Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 571/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 571 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Separazione consensuale promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 Pt_2
nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. SARDU CRISTINA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Sassari, via Muroni n. 24;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora con impegno a darsi vicendevolmente comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento. Per
3. Le figlie minori e sono affidate ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 dell'affidamento condiviso. I genitori cureranno in ugual misura la loro educazione ed istruzione. Per
4. e avranno collocamento presso la madre, nella casa familiare di proprietà esclusiva Per_1
del padre, sita in Orani (NU) alla via Arno n° 21 che resterà a lei assegnata, dove abiterà unitamente anche al figlio maggiorenne . Per_3
1
5. Parimenti, resterà assegnato alla sig.ra il locale commerciale in comproprietà tra i Pt_1 coniugi sito in Orani alla via Corso Garibaldi n° 134, al fine di consentire alla stessa l'eventuale avvio di un'attività lavorativa, fatto salvo quanto verrà di seguito stabilito sub.16.
6. L'abitazione ubicata in Orani in Loc. Sa Matta resterà assegnata alla signora avendo ivi Pt_2
già trasferito il proprio domicilio.
7. Il padre provvederà al mantenimento delle figlie minori e del figlio con un assegno mensile Per_3 di € 500,00 euro, rivalutabile su base ISTAT, che verserà in favore della madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese. Detto assegno sarà comprensivo di tutte quelle spese che sono consolidate nella routine dei figli.
8. L'assegno unico universale erogato dall'INPS verrà riscosso integralmente dalla madre collocataria.
9. Entrambi i genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli (ad esempio visite specialistiche, spese impreviste non programmabili, acquisto dei libri scolastici ad inizio anno, viaggi ecc.ecc.).
Per 10. e staranno con il padre a weekend alternati ed, infrasettimanalmente, tutti i giovedì, Per_1
dalla sera sino al mattino del venerdì (dunque con pernottamento) salvo diversi accordi tra le parti.
Per 11. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, i tempi di permanenza di e presso l'uno o Per_1
l'altro genitore seguiranno il criterio dell'alternanza, al fine di consentire a ciascun genitore di trascorrere del tempo con le figlie e di poter gestire liberamente le giornate in cui le figlie si troveranno presso l'altro genitore.
12. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con le figlie due settimane, anche non consecutive, che i genitori concorderanno (compatibilmente con le rispettive ferie lavorative) entro il giorno 15 giugno di ogni anno.
Per 13. Per quel che riguarda l'organizzazione del tempo che e trascorreranno presso l'uno Per_1
o l'altro genitore, saranno fatti salvi diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere nel rispetto delle necessità delle figlie.
Per 14. In ogni caso, durante i giorni in cui e sono affidate alla mamma, il padre si impegna Per_1
a non far mancare il suo supporto logistico, educativo ed ovviamente affettivo, cercando di compenetrare le esigenze di ambo i genitori con quelle delle figlie, rispettando le loro aspettative e desideri, salvo che essi non contrastino con gli impegni scolastici e con i principi educativi che entrambi i genitori hanno trasmesso loro.
15. Il presente accordo avrà esecuzione dal momento della sottoscrizione.
ACCORDO PATRIMONIALE
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16. Al fine di dare un definitivo assetto patrimoniale alla famiglia, volendo sciogliere la comunione sull'immobile in comproprietà sito in Orani al Corso Garibaldi n° 134, i coniugi sono addivenuti al seguente accordo patrimoniale, da intendersi eseguito ad integrazione dell'assegno di mantenimento per i figli:
Il signor nato in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
ivi res.te in Orani (NU) alla via Arno n° 21, si impegna a trasferire alla signora Parte_1
nata in [...] il [...] (C.F.: ) e res.te in Orani (NU) alla via Arno C.F._1
n° 21, che si impegna ad accettare, la sua quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile Locale
Commerciale sito in Orani al Corso Garibaldi 134, ubicato al piano terreno della superficie di mq
45, superficie catastale mq 43, confinante con proprietà eredi , con proprietà di Persona_4 Per_5
e e Corso Garibaldi, salvo altri.
[...] Persona_6
17. L'immobile in oggetto, è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Orani al foglio 35, con il
Mappale 406 sub. 5 (derivato dalla soppressione del subalterno 3), zona censuaria U, cat. C/1, classe
4, mq 45, rendita euro 555,45.
18. L'immobile in oggetto è a loro pervenuto giusto atto pubblico Notaio in data 16 Persona_7
ottobre 2006, Rep. N. 14239 Racc. n. 3245.
19. I signori e dichiarano che i lavori di costruzione del fabbricato Parte_2 Parte_1
di cui è parte la porzione immobiliare in oggetto sono stati eseguiti prima del 1 settembre 1967 e che la destinazione commerciale del locale risale a data antecedente il giorno 1° settembre 1967, e che non sono state in data successiva eseguite opere in assenza di un prescritto titolo abitativo, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori per il caso di opere eseguite in assenza di titolo abilitativo edilizio.
20. Le parti convengono che il trasferimento viene effettuato a titolo gratuito ed è da considerarsi eseguito ad integrazione del mantenimento del padre verso i figli.
21. Le parti si impegnano a sottoscrivere l'atto pubblico per il trasferimento dell'immobile più sopra descritto nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione davanti al Notaio che verrà scelto dalla signora con spese a suo carico. Pt_1
22. Resta inteso tra le parti che nelle more degli adempimenti descritti sub 21 l'immobile in oggetto resta assegnato ed in uso esclusivo della signora secondo quanto già previsto sub.
5. Pt_1
23. Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno inteso regolare i rapporti giuridici ed economici, anche di natura patrimoniale, riferibili ai coniugi, essendo ciò elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al paragrafo 1.15 della circolare dell'Ag. Delle Entrate n. 18/E del 29.5.2013, e che pertanto, assolte le obbligazioni di cui ai capi relativi all'assetto patrimoniale della famiglia, nulla
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più devono l'un l'altro in dipendenza del matrimonio. Per tale ragione i coniugi dichiarano sin d'ora che intendono chiedere, in sede di stipula dell'atto pubblico, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di cui all'articolo 19 L.6 marzo 1987 n. 74, nonché da tutte le ulteriori agevolazioni tributarie previste dall'articolo 8, lettera f) della Tariffa parte prima allegata al D.P.R.
26.4.1986 n. 131, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle
Entrate n. 49/E del 16 marzo 2000”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06/06/2024, e hanno esposto di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio concordatario in Orani, il 28.08.1999; che dall'unione sono nati quattro Per_ figli: , il 20.06.2001, , il 10.09.2004, il 21.05.2012 e , l'11.08.2016; Per_8 Per_3 Per_1
che il svolge attività lavorativa come dipendente di una società che lavora nel campo Pt_2 dell'edilizia, mentre la è casalinga;
che nel tempo il rapporto coniugale si è deteriorato e Pt_1
che la convivenza è divenuta insostenibile, tanto che i coniugi vivono già separati di fatto;
che il marito ha lasciato l'abitazione familiare di cui è proprietario esclusivo, e si è traferito presso un'abitazione di proprietà di entrambi i coniugi. Infine, i ricorrenti, hanno precisato che il figlio
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, frequenta l'Università in Sassari e Per_8
Per_ lavora part time presso la società Laore, mentre , e , ancora studenti, vivono con Per_3 Per_1
la madre presso la casa familiare.
Ciò premesso, i ricorrenti, hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 01.10.2024, tenuta mediante il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, le parti hanno dato atto di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso.
All'udienza del 21.11.2024, fissata con ordinanza depositata il 10.10.2024 e sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato: che per l'anno 2023 ha subito una contrazione Parte_2
del suo reddito;
che , in data 01.10.2024, ha avviato un'attività di sartoria artigianale Parte_1 che esercita nel locale a lei assegnato in accordo con il coniuge;
che l'assegno unico dell'importo di
€ 600,00 mensili viene corrisposto interamente alla madre;
che il figlio maggiorenne , a far Per_3
data dal 16.09.2024, ha iniziato a lavorare come operario per la SAPICO s.r.l. con sede a Viddalba.
Le parti hanno, quindi, dato atto di non volersi riconciliare e hanno confermato il ricorso introduttivo.
Il Giudice, visti i documenti allegati e le precisazioni sulle condizioni economiche, con ordinanza del
25.11.2024 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del PM.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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1) La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, il rapporto si è deteriorato e i coniugi vivono di fatto già separati. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
2) Per quanto concerne le condizioni relative alle figlie minori, considerata l'età delle stesse, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento, tenuto conto delle precisazioni rese all'udienza del 21.11.2024, sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto della figlia minore ultradodicenne ex art. 473 bis.4 c.p.c.
3) Le altre condizioni di separazione non sono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, deve essere omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4) Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il 28.08.1999 in Parte_2
Orani (NU) e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Orani, atto n. 6, parte II, serie A
– anno 1999) alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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