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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4518 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini
n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -autorizzare Parte_1
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente,
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Cagliari (CA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome e che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio prenome ” con quello di “ ”. Parte_1 Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari,
[...]
premesso di aver sempre manifestato fin dall'infanzia una sua natura psicologica e Parte_1
comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale è stata seguita dalla Dott.ssa di aver effettuato con la dott.ssa predetta un percorso di psicodiagnostica insieme Persona_2
a un iter psicologico integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso;
di essersi altresì sottoposto a cure ormonali con ormoni di sesso femminile nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso MtF con l'endocrinologa Dott.ssa ; di aver Persona_3
ricevuto la diagnosi di disforia di genere ed il nulla osta alla terapia ormonale femminilizzante;
di presentarsi al femminile e di vivere con sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
nonché la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome . Persona_1
All'udienza del 12.12.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati.
Sono comparsi personalmente anche i genitori della ricorrente che hanno affermato concordemente:
“stiamo sostenendo nella sua scelta nostro figlio e in casa e tra parenti è identificato come e Per_1
così anche tra gli amici. Da quando era adolescente ha manifestato la sua difficoltà e sofferenza nell'identificarsi nel genere maschile e ne ha parlato prima con la madre dopo poco con il padre.
abbiamo valutato e preso atto della scelta che non è mai parsa frutto di un capriccio ma motivata e reale.” Il Giudice, dato atto che la ricorrente si presenta con abbigliamento e fattezza femminili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione psicologica specialistica della dott.ssa e dalla certificazione endocrinologica a firma del dott.ssa Persona_2 [...]
, risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale Per_3
caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere femminile e, altresì, che dal 2022 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da maschile a femminile sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale femminilizzata nel 2023, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già
evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso femminilizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile a in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella femminile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso .
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015
ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150
del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali
caratteristiche (…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
La Corte ha riconosciuto l'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere, che può
avvenire anche senza intervento chirurgico, adeguando l'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici: “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Nella fattispecie, gli specialisti che hanno seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso,
nel confermare la diagnosi di disforia di genere, hanno rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere. La relazione del 27.06.2024 rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere femminile risulta stabile e positivamente integrata e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto, può
desumersi l'opportunità che parte ricorrente sia autorizzata alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico (autorizzazione peraltro non più necessaria stante l'intervento su richiamato della corte costituzionale). Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di nato a [...] il [...] Parte_1
e residente ivi residente nella via Matteo Bandello n. 113 come segue:
laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso maschile” deve invece leggersi: “di sesso
femminile”; e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi Parte_1
scritto il prenome “ ”; Persona_1
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla per le spese.
Cagliari, il 20.5.2025 Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4518 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2024, promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma al Viale G. Mazzini
n.113 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Guercio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo
attrice
nei confronti di
Controparte_1
convenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -autorizzare Parte_1
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dal ricorrente,
ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Cagliari (CA) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome e che, a tal fine, egli intende sostituire il proprio prenome ” con quello di “ ”. Parte_1 Persona_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla Procura della Repubblica di Cagliari,
[...]
premesso di aver sempre manifestato fin dall'infanzia una sua natura psicologica e Parte_1
comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile;
di presentare una disforia di genere in conseguenza della quale è stata seguita dalla Dott.ssa di aver effettuato con la dott.ssa predetta un percorso di psicodiagnostica insieme Persona_2
a un iter psicologico integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso;
di essersi altresì sottoposto a cure ormonali con ormoni di sesso femminile nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso MtF con l'endocrinologa Dott.ssa ; di aver Persona_3
ricevuto la diagnosi di disforia di genere ed il nulla osta alla terapia ormonale femminilizzante;
di presentarsi al femminile e di vivere con sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato.
Tanto premesso, parte attrice ha domandato l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili;
nonché la rettifica del suo atto di nascita, con l'attribuzione del sesso femminile e del nome . Persona_1
All'udienza del 12.12.2024 parte attrice, comparsa personalmente, ha confermato la domanda e i fatti allegati.
Sono comparsi personalmente anche i genitori della ricorrente che hanno affermato concordemente:
“stiamo sostenendo nella sua scelta nostro figlio e in casa e tra parenti è identificato come e Per_1
così anche tra gli amici. Da quando era adolescente ha manifestato la sua difficoltà e sofferenza nell'identificarsi nel genere maschile e ne ha parlato prima con la madre dopo poco con il padre.
abbiamo valutato e preso atto della scelta che non è mai parsa frutto di un capriccio ma motivata e reale.” Il Giudice, dato atto che la ricorrente si presenta con abbigliamento e fattezza femminili, non ha ritenuto necessario procedere ad ulteriore istruzione e ha trattenuto la causa in decisione.
*****
La domanda è fondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare, dalla relazione psicologica specialistica della dott.ssa e dalla certificazione endocrinologica a firma del dott.ssa Persona_2 [...]
, risulta che parte attrice ha manifestato fin dall'infanzia e poi in età adolescenziale Per_3
caratteri psicologici e comportamentali tipici della varianza di genere con una identificazione con il genere femminile e, altresì, che dal 2022 ha intrapreso un percorso psicoterapeutico finalizzato al supporto nella transizione di genere da maschile a femminile sottoponendosi anche ad apposita terapia ormonale femminilizzata nel 2023, ancora in corso, a seguito della quale si sarebbero già
evidenziate nella persona modificazioni fisiche in senso femminilizzante.
L'unica peculiarità del caso concreto consiste nel fatto che l'attore non ha effettuato un intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, ed ha chiesto la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile da maschile a femminile a in quanto l'identità sessuale percepita da parte dell'istante è sicuramente quella femminile.
Occorre, pertanto, verificare in primo luogo se la normativa in tema di rettifica di attribuzione di sesso introdotta dalla legge 14.04.1982 n. 164, in parte sostituita dalla disciplina contenuta nell'art. 31 D. Lgs. 01.09.2011 n. 150, consenta l'accoglimento della domanda anche in assenza di un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali. Si osserva che il legislatore invero non ha disciplinato tutti gli aspetti del transessualismo, ma solo i profili attinenti alla rettificazione dell'attribuzione del sesso .
In proposito, appare significativo che l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico‐chirurgico va autorizzato dal Tribunale quando "lo ritenga necessario", sicché il legislatore ha rimesso esclusivamente al Giudice tale valutazione, trascurando di specificare i presupposti e di esaminare le peculiarità della situazione del transessuale, anche se il controllo da parte del giudice sulla necessità del trattamento non può certamente risolversi in una valutazione circa l'opportunità o la convenienza in sé dell'intervento, ma va effettuato in ragione della necessità
dell'intervento ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali.
In ogni caso, quanto alla assenza, allo stato, dell'intervento chirurgico di conversione di sesso dal maschile al maschile, osserva il Collegio che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/2015
ha sciolto ogni residuo dubbio stabilendo che "Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150
del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale …….la complessità del percorso individuale rivolto a comporre un carattere distintivo costitutivo dell'identità personale inducono a ritenere anche alla stregua delle coincidenti indicazioni della scienza medica e psicologica che il mutamento di sesso sia una scelta personale tendenzialmente immutabile sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive mutazioni dei caratteri sessuali secondari estetico somatici ed ormonali (…). Tali
caratteristiche (…) inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali una interpretazione degli articoli 1 e 3 della L 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando è necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”.
Ed ancora la Corte Costituzionale, con sentenza del 21 ottobre 2015 n. 221, ha poi così stabilito :
“la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più
esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti”. Deve pertanto rilevarsi che “Interpretata alla luce dei diritti della persona la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche,
ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Con recente sentenza n. 143/2024 la Corte Costituzione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 nella parte in cui richiede l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione.
La Corte ha riconosciuto l'evoluzione delle pratiche mediche nella transizione di genere, che può
avvenire anche senza intervento chirurgico, adeguando l'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici: “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, giacché il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto.
Nella fattispecie, gli specialisti che hanno seguito parte attrice nel percorso psicologico intrapreso,
nel confermare la diagnosi di disforia di genere, hanno rilevato in particolare che il disagio relativo all'incongruenza tra il genere assegnato e quello esperito perdura dall'infanzia ed è tale da soddisfare i criteri stabiliti del DSM V per la disforia di genere. La relazione del 27.06.2024 rileva che non sono emersi aspetti psicopatologici tali da controindicare la prosecuzione dell'assunzione di trattamento ormonale affermativo e di interventi irreversibili.
Emerge, pertanto, sulla base della storia anche clinica del paziente, che l'identificazione nel genere femminile risulta stabile e positivamente integrata e non vi sono elementi tali da far ritenere che il percorso di transizione avviato dal paziente possa considerarsi reversibile e, pertanto, può
desumersi l'opportunità che parte ricorrente sia autorizzata alla modifica dei dati anagrafici anche senza attendere e/o procedere all'intervento chirurgico (autorizzazione peraltro non più necessaria stante l'intervento su richiamato della corte costituzionale). Ciò in considerazione del persistere di un intenso disagio, tale da comprometterne la qualità della vita in tutte quelle situazioni in cui compare la sua identità biologica maschile e quindi, ad esempio, laddove abbia ad emergere una discrepanza tra l'apparire e il suo riconoscimento a livello burocratico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento della domanda, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
Cagliari di rettificare l'atto di nascita di nato a [...] il [...] Parte_1
e residente ivi residente nella via Matteo Bandello n. 113 come segue:
laddove, nell'atto di nascita è scritto “di sesso maschile” deve invece leggersi: “di sesso
femminile”; e laddove è indicato in “ ” il prenome debba invece intendersi Parte_1
scritto il prenome “ ”; Persona_1
2. dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente provveda alle conseguenti annotazioni;
3. autorizza la parte attrice a sottoporsi ai trattamenti medico chirurgici di mutamento dei caratteri sessuali primari e di adeguamento del proprio corpo agli aspetti somatici femminili,
siano essi demolitivi che ricostruttivi;
4. dispone che, in caso di diffusione della sentenza, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata;
5. nulla per le spese.
Cagliari, il 20.5.2025 Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti