qualora, oltre all'esistenza del rapporto di parentela, concorrano ulteriori circostanze
– da dimostrare – atte a far ritenere che la lesione della vita e della pag. 19/26 salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza.
Ebbene, nel caso di specie, non è stata fornita alcuna specifica allegazione – documentale o fattuale - inerente al rapporto che legava al nipote . Parte_3 Persona_2
Sul punto, la testimone si limita a raccontare dei Testimone_5
viaggi che il de cuius faceva per tornare in India e le frequenti telefonate che aveva con la sua famiglia, senza però fare alcuna menzione della nonna;
il teste invece, se da una parte Testimone_4
conferma genericamente lo stretto rapporto affettivo che
[...]
aveva con i suoi parenti, dall'altra nulla specifica Persona_2
circa la condivisione di momenti di vita familiare e conviviale tra nonna e nipote.
Dal corredo probatorio in atti, in definita, non emerge alcun elemento che consenta di valutare la consistenza e la assiduità del legame tra nonna e nipote, e dunque l'esistenza di un rapporto parentale giuridicamente rilevante, leso per effetto del sinistro stradale ha causato la morte di . Persona_2
La posizione pertanto, non può considerarsi Parte_3
meritevole di tutela risarcitoria.
3.3. Venendo ora alla liquidazione del danno, la nota sentenza della Cass. civ., sez. III, sent. 21 aprile 2021, n.10579, seguita successivamente da altre pronunce, ha segnato il superamento del metodo milanese c.d. “a forbice” in favore di un sistema liquidativo a punti maggiormente eclettico e composito.
In ossequio a quanto affermato dalla S.C., l'osservatorio sulla
Giustizia civile di Milano ha integrato le tabelle meneghine nel 2022
pag. 20/26 introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti;
dette tabelle sono poi state aggiornate in base agli indici Istat a Maggio 2024.
Utilizzando le descritte tabelle, la liquidazione del danno viene operata nei termini che seguono:
• al fratello vengono attribuiti 16 punti per voce A Parte_1
(età della vittima primaria – fratello di 34 anni), 16 punti per voce B
(età della vittima secondaria – fratello di 35 anni all'epoca del sinistro), 0 punti per voce C (non essendo stata dimostrata la convivenza), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 44 punti;
• al padre , vengono attribuiti 22 punti per voce Persona_1
A (età della vittima primaria – figlio di 34 anni), 18 punti per voce B
(età della vittima secondaria – padre di 57 anni all'epoca del sinistro, calcolata in base alle informazioni riportate nell'atto di famiglia indiano, compilato a circa un anno dal giorno del sinistro,
22.01.2019), 0 punti per voce C (famigliare non convivente), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 52 punti;
• alla madre vengono attribuiti 28 punti per voce A Parte_2
(età della vittima primaria – figlio di 34 anni), 22 punti per voce B (età della vittima secondaria – madre di 52 anni all'epoca del sinistro, calcolata in base alle informazioni riportate nell'atto di famiglia indiano, compilato a circa un anno dal giorno del sinistro,
pag. 21/26 22.01.2019), 0 punti per voce C (famigliare non convivente), 12 punti per voce D (sopravvivenza di n. 2 congiunti del nucleo familiare primario del de cuius), 15 punti per voce E (qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) per un totale di 52 punti;
Pertanto, moltiplicando i punti attribuiti a ciascuno degli attori per il valore del punto base 2024 (pari ad € 3.911,00 per i genitori ed €
1.698,00 per il germano) secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, va liquidata la somma di € 262.037,00 a Bangu;
la Persona_1
somma di € 262.037,00 ad la somma di € 100.182,00 a Parte_2
. Parte_1
Tali somme dovranno essere ridotte del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa di nella Persona_2 causazione dell'incidente, divenendo pari a: € 131.018,50 a favore di
€ 131.018,50 a favore di € Persona_1 Parte_2
50.091,00 a favore di . Parte_1
Per pacifico principio di legittimità, invero, la riduzione del danno, per il concorso della vittima nella produzione dell'evento, opera anche nei confronti dei congiunti che agiscono iure proprio, essendo esso conseguenza del fatto della vittima stessa (v. Cass. 12 aprile 2017 sent. n. 9349; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3780 del
30/12/1971; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10271 del 29/09/1995; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 11137 del 06/10/1999).
3.4. Dette somme vanno devalutate al momento del fatto
(25.01.201) e quindi rivalutate anno per anno con aggiunta degli interessi, in conformità ai principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della S.C., ribadita da successive pag. 22/26 pronunce (cfr., tra le altre, Cass.civ., sez. III, 4 luglio 1997/22 gennaio
1998, n. 605), per un importo complessivo finale pari a € 144.213,00 in favore di , € 144.213,00 in favore di Persona_1 Pt_2 ed € 55.135,50 in favore di - oltre interessi legali
[...] Parte_1
dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
3.5. Da rigettare è invece la domanda relativa al risarcimento del danno morale proposta sia da parte attrice che dagli interventori volontari.
Con la sentenza n. 8828/03, la Suprema Corte aveva precisato che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interessi di rilevanza costituzionale all'integrità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra familiari.
Il danno che ne deriva, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva. Esso, si diceva, era ontologicamente proiettato verso il futuro e poteva, quindi, affiancarsi al danno morale soggettivo contingente, inteso quale transuente sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.
Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano, quindi, nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste pag. 23/26 risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento:
l'uno riparava lo stato di afflizione, di turbamento, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello della integrità del vincolo familiare.
Successivamente, tuttavia, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tener conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
Ne consegue che “…. è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale.” (Cass. Civ. Sez. Unite 26972/08).
4. Sul massimale.
La difesa di deduceva, da ultimo, che, anche in Controparte_1
caso di accoglimento della domanda, la condanna dovesse essere pag. 24/26 contenuta nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento del verificarsi del sinistro.
Nella specie, l'ammontare del risarcimento complessivamente liquidato giunge ad un importo complessivo pari ad € 343.561,50, inferiore al limite costituito dal massimale minimo di €
6.070.000,00 per danni a persone per sinistro, incrementato a far data dall'11 giugno 2017.
Non si impone, pertanto, alcuna proporzionale riduzione del risarcimento per assicurare il mancato superamento del citato massimale.
5. Sul governo delle spese di lite.
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, l'accertato concorso di colpa del de cuius nella causazione dell'incidente e la delicatezza della fattispecie trattata inducono a ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione risultante all'esito della pronuncia della Corte Cost. del 19/4/2018, n.
77, per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accerta e dichiara la corresponsabilità del sinistro dedotto in lite di
(nella misura del 50%) e del conducente del Persona_2
ciclomotore rimasto sconosciuto (nella misura del restante 50 %) e per l'effetto: - condanna nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
pag. 25/26 Vittime della Strada, al pagamento di € 144.213,00 in favore di
, € 144.213,00 in favore di ed € Persona_1 Parte_2
55.135,50 in favore di , oltre interessi legali dalla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
• compensa le spese di giudizio tra le parti in causa.
Santa Maria Capua Vetere, 12.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Ambra Alvano
pag. 26/26