Art. 220. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166 , sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorita', secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002 .
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell' articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all'occorrenza, con decreto del ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) .
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorita', delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell' articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ), sono modificate, all'occorrenza, con decreto del ((Ministero delle imprese e del made in Italy)) .