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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2024, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2595 / 2021
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. FASULO EMILIANO, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_1 C.F._1
MANUELA ANASTASI e MAIO MARIO, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2021, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2021 del 21/07/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, con cui le veniva ingiunto il rilascio di determinati documenti.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito,
contestava lo svolgimento di attività lavorativa da parte del dal 1 dicembre 2018 CP_1 al 29 febbraio 2020 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Controparte_1
esecutività del decreto emesso e, nel merito, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Con decreto del 29 giugno 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
Dovendosi, infatti, condividere l'opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “la competenza va determinata sulla base all'oggetto della domanda proposta dall'attore
e dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente
un'artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge),
mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente,
le sue contrarie prospettazioni dei fatti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10188 del 26/09/1995 e Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 16404 del 04/08/2005), appare evidente come essendo stata prospettata da parte opposta l'esistenza fra le parti di un contratto di agenzia, deve trovare applicazione,
ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente il disposto dell'art. 413,
comma 4°, secondo cui “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3)
dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentate di
commercio ovvero del titolare gli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art.
409”; pertanto, a prescindere dalla diversa qualificazione del rapporto prospettata da parte opponente (e di quanto si rileverà nel prosieguo), in forza delle allegazioni attoree non può che essere affermata la competenza di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,
essendo pacifico il domicilio di parte opposta in Agrigento.
Passando al merito, a parte opponente è stato ingiunta la consegna dei seguenti documenti:
copia di tutte le fatture emesse dalla Va. nel periodo compreso tra l'1.12.2018 ed il CP_2
29.02.2020, su tutto il territorio dell'Italia e per ogni e qualsivoglia attività intrapresa dall'azienda che costituisca fatturato e bilancio;
copia del Registro Iva delle fatture emesse ed estratto dei libri contabili, nella specie del Libro Giornale, relativamente alle operazioni compiute nel periodo compreso tra l'1.12.2018 e il 29.02.2020 su tutto il territorio dell'Italia.
Parte opponente ha, in primo luogo, contestato lo svolgimento di attività lavorativa dal 1
dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, asserendo che, dal 5 agosto 2019, la avrebbe Parte_1
stipulato un nuovo contratto avente il medesimo incarico di “supervisione tecnico e coordinamento dell'area commerciale”, sul medesimo territorio con la società austriaca denominata NGM HANDEL GMBH, il cui referente ed amministratore unico era sempre il ma evidenziando che il soggetto giuridico era mutato;
rilevava, dunque, Controparte_1
che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per un periodo successivo alla data 5
agosto 2019.
Orbene, nel contratto di agenzia prodotto (cfr. all. n. 1 al ricorso in opposizione) si legge che la durata del contratto era originariamente prevista dal 1 dicembre 2018 sino al 10.12.2019,
con rinnovo tacito annuale. Parte opponente ha poi prodotto un contratto, stipulato tra la stessa e la NGM Handel GmbH, in cui la data del 1 dicembre 2018 è stata sostituita da quella del 5 agosto 2019 (cfr. all. n. 3 al ricorso in opposizione), con validazione della sola parte opponente. Il medesimo contratto è stato pure prodotto da parte opposta (cfr. all. n. 7 alla memoria di costituzione), in seno al quale tuttavia non è menzionata la modifica suddetta;
la lettera di dimissioni, infine, è fatta a nome di nella qualità di amministratore CP_1
unico della NGM Handel GmbH.
Orbene, ciò che è possibile evincere dalla documentazione depositata, con ragionevole certezza, è che tra le parti sono sicuramente stati stipulati due diversi contratti, uno nella persona di e l'altro da , nella qualità di amministratore Controparte_1 Controparte_1
unico della NGM Handel GmbH. A prescindere dalla effettiva data di decorrenza del contratto stipulato n.q. di amministratore unico, occorre rilevare che non è stata provata alcuna disdetta del primo contratto;
pertanto, deve desumersi che lo stesso si sia mantenuto in vigore sino alle dimissioni del 23 febbraio 2020 che, per pacifica ammissione di entrambe le parti, ha posto fine ad ogni rapporto di lavoro intercorrente tra le stesse.
Sotto il profilo temporale, dunque, deve confermarsi la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, deve argomentarsi con riferimento alla legittimità della documentazione richiesta.
Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1749, 3 comma, c.c. “L'agente ha diritto di
esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Il punto n. 4 del contratto prevede che: “Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
incarico, all'incaricato spetta un compenso annuo determinato da una quota fissa ed una variabile,
come di seguito specificato: a) a titolo di compenso fisso ed invariabile la percentuale del 2% sul
fatturato di tutte le zone di competenza;
b) a titolo di compenso variabile un compenso pari all'1%
delle provvigioni maturate dagli agenti coordinati facendo la differenza tra il fatturato in aumento
tra due anni”.
E' evidente che, dovendosi il compenso calcolare in misura percentuale rispetto al “fatturato di tutte le zone di competenza” e “facendo la differenza tra il fatturato in aumento tra due anni”, risulta imprescindibile per parte opposta prendere visione della documentazione contabile della società al fine di verificare il corretto calcolo delle proprie spettanze.
D'altronde, un principio di prova parte opposta l'ha ricavato dall'accesso effettuato con istanza del 01.03.2021 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Roma, da cui ha verificato un totale fatturato nell'anno 2019 maggiore, in misura proporzionale, al compenso a lui versato.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, cui si conferisce esecutorietà;
condanna parte opponente alle spese di lite che si liquidano in euro 515,00 oltre iva, cpa come per legge e spese generali.
Così deciso in Agrigento, il 27/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.11.2024 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2595 / 2021
promossa da
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. FASULO EMILIANO, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. ti Controparte_1 C.F._1
MANUELA ANASTASI e MAIO MARIO, giusta procura in atti,
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2021, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 158/2021 del 21/07/2021, emesso dal Tribunale
Ordinario di Agrigento, con cui le veniva ingiunto il rilascio di determinati documenti.
Eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito;
nel merito,
contestava lo svolgimento di attività lavorativa da parte del dal 1 dicembre 2018 CP_1 al 29 febbraio 2020 e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di concedere la provvisoria Controparte_1
esecutività del decreto emesso e, nel merito, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con vittoria di spese.
Con decreto del 29 giugno 2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
L'opposizione non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente.
Dovendosi, infatti, condividere l'opinione della consolidata giurisprudenza di legittimità
secondo cui “la competenza va determinata sulla base all'oggetto della domanda proposta dall'attore
e dell'esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente
un'artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge),
mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente,
le sue contrarie prospettazioni dei fatti” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10188 del 26/09/1995 e Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 16404 del 04/08/2005), appare evidente come essendo stata prospettata da parte opposta l'esistenza fra le parti di un contratto di agenzia, deve trovare applicazione,
ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente il disposto dell'art. 413,
comma 4°, secondo cui “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3)
dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentate di
commercio ovvero del titolare gli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'art.
409”; pertanto, a prescindere dalla diversa qualificazione del rapporto prospettata da parte opponente (e di quanto si rileverà nel prosieguo), in forza delle allegazioni attoree non può che essere affermata la competenza di questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro,
essendo pacifico il domicilio di parte opposta in Agrigento.
Passando al merito, a parte opponente è stato ingiunta la consegna dei seguenti documenti:
copia di tutte le fatture emesse dalla Va. nel periodo compreso tra l'1.12.2018 ed il CP_2
29.02.2020, su tutto il territorio dell'Italia e per ogni e qualsivoglia attività intrapresa dall'azienda che costituisca fatturato e bilancio;
copia del Registro Iva delle fatture emesse ed estratto dei libri contabili, nella specie del Libro Giornale, relativamente alle operazioni compiute nel periodo compreso tra l'1.12.2018 e il 29.02.2020 su tutto il territorio dell'Italia.
Parte opponente ha, in primo luogo, contestato lo svolgimento di attività lavorativa dal 1
dicembre 2018 al 29 febbraio 2020, asserendo che, dal 5 agosto 2019, la avrebbe Parte_1
stipulato un nuovo contratto avente il medesimo incarico di “supervisione tecnico e coordinamento dell'area commerciale”, sul medesimo territorio con la società austriaca denominata NGM HANDEL GMBH, il cui referente ed amministratore unico era sempre il ma evidenziando che il soggetto giuridico era mutato;
rilevava, dunque, Controparte_1
che il decreto ingiuntivo non poteva essere emesso per un periodo successivo alla data 5
agosto 2019.
Orbene, nel contratto di agenzia prodotto (cfr. all. n. 1 al ricorso in opposizione) si legge che la durata del contratto era originariamente prevista dal 1 dicembre 2018 sino al 10.12.2019,
con rinnovo tacito annuale. Parte opponente ha poi prodotto un contratto, stipulato tra la stessa e la NGM Handel GmbH, in cui la data del 1 dicembre 2018 è stata sostituita da quella del 5 agosto 2019 (cfr. all. n. 3 al ricorso in opposizione), con validazione della sola parte opponente. Il medesimo contratto è stato pure prodotto da parte opposta (cfr. all. n. 7 alla memoria di costituzione), in seno al quale tuttavia non è menzionata la modifica suddetta;
la lettera di dimissioni, infine, è fatta a nome di nella qualità di amministratore CP_1
unico della NGM Handel GmbH.
Orbene, ciò che è possibile evincere dalla documentazione depositata, con ragionevole certezza, è che tra le parti sono sicuramente stati stipulati due diversi contratti, uno nella persona di e l'altro da , nella qualità di amministratore Controparte_1 Controparte_1
unico della NGM Handel GmbH. A prescindere dalla effettiva data di decorrenza del contratto stipulato n.q. di amministratore unico, occorre rilevare che non è stata provata alcuna disdetta del primo contratto;
pertanto, deve desumersi che lo stesso si sia mantenuto in vigore sino alle dimissioni del 23 febbraio 2020 che, per pacifica ammissione di entrambe le parti, ha posto fine ad ogni rapporto di lavoro intercorrente tra le stesse.
Sotto il profilo temporale, dunque, deve confermarsi la legittimità del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, deve argomentarsi con riferimento alla legittimità della documentazione richiesta.
Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 1749, 3 comma, c.c. “L'agente ha diritto di
esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni
liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili”.
Il punto n. 4 del contratto prevede che: “Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente
incarico, all'incaricato spetta un compenso annuo determinato da una quota fissa ed una variabile,
come di seguito specificato: a) a titolo di compenso fisso ed invariabile la percentuale del 2% sul
fatturato di tutte le zone di competenza;
b) a titolo di compenso variabile un compenso pari all'1%
delle provvigioni maturate dagli agenti coordinati facendo la differenza tra il fatturato in aumento
tra due anni”.
E' evidente che, dovendosi il compenso calcolare in misura percentuale rispetto al “fatturato di tutte le zone di competenza” e “facendo la differenza tra il fatturato in aumento tra due anni”, risulta imprescindibile per parte opposta prendere visione della documentazione contabile della società al fine di verificare il corretto calcolo delle proprie spettanze.
D'altronde, un principio di prova parte opposta l'ha ricavato dall'accesso effettuato con istanza del 01.03.2021 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
di Roma, da cui ha verificato un totale fatturato nell'anno 2019 maggiore, in misura proporzionale, al compenso a lui versato.
Per le ragioni suesposte, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigetta il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, cui si conferisce esecutorietà;
condanna parte opponente alle spese di lite che si liquidano in euro 515,00 oltre iva, cpa come per legge e spese generali.
Così deciso in Agrigento, il 27/11/2024.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo