Articolo 78 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 77Articolo 79
Versione
14 maggio 1968
Art. 78. Le entrate ordinarie e straordinarie del
bilancio dell'Amministrazione delle
ferrovie dello Stato, comprese quelle
delle gestioni speciali ed autonome e per
partite di giro, accertate nell'esercizio
finanziario 1957-58, per la competenza
propria dell'esercizio medesimo, sono
stabilite, come risulta dal conto
consuntivo dell'amministrazione stessa
allegato al consuntivo del Ministero dei
trasporti per l'esercizio predetto, in.... L. 906.630.899.349 delle quali furono riscosse e versate..... L. 855.659.015.252
---------------- e rimasero da riscuotere.................. L. 50.971.884.097
Entrata in vigore il 14 maggio 1968