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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4593 / 2022 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
FATTORE rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CERRUTI ANTONIO Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Email_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/10/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della , dal 22.11.2021 al 01.07.2022; di aver svolto mansione di autista Controparte_2 per l'estero e di aver effettuato trasferte di durata variabile tra i 5 ed i 9 giorni;
che i giorni liberi mensili erano 4 o 5 al mese coincidenti con il ritorno dall'estero, di non aver mai goduto di ferie , di aver percepito la retribuzione indicata nei conteggi che era stata inadeguata alla luce delle qualità e quantità del lavoro svolto, sosteneva pertanto di aver diritto a titolo di differenze retributive, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità ratei, ferie non godute, permessi, il complessivo importo di euro 19.869,57 e di euro 1.701,06 a titolo di TFr calcolate tenendo conto del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni applicato al rapporto di lavoro;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta, escussi i testi ammessi oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita;
Nel merito parte ricorrente ha dimostrato con documenti la sussistenza del rapporto di lavoro, lo svolgimento di mansioni di autista, il numero di giorni e di ore di guida svolte , l'effettuazione abituale di trasferte all'estero (cfr prod ricorrente rapporto di guida, dettagli e grafico delle attività) Per quanto riguarda il dovuto si ritiene di poter far propria, per quanto di ragione, la consulenza depositata dal ricorrente -elaborata tenendo conto delle previsioni di cui al CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni (parametricamente applicato al rapporto di lavoro) e della retribuzione dichiarata come percepita- potendosi in concreto riconoscere al lavoratore gli importi ivi indicati a titolo di differenze retributive sugli elementi fissi della retribuzione (minimo contrattuale ed indennità di trasferta) tredicesima e quattordicesima mensilità e quindi per complessivi euro 9878,28 a titolo di differenze retributive ed euro
1701,06 a titolo di TFr
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4593 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 11.579,34 oltre accessori come per legge;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 21/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
FATTORE rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. CERRUTI ANTONIO Pt_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 Email_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 22/10/2022 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della , dal 22.11.2021 al 01.07.2022; di aver svolto mansione di autista Controparte_2 per l'estero e di aver effettuato trasferte di durata variabile tra i 5 ed i 9 giorni;
che i giorni liberi mensili erano 4 o 5 al mese coincidenti con il ritorno dall'estero, di non aver mai goduto di ferie , di aver percepito la retribuzione indicata nei conteggi che era stata inadeguata alla luce delle qualità e quantità del lavoro svolto, sosteneva pertanto di aver diritto a titolo di differenze retributive, comprensive di tredicesima e quattordicesima mensilità ratei, ferie non godute, permessi, il complessivo importo di euro 19.869,57 e di euro 1.701,06 a titolo di TFr calcolate tenendo conto del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni applicato al rapporto di lavoro;
instauratosi il contraddittorio non si costituiva in giudizio la parte convenuta, escussi i testi ammessi oggi la causa è stata definita con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita;
Nel merito parte ricorrente ha dimostrato con documenti la sussistenza del rapporto di lavoro, lo svolgimento di mansioni di autista, il numero di giorni e di ore di guida svolte , l'effettuazione abituale di trasferte all'estero (cfr prod ricorrente rapporto di guida, dettagli e grafico delle attività) Per quanto riguarda il dovuto si ritiene di poter far propria, per quanto di ragione, la consulenza depositata dal ricorrente -elaborata tenendo conto delle previsioni di cui al CCNL Logistica Trasporto Merci e
Spedizioni (parametricamente applicato al rapporto di lavoro) e della retribuzione dichiarata come percepita- potendosi in concreto riconoscere al lavoratore gli importi ivi indicati a titolo di differenze retributive sugli elementi fissi della retribuzione (minimo contrattuale ed indennità di trasferta) tredicesima e quattordicesima mensilità e quindi per complessivi euro 9878,28 a titolo di differenze retributive ed euro
1701,06 a titolo di TFr
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4593 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo di euro 11.579,34 oltre accessori come per legge;
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore che liquida in euro
2.500,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 21/05/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale