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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 19/11/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LL
PU, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all' udienza odierna promossa da:
Parte_1
Con l'avv. GRECO GIACOMO
Ricorrente
E
Controparte_1 contumace
Resistente
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso regolarmente depositato il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l'odierna resistente per sentire accogliere le conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese e competenze.
In assenza della costituzione della convenuta, cui veniva regolarmente notificato l'atto introduttivo del giudizio, ne veniva dichiarata la contumacia.
Espletata l'istruttoria, all'esito della discussione il Tribunale decideva dando lettura del dispositivo della sentenza.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Nell'ambito del presente giudizio il Tribunale è chiamato a valutare la fondatezza della pretesa del ricorrente avente oggetto il riconoscimento delle rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive per lavoro svolto, tredicesima mensilità , t.f.r. etc) che trovano il proprio fondamento nell'asserito svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato, per la società convenuta, dal 1.4.2023 al 4.5.2023 con la qualifica di aiuto cameriere livello 6 super ccnl turismo. In particolare, il ricorrente allegava di aver lavorato per la datrice di lavoro convenuta, nel periodo innanzi indicato, come cameriere, secondo l'orario e le modalità indicate in ricorso.
In via preliminare, al fine di valutare la fondatezza della pretesa creditoria dell'istante occorre verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo svolto secondo le modalità dedotte dal ricorrente come sopra esemplificate.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente era stato assunto con contratto a tempo determinato dal 1 Aprile al 30 Aprile 2023 con la qualifica di aiuto cameriere livello sei super del cc.nl turismo per sei ore settimanali.
Dall'istruttoria espletata si desume poi la prova che il ricorrente avesse lavorato non per 6 ore settimanali, ma full time per tutto il periodo indicato in ricorso, essendo in tal senso precise e attendibili le dichiarazioni rese dal teste , anch'egli dipendente della Tes_1 convenuta.
Ciò premesso, tali essendo le risultanze istruttorie, in ordine alle spettanze richieste, considerato che nel corso del processo è stato deferito interrogatorio formale alla datrice di lavoro che nonostante la regolarità della notifica non si è presentata per rendere l'interrogatorio; rilevato che la mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli, il Tribunale ritiene raggiunta la prova in ordine al rapporto di lavoro, alle mansioni svolte e agli emolumenti differenziali richiesti.
Venendo quindi al quantum della pretesa, rilevato che l'istante ha allegato in atti puntuale e dettagliata relazione contenente i conteggi relativi alle differenze retributive maturate, considerato che tali dati contabili – in assenza di diversi elementi contrari di prova sul punto
– possono rappresentare indizi precisi e concordanti in ordine alla misura del credito maturato, il Tribunale ritiene di poter accogliere pienamente la pretesa creditoria avanzata.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri del dm 55 del 2014 applicando lo scaglione di riferimento in considerazione del valore della controversia accertato dal Giudice, sono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accerta l'esistenza tra le parti del rapporto di lavoro di cui in narrativa e condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma complessiva di Euro 1712,72 per le ragioni di cui in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi
Euro 1.314,00 per compensi professionali oltre accessori, in favore del ricorrente.
Brindisi, 19/11/2025
Il Giudice
LL PU