TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/10/2025, n. 4803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4803 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4280/2025
PROMOSSA DA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Catania, L.go R. Pilo 14, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Condorelli Caff dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
(c.f.: ) nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per quanto di seguito indicato. Ritiene questa giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto difetta la vocatio in ius del resistente non avendo, la ricorrente, dato prova di avere provveduto a notificare al resistente, non costituito in giudizio, il ricorso e il decreto di fissazione di udienza e, pur essendo presente alla prima udienza di comparizione, non ha chiesto l'assegnazione di un termine per provvedere alla notifica o per produrre prova dell'avvenuta notifica.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
Si osserva, all'uopo, che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291
c.p.c.a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”
(Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251).
Si osserva, inoltre, che “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi
l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del
04/02/2015; Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 02.10.2025
La Giudice Onoraria
C. TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona della Got, dott.ssa Carmela Rosetta Rita
TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 4280/2025
PROMOSSA DA
(c.f.: elettivamente domiciliata in Catania, L.go R. Pilo 14, presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Francesco Condorelli Caff dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
(c.f.: ) nata a [...] il [...] CP_2 C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: occupazione sine titulo
CONCLUSIONI: come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale per quanto di seguito indicato. Ritiene questa giudicante che debba essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale in quanto difetta la vocatio in ius del resistente non avendo, la ricorrente, dato prova di avere provveduto a notificare al resistente, non costituito in giudizio, il ricorso e il decreto di fissazione di udienza e, pur essendo presente alla prima udienza di comparizione, non ha chiesto l'assegnazione di un termine per provvedere alla notifica o per produrre prova dell'avvenuta notifica.
Ciò integra una violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e preclude l'adozione di qualsivoglia statuizione sul merito della controversia e sulle spese processuali.
Si osserva, all'uopo, che “Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato
l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291
c.p.c.a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”
(Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251).
Si osserva, inoltre, che “Nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi
l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del
04/02/2015; Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara l'improcedibilità della domanda;
-nulla per le spese processuali.
Sul gratuito patrocinio si provvede con decreto a parte.
Così deciso il 02.10.2025
La Giudice Onoraria
C. TO