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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1048/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
CA DI Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL FF Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell' art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 9.12.2025,
vertente TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
difesi dagli avv.ti Annarita D'Ercole e Riccardo Veltri.
APPELLANTI
E
C.F. ), contumace. Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), e per essa (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 CP_3 P.IVA_4
nella sua qualità di procuratrice con rappresentanza, rappresentata e difesa dall'avv.
SS HI,
CONCLUSIONI
Gli appellanti hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 14525/2019 del
Tribunale di Roma:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
Accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione
e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3947/2016 emesso dal Tribunale di Roma. Accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative agli interessi e alla commissione di massimo scoperto per violazione della normativa anti-usura e/o per indeterminatezza dell'oggetto e, per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente n. 2555.67, epurandolo di tutte le somme illegittimamente addebitate.
In caso di accertamento di un saldo a credito in favore della condannare Parte_3
l'appellata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”.
La terza intervenuta ha chiesto il rigetto dell'appello. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e e proponevano, dinanzi al Tribunale di Pt_2 Parte_1 Parte_3
Roma, opposizione al decreto ingiuntivo n. 3947/2016 con veniva loro ingiunto il pagamento in favore della dell'importo di € 81.552,37, quale saldo Controparte_1
debitore del conto corrente n. 2555.67.
Essi lamentavano l'illegittimo addebito di somme a titolo di interessi, commissioni e spese, e chiedevano, all'esito della rideterminazione del saldo, previa espunzione delle poste illegittime, la revoca del decreto ingiuntivo e il pagamento dell'eventuale saldo positivo.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14525/2019, all'esito di C.T.U. contabile, rigettava l'opposizione, escludendo in particolare la sussistenza di usura.
3. Gli opponenti hanno proposto appello per i seguenti motivi.
Hanno lamentato che il Tribunale non aveva rilevato la pattuizione ab origine di tassi di interesse usurari.
Difatti il contratto conto corrente n. 2555.67 risultava affidato e in sede di affidamento le parti avevano concordato un tasso di interesse annuo, in caso di sconfinamento dall'affidamento concesso, pari al 14,650%, oltre una C.M.S. dello 1,250 % trimestrale che corrispondeva a un TAEG del 21,146% contro un limite soglia usura per il periodo di riferimento pari al 14,760%
4. Mentre la è rimasta contumace, si è costituita in Controparte_1
appello la cessionaria del credito la quale ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ha dedotto nel merito l'infondatezza dello stesso.
5. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (Cass. n. 18307/2015).
6. L'appello nel merito non è fondato.
Trattandosi di contratto di conto corrente affidato stipulato nell'anno 2008, il Tribunale
ha fatto corretta applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui “In tema di contratti bancari, l'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito
dalla legge di conversione n. 2 del 2009, in forza del quale, a partire dal 1 gennaio 2010, la
commissione di massimo scoperto (CMS) entra nel calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM)
rilevato dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ai fini
della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, non è norma di interpretazione
autentica dell'art. 644, comma 4, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento,
intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa normativa, anche regolamentare, tesa a stabilire
il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, come si evince sia
dall'espressa previsione, al comma 2 del detto art. 2 bis, di una disciplina transitoria da emanarsi in
sede amministrativa (in attesa della quale i criteri di determinazione del tasso soglia restano regolati
dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della ridetta disposizione), sia dalla norma
contenuta nel comma 3 del ridetto art. 2 bis (poi abrogato dall'art. 27 del d.l. n. 1 del 2012, conv. con
modif. dalla l. n. 27 del 2012), a tenore della quale "i contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
entro centocinquanta giorni dalla medesima data". (Cass. Sez. Un. n. 16303/2018, Rv. 649294 - 02)
E ancora nella medesima sentenza si afferma che “In tema di contratti bancari, con
riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1
gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di
conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta,
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata
comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione
di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà
la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi,
l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con
l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi
rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.” (Cass. Sez. Un. n.
16303/2018, Rv. 649294 – 01).
Gli appellanti invece si sono limitati a ribadire la necessità di una sommatoria di commissione di massimo scoperto e tasso d'interesse ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
7. Deve infine ritenersi inammissibile il profilo di doglianza relativo alla pretesa indeterminabilità della c.m.s., in quanto illustrato per la prima volta nella comparsa conclusionale.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL FF CA DI