Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 159/2024
N. SENT. 317/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
– nata a [...] l'[...], c. f. Parte_1
– con domicilio alla via Abate Gimma n° 43, 70121 Bari – C.F._1 assistita e difesa dall'avv. ENZO GASPARE LAMURAGLIA – c. f.
–; C.F._2
-appellante-
E
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. BARBARA D'APRILE – c. f. –; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto del 1° febbraio 2022 la ricorrente indicata in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria del proprio diritto a percepire l'APE sociale di cui all'art. 1, comma 179 e ss.gg., della L. n. 232 del 2016 ed al D.P.C.M. n. 88 del 2017, come modificato dalla L. n. 205 del 2018 e successive modifiche;
b) per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione in CP_1 suo favore della suddetta prestazione con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 30 aprile 2021; c) la condanna dell Controparte_2 al pagamento delle spese di lite, con distrazione. La ricorrente esponeva:
- che il 20 aprile 2021 aveva presentato la domanda amministrativa per il riconoscimento dell'APE sociale;
- che era in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al beneficio, in quanto:
1. aveva compiuto il 63° anno di età, aveva maturato almeno 30 anni di contribuzione e non era titolare di un trattamento pensionistico diretto;
2. si trovava in stato di disoccupazione involontaria a seguito della cessazione del rapporto di lavoro;
3. non percepiva da oltre 3 mesi alcuna somma a titolo di disoccupazione;
4. aveva maturato, nei 36 mesi precedenti la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per la durata di almeno 18 mesi;
1
- che avverso tale rigetto aveva formulato istanza di riesame, respinta dall' con CP_1 comunicazione pec del 10 gennaio 2022 sul presupposto del mancato raggiungimento del requisito delle 78 settimane di contribuzione nei 36 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Si costituiva in giudizio l , che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità della CP_1 domanda giudiziale per l'indeterminatezza del petitum - non essendo stato specificato in ricorso il periodo lavorativo al quale si riferiva la prestazione richiesta – e nel merito contestava la fondatezza dell'assunto difensivo attoreo per la carenza del requisito contributivo, sicché invocava il rigetto della domanda. 2. Con sentenza n. 478 in data 13 febbraio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda attorea e dichiarava irripetibili le spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che dall'estratto contributivo versato in atti risultava evidente che la ricorrente avesse svolto solo 304 giornate di lavoro agricolo effettivo (in luogo delle 405 richieste dalla normativa) nel triennio che aveva preceduto la cessazione del suo ultimo rapporto di lavoro;
- che nella specie appariva meritevole di accoglimento la tesi dell' , secondo cui CP_1 all'istituto dell'APE sociale era inapplicabile la disciplina prevista dall'art. 7, comma 9, del D.L. n. 463 del 1983;
- che, difatti, la citata disposizione era volta a riconoscere un particolare favor al lavoratore agricolo nella determinazione dell'anzianità contributiva ma solo limitatamente alle fattispecie relative alla materia pensionistica (ossia, pensione di vecchiaia, anzianità ed invalidità);
- che , tuttavia, non era possibile l'applicazione in via analogica di detta disciplina a materie diverse da quelle specificatamente regolamentate, tenuto conto della natura assistenziale dell'APE sociale, finalizzata ad agevolare la transizione verso il pensionamento di soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio;
- che, in conclusione, la domanda doveva essere rigettata.
3. Con ricorso del 12 marzo 2024 ha interposto appello avverso Parte_1 la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 10 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Il gravame si articola in due motivi.
2 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado per non aver ritenuto sussistente uno dei requisiti essenziali ai fini del riconoscimento dell'APE sociale, ossia i 18 mesi di lavoro nel triennio precedente la data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (così come richiesto dall'art. 1, comma 179, della L. n. 232 del 2016 e dall'art. 2 del D.P.C.M. n. 88 del 2017), oltre che per non aver applicato alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 7, comma 9, del D.L. n. 463 del 1983. In particolare, l'appellante sostiene che l'Ape sociale è una prestazione di natura evidentemente previdenziale ex art. 38 Cost. e non assistenziale, come erroneamente affermato dal primo giudice, sicché, in applicazione dell'art. 7 sovra richiamato, alla lavoratrice dovrebbe riconoscersi il possesso del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione in oggetto;
requisito che risulterebbe comunque integrato, sia all'esito del computo della contribuzione figurativa (in quanto alle 304 giornate di lavoro effettivamente prestato dovrebbero sommarsi le 161 giornate per disoccupazione agricola, per un totale di 465 giornate) sia in ragione delle previsioni di cui alla circolare n. 34 del 2018 (a norma della quale i 18 mesi di lavoro CP_1 dovrebbero calcolarsi in base ai periodi di occupazione indicati nell ). CP_3
5.2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione di prime cure nella parte in cui, ai fini del computo dei 18 mesi di lavoro, ha ritenuto inapplicabile la disciplina di cui innanzi senza tuttavia indicare quali disposizioni normative avrebbero dovuto effettivamente trovare applicazione.
6. I richiamati motivi – che per la loro stretta connessione possono esaminarsi congiuntamente – sono infondati. 6.1. Va premesso in termini generali che ai sensi dell'art.1, commi 179 e ss.gg., della L. 11 dicembre 2016, n. 232, il riconoscimento dell'Ape sociale presuppone che il potenziale beneficiario si trovi (alternativamente) in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 179 (avendo altresì compiuto il requisito anagrafico dei 63 anni). 6.2. Nel presente giudizio è pacifico che l'unico requisito in contestazione è integrato dall'effettiva sussistenza, in capo alla ricorrente, dei presupposti richiesti dalla lett. a) del predetto comma, relativo ai soggetti che “… si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”. 6.3. In particolare, risulta dall'estratto conto previdenziale in atti che l'appellante nei 36 mesi (anni 2010, 2011 e 2012) che hanno preceduto la conclusione dell'ultimo rapporto lavorativo a tempo determinato ha totalizzato n. 304 gg. di lavoro agricolo (per il 2010: 101 gg.; per il 2011: 101 gg.; per il 2012: 102 gg.).
3 6.4. Quanto al criterio utilizzato per “convertire” il suddetto numero di giornate (304) in “settimane” e/o “mesi” (poiché il requisito richiesto dalla norma è quello di almeno 18 mesi di lavoro dipendente nei 36 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto), si ritiene che debbano in sostanza calcolarsi 270 giornate [che, moltiplicate per 0,19259, equivalgono a 51,99 settimane (arrotondate a 52)], trattandosi del riferimento normalmente utilizzato per il trattamento pensionistico di vecchiaia per gli operai agricoli (posto che, ai fini del diritto e della misura della pensione, un anno lavorativo corrisponde a 270 giornate, ex art.7, co. 9 e ss.gg., del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modif. dalla L. 11 novembre 1983, n. 638). 6.5. Tuttavia, il suddetto criterio va applicato tenendo conto delle specifiche peculiarità della situazione concreta, in cui non si controverte del computo dell'anzianità contributiva del lavoratore bensì del possesso da parte sua del requisito (ulteriore rispetto a quello dell'anzianità contributiva) integrato dalla maturazione di un periodo di lavoro di almeno 18 mesi;
sicché occorre verificare se sussista un periodo di effettivo lavoro (previsto dalla legge in aggiunta all'anzianità contributiva, evidentemente al fine di rendere più stringenti le ipotesi di accesso al beneficio previdenziale) rispetto al quale non possono essere presi in considerazione i periodi coperti da contribuzione figurativa per eventi (diversi da malattia, maternità, infortunio) che presuppongono la sospensione del rapporto stesso (quali l'indennità di disoccupazione e/o il trattamento speciale). 6.6. Non è condivisibile, invece, il calcolo proposto dalla ricorrente - fondato sull'auspicata applicazione del criterio di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (secondo cui: “Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri”).
E, invero, detta norma si connota in termini di specialità rispetto alla disciplina generale e comunque attiene – pure nello specifico ambito della disciplina relativa alla prestazione richiesta in questa sede - (solo) alla diversa ipotesi di cui alla lettera d) del comma 179 dell'art.1 della L. n. 232/2016; laddove l'articolo 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che: “Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 179, lettera d), e 199, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui al comma 148, lettera a), del presente articolo, con riferimento ai lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate di cui all'articolo 9-ter, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”.
4 Di conseguenza, il suddetto criterio (speciale) è adottabile – per espressa disposizione di legge – solo al fine di individuare i 6 anni di attività gravosa nei 7 o i 7 anni di attività gravosa nei 10, cioè in relazione ai diversi requisiti previsti dalla distinta disposizione di cui alla lett. d), trattandosi all'evidenza di fattispecie alternativa. 6.7. Attesa, dunque, la natura speciale (e quindi di stretta interpretazione, ex art.14 disp. prel. cod. civ.: cfr. Cass., Sez. L, n. 7322/2020) di quest'ultima disposizione normativa e considerata altresì la mancanza di qualsivoglia specifico rinvio (contrariamente a quanto invece avvenuto per la diversa fattispecie di cui alla lett. d), non si rinvengono motivi ostativi all'applicazione del criterio “generale” delle 270 giornate, alla cui stregua (anche ove si tenesse conto delle 35 giornate aggiuntive di contribuzione figurativa per malattia di cui all'estratto conto in atti) non si raggiungerebbero le 405 giornate richieste dalla legge per accedere al beneficio per cui
è causa.
7. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza gravata dev'essere confermata, ancorché sulla base di un differente iter motivazionale. Resta assorbita ogni altra questione.
8. Nulla è dovuto dall'appellante a titolo di rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell , in presenza dell'autodichiarazione CP_1 reddituale di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art.1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 12 Parte_1 marzo 2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 13 febbraio 2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- dichiara non dovuto dall'appellante il rimborso delle spese processuali del giudizio di appello nei confronti dell' ; CP_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 10 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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