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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause, riunite, iscritte ai numeri 1426/24 e 1482/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Minotti Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roma Samantha, anche n. q. di CP_1 amministratore di sostegno del giusta procura speciale alle liti allegata CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 4/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/6/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
1 A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario in Frosinone il 9/9/00; che dalla loro unione coniugale sono nati prima della celebrazione del matrimonio i figli ( il 19/7/81 ), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ( il 18/3/99 ), Per_2 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che il matrimonio è entrato in crisi in ragione dell'aggravamento dei problemi psichici del tanto che CP_1 la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione la ha Pt_1 lasciato la casa coniugale a partire dal mese di settembre 2022 unitamente al figlio L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni Per_2 economico-patrimoniali delle parti e concludeva nel merito chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con contestuale addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Emettere ogni altro consequenziale provvedimento di rito e di legge. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e chiedendo l'immediata pronuncia di una sentenza non definitiva in merito allo status coniugale delle parti, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “Piaccia l'Ill.mo giudice adito in via preliminare: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e contestualmente rigettare la domanda del ricorrente nella parte in cui chiede l'addebito al resistete, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: - disporre l'addebito della separazione alla moglie , la quale non ha supportato il Sig. Parte_1 CP_1 moralmente e materialmente il marito dall'agosto 2022 ad oggi;
- accertare e dichiarare che la condizione economica e salutare del Sig. rende necessario che la Sig.ra corrisponda a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento all'odierno resistente la somma di € 100,00 al mese per i motivi illustrati in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dello scrivente procuratore”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 22/11/24 la parte convenuta chiedeva rinvio al fine di reperire l'autorizzazione del Giudice tutelare
( in relazione all'amministrazione di sostegno di ) a trasformare la CP_1 separazione giudiziale in separazione consensuale, parte attrice nulla opponeva.
2 Per l'effetto il Giudice rel. rinviava la causa per la prosecuzione della prima udienza al 4/2/25.
Alla successiva udienza del 4/2/25 alla presente causa veniva riunita quella con il medesimo oggetto e pendente tra le stesse parti di cui col n. 1482/24 R.G.
( parimenti promossa dalla nei confronti del ). Pt_1 CP_1
Le parti, presenti anche personalmente dichiaravano congiuntamente: che i due figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di non Per_1 Per_2 essere proprietari e/o comproprietari di beni immobili;
di non essere interessate a coltivare le loro rispettive domande di addebito della separazione;
di concordare per una loro separazione consensuale senza statuizioni economiche. Pertanto i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “omologarsi la separazione consensuale delle parti senza nessuna statuizione economica, spese di lite compensate”.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate all'udienza del 4/2/25, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 4/2/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione
3 all'Atto n. 47, Parte II, Serie A, anno 2000, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Francesco Mancini Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause, riunite, iscritte ai numeri 1426/24 e 1482/24 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Minotti Marco giusta procura Parte_1 speciale alle liti allegata al ricorso
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Roma Samantha, anche n. q. di CP_1 amministratore di sostegno del giusta procura speciale alle liti allegata CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale di coniugi, trasformata in separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in verbale d'udienza del 4/2/25.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/6/24 aveva chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
1 A tal fine aveva esposto che le parti hanno contratto matrimonio CP_1 con rito concordatario in Frosinone il 9/9/00; che dalla loro unione coniugale sono nati prima della celebrazione del matrimonio i figli ( il 19/7/81 ), Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e ( il 18/3/99 ), Per_2 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
che il matrimonio è entrato in crisi in ragione dell'aggravamento dei problemi psichici del tanto che CP_1 la loro convivenza è diventata intollerabile e per tale ragione la ha Pt_1 lasciato la casa coniugale a partire dal mese di settembre 2022 unitamente al figlio L'attrice esponeva varie allegazioni fattuali inerenti alle condizioni Per_2 economico-patrimoniali delle parti e concludeva nel merito chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al convenuto come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Frosinone, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con contestuale addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa;
Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Emettere ogni altro consequenziale provvedimento di rito e di legge. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il convenuto si è costituito in giudizio, nulla opponendo all'avversa domanda di separazione e chiedendo l'immediata pronuncia di una sentenza non definitiva in merito allo status coniugale delle parti, contestando per il resto le deduzioni difensive dell'attrice e svolgendo proprie allegazioni fattuali in ordine alle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Formulava le seguenti conclusioni di merito: “Piaccia l'Ill.mo giudice adito in via preliminare: dichiarare, con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e contestualmente rigettare la domanda del ricorrente nella parte in cui chiede l'addebito al resistete, poiché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: - disporre l'addebito della separazione alla moglie , la quale non ha supportato il Sig. Parte_1 CP_1 moralmente e materialmente il marito dall'agosto 2022 ad oggi;
- accertare e dichiarare che la condizione economica e salutare del Sig. rende necessario che la Sig.ra corrisponda a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento all'odierno resistente la somma di € 100,00 al mese per i motivi illustrati in premessa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dello scrivente procuratore”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti del 22/11/24 la parte convenuta chiedeva rinvio al fine di reperire l'autorizzazione del Giudice tutelare
( in relazione all'amministrazione di sostegno di ) a trasformare la CP_1 separazione giudiziale in separazione consensuale, parte attrice nulla opponeva.
2 Per l'effetto il Giudice rel. rinviava la causa per la prosecuzione della prima udienza al 4/2/25.
Alla successiva udienza del 4/2/25 alla presente causa veniva riunita quella con il medesimo oggetto e pendente tra le stesse parti di cui col n. 1482/24 R.G.
( parimenti promossa dalla nei confronti del ). Pt_1 CP_1
Le parti, presenti anche personalmente dichiaravano congiuntamente: che i due figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di non Per_1 Per_2 essere proprietari e/o comproprietari di beni immobili;
di non essere interessate a coltivare le loro rispettive domande di addebito della separazione;
di concordare per una loro separazione consensuale senza statuizioni economiche. Pertanto i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “omologarsi la separazione consensuale delle parti senza nessuna statuizione economica, spese di lite compensate”.
Il Giudice rel., per l'effetto, rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 4,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni da essi concordate all'udienza del 4/2/25, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
Spese di lite compensate tra le parti, stante la non configurabilità di una situazione di soccombenza a carico di alcuna di esse in ragione della definizione del presente giudizio alla stregua di conclusioni congiunte delle parti e stante peraltro la richiesta congiunta delle parti anche sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 4/2/25, sopratrascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato relativamente alla statuizione di cui al capo a), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione
3 all'Atto n. 47, Parte II, Serie A, anno 2000, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00;
c) spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Frosinone, il 25/2/25.
Il Presidente
( dr. Francesco Mancini )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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