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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5444/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza del 22.10.2025 è presente per parte ricorrente l'avv. Margherita IA Ligato;
per l' è presente l'avv. Valeria Grandizio. CP_1
L'avv. Ligato chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con addebito di spese a carico dell' stante l'intervenuto sgravio in corso di causa;
in subordine, chiede CP_1
la compensazione integrale delle stesse.
L'avv. Grandizio aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma si oppone al chiesto addebito di spese di lite concludendo per la compensazione delle stesse stante la non imputabilità all'istituto del ricalcolo reddituale che ha determinato l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
All'esito della discussione il G.L. emette il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5444 del R.G. dell'anno 2022 e vertente tra Parte_1
(6.10.1968 – c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per C.F._1
procura in calce e allegata al ricorso depositato telematicamente dall'avv. Margherita IA
Ligato del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1 1. Con riferimento all'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.39420220002571679000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
essendo intervenuto lo sgravio dello stesso in virtù della rideterminazione da parte dell
[...]
del reddito sul quale era stato computato dall'istituto previdenziale il maggior CP_3
carico contributivo.
2. Vanno a questo punto regolamentate le spese di lite.
Esse vanno compensate per 1/2 atteso che da un lato l' non ha effettivamente CP_1
responsabilità per l'avvenuta emissione dell'avviso di addebito sulla base del maggior importo del montante originariamente comunicatogli da un soggetto terzo ( ), ma Controparte_3
dall'altro la ricorrente ha pur sempre dovuto sostenere gli oneri economici di una difesa tecnica per resistere a una pretesa oggettivamente rivelatasi infondata.
Ritiene il giudicante che nell'ottica del principio della determinazione causale della controversia risulterebbe iniquo addebitare detti oneri alla ricorrente stessa per l'intero.
La misura della quota di 1/2 viene quantificata come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Margherita IA Ligato dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni indicate in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite, liquidando detta CP_1
quota ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale e di facile definizione della causa) in complessivi € 675,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Margherita
IA Ligato dichiaratasi antistataria.
Provvedimento letto in udienza
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
All'udienza del 22.10.2025 è presente per parte ricorrente l'avv. Margherita IA Ligato;
per l' è presente l'avv. Valeria Grandizio. CP_1
L'avv. Ligato chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con addebito di spese a carico dell' stante l'intervenuto sgravio in corso di causa;
in subordine, chiede CP_1
la compensazione integrale delle stesse.
L'avv. Grandizio aderisce alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma si oppone al chiesto addebito di spese di lite concludendo per la compensazione delle stesse stante la non imputabilità all'istituto del ricalcolo reddituale che ha determinato l'emissione dell'avviso di addebito opposto.
All'esito della discussione il G.L. emette il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5444 del R.G. dell'anno 2022 e vertente tra Parte_1
(6.10.1968 – c.f.: - domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per C.F._1
procura in calce e allegata al ricorso depositato telematicamente dall'avv. Margherita IA
Ligato del Foro di Reggio Calabria) e l Controparte_2
in persona del l.r.p.t. (domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura generale parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1 1. Con riferimento all'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito Parte_1
n.39420220002571679000 va dichiarata la cessazione della materia del contendere CP_1
essendo intervenuto lo sgravio dello stesso in virtù della rideterminazione da parte dell
[...]
del reddito sul quale era stato computato dall'istituto previdenziale il maggior CP_3
carico contributivo.
2. Vanno a questo punto regolamentate le spese di lite.
Esse vanno compensate per 1/2 atteso che da un lato l' non ha effettivamente CP_1
responsabilità per l'avvenuta emissione dell'avviso di addebito sulla base del maggior importo del montante originariamente comunicatogli da un soggetto terzo ( ), ma Controparte_3
dall'altro la ricorrente ha pur sempre dovuto sostenere gli oneri economici di una difesa tecnica per resistere a una pretesa oggettivamente rivelatasi infondata.
Ritiene il giudicante che nell'ottica del principio della determinazione causale della controversia risulterebbe iniquo addebitare detti oneri alla ricorrente stessa per l'intero.
La misura della quota di 1/2 viene quantificata come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Margherita IA Ligato dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
dell' in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- previa compensazione per 1/2 stanti le ragioni indicate in parte motiva, pone a carico dell' l'onere di rifusione della residua quota di 1/2 delle spese di lite, liquidando detta CP_1
quota ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 stante la natura documentale e di facile definizione della causa) in complessivi € 675,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge: il tutto, con distrazione in favore dell'avv. Margherita
IA Ligato dichiaratasi antistataria.
Provvedimento letto in udienza
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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