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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 24/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata Parte_1 CodiceFiscale_1 ad Alcamo il 25.03.1972, con l'avv. Filippo Tortorici (pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
c.f. e P.IVA ), con sede legale ad CP_1 P.IVA_1
Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Achille Piritore e Gaspare Piritore (pec domiciliazione:
. Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione successiva agli atti esecutivi (art. 617 ,
c. 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Pende innanzi questo RI la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 108/2022 RGE, instaurata da Parte_1
nei confronti di in forza di titolo costituito
[...] CP_1
dalla sentenza di questo Tribunale n. 1103/2023, recante condanna della al pagamento in favore della CP_1 Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'importo di € 65.000, “oltre interessi legali dalla domanda sino al
soddisfo” e oltre spese di lite.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, la S.r.l. debitrice è
stata ammessa al beneficio della conversione del pignoramento giusta ordinanza del G.E, del 02.02.2024.
Avverso tale ordinanza, la creditrice procedente ha proposto opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c. (con cui si duole della accordata rateizzazione) dapprima depositando rituale ricorso innanzi al G.E.
(senza comunque formulare alcuna richiesta cautelare), quindi introducendo l'opposizione nella presente sede di merito, entro il termine all'uopo assegnatole del 30.04.2024.
In particolare, con atto di citazione notificato alla S.r.l. opposta in data 29.04.2024, la chiede “modificar[si] il provvedimento Pt_1
del 02.02.2024 dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Trapani nella procedura R.G.Es. 108/2022 ritenendo e dichiarando che
quanto dovuto dall' alla Signora sia versato CP_1 Parte_1
in un'unica soluzione determinando la data del pagamento in un termine
ragionevole e non superiore ai 30 giorni. Ritenere e dichiarare che oltre agli
interessi legali, la somma dovuta dall' alla Signora sia CP_1 Pt_1
versata comprensiva della svalutazione monetaria decorrente da quando il
credito doveva essere pagato.”
A sostegno della propria richiesta la creditrice contesta l'opposta ordinanza:
“1. perché consente alla società debitrice di disporre ed impiegare
somme, certamente nella sua disponibilità perché a suo tempo oggetto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
un pignoramento che dovevano essere versate in base al disposto dell'art.
2289 c.c., all'odierna ricorrente entro il 10.08.2009.
2. perché consente alla società debitrice di ricavare dalle 5 unità
immobiliari oggetto di pignoramento un'utilità o un reddito mensile
certamente superiore alle singole rate previste nel provvedimento di
conversione del pignoramento;
3. perché nel prospetto comunicato dalla cancelleria non sono
calcolati ne' indicati gli interessi che, in base a quanto esposto, dovrebbero
avere decorrenza dal 10.08.2009;
4. Perché prevedendo una dilazione di ben 48 mesi concretizza una
irragionevole durata del procedimento esecutivo in palese violazione con
l'art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
5. Perché non tiene conto del grave danno che ha subito e che
continua a subire l'odierna ricorrente dal ritardo di un pagamento che
sarebbe dovuto avvenire nel 2009, danno derivante anche dalla
svalutazione del credito il cui saldo avviene ben 19 anni dopo a quando
doveva essere saldato in base alla legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la che chiede il rigetto della domanda avversa, CP_1
preliminarmente rilevando l'improcedibilità dell'opposizione, per essere stata la causa iscritta a ruolo solo il 02.05.2025, oltre il termine perentorio assegnato dal G.E. del 30.04.2024, e nel merito contestando la fondatezza delle avverse deduzioni
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'opposta solleva eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal G.E. per l'introduzione del merito dell'opposizione.
Invero “ai fini dell'osservanza di detto termine (espressamente
qualificato dalla legge come perentorio) occorre aver invece riguardo
all'atto introduttivo della fase a cognizione piena, il quale, nelle ipotesi
ordinarie di soggezione della causa al modello paradigmatico del rito a
cognizione piena, riveste la forma della citazione: sicché è l'epoca della
notifica di quest'ultima che rappresenta il parametro di valutazione della
tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito (così, con specifico
riguardo al l'opposizione agli atti esecutivi, Cass. 12/12/2019, n. 32708;
Cass. 07/12/2018, n. 31694)” (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez.
3 Num. 33686 Anno 2024).
L'eccezione di tardività va, dunque, disattesa, posto che la notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti dell'amministratore dell' è stata effettuata in data 29.04.2024 CP_1
entro il termine assegnato dal G.E., a prescindere dalla successiva data di iscrizione della causa a ruolo, che non ha rilevanza in merito.
Nel merito si osserva quanto segue.
In ordine alla disposta rateizzazione occorre rilevate che “il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la conversione del
pignoramento e fissa la somma da versare, può disporre, “se ricorrono
giustificati motivi”, che il debitore versi tale somma con una certa
dilazione senza che il debitore abbia diritto oltre che alla conversione anche
Tribunale di Trapani Sezione Civile
alla conversione rateale, la cui concessione rientra nei poteri discrezionali
ed insindacabili del giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando l'entità della somma fissata e le eventuali difficoltà materiali del pagamento immediato”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 29/03/1989).
Ciò comporta che la concessione della rateizzazione ed il numero delle rate concesse (purché, in quest'ultimo caso, non si ecceda la misura massima consentita dall'art. 495 c.p.c.) non sono sindacabili né dal debitore e né dal creditore, in quanto sono rimesse alla insindacabile discrezionalità del G.E..
L'ordinanza opposta, inoltre, differentemente da quanto dedotto dall'opponente, oltre alla somma precettata, che già include gli interessi riconosciuti dal titolo azionato (ossia “dalla domanda”,
non potendo quindi l'opponente invocare in sede esecutiva, in relazione alla somma dovuta, né interessi dal 10.08.2009 né la rivalutazione monetaria da tale data) “precisa che le rate dovranno
essere maggiorate degli interessi a scalare da calcolarsi al tasso
convenzionalmente pattuito”, risultando pertanto pienamente satisfattiva della pretesa per cui è stata chiesta l'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri minimi
(stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n.
2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato,
complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c. proposta dal e nei confronti di per la modifica Parte_1 CP_1
dell'ordinanza del 02.02.2024 resa dal G.E. nel proc. 108/2022 R.G.E.
di questo Tribunale;
Condanna la sig.ra al pagamento delle spese Parte_1
di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro CP_1
2.906,00 oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani in data 18/11/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo AR AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
AR AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 671 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nata Parte_1 CodiceFiscale_1 ad Alcamo il 25.03.1972, con l'avv. Filippo Tortorici (pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
c.f. e P.IVA ), con sede legale ad CP_1 P.IVA_1
Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Achille Piritore e Gaspare Piritore (pec domiciliazione:
. Email_2
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione successiva agli atti esecutivi (art. 617 ,
c. 2 c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Pende innanzi questo RI la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 108/2022 RGE, instaurata da Parte_1
nei confronti di in forza di titolo costituito
[...] CP_1
dalla sentenza di questo Tribunale n. 1103/2023, recante condanna della al pagamento in favore della CP_1 Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dell'importo di € 65.000, “oltre interessi legali dalla domanda sino al
soddisfo” e oltre spese di lite.
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, la S.r.l. debitrice è
stata ammessa al beneficio della conversione del pignoramento giusta ordinanza del G.E, del 02.02.2024.
Avverso tale ordinanza, la creditrice procedente ha proposto opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c. (con cui si duole della accordata rateizzazione) dapprima depositando rituale ricorso innanzi al G.E.
(senza comunque formulare alcuna richiesta cautelare), quindi introducendo l'opposizione nella presente sede di merito, entro il termine all'uopo assegnatole del 30.04.2024.
In particolare, con atto di citazione notificato alla S.r.l. opposta in data 29.04.2024, la chiede “modificar[si] il provvedimento Pt_1
del 02.02.2024 dell'Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di
Trapani nella procedura R.G.Es. 108/2022 ritenendo e dichiarando che
quanto dovuto dall' alla Signora sia versato CP_1 Parte_1
in un'unica soluzione determinando la data del pagamento in un termine
ragionevole e non superiore ai 30 giorni. Ritenere e dichiarare che oltre agli
interessi legali, la somma dovuta dall' alla Signora sia CP_1 Pt_1
versata comprensiva della svalutazione monetaria decorrente da quando il
credito doveva essere pagato.”
A sostegno della propria richiesta la creditrice contesta l'opposta ordinanza:
“1. perché consente alla società debitrice di disporre ed impiegare
somme, certamente nella sua disponibilità perché a suo tempo oggetto di
Tribunale di Trapani Sezione Civile
un pignoramento che dovevano essere versate in base al disposto dell'art.
2289 c.c., all'odierna ricorrente entro il 10.08.2009.
2. perché consente alla società debitrice di ricavare dalle 5 unità
immobiliari oggetto di pignoramento un'utilità o un reddito mensile
certamente superiore alle singole rate previste nel provvedimento di
conversione del pignoramento;
3. perché nel prospetto comunicato dalla cancelleria non sono
calcolati ne' indicati gli interessi che, in base a quanto esposto, dovrebbero
avere decorrenza dal 10.08.2009;
4. Perché prevedendo una dilazione di ben 48 mesi concretizza una
irragionevole durata del procedimento esecutivo in palese violazione con
l'art. 6 n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
5. Perché non tiene conto del grave danno che ha subito e che
continua a subire l'odierna ricorrente dal ritardo di un pagamento che
sarebbe dovuto avvenire nel 2009, danno derivante anche dalla
svalutazione del credito il cui saldo avviene ben 19 anni dopo a quando
doveva essere saldato in base alla legge.”
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la che chiede il rigetto della domanda avversa, CP_1
preliminarmente rilevando l'improcedibilità dell'opposizione, per essere stata la causa iscritta a ruolo solo il 02.05.2025, oltre il termine perentorio assegnato dal G.E. del 30.04.2024, e nel merito contestando la fondatezza delle avverse deduzioni
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
L'opposta solleva eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato rispetto del termine perentorio assegnato dal G.E. per l'introduzione del merito dell'opposizione.
Invero “ai fini dell'osservanza di detto termine (espressamente
qualificato dalla legge come perentorio) occorre aver invece riguardo
all'atto introduttivo della fase a cognizione piena, il quale, nelle ipotesi
ordinarie di soggezione della causa al modello paradigmatico del rito a
cognizione piena, riveste la forma della citazione: sicché è l'epoca della
notifica di quest'ultima che rappresenta il parametro di valutazione della
tempestività dell'instaurazione del giudizio di merito (così, con specifico
riguardo al l'opposizione agli atti esecutivi, Cass. 12/12/2019, n. 32708;
Cass. 07/12/2018, n. 31694)” (cfr. Ordinanza di Cassazione Civile Sez.
3 Num. 33686 Anno 2024).
L'eccezione di tardività va, dunque, disattesa, posto che la notificazione dell'atto di citazione in opposizione nei confronti dell'amministratore dell' è stata effettuata in data 29.04.2024 CP_1
entro il termine assegnato dal G.E., a prescindere dalla successiva data di iscrizione della causa a ruolo, che non ha rilevanza in merito.
Nel merito si osserva quanto segue.
In ordine alla disposta rateizzazione occorre rilevate che “il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che dispone la conversione del
pignoramento e fissa la somma da versare, può disporre, “se ricorrono
giustificati motivi”, che il debitore versi tale somma con una certa
dilazione senza che il debitore abbia diritto oltre che alla conversione anche
Tribunale di Trapani Sezione Civile
alla conversione rateale, la cui concessione rientra nei poteri discrezionali
ed insindacabili del giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando l'entità della somma fissata e le eventuali difficoltà materiali del pagamento immediato”
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1490 del 29/03/1989).
Ciò comporta che la concessione della rateizzazione ed il numero delle rate concesse (purché, in quest'ultimo caso, non si ecceda la misura massima consentita dall'art. 495 c.p.c.) non sono sindacabili né dal debitore e né dal creditore, in quanto sono rimesse alla insindacabile discrezionalità del G.E..
L'ordinanza opposta, inoltre, differentemente da quanto dedotto dall'opponente, oltre alla somma precettata, che già include gli interessi riconosciuti dal titolo azionato (ossia “dalla domanda”,
non potendo quindi l'opponente invocare in sede esecutiva, in relazione alla somma dovuta, né interessi dal 10.08.2009 né la rivalutazione monetaria da tale data) “precisa che le rate dovranno
essere maggiorate degli interessi a scalare da calcolarsi al tasso
convenzionalmente pattuito”, risultando pertanto pienamente satisfattiva della pretesa per cui è stata chiesta l'esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei criteri minimi
(stante la semplicità delle questioni trattate) previsti dalla tabella n.
2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato,
complessità bassa, con esclusione della fase di istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta l'opposizione ex art. 617, c. 2 c.p.c. proposta dal e nei confronti di per la modifica Parte_1 CP_1
dell'ordinanza del 02.02.2024 resa dal G.E. nel proc. 108/2022 R.G.E.
di questo Tribunale;
Condanna la sig.ra al pagamento delle spese Parte_1
di lite nei confronti di che liquida in complessivi euro CP_1
2.906,00 oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani in data 18/11/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo AR AL
Tribunale di Trapani Sezione Civile