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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3635/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Cristina Cafferata,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Rivara;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 12-13.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 26.5.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminata la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in RI AN (GE) il 25.5.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 2.1.2018) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. il Sig. impiegato presso la Fincantieri di RI AN (GE) da atto di essere CP_1
economicamente autosufficiente;
3. la Sig.ra da atto di essere infermiera, dunque, economicamente autosufficiente;
Pt_1
4. pertanto, attualmente la casa coniugale sita in Casarza Ligure (GE), Via San Lazzaro n. 9, condotta in locazione dai coniugi in costanza di matrimonio è stata lasciata al Signor
essendosi la moglie trasferita in altra abitazione prontamente reperita in RI CP_1
AN (GE), in attesa di trasferirsi – al termine dei lavori di ristrutturazione - nella nuova dimora acquistata nelle more sempre sita in RI AN (GE), Via Tino Paggi n. 16/11, unitamente al figlio e con il consenso del padre;
Per_1
5. i conti correnti intestati separatamente a ciascuno dei coniugi resteranno invariati;
6. i mezzi di proprietà della Signora resteranno nella disponibilità della medesima, Pt_1
mentre quelli di proprietà del Signor resteranno nella disponibilità del medesimo;
CP_1
7. i beni mobili contenuti nell'attuale casa famigliare sono già stati suddivisi fra i coniugi che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro in relazione a questi ultimi
Parte_2
8. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
9. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: un weekend alternato salvo diverse pattuizioni per impegni di lavoro (che comunque vedranno il recupero del weekend da parte del genitore che ha avuto l'impegno); 2/3 volte alla settimana (giorni concordati dai
3 genitori in base alle reciproche esigenze lavorative) - dopo l'uscita da scuola - Per_1
resterà con il Signor anche per il pernotto;
CP_1
10. durante le vacanze natalizie, il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 06 gennaio che verranno alternate di anno in anno tra i genitori, avendo cura di garantire che - nello stesso anno – il piccolo trascorra due festività con ogni genitore e che una delle due sia Natale o Capodanno;
le vigilie del 24 e del 31 dicembre verranno gestite in alternanza, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative dei ricorrenti, le necessità e i desideri del bambino;
durante le festività pasquali verranno alternate annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta;
11. durante le vacanze estive i genitori manterranno il regime di frequentazione con il minore sopra descritto avendo comunque la possibilità di trascorrere con lui un periodo più lungo durante l'estate (sino a 15 giorni - anche non consecutivi) in base alle esigenze lavorative di entrambi. Tale periodo verrà concordato entro il 10 maggio di ogni anno. Anche durante il periodo invernale il Signor potrà tenere con sé per una settimana CP_1 Per_1
consecutiva previo accordo con la Signora . In ogni caso, a fini organizzativi e nel Pt_1
rispetto dei desideri e degli impegni extrascolastici del minore, i ricorrenti avranno cura di comunicare il proprio piano ferie l'uno all'altra con congruo anticipo;
12. qualora uno dei genitori decida di trascorrere le ferie (estive e/o invernali) in località diversa da quella di residenza portando con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore, fornendo i recapiti di soggiorno. I viaggi programmati all'estero da uno dei genitori che voglia portare con se i figli, dovranno essere previamente concordati con l'altro, il quale avrà diritto di ricevere un programma relativo agli spostamenti dei figli con i necessari recapiti telefonici e la data del previsto rientro in Italia;
13. i genitori valuteranno congiuntamente e caso per caso, ogni diverso accordo rispetto a quanto sopra stabilito. In qualsivoglia ipotesi, ogni temporanea o definitiva modifica dovrà tenere in debita considerazione le esigenze, le condizioni di salute i desideri del minore e quelle dei genitori ed ogni eventuale variazione dovrà essere prospettata all'altro genitore con congruo anticipo, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse del bambino;
14. il Signor verserà alla Signora tramite accredito sul c/c n. CP_1 Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di
4 mantenimento per pari ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
15. la Signora , su accordo del Signor continuerà a percepire l'Assegno Unico Pt_1 CP_1
Universale, attualmente di circa € 50,00 e concordemente con il Signor ne deciderà CP_1
l'utilizzo in favore di Per_1
16. entrambi i genitori provvederanno al pagamento, sino alla concorrenza del 50%, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Sul punto si precisa che le parti si richiamano espressamente al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di
Genova, Sezione Famiglia, che elenca le spese straordinarie e nello specifico stabilisce quali di queste ultime devono essere preventivamente concordate e quali invece non richiedano il preventivo accordo;
17. ciascun genitore s'impegnerà ad evitare in ogni modo di intraprendere diverbi con l'altro o ad esternare commenti o frasi denigratorie sull'altro alla presenza del figlio, ad informare prontamente l'altro genitore di eventuali problemi di salute dei bambini (condividendo se del caso ogni referto o documento equipollente) a concordare incontri periodici aventi ad oggetto le opportune congiunte verifiche circa la buona crescita del figlio. I genitori s'impegnano, altresì, ad affrontare, congiuntamente e sollecitamente, se del caso con il sostegno di uno specialista, eventuali disagi che dovessero derivare al minore dalla separazione dei genitori;
18. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a introdurre gradualmente, con discrezione e rispetto di tutte le parti ma in particolare del bambino gli eventuali e/o futuri nuovi partners, avvisando, se del caso, l'altro genitore;
19. i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 6, parte II, serie C, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Ada Lucca Presidente dott. Marco Bonci Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Cristina Cafferata,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alfredo Rivara;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 12-13.11.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 26.5.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
esaminata la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in RI AN (GE) il 25.5.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, invero già interrotta;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 2.1.2018) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. il Sig. impiegato presso la Fincantieri di RI AN (GE) da atto di essere CP_1
economicamente autosufficiente;
3. la Sig.ra da atto di essere infermiera, dunque, economicamente autosufficiente;
Pt_1
4. pertanto, attualmente la casa coniugale sita in Casarza Ligure (GE), Via San Lazzaro n. 9, condotta in locazione dai coniugi in costanza di matrimonio è stata lasciata al Signor
essendosi la moglie trasferita in altra abitazione prontamente reperita in RI CP_1
AN (GE), in attesa di trasferirsi – al termine dei lavori di ristrutturazione - nella nuova dimora acquistata nelle more sempre sita in RI AN (GE), Via Tino Paggi n. 16/11, unitamente al figlio e con il consenso del padre;
Per_1
5. i conti correnti intestati separatamente a ciascuno dei coniugi resteranno invariati;
6. i mezzi di proprietà della Signora resteranno nella disponibilità della medesima, Pt_1
mentre quelli di proprietà del Signor resteranno nella disponibilità del medesimo;
CP_1
7. i beni mobili contenuti nell'attuale casa famigliare sono già stati suddivisi fra i coniugi che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro in relazione a questi ultimi
Parte_2
8. il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali esercitano congiuntamente Per_1
la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine;
9. il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Per_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: un weekend alternato salvo diverse pattuizioni per impegni di lavoro (che comunque vedranno il recupero del weekend da parte del genitore che ha avuto l'impegno); 2/3 volte alla settimana (giorni concordati dai
3 genitori in base alle reciproche esigenze lavorative) - dopo l'uscita da scuola - Per_1
resterà con il Signor anche per il pernotto;
CP_1
10. durante le vacanze natalizie, il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, nonché del 1° e del 06 gennaio che verranno alternate di anno in anno tra i genitori, avendo cura di garantire che - nello stesso anno – il piccolo trascorra due festività con ogni genitore e che una delle due sia Natale o Capodanno;
le vigilie del 24 e del 31 dicembre verranno gestite in alternanza, tenendo in debita considerazione le esigenze lavorative dei ricorrenti, le necessità e i desideri del bambino;
durante le festività pasquali verranno alternate annualmente le giornate di Pasqua e Pasquetta;
11. durante le vacanze estive i genitori manterranno il regime di frequentazione con il minore sopra descritto avendo comunque la possibilità di trascorrere con lui un periodo più lungo durante l'estate (sino a 15 giorni - anche non consecutivi) in base alle esigenze lavorative di entrambi. Tale periodo verrà concordato entro il 10 maggio di ogni anno. Anche durante il periodo invernale il Signor potrà tenere con sé per una settimana CP_1 Per_1
consecutiva previo accordo con la Signora . In ogni caso, a fini organizzativi e nel Pt_1
rispetto dei desideri e degli impegni extrascolastici del minore, i ricorrenti avranno cura di comunicare il proprio piano ferie l'uno all'altra con congruo anticipo;
12. qualora uno dei genitori decida di trascorrere le ferie (estive e/o invernali) in località diversa da quella di residenza portando con sé i figli dovrà avvisare l'altro genitore, fornendo i recapiti di soggiorno. I viaggi programmati all'estero da uno dei genitori che voglia portare con se i figli, dovranno essere previamente concordati con l'altro, il quale avrà diritto di ricevere un programma relativo agli spostamenti dei figli con i necessari recapiti telefonici e la data del previsto rientro in Italia;
13. i genitori valuteranno congiuntamente e caso per caso, ogni diverso accordo rispetto a quanto sopra stabilito. In qualsivoglia ipotesi, ogni temporanea o definitiva modifica dovrà tenere in debita considerazione le esigenze, le condizioni di salute i desideri del minore e quelle dei genitori ed ogni eventuale variazione dovrà essere prospettata all'altro genitore con congruo anticipo, tenendo comunque in primaria considerazione l'interesse del bambino;
14. il Signor verserà alla Signora tramite accredito sul c/c n. CP_1 Pt_1
[...], entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di
4 mantenimento per pari ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato Per_1
automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo;
15. la Signora , su accordo del Signor continuerà a percepire l'Assegno Unico Pt_1 CP_1
Universale, attualmente di circa € 50,00 e concordemente con il Signor ne deciderà CP_1
l'utilizzo in favore di Per_1
16. entrambi i genitori provvederanno al pagamento, sino alla concorrenza del 50%, delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio. Sul punto si precisa che le parti si richiamano espressamente al Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di
Genova, Sezione Famiglia, che elenca le spese straordinarie e nello specifico stabilisce quali di queste ultime devono essere preventivamente concordate e quali invece non richiedano il preventivo accordo;
17. ciascun genitore s'impegnerà ad evitare in ogni modo di intraprendere diverbi con l'altro o ad esternare commenti o frasi denigratorie sull'altro alla presenza del figlio, ad informare prontamente l'altro genitore di eventuali problemi di salute dei bambini (condividendo se del caso ogni referto o documento equipollente) a concordare incontri periodici aventi ad oggetto le opportune congiunte verifiche circa la buona crescita del figlio. I genitori s'impegnano, altresì, ad affrontare, congiuntamente e sollecitamente, se del caso con il sostegno di uno specialista, eventuali disagi che dovessero derivare al minore dalla separazione dei genitori;
18. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a introdurre gradualmente, con discrezione e rispetto di tutte le parti ma in particolare del bambino gli eventuali e/o futuri nuovi partners, avvisando, se del caso, l'altro genitore;
19. i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio”;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 6, parte II, serie C, anno 2019), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Ada Lucca
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