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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 7372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7372 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41253 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa n.r.g. 46553/2024 entrambe discusse e decise all'udienza del giorno 24.6.2025 e vertenti
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Parte_1 dei Mellini n. 44 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.11.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che l' con nota del 30.5.2024, le CP_1 aveva comunicato l'esistenza di un debito complessivo pari ad euro 11.612,11 sulla sua pensione cat. INVCIV n.07085017, imputato al periodo dal 1.9.2022 al 30.6.2024, con la seguente motivazione: “- E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” e di aver proposto l'8.7.2024 ricorso amministrativo, respinto il 2.8.2024, essendo stata riconosciuta, a seguito di
1 visita di revisione del 3.10.2023, con verbale del 22.4.2024, invalida civile all'80% con decorrenza dal mese di settembre 2022. La ricorrente deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con il verbale del CP_1
20.5.2021 e con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.1.2020, quando era ancora minorenne;
che erroneamente, in data 3.8.2022, aveva proposto - assistita da patronato - domanda di aggravamento dell'invalidità civile;
che con pec del 6.3.2023 e del 19.4.2023 aveva chiesto l'annullamento della domanda precedente;
che con comunicazione del 23.8.2023, l' la convocava a CP_1 visita per il 3.10.2023, a cui non si presentava;
che con nota del 21.3.2024 veniva convocata a visita di revisione del 22.4.2024 con riferimento al solo accertamento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92; che l' con verbale CP_1 del 22.4.2024, accertava nei suoi confronti un'invalidità civile pari all'80% con decorrenza dalla domanda del 3.8.2022. Concludeva, quindi, chiedendo di annullare il provvedimento di indebito, datato 30.5.2024, in ragione dell'illegittimità del procedimento amministrativo caratterizzato dalla carenza della convocazione a visita di revisione o, in subordine, di dichiarare l'illegittimità dell'indebito riferito al periodo dal 1.9.2022 al 22.4.2024, potendo la ripetizione delle somme percepite limitarsi al solo periodo successivo alla data della visita di revisione del 22.4.2024. Con successivo ricorso depositato il 18.12.2024 (n.r.g. 46553/2024) la ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale rappresentando che con nota del 30.5.2024, l' le aveva comunicato l'indebito complessivo di euro 8.815,19 CP_1 sulla sua pensione cat. INVCIV n.07085017, imputato al periodo dal 1.9.2022 al 30.6.2024, con la seguente motivazione: “- a seguito di verifiche è emerso che Lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/09/2022 al 30/06/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07085952 per un importo complessivo di euro 8.815,19 per i seguenti motivi: ricostituzione cambio fascia. È stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; di aver proposto l'8.7.2024 ricorso amministrativo sul quale l'Istituto non aveva provveduto. Lamentava la genericità della pretesa e nel merito deduceva l'infondatezza dell'indebito e l'irripetibilità delle somme contestate, chiedendo di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 30.5.2024 accertando che nulla è dovuto. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' in entrambi i processi così CP_1 ricostruendo i fatti rilevanti ai fini della decisione:
- la era stata riconosciuta titolare del diritto all'indennità di Pt_1 accompagnamento a decorrere dal 24.1.2020 e con rivedibilità a maggio 2024;
- in data 3.8.2022, il giorno successivo al compimento della maggiore età era stata presentata domanda di invalidità civile ricevuta con domus 3930934605347 e altra domanda finalizzata al collocamento mirato con domus 3930934605348;
- per il riconoscimento dei benefici connessi al collocamento mirato, previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il messaggio n. 1446 del 18 aprile 2023 CP_1 stabiliva l'obbligo per il maggiorenne di presentare una nuova domanda di invalidità civile;
- le istanze di annullamento formulate via pec dalla ricorrente si riferivamo alla sola domanda di invalidità civile, inviata il 3 agosto 2022, avente numero domus 3930934605347;
2 - la convocazione a visita del 23 agosto 2023, disertata dalla era Pt_1 afferente alla domanda del 3 agosto 2022 relativa all'invalidità civile e ai benefici di cui alla Legge 68/99;
- la competente commissione medico legale, in data 22.4.2024, a seguito di revisione, aveva accertato l'invalidità civile della di nella misura dell'80%, a Pt_1 decorrere dalla data della domanda del 3 agosto 2022, non sufficiente ad integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità con maggiorazione spettante al compimento della maggiore età ai minori titolari di indennità di accompagnamento;
- in data 16 maggio 2024, l' provvedeva al ricalcolo della prestazione in CP_1 godimento individuando un debito di euro 11.612,11, per il periodo dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2024, richiesto in restituzione con la nota oggetto di impugnazione nel presente ricorso. L' sosteneva che la ripetizione delle somme ritenute indebitamente erogate CP_1 fosse giustificata della condotta della ricorrente connotata dalla piena consapevolezza del possibile esito sfavorevole della visita, ragione per cui si sarebbe sottratta all'accertamento disposto in sede amministrativa, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2033 c.c., stante l'impossibilità di riconoscere l'operatività della tutela del legittimo affidamento. In merito, invece, al procedimento n.r.g. 46553/2024 l' contestava la CP_1 fondatezza delle censure fatte valere dalla ricorrente osservando che la Pt_1 aveva ricevuto per il periodo da settembre 2022 a giugno 2024 un pagamento non dovuto a titolo di maggiorazione sociale e l'indebito nasceva da una ricostituzione per cambio fascia lavorata d'ufficio in data 16 maggio 2024, a seguito di riconoscimento di un'invalidità parziale (80%) con decorrenza 09/2022 come stabilito dal verbale sanitario definito in data 22 aprile 2024 su domanda di aggravamento presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2022. All'udienza dell'11.2.2025 il giudice, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del processo n.r.g. 46553/2024 al più antico recante n.r.g. 41253/2024, e stante la natura documentale della vertenza, rinviava per discussione all'udienza del 24.6.2025 nella quale la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
1. L'odierna controversia ha ad oggetto due indebiti:
- l'indebito (di cui alla comunicazione 30.5.2024) di euro 11.612,11 per il pagamento non dovuto dell'indennità di accompagnamento dal 1.9.2022 al 30.6.2024;
- l'indebito (di cui alla comunicazione 30.5.2024) di euro 8.815,19 per il pagamento non dovuto della maggiorazione sociale sull'indennità di accompagnamento dal 1.9.2022 al 30.6.2024.
2. Si verte, pertanto, in materia di indebito assistenziale. Non nuoce richiamare brevemente i principi generali in materia. Come noto, il sottosistema dell'indebito assistenziale, che viene qui in rilievo, è privo di una specifica disciplina positiva e si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune. Tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile ha individuato, in materia di indebito assistenziale, la regola dell'applicazione delle norme positive che fanno riferimento
3 alla mancanza dei requisiti di legge in generale (Cass. 19638/15, Cass. 8970/14, Cass. 1446/08, Cass. 7048/06) e quindi in sostanza degli artt. 3 ter del d.l. 850/1976 conv. in L. 29/1977 e dell'art. 3 comma 10 del d.l. 173/88 conv. in L. 291/88 che stabiliscono che gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno facoltà in qualsiasi momento di accertare la sussistenza delle condizioni per il loro godimento disponendo l'eventuale revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Queste norme, che recano una disciplina ad hoc delle prestazioni assistenziali sono norme speciali che derogano la disciplina comune sull'indebito e prevalgono su di essa (Cass. 28613/18, Cass. 19638/15). Pertanto, il principio generale del sistema è che l'accertamento dei requisiti (sanitari e reddituali) e della loro permanenza abbia natura di atto ricognitivo e non di atto concessorio-provvedimentale nel momento genetico, né di atto provvedimentale-costitutivo nel momento della cessazione (Cass. 6610/2005): i requisiti (sanitari e reddituali) sono strutturali al diritto e discendono dalla legge. Dunque diritto nasce e cessa con l'accertamento tecnico. Tali considerazioni, applicate alla fase della verifica della permanenza dei requisiti, comportano che è dal momento dell'accertamento del loro venire meno che il diritto si estingue e che da quel momento i ratei non sono più dovuti. Con riguardo in particolare al venire meno dei requisiti sanitari è ripetibile solo quanto pagato dopo l'accertamento negativo (cioè dopo la visita). In generale in tema di sopravenuta mancanza delle condizioni (es. reddituali) per il godimento delle prestazioni assistenziali il principio è quello della non retroattività del provvedimento di revoca o rettifica. Tale principio trova tuttavia un temperamento, sempre secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di dolo del percettore, che ricorre in casi che a priori escludano qualsiasi affidamento come ad esempio quando l'erogazione sia avvenuta in favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale (Cass. 12406/03), o ancora nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa, o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato (Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che il dolo dell'accipiens deve ritenersi altresì integrato nell'ipotesi in cui questi abbia violato l'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali rilevanti ai fini del trattamento CP_1 pensionamento. In tutti questi casi si riespande, dunque, la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. e quindi le prestazioni erogate sono ripetibili senza limiti, fuorchè quello della prescrizione decennale.
3. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie deve anzitutto affermarsi che è priva di fondamento la censura, sollevata dalla ricorrente, di illegittimità del procedimento amministrativo di revisione che ha condotto alla richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' atteso che - secondo il CP_1 richiamato orientamento della Suprema Corte – il procedimento amministrativo che ci occupa ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e dunque l'inosservanza da parte dell' proprie del Controparte_2
4 procedimento, e più in generale dei precetti di buona fede e correttezza, non incide sul rapporto obbligatorio sottostante, che nasce "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti. Ne consegue che ciò che rileva in sede giudiziale non è la legittimità del procedimento amministrativo in sé e per sé considerato, ma è unicamente la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto in relazione al quale si agisce, in difetto dei quali, la ricorrente non può fondare la pretesa giudiziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' (Cass. 30661/24). CP_1
4. Ora è proprio avendo riguardo ai fatti costitutivi del diritto, che deve affermarsi che la ricorrente avesse pieno titolo di mantenere i ratei della prestazione (indennità di accompagnamento) fino alla data della visita di revisione avvenuta il 22.4.2024. Infatti in base al complesso di norme sopra richiamate in materia di indebito assistenziale, per espressa previsione normativa, la revoca della prestazione in godimento ha efficacia solo dalla data della visita di verifica e dunque l'acclarata insussistenza del requisito sanitario non può mai condurre alla ripetizione dei ratei corrisposti dalla data di presentazione della domanda amministrativa (nella specie domanda di aggravamento del 3.8.2022) fino alla data della visita stante – si ribadisce - la peculiarità della disciplina dell'indebito assistenziale che tutela l'affidamento incolpevole dell'accipiens in merito alla definitività delle prestazioni patrimoniali erogate sino alla data della visita medica. Né d'altro canto ricorre qui un'ipotesi di dolo dell'assicurata. Fermo questo assorbente e dirimente rilievo deve inoltre osservarsi, per un verso, che la ricorrente con la pec del 6.3.2023 riscontrata dall' (cfr. docc. 8 e 9 CP_1 fasc. ricorrente) ha manifestato esplicitamente la volontà di revocare la domanda del 3.8.2022 di aggravamento dell'invalidità civile indicando il numero di domus relativa all'indennità di accompagnamento (3930934605347); e che, per altro verso, la buona fede della ricorrente può ricavarsi proprio dalla mancata ricezione della convocazione a visita del 22.4.2024 per la revisione dell'invalidità civile, circostanza questa non espressamente contestata dall'Ente che non produce, a titolo di confutazione, la comunicazione della convocazione integrale della visita di revisione e che può ritenersi sufficiente a cristallizzare nella ricorrente, data anche la giovane età, la convinzione della definitività della prestazione assistenziale in godimento.
5. Pertanto, la domanda attorea di accertamento negativo dell'indebito oggetto della presente causa e di quella riunita deve essere accolta con riferimento alla ripetizione dei ratei erogati dal 1.9.2022 al 22.4.2024 essendo dovute dalla
[...] nei confronti dell' le sole somme ricevute da detta data (22.4.2024) Pt_1 CP_1 sino al 30.6.2024 a titolo di indennità di accompagnamento e di maggiorazione sociale.
6. La complessità delle questioni trattate induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
5 - dichiara l'illegittimità dell'indebito di cui alle note del 30.5.2024 oggetto dei presenti procedimenti riuniti, relativamente al periodo dal 1.9.2022 al 22.4.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 24.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 41253 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui è riunita la causa n.r.g. 46553/2024 entrambe discusse e decise all'udienza del giorno 24.6.2025 e vertenti
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Parte_1 dei Mellini n. 44 presso e nello studio dell'avv. Jacopo Arcangeli che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Maria Grazia Pancalli per procura in atti
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 12.11.2024 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo che l' con nota del 30.5.2024, le CP_1 aveva comunicato l'esistenza di un debito complessivo pari ad euro 11.612,11 sulla sua pensione cat. INVCIV n.07085017, imputato al periodo dal 1.9.2022 al 30.6.2024, con la seguente motivazione: “- E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante” e di aver proposto l'8.7.2024 ricorso amministrativo, respinto il 2.8.2024, essendo stata riconosciuta, a seguito di
1 visita di revisione del 3.10.2023, con verbale del 22.4.2024, invalida civile all'80% con decorrenza dal mese di settembre 2022. La ricorrente deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con il verbale del CP_1
20.5.2021 e con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.1.2020, quando era ancora minorenne;
che erroneamente, in data 3.8.2022, aveva proposto - assistita da patronato - domanda di aggravamento dell'invalidità civile;
che con pec del 6.3.2023 e del 19.4.2023 aveva chiesto l'annullamento della domanda precedente;
che con comunicazione del 23.8.2023, l' la convocava a CP_1 visita per il 3.10.2023, a cui non si presentava;
che con nota del 21.3.2024 veniva convocata a visita di revisione del 22.4.2024 con riferimento al solo accertamento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92; che l' con verbale CP_1 del 22.4.2024, accertava nei suoi confronti un'invalidità civile pari all'80% con decorrenza dalla domanda del 3.8.2022. Concludeva, quindi, chiedendo di annullare il provvedimento di indebito, datato 30.5.2024, in ragione dell'illegittimità del procedimento amministrativo caratterizzato dalla carenza della convocazione a visita di revisione o, in subordine, di dichiarare l'illegittimità dell'indebito riferito al periodo dal 1.9.2022 al 22.4.2024, potendo la ripetizione delle somme percepite limitarsi al solo periodo successivo alla data della visita di revisione del 22.4.2024. Con successivo ricorso depositato il 18.12.2024 (n.r.g. 46553/2024) la ricorrente adiva nuovamente l'intestato Tribunale rappresentando che con nota del 30.5.2024, l' le aveva comunicato l'indebito complessivo di euro 8.815,19 CP_1 sulla sua pensione cat. INVCIV n.07085017, imputato al periodo dal 1.9.2022 al 30.6.2024, con la seguente motivazione: “- a seguito di verifiche è emerso che Lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/09/2022 al 30/06/2024, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n.07085952 per un importo complessivo di euro 8.815,19 per i seguenti motivi: ricostituzione cambio fascia. È stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”; di aver proposto l'8.7.2024 ricorso amministrativo sul quale l'Istituto non aveva provveduto. Lamentava la genericità della pretesa e nel merito deduceva l'infondatezza dell'indebito e l'irripetibilità delle somme contestate, chiedendo di dichiarare illegittimo ed annullare il provvedimento del 30.5.2024 accertando che nulla è dovuto. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' in entrambi i processi così CP_1 ricostruendo i fatti rilevanti ai fini della decisione:
- la era stata riconosciuta titolare del diritto all'indennità di Pt_1 accompagnamento a decorrere dal 24.1.2020 e con rivedibilità a maggio 2024;
- in data 3.8.2022, il giorno successivo al compimento della maggiore età era stata presentata domanda di invalidità civile ricevuta con domus 3930934605347 e altra domanda finalizzata al collocamento mirato con domus 3930934605348;
- per il riconoscimento dei benefici connessi al collocamento mirato, previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il messaggio n. 1446 del 18 aprile 2023 CP_1 stabiliva l'obbligo per il maggiorenne di presentare una nuova domanda di invalidità civile;
- le istanze di annullamento formulate via pec dalla ricorrente si riferivamo alla sola domanda di invalidità civile, inviata il 3 agosto 2022, avente numero domus 3930934605347;
2 - la convocazione a visita del 23 agosto 2023, disertata dalla era Pt_1 afferente alla domanda del 3 agosto 2022 relativa all'invalidità civile e ai benefici di cui alla Legge 68/99;
- la competente commissione medico legale, in data 22.4.2024, a seguito di revisione, aveva accertato l'invalidità civile della di nella misura dell'80%, a Pt_1 decorrere dalla data della domanda del 3 agosto 2022, non sufficiente ad integrare il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione di inabilità con maggiorazione spettante al compimento della maggiore età ai minori titolari di indennità di accompagnamento;
- in data 16 maggio 2024, l' provvedeva al ricalcolo della prestazione in CP_1 godimento individuando un debito di euro 11.612,11, per il periodo dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2024, richiesto in restituzione con la nota oggetto di impugnazione nel presente ricorso. L' sosteneva che la ripetizione delle somme ritenute indebitamente erogate CP_1 fosse giustificata della condotta della ricorrente connotata dalla piena consapevolezza del possibile esito sfavorevole della visita, ragione per cui si sarebbe sottratta all'accertamento disposto in sede amministrativa, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2033 c.c., stante l'impossibilità di riconoscere l'operatività della tutela del legittimo affidamento. In merito, invece, al procedimento n.r.g. 46553/2024 l' contestava la CP_1 fondatezza delle censure fatte valere dalla ricorrente osservando che la Pt_1 aveva ricevuto per il periodo da settembre 2022 a giugno 2024 un pagamento non dovuto a titolo di maggiorazione sociale e l'indebito nasceva da una ricostituzione per cambio fascia lavorata d'ufficio in data 16 maggio 2024, a seguito di riconoscimento di un'invalidità parziale (80%) con decorrenza 09/2022 come stabilito dal verbale sanitario definito in data 22 aprile 2024 su domanda di aggravamento presentata dalla ricorrente il 3 agosto 2022. All'udienza dell'11.2.2025 il giudice, stante la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, disponeva la riunione del processo n.r.g. 46553/2024 al più antico recante n.r.g. 41253/2024, e stante la natura documentale della vertenza, rinviava per discussione all'udienza del 24.6.2025 nella quale la causa era decisa con la pubblica lettura della sentenza.
1. L'odierna controversia ha ad oggetto due indebiti:
- l'indebito (di cui alla comunicazione 30.5.2024) di euro 11.612,11 per il pagamento non dovuto dell'indennità di accompagnamento dal 1.9.2022 al 30.6.2024;
- l'indebito (di cui alla comunicazione 30.5.2024) di euro 8.815,19 per il pagamento non dovuto della maggiorazione sociale sull'indennità di accompagnamento dal 1.9.2022 al 30.6.2024.
2. Si verte, pertanto, in materia di indebito assistenziale. Non nuoce richiamare brevemente i principi generali in materia. Come noto, il sottosistema dell'indebito assistenziale, che viene qui in rilievo, è privo di una specifica disciplina positiva e si connota per caratteri del tutto eccentrici rispetto al diritto comune. Tuttavia la giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato e pienamente condivisibile ha individuato, in materia di indebito assistenziale, la regola dell'applicazione delle norme positive che fanno riferimento
3 alla mancanza dei requisiti di legge in generale (Cass. 19638/15, Cass. 8970/14, Cass. 1446/08, Cass. 7048/06) e quindi in sostanza degli artt. 3 ter del d.l. 850/1976 conv. in L. 29/1977 e dell'art. 3 comma 10 del d.l. 173/88 conv. in L. 291/88 che stabiliscono che gli organi preposti al riconoscimento di prestazioni assistenziali hanno facoltà in qualsiasi momento di accertare la sussistenza delle condizioni per il loro godimento disponendo l'eventuale revoca con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Queste norme, che recano una disciplina ad hoc delle prestazioni assistenziali sono norme speciali che derogano la disciplina comune sull'indebito e prevalgono su di essa (Cass. 28613/18, Cass. 19638/15). Pertanto, il principio generale del sistema è che l'accertamento dei requisiti (sanitari e reddituali) e della loro permanenza abbia natura di atto ricognitivo e non di atto concessorio-provvedimentale nel momento genetico, né di atto provvedimentale-costitutivo nel momento della cessazione (Cass. 6610/2005): i requisiti (sanitari e reddituali) sono strutturali al diritto e discendono dalla legge. Dunque diritto nasce e cessa con l'accertamento tecnico. Tali considerazioni, applicate alla fase della verifica della permanenza dei requisiti, comportano che è dal momento dell'accertamento del loro venire meno che il diritto si estingue e che da quel momento i ratei non sono più dovuti. Con riguardo in particolare al venire meno dei requisiti sanitari è ripetibile solo quanto pagato dopo l'accertamento negativo (cioè dopo la visita). In generale in tema di sopravenuta mancanza delle condizioni (es. reddituali) per il godimento delle prestazioni assistenziali il principio è quello della non retroattività del provvedimento di revoca o rettifica. Tale principio trova tuttavia un temperamento, sempre secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di dolo del percettore, che ricorre in casi che a priori escludano qualsiasi affidamento come ad esempio quando l'erogazione sia avvenuta in favore di persona che non sia parte di alcun rapporto assistenziale (Cass. 12406/03), o ancora nel caso che l'accipiens non abbia mai fatto domanda amministrativa, o ancora in presenza di situazioni di incompatibilità del beneficio per essere l'assistibile beneficiario dell'indennità di accompagnamento ricoverato a spese dello Stato (Cass. 5059/18), ovvero in mancanza del requisito dell'incollocazione al lavoro (Cass. 31372/19). La giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che il dolo dell'accipiens deve ritenersi altresì integrato nell'ipotesi in cui questi abbia violato l'obbligo di comunicazione all' dei dati reddituali rilevanti ai fini del trattamento CP_1 pensionamento. In tutti questi casi si riespande, dunque, la regola di diritto comune di cui all'art. 2033 c.c. e quindi le prestazioni erogate sono ripetibili senza limiti, fuorchè quello della prescrizione decennale.
3. Tanto premesso in termini generali e venendo al caso di specie deve anzitutto affermarsi che è priva di fondamento la censura, sollevata dalla ricorrente, di illegittimità del procedimento amministrativo di revisione che ha condotto alla richiesta di ripetizione di indebito formulata dall' atteso che - secondo il CP_1 richiamato orientamento della Suprema Corte – il procedimento amministrativo che ci occupa ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e dunque l'inosservanza da parte dell' proprie del Controparte_2
4 procedimento, e più in generale dei precetti di buona fede e correttezza, non incide sul rapporto obbligatorio sottostante, che nasce "ex lege" al verificarsi dei requisiti previsti. Ne consegue che ciò che rileva in sede giudiziale non è la legittimità del procedimento amministrativo in sé e per sé considerato, ma è unicamente la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto in relazione al quale si agisce, in difetto dei quali, la ricorrente non può fondare la pretesa giudiziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' (Cass. 30661/24). CP_1
4. Ora è proprio avendo riguardo ai fatti costitutivi del diritto, che deve affermarsi che la ricorrente avesse pieno titolo di mantenere i ratei della prestazione (indennità di accompagnamento) fino alla data della visita di revisione avvenuta il 22.4.2024. Infatti in base al complesso di norme sopra richiamate in materia di indebito assistenziale, per espressa previsione normativa, la revoca della prestazione in godimento ha efficacia solo dalla data della visita di verifica e dunque l'acclarata insussistenza del requisito sanitario non può mai condurre alla ripetizione dei ratei corrisposti dalla data di presentazione della domanda amministrativa (nella specie domanda di aggravamento del 3.8.2022) fino alla data della visita stante – si ribadisce - la peculiarità della disciplina dell'indebito assistenziale che tutela l'affidamento incolpevole dell'accipiens in merito alla definitività delle prestazioni patrimoniali erogate sino alla data della visita medica. Né d'altro canto ricorre qui un'ipotesi di dolo dell'assicurata. Fermo questo assorbente e dirimente rilievo deve inoltre osservarsi, per un verso, che la ricorrente con la pec del 6.3.2023 riscontrata dall' (cfr. docc. 8 e 9 CP_1 fasc. ricorrente) ha manifestato esplicitamente la volontà di revocare la domanda del 3.8.2022 di aggravamento dell'invalidità civile indicando il numero di domus relativa all'indennità di accompagnamento (3930934605347); e che, per altro verso, la buona fede della ricorrente può ricavarsi proprio dalla mancata ricezione della convocazione a visita del 22.4.2024 per la revisione dell'invalidità civile, circostanza questa non espressamente contestata dall'Ente che non produce, a titolo di confutazione, la comunicazione della convocazione integrale della visita di revisione e che può ritenersi sufficiente a cristallizzare nella ricorrente, data anche la giovane età, la convinzione della definitività della prestazione assistenziale in godimento.
5. Pertanto, la domanda attorea di accertamento negativo dell'indebito oggetto della presente causa e di quella riunita deve essere accolta con riferimento alla ripetizione dei ratei erogati dal 1.9.2022 al 22.4.2024 essendo dovute dalla
[...] nei confronti dell' le sole somme ricevute da detta data (22.4.2024) Pt_1 CP_1 sino al 30.6.2024 a titolo di indennità di accompagnamento e di maggiorazione sociale.
6. La complessità delle questioni trattate induce a ritenere sussistenti gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
5 - dichiara l'illegittimità dell'indebito di cui alle note del 30.5.2024 oggetto dei presenti procedimenti riuniti, relativamente al periodo dal 1.9.2022 al 22.4.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma 24.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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