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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/11/2024, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1006 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vecc resso lo studio dell'avvocato Massimiliano Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico e da ritenersi stesa in calce al ricorso in appello appellante E
. P.I. in p.l.r.p.t. Geom. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 Parte_2
f l P Vincenzo Ponte Clausi come da procura in calce/unita alla memoria di costituzione in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata e
(C.F. Controparte_3 pore, P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato Persona_1 presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <
1. Accertare e dichiarare che l'appellante è stato assunto dall'appellata in data 06 giugno 2011 e sino al 13 marzo 2019, dapprima inquadrato nel III° livello del CCNL Edilia – Industria, con la qualifica di
“Autista”, e poi dal 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica, con la qualifica di operaio.
2. Accertare e dichiarare che l'appellante vanta crediti dell'appellata per differenze retributive meglio qualificate in ricorso per l'importo di euro 53.237,95,
1 eventualmente accedendo a specifica CTU contabile già chiesta in atti di causa, per l'effetto condannando l'appellata al pagamento del relativo importo in favore dell'appellante;
3. Per l'effetto di quanto sopra esposto condannare la Società appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto da parte datoriale all' ordinando CP_3 all' stesso di Crotone di accreditare i relativi importi ai fin ionistici;
4. CP_3
In via gradata condannare la appellante, in persona del suo legale Pt_3 rappresentante p.t., al versame predetti contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto al lavoratore, ordinando all' stesso di Crotone di consentire il CP_3 versamento dei relativi importi ai fi sionistici a cura del ricorrente;
5. in via gradata, nel caso in cui il versamento e l'accredito dei contributi previdenziali non dovesse essere possibile per intervenuta prescrizione degli stessi, condannare la società appellante, in persona del suo omonimo titolare, al risarcimento del danno arrecato all'appellato da calcolarsi nella misura indicata in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e comunque al risarcimento ritenuto di giustizia e/o secondo equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante, ex articolo 93 C.P.C., che ne fa espressa richiesta.>>; per l' << rigettare la domanda in quanto infondata, per i motivi di cui sopra;
CP_3 in s ine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi omessi per il CP_3 periodo non prescritto che verrà accertato rso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari>>; per < Controparte_1 CP_2 info l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2023 resa dal Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro in data 10/05/2023 e non notificata, oggi ingiustamente gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
e del lavoro, deduce di aver lavorato alle dipendenze della CP_
, dal 06 giugno 2011 con la qualifica di autista Controparte_1 el CCNL Edilizia – Industria, dall'1 giugno 2017 e sino al 13.03.2019 con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL
2 Autotrasporto merci e logistica, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81 ore settimanali, nonché di avere espletato le trasferte indicate in ricorso;
dopo avere offerto, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini, nonché articolato specifici capitoli di prova, funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, ha chiesto la condanna del datore di lavoro a pagargli la retribuzione per il lavoro straordinario espletato, l'indennità di trasferta e le relative maggiorazioni del TFR, per come quantificate nelle conclusioni.
§3 Il tribunale, raccolta la prova testimoniale, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal 06 giugno 2011 al 13 marzo 2019 dapprima con la qualifica di autista inquadrato nel III° livello del CCNL Edilizia – Industria, successivamente, dall' 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica (cfr. all. 1 fascicolo resistente, buste paga all. fascicolo ricorrente). Oggetto del contendere è unicamente il diritto rivendicato dal sig. a T_ ricevere il pagamento di ulteriori differenze retributive, asseritamente nti per lavoro straordinario e trasferte oltre alle relative maggiorazioni contributive ed al TFR. Ciò posto, come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare in modo rigoroso lo svolgimento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario di cui si richiede il pagamento (così, tra le altre Cass. sentenza 16150/2018). Ebbene, al di là della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie al fine di qualificare che cosa si intenda per “orario straordinario” (Ad ogni modo cfr., sul punto Cass. n. 26963/2019), ritiene questo giudice che il sig. , ancor prima, non sia T_ riuscito a dimostrare di aver svolto prestazioni l e aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalla documentazione allegata e già regolarmente retribuite dalla datrice di lavoro (cfr. all. fascicolo resistente). Più in particolare, si osservi che l'orario lavorativo contrattualmente previsto tra le parti era pari ad otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Il sig. deduce di aver lavorato, invece, per l'intero arco T_ temporale dedotto in giudizio, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81,00 ore settimanali (oltre alle trasferte indicate in ricorso), offrendo, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini ed articolando specifici capitoli di prova, per l'appunto funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria. Quanto all'efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafi si osserva che :“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e
3 rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” ( cfr. Cass. 10366/2014). Ebbene, nel caso in esame, l'immediato disconoscimento operato dalla datrice di lavoro delle copie fotostatiche dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente valutato congiuntamente all'impossibilità di verificare la conformità degli stessi all'originale (avendo la CP_1 dimostrato di non detenerli più da anni (peraltro si noti come l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi da parte del impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è limitata al periodo di un anno dalla loro formazione, cfr. Cass. 17073/2007), anche perché deteriorati e distrutti dall'alluvione che ha interessato l'impianto nel 2019, cfr. attestazione depositata in data 08.04.2022) induce questo giudice ad escludere che siffatta produzione (peraltro in parte non decifrabile) sia idonea a offrire piena prova dell'orario asseritamente svolto dal ricorrente, dovendo quindi essere valutata alla stregua di una presunzione semplice, da corroborarsi con ulteriori indizi. Stesso ragionamento deve essere applicato ai n. 10 scontrini prodotti dal sig. che, T_ di per sé, nulla provano rispetto al numero di ore asseritamente e in esubero. La datrice di lavoro, dal suo canto, ha versato in atti il LUL e le buste paga relative all'intero arco temporale per cui è causa, attestanti i singoli giorni lavorativi, oltre che festivi e di malattia, nonché gli straordinari e le trasferte espletati dal ricorrente ed allo stesso regolarmente retribuiti, come da quietanze in atti (cfr. all. 2 fascicolo resistente;
in ordine alla sottoscrizione per quietanza apposta dal lavoratore alle buste paga, cfr. Cass. ord n. 27749 del 03.12.2020, per cui, ancora una volta, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta.)
L'insussistenza di un inadempimento da parte della datrice di lavoro risulta altresì avvalorato dalle risultanze dell'accertamento ispettivo compiuto nei confronti della dall'IT che, su denuncia presentata dallo stesso sig. CP_1
, esami con i relativi attestati di pagamento, l'UNILAV di T_ one, i dischi cronotachigrafici analogici e digitali (ossia la documentazione di cui si controverte nel presente giudizio) nonchè il F.I.R ha accertato che il datore di lavoro, per il periodo oggetto di causa, aveva omesso il pagamento nei confronti del dipendente di “sole” n. 44 ore di lavoro straordinario, come da quantificazione riportata nel prospetto contenuto nella diffida accertativa n RC00000 828/2021 del 4.8.2021 cui si rimanda ( cfr. all. 3 fascicolo resistente)- successivamente corrisposte al lavoratore (cfr. estratto bonifico e busta paga, all. 3 fascicolo resistente). Né le risultanze istruttorie assunte hanno offerto elementi utili a scalfire il quadro probatorio delineatosi, ossia a dimostrare lo svolgimento da parte del sig. T_ di lavoro straordinario e/o di trasferte non retribuite dalla In CP_1 particolare, il teste fratello del ricorrente, escuss del Testimone_1
05.04.2022, ha dich mpre accompagnato personalmente il fratello
4 a lavoro, presso la sede della società, in loc. Passo Vecchio, nei giorni in cui questi doveva partire per effettuare delle trasferte “per evitare di fargli lasciare fuori la macchina”; quindi, in occasione delle (non meglio precisate) trasferte riferiva di portare il fratello a lavoro intorno alle 4.30 di mattina e di andarlo a riprendere, genericamente dopo una o due settimane, intorno alle 17.30-18.00; precisava altresì che “le trasferte” rappresentavano la maggior parte dell'attività lavorativa espletata del ricorrente che, invece, quando restava in cantiere “andava a lavorare alle 7.00 di mattina, lo so perché prendevamo il caffè insieme, finiva il pomeriggio intorno alle 17.00” con orario dal lunedì al sabato “ADR tutti i sabati , anche se l'orario del sabato era su mezza giornata, finiva alle 12.00”. Ebbene, la deposizione resa dal teste appare in parte generica, in quanto priva di precisi riferimenti temporali, ed in parte contraddittoria rispetto alla prospettazione resa dallo stesso sig. che, si rammenta, nel ricorso introduttivo ha Parte_1 dedotto di aver l edì al venerdì dalle 06:30 sino alle ore 18:00 – 19:00 ( e non sino alle 17.00) ed il sabato (non tutti i sabati, ma circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30 (e non sino alle 12:00); né risulta che il sig.
sia stato prevalentemente impegnato in trasferte. Il teste T_ Testimone_2 figlio del ricorrente, sebbene abbia sostanzialmente c ricostruzione attorea, tuttavia ha dimostrato di essere a conoscenza dell'orario lavorativo espletato dal padre più per il contesto familiare che per quello lavorativo, atteso che se da un lato dichiarava di aver lavorato dal 2014 al 2018 alle dipendenze della sita nella stessa sede della Controparte_4
dall'altr olamente alcune volte a CP_1
il padre e di averlo accompagnato poche volte a lavoro (Cfr. dichiarazioni rese con verbale del “ADR alcune volte andavo a lavorare con mio papà ADR io l'ho accompagnato poche volte a lavoro ADR non tornavo sempre con mio papà, l'ultimo periodo mi sono preso la macchina e tornavo solo”); riferiva altresì di non ricordare con precisione quante volte il padre avesse effettuato delle trasferte “forse due volte al mese”; in altre parole, la testimonianza, anche in considerazione dello stretto rapporto di parentela che lo lega al ricorrente, non si rivela sufficientemente circostanziata da dimostrare, con il rigore richiesto dalla giurisprudenza, gli assunti attorei. Infine, l'ultimo testimone di parte ricorrente, il sig. escusso Testimone_3 all'udienza del 17.01.2023, amico del sig. , così riferiva “ADR so che T_ lavorava alla da almeno una quindicina di anni, faceva l'autista; non CP_1
l'ho mai visto lavoro, però posso riferire di averlo accompagnato ogni tanto a lavoro”, tanto basti a ritenere la testimonianza inutilizzabile;
peraltro, ad abundantiam, si noti come il teste riferiva in ordine a tali circostanze in quanto apprese de relato actoris “ADR posso dire che il ricorrente il resto della settimana, quando non era occupato nelle trasferte, lavorava in ditta dalle 7.00 alle 16.00- 17.00 dal lunedì al sabato ( tutti i sabati), e so che si occupava un po' di tutto, per un periodo ha svolto anche le mansioni di muratore. Posso riferire queste circostanze perché apprese dallo stesso ricorrente, dal fratello e anche dal figlio;
so che si lamentava spesso delle condizioni lavorative in quanto non veniva pagato
5 per il lavoro che svolgeva” (In ordine all'inutilizzabilità della testimonianza de relato actoris si veda ord. Cass. 3137/2016). Infine, le deposizioni rese dai testi di parte resistente, sig. ed Testimone_4 [...]
, rispettivamente capo cantiere e collega di lav es Tes_5 all'udienza del 05.04.2022 e del 18.10.2022, hanno sconfessato la prospettazione attorea, limitandosi a riferire di un orario lavorativo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 e riferendo solo genericamente in ordine alle trasferte (Cfr. testimonianza del sig. “ADR poteva capitare che le trasferte del Testimone_4 sig. durassero anche una settimana;
non ricordo la frequenza, ma T_ cert all'epoca non erano molte, perché c'era per lo più bisogno di presenza in cantiere;
ADR il rientro dalle trasferte avveniva sempre intorno alle 17.00, 17.30 a volte anche 18:00” nonché del sig. “ADR nella settimana Tes_5 lavorativa mi capitava di vedere il circa tre volte, altre quattro, insomma T_ questa era la frequenza con cui lo , non tutti i giorni ADR per un periodo abbiamo lavorato insieme a Pisticci, non mi ricordo quando ADR non so dire se effettuasse trasferte a Taranto, a volte non lo vedevo per un paio di giorni, ma in genere lo vedevo con la frequenza che le ho già indicato”); peraltro il teste
[...]
dichiarava di non aver mai visto nessuno accompagnare e riprender Tes_5
l ricorrente (“ADR confermo che vedevo il ricorrente arrivare la mattina intorno alle 7.00, prendere l'autoarticolato, che era sempre diverso, a volte guidava un tre assi altre volte un quattro assi a seconda di quello che doveva fare, e poi rientrava intorno alle 16.00; riponeva il mezzo di trasporto nel parcheggio dell'azienda e se ne andava via con la propria macchina;
non ho mai visto nessuno venire a prenderlo o riportarlo”). Tanto premesso, dall'esame delle risultanze istruttorie sopra richiamate non può ritenersi in alcun modo provato lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già retribuite dalla datrice di lavoro, essendo peraltro preclusa, in questo ambito, qualsivoglia valutazione equitativa da parte del giudice (cfr., tra le altre, Cass. sentenze 16150/2018, 476/2018, 1389/2003). Conseguentemente, la domanda giudiziale, anche in relazione alla richiesta di pagamento del differenziale sul TFR, parametrato sul maggior numero di ore lavorate e quindi sulla maggiore retribuzione e contribuzione maturata, facendo applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c.,deve essere respinta. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione della particolarità delle mansioni svolte dal ricorrente, che ha verosimilmente reso difficile offrire la prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 23 Parte_1 ottobre 2023. CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato le CP_3 Controparte_1 conclusioni sopra riporta
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Con il primo motivo di gravame, il sig. lamenta: erroneità della sentenza T_ con riferimento all'efficacia del di imento delle copie dei dischi cronotachigrafi da lui prodotte, in mancanza di produzione degli originali da parte della società, nonostante l'inadempimento all'ordine di esibizione, e per contraddittorietà della tesi difensiva secondo cui i dischi sarebbero andati distrutti nel 2019, che non era stata dedotta nella memoria di costituzione, dove era stata fatta una mera contestazione generica, mentre soltanto a seguito dell'ordine di esibizione è emersa l'indisponibilità presso l'azienda: <<
…l'assoluta genericità e pretestuosità della contestazione avversaria,… da una parte avrebbe dovuto condurre alla valutazione di mancata contestazione nei modi e nei termini di legge dei documenti prodotti dal lavoratore e dall'altra all'ammissione della produzione documentale come elemento valido ai fini della decisione …>>; erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che IT avesse acquisito presso la ditta i dischi menzionati.
§5.1 La duplice censura non coglie nel segno.
§5.2 Invero, il Tribunale valorizza, in prima battuta, la circostanza secondo cui l'obbligo di conservazione dei dischi è limitato al lasso temporale di due anni;
sul punto, l'appellante non muove alcuna censura.
Si tratta, a ben vedere, di argomento dirimente;
del resto, l'
[...]
, che ha svolto l'accertamento presso la ditt Controparte_5 el lavoratore, il quale aveva denunciato il mancato pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario per tutto il periodo indicato in ricorso, con le stesse modalità temporali - peraltro allegando alla denuncia le medesime copie dei dischi versate negli atti di questo giudizio -, ha limitato – evidentemente sul presupposto che la ditta aveva in archivio i dischi solo dei due anni antecedenti all'accesso, come prescritto dalla normativa di riferimento (art.179 del C.d.S., regolamento del consiglio delle Comunità Europee n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, G.U.C.E. n. L370 del 31.12.85) – l'accertamento al periodo 1.6.2017-28.10.2019 (il primo accesso di IT è del 28.10.2019, in quella sede viene chiesta l'esibizione delle stampe dei dischi per il periodo 2017-2019; il verbale di accertamento con cui viene fatta la contestazione è del 4.8.2021; cfr. allegato 3 del fascicolo di primo grado di parte resistente). In pratica, IT ha valorizzato la documentazione acquisita presso la ditta, sul presupposto che difettasse l'efficacia probatoria di quella versata in atti dal lavoratore;
nel verbale si dice espressamente che tra la documentazione visionata vi sono i dischi esibiti dalla società relativamente al suddetto periodo – ciò che sconfessa la deduzione dell'appellante, secondo cui i funzionari dell'ispettorato avrebbero espletato i propri accertamenti senza procedere alla
7 relativa disamina della documentazione originale detenuta presso la società datrice di lavoro. Sulla scorta di tale documentazione, l'ispettorato è pervenuto alla conclusione dello svolgimento di complessive 44 ore di lavoro straordinario per il periodo 25.11.2017-20.10.2018; la relativa retribuzione è stata pagata dopo la notifica della diffida accertativa e la circostanza è pacifica tra le parti. Tanto significa, in effetti, che la documentazione prodotta dal lavoratore non prova l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa straordinaria nella misura dedotta: sono risultate, sia pure nel solo biennio oggetto della verifica ispettiva, 4 ore al mese circa, mentre nel ricorso, punto 8, pag. 6, il lavoratore ha dedotto che lavorava circa 26 ore in più a settimana.
§6 La seconda doglianza attiene alla valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
§6.1 Si riportano, a seguire, le deposizioni dei testi sentiti in primo grado:
….ADR il ricorrente è mio fratello ADR facevo l'autista per la San Testimone_1
Costruzioni; attualmente lavoro come autista di Scuola Bus ADR mio fratello fino a 3 anni fa ha lavorato per la con Controparte_6 mansioni di autista di mezzi pesanti, autoarticolati ova in località Passo Vecchio, vicino al carcere per intenderci, andavo ad accompagnare mio fratello quando partiva per le trasferte, intorno alle 4.30 di mattina;
lo facevo per evitare di fargli lasciare fuori la macchina;
ADR lo accompagnavo spesso perché non lavorava quasi mai in sede, spesso doveva recarsi a Taranto, lavorava con Eni, e quindi doveva effettuare delle trasferte ADR andavo a riprenderlo mediatamente dopo una settimana, alcune volte anche dopo due settimane, arrivava sempre sul tardi, intorno alle 17.30-18.00; ADR quando restava in sede, invece, andava a lavorare alle 7.00 di mattina, lo so perché prendevamo il caffè insieme, finiva il pomeriggio intorno alle 17.00; ADR lavorava dal lunedì al sabato;
ADR tutti i sabati , anche se l'orario del sabato era su mezza giornata, finiva alle 12.00; ADR dell'avv. Ponte: preciso che nel 2019 lavoravo già come autista di scuola bus ed il mio orario di lavoro era dalle 7.20 alle 8.15 e dalle 13.15 alle 14.15; dal lunedì al sabato;
quindi accompagnavo tranquillamente mio fratello la mattina prima di andare a lavorare
… ADR conosco il ricorrente, l'ho conosciuto 6-10 anni fa, Testimone_4
r la stessa società, la Crotonscavi Costruzioni Generali Spa
guidava mezzi pesanti;
io ero il capo cantiere ADR come Controparte_7 capo cantiere lavoravo dalle 7.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì; il sabato non lavoravo;
alcune volte capitava di lavorare sino alle 17.00 alle 18.00, ma era raro;
altre volte capitava che si finisse anche alle 15.00; ADR non so dire se il sig lavorasse di sabato;
io aprivo il cantiere la mattina e lo chiudevo la sera, T_ per cui ogni sapevo chi c'era e chi non c'era; ADR ero sempre io ad aprire il cancello di ingresso, mai prima delle 6.00, almeno non ricordo;
ed ero sempre io a chiuderlo;
ADR poteva capitare che le trasferte del sig. durassero anche T_ una settimana;
non ricordo la frequenza, ma certame poca non erano
8 molte, perché c'era per lo più bisogno di presenza in cantiere ADR il rientro dalle trasferte avveniva sempre intorno alle 17.00, 17.30 a volte anche 18:00 ADR dell'avv. di parte ricorrente, non ricordo con precisione quante volte capitasse di chiudere i cancelli dopo le ore 17.30 per imprevisti, ma era raro ADR confermo di essere sempre stato l'unico ad aprire e chiudere i cancelli dell'azienda
…sono il figlio del sig. eravamo anche Testimone_2 Controparte_7
o, ho lavorato dal 2014 a Controparte_4
stessa sede della in via Cipolla;
io mi occupavo di
[...] CP_1 tenzione ADR alcune a lavorare con mio papà ADR l'orario di lavoro, per entrambi, era dalle 6.30 alle 17.00 - 18.00 ADR dal lunedì al sabato ADR altre volte mio papà partiva per le trasferte, in questi casi partiva alle 4.30 di mattina;
andava a Brinidisi o a Taranto, stava via una settimana, dieci giorni, anche 15, dipendeva dal lavoro;
rientrava intorno alle 18.30 circa ADR quando doveva partire per le trasferte lo accompagnava mio zio, e lo Testimone_1 riprendeva sempre lui ADR io l'ho accompagnato poche ADR quando lavorava in cantiere confermo che il suo orario di lavoro era dalle 6.20-
6.30 e dopo 10 ore circa rientrava, intorno alle 17.00- 18.00; ADR non tornavo sempre con mio papà, l'ultimo periodo mi sono preso la macchina e tornavo solo ADR non ricordo di preciso quante volte capitava che mio padre effettuasse trasferte, forse due volte al mese circa ADR mio zio iniziava a lavorare alle 6.30-
7.00 quindi riusciva ad accompagnare mio papà; ADR mio zio, Testimone_1 lavorava a come autista di mezzi pesanti per la San Marco;
Pt_4 iniziato a l re come autista di scuola bus;
quando accompagnava il papà alle 4.20 di mattina ( per le trasferte) so che, almeno per un paio di anni, lavorava ancora per la San Marco ADR so che dell'apertura dei cancelli si occupava il sig.
so che se ne occupava ogni tanto anche il meccanico;
Testimone_4
lo so perché l'ho visto personalmente;
l'apertura avveniva Persona_2
20
ADR conosco il ricorrente abbiamo lavorato insieme per la Persona_3 sono lì dagli anni '80 e sono andato via circa due anni e mezzo fa, CP_1
. credo che sia arrivato una decina di anni dopo di me ADR T_ ho iniziato a e come manovratore e ho finito come capo cantiere, ero responsabile di cantiere ADR , invece, faceva l'autista, Parte_1
l'autotrasportatore ADR il mio orario di lavoro era dalle 7.00 alle 16.00; quando arrivavo c'era sempre il sig. che apriva i cancelli dell'azienda, intorno Per_4 alle 7.00 circa anche 6.50; sempre lavorato in sede, località Passo vecchio ADR confermo che vedevo il ricorrente arrivare la mattina intorno alle 7.00, prendere l'autoarticolato, che era sempre diverso, a volte guidava un tre assi altre volte un quattro assi a seconda di quello che doveva fare, e poi rientrava intorno alle 16.00; riponeva il mezzo di trasporto nel parcheggio dell'azienda e se ne andava via con la propria macchina;
non ho mai visto nessuno venire a prenderlo o riportarlo ADR io lavoravo da lunedì al venerdì ADR nella settimana lavorativa mi capitava di vedere il circa tre volte, T_ altre quattro, insomma questa era la frequenza con cui evo, non tutti i
9 giorni ADR per un periodo abbiamo lavorato insieme a Pisticci, non mi ricordo quando ADR non so dire se effettuasse trasferte a Taranto, a volte non lo vedevo per un paio di giorni, ma in genere lo vedevo con la frequenza che le ho già indicato.
…ADR sono amico del ricorrente, lo conosco da quando è nato;
Testimone_3
DR so che lavorava alla da almeno una quindicina CP_1 di anni, faceva l'autista; non l'ho mai visto lavoro, però posso riferire di averlo accompagnato ogni tanto a lavoro;
ADR lo accompagnavo alle ore 4.10- 4.15 del mattino quando doveva effettuare le trasferte, aveva le chiavi per aprire il cancello so che partiva dal parcheggio antistante la ditta;
ADR ricordo di aver accompagnato il ricorrente in trasferta anche nel periodo dal 1984 al 1989, tanto lo ricordo perché nell'85 ha comprato la macchina A questo punto il ricorrente presente in aula rammenta ad alta voce al teste di aver acquistato la macchina nel 2015 e non nel 1985 ed il teste così riferisce: ADR mi correggo non era nell'85 che il ricorrente ha acquistato la macchina, ma nel 2015; ricordo infatti che nel 2014, quando faceva tutte queste trasferte, gli chiedevo se quando avesse acquistato la macchina nuova dovevamo ancora accompagnarlo;
quando nel 2015 ha acquistato la macchina nuova abbiamo continuato ad accompagnarlo perché non si fidava a lasciare la macchina incustodita nel parcheggio ADR so che quando non lo accompagnavo io lo accompagnava il fratello o il figlio, che per un periodo ha lavorato per la ADR delle CP_1 volte sono andato anche a riprenderlo, di ritorno dalle trasferte ADR so che le trasferte duravano 5 altre 10 altre ancora 15 giorni ADR posso dire che il ricorrente il resto della settimana, quando non era occupato nelle trasferte, lavorava in ditta dalle 7.00 alle 16.00- 17.00 dal lunedì al sabato ( tutti i sabati), e so che si occupava un po' di tutto, per un periodo ha svolto anche le mansioni di muratore. Posso riferire queste circostanze perché apprese dallo stesso ricorrente, dal fratello e anche dal figlio;
so che si lamentava spesso delle condizioni lavorative in quanto non veniva pagato per il lavoro che svolgeva.
§6.3 Orbene, alla luce della disamina del contenuto delle suddette deposizioni, ritiene la Corte di dovere condividere la valutazione delle stesse, quale operata dal Tribunale;
infatti, i testi di parte ricorrente o riferiscono “de relato” (ossia su circostanze apprese dallo stesso ) o sono parenti/amici dello stesso T_
(come tali portatori di una conoscenza parziale del concreto modo di atteggiarsi del rapporto di lavoro, comunque influenzata da quanto riferito loro dal diretto interessato), oppure danno indicazioni contraddittorie rispetto alle medesime deduzioni del ricorrente;
tra quelli di parte resistente, d'altro canto, si annoverano soggetti non più dipendenti della società, sicché la loro attendibilità non appare inficiata dal sospetto dell'esistenza di quel metus che la persistenza del rapporto lavorativo potrebbe ingenerare.
§7 La terza censura riguarda l'omessa valutazione dell'elencazione delle trasferte indicate dal lavoratore e riportate nella premessa dell'atto di appello, perché il giudicante – secondo l'appellante - ha omesso di confrontare l'elenco delle
10 trasferte indicate alle pagg.
2-6 dell'appello, con quelle documentate come retribuite da parte datoriale.
§7.1 Sennonché, rileva la Corte che si tratta di un raffronto inutile perché attiene al quantum, mentre nell'ipotesi in esame manca la prova dell'an, ossia che tutte quelle trasferte, che sarebbero cioè ulteriori rispetto a quelle retribuite dal datore di lavoro, sono state effettivamente svolte;
del resto, sul punto (capitolo 5 del ricorso di primo grado), era stata articolata prova per testi, le cui risultanze il Tribunale ha ritenuto non decisive. Sulla correttezza di tale valutazione è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte sub §6.3, nonché rilevare che i testi hanno genericamente parlato di trasferte, ma nessuno è stato in grado di indicarle come eseguite nella quantità dedotta dal lavoratore.
§8 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Tuttavia, la peculiarità della posizione processuale dell convenuto CP_3 unicamente ai fini dell'eventuale recupero della contribuzione previdenziale, induce a compensarle tra l'appellante e l'ente suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso in data 23 ottobre 2023, avverso la sentenza del
[...] di Crotone, giudice del lavoro, n. 422/2023 resa in data 10 maggio 2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti di
. che liquida in euro 7160,00, oltre accessori come per Controparte_1 CP_2
compensa tra le altre parti le spese del grado di lite;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 novembre 2024 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
11
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1006 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Vecc resso lo studio dell'avvocato Massimiliano Bianchi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al fascicolo telematico e da ritenersi stesa in calce al ricorso in appello appellante E
. P.I. in p.l.r.p.t. Geom. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 Parte_2
f l P Vincenzo Ponte Clausi come da procura in calce/unita alla memoria di costituzione in appello, presso i cui indirizzi di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata e
(C.F. Controparte_3 pore, P.IVA_2
e difeso dagli Avvocati Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti per atto del notar Rep. 37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliato Persona_1 presso l'Avvocatura Inps di Catanzaro, Via Milano n. 17 appellato Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Crotone. Differenze retributive CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <
1. Accertare e dichiarare che l'appellante è stato assunto dall'appellata in data 06 giugno 2011 e sino al 13 marzo 2019, dapprima inquadrato nel III° livello del CCNL Edilia – Industria, con la qualifica di
“Autista”, e poi dal 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica, con la qualifica di operaio.
2. Accertare e dichiarare che l'appellante vanta crediti dell'appellata per differenze retributive meglio qualificate in ricorso per l'importo di euro 53.237,95,
1 eventualmente accedendo a specifica CTU contabile già chiesta in atti di causa, per l'effetto condannando l'appellata al pagamento del relativo importo in favore dell'appellante;
3. Per l'effetto di quanto sopra esposto condannare la Società appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto da parte datoriale all' ordinando CP_3 all' stesso di Crotone di accreditare i relativi importi ai fin ionistici;
4. CP_3
In via gradata condannare la appellante, in persona del suo legale Pt_3 rappresentante p.t., al versame predetti contributi previdenziali, nella misura qui quantificata nell'importo di euro 23.632,00 o nella minore o maggiore somma dovuta per legge, in favore dell'appellante con versamento diretto al lavoratore, ordinando all' stesso di Crotone di consentire il CP_3 versamento dei relativi importi ai fi sionistici a cura del ricorrente;
5. in via gradata, nel caso in cui il versamento e l'accredito dei contributi previdenziali non dovesse essere possibile per intervenuta prescrizione degli stessi, condannare la società appellante, in persona del suo omonimo titolare, al risarcimento del danno arrecato all'appellato da calcolarsi nella misura indicata in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e comunque al risarcimento ritenuto di giustizia e/o secondo equità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipante, ex articolo 93 C.P.C., che ne fa espressa richiesta.>>; per l' << rigettare la domanda in quanto infondata, per i motivi di cui sopra;
CP_3 in s ine, in caso di accertata fondatezza della domanda, condannare il datore di lavoro al pagamento in favore dell' dei contributi omessi per il CP_3 periodo non prescritto che verrà accertato rso di causa, oltre ulteriori importi per somme aggiuntive maturate e maturande, secondo le vigenti norme di legge dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari con vittoria di spese, diritti ed onorari>>; per < Controparte_1 CP_2 info l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 422/2023 resa dal Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro in data 10/05/2023 e non notificata, oggi ingiustamente gravata. Con vittoria di spese, competenze e onorari>> FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Parte_1
e del lavoro, deduce di aver lavorato alle dipendenze della CP_
, dal 06 giugno 2011 con la qualifica di autista Controparte_1 el CCNL Edilizia – Industria, dall'1 giugno 2017 e sino al 13.03.2019 con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL
2 Autotrasporto merci e logistica, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81 ore settimanali, nonché di avere espletato le trasferte indicate in ricorso;
dopo avere offerto, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini, nonché articolato specifici capitoli di prova, funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria, ha chiesto la condanna del datore di lavoro a pagargli la retribuzione per il lavoro straordinario espletato, l'indennità di trasferta e le relative maggiorazioni del TFR, per come quantificate nelle conclusioni.
§3 Il tribunale, raccolta la prova testimoniale, rigetta il ricorso alla luce delle seguenti argomentazioni:
<E' documentalmente provato e non contestato che il ricorrente abbia lavorato alle dipendenze della convenuta per il periodo dal 06 giugno 2011 al 13 marzo 2019 dapprima con la qualifica di autista inquadrato nel III° livello del CCNL Edilizia – Industria, successivamente, dall' 01 giugno 2017 e sino al 13.03.2019, con la qualifica di operaio inquadrato nel livello 3s, del CCNL Autotrasporto merci e logistica (cfr. all. 1 fascicolo resistente, buste paga all. fascicolo ricorrente). Oggetto del contendere è unicamente il diritto rivendicato dal sig. a T_ ricevere il pagamento di ulteriori differenze retributive, asseritamente nti per lavoro straordinario e trasferte oltre alle relative maggiorazioni contributive ed al TFR. Ciò posto, come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di provare in modo rigoroso lo svolgimento di tutte le prestazioni di lavoro straordinario di cui si richiede il pagamento (così, tra le altre Cass. sentenza 16150/2018). Ebbene, al di là della disciplina contrattuale applicabile al caso di specie al fine di qualificare che cosa si intenda per “orario straordinario” (Ad ogni modo cfr., sul punto Cass. n. 26963/2019), ritiene questo giudice che il sig. , ancor prima, non sia T_ riuscito a dimostrare di aver svolto prestazioni l e aggiuntive rispetto a quelle risultanti dalla documentazione allegata e già regolarmente retribuite dalla datrice di lavoro (cfr. all. fascicolo resistente). Più in particolare, si osservi che l'orario lavorativo contrattualmente previsto tra le parti era pari ad otto ore giornaliere, dal lunedì al venerdì, per complessive 40 ore settimanali. Il sig. deduce di aver lavorato, invece, per l'intero arco T_ temporale dedotto in giudizio, per circa 09 -10 ore al giorno, più precisamente dal lunedì al venerdì dalle 06:30 alle ore 18:00 /19:00 ed il sabato (circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30, per un totale di circa 81,00 ore settimanali (oltre alle trasferte indicate in ricorso), offrendo, a sostegno delle proprie pretese, la copia di alcuni dischi cronotachigrafi e di alcuni scontrini ed articolando specifici capitoli di prova, per l'appunto funzionali a dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa straordinaria. Quanto all'efficacia probatoria dei dischi cronotachigrafi si osserva che :“L'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi cronotachigrafi, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e
3 rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, per la preclusione stabilita dall'art. 2712 cod. civ., occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo” ( cfr. Cass. 10366/2014). Ebbene, nel caso in esame, l'immediato disconoscimento operato dalla datrice di lavoro delle copie fotostatiche dei dischi cronotachigrafi prodotti dal ricorrente valutato congiuntamente all'impossibilità di verificare la conformità degli stessi all'originale (avendo la CP_1 dimostrato di non detenerli più da anni (peraltro si noti come l'obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafi da parte del impresa esercente l'attività di trasporto su strada mediante autocarri è limitata al periodo di un anno dalla loro formazione, cfr. Cass. 17073/2007), anche perché deteriorati e distrutti dall'alluvione che ha interessato l'impianto nel 2019, cfr. attestazione depositata in data 08.04.2022) induce questo giudice ad escludere che siffatta produzione (peraltro in parte non decifrabile) sia idonea a offrire piena prova dell'orario asseritamente svolto dal ricorrente, dovendo quindi essere valutata alla stregua di una presunzione semplice, da corroborarsi con ulteriori indizi. Stesso ragionamento deve essere applicato ai n. 10 scontrini prodotti dal sig. che, T_ di per sé, nulla provano rispetto al numero di ore asseritamente e in esubero. La datrice di lavoro, dal suo canto, ha versato in atti il LUL e le buste paga relative all'intero arco temporale per cui è causa, attestanti i singoli giorni lavorativi, oltre che festivi e di malattia, nonché gli straordinari e le trasferte espletati dal ricorrente ed allo stesso regolarmente retribuiti, come da quietanze in atti (cfr. all. 2 fascicolo resistente;
in ordine alla sottoscrizione per quietanza apposta dal lavoratore alle buste paga, cfr. Cass. ord n. 27749 del 03.12.2020, per cui, ancora una volta, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta.)
L'insussistenza di un inadempimento da parte della datrice di lavoro risulta altresì avvalorato dalle risultanze dell'accertamento ispettivo compiuto nei confronti della dall'IT che, su denuncia presentata dallo stesso sig. CP_1
, esami con i relativi attestati di pagamento, l'UNILAV di T_ one, i dischi cronotachigrafici analogici e digitali (ossia la documentazione di cui si controverte nel presente giudizio) nonchè il F.I.R ha accertato che il datore di lavoro, per il periodo oggetto di causa, aveva omesso il pagamento nei confronti del dipendente di “sole” n. 44 ore di lavoro straordinario, come da quantificazione riportata nel prospetto contenuto nella diffida accertativa n RC00000 828/2021 del 4.8.2021 cui si rimanda ( cfr. all. 3 fascicolo resistente)- successivamente corrisposte al lavoratore (cfr. estratto bonifico e busta paga, all. 3 fascicolo resistente). Né le risultanze istruttorie assunte hanno offerto elementi utili a scalfire il quadro probatorio delineatosi, ossia a dimostrare lo svolgimento da parte del sig. T_ di lavoro straordinario e/o di trasferte non retribuite dalla In CP_1 particolare, il teste fratello del ricorrente, escuss del Testimone_1
05.04.2022, ha dich mpre accompagnato personalmente il fratello
4 a lavoro, presso la sede della società, in loc. Passo Vecchio, nei giorni in cui questi doveva partire per effettuare delle trasferte “per evitare di fargli lasciare fuori la macchina”; quindi, in occasione delle (non meglio precisate) trasferte riferiva di portare il fratello a lavoro intorno alle 4.30 di mattina e di andarlo a riprendere, genericamente dopo una o due settimane, intorno alle 17.30-18.00; precisava altresì che “le trasferte” rappresentavano la maggior parte dell'attività lavorativa espletata del ricorrente che, invece, quando restava in cantiere “andava a lavorare alle 7.00 di mattina, lo so perché prendevamo il caffè insieme, finiva il pomeriggio intorno alle 17.00” con orario dal lunedì al sabato “ADR tutti i sabati , anche se l'orario del sabato era su mezza giornata, finiva alle 12.00”. Ebbene, la deposizione resa dal teste appare in parte generica, in quanto priva di precisi riferimenti temporali, ed in parte contraddittoria rispetto alla prospettazione resa dallo stesso sig. che, si rammenta, nel ricorso introduttivo ha Parte_1 dedotto di aver l edì al venerdì dalle 06:30 sino alle ore 18:00 – 19:00 ( e non sino alle 17.00) ed il sabato (non tutti i sabati, ma circa due-tre sabati al mese) dalle 06:30 alle 16:30 (e non sino alle 12:00); né risulta che il sig.
sia stato prevalentemente impegnato in trasferte. Il teste T_ Testimone_2 figlio del ricorrente, sebbene abbia sostanzialmente c ricostruzione attorea, tuttavia ha dimostrato di essere a conoscenza dell'orario lavorativo espletato dal padre più per il contesto familiare che per quello lavorativo, atteso che se da un lato dichiarava di aver lavorato dal 2014 al 2018 alle dipendenze della sita nella stessa sede della Controparte_4
dall'altr olamente alcune volte a CP_1
il padre e di averlo accompagnato poche volte a lavoro (Cfr. dichiarazioni rese con verbale del “ADR alcune volte andavo a lavorare con mio papà ADR io l'ho accompagnato poche volte a lavoro ADR non tornavo sempre con mio papà, l'ultimo periodo mi sono preso la macchina e tornavo solo”); riferiva altresì di non ricordare con precisione quante volte il padre avesse effettuato delle trasferte “forse due volte al mese”; in altre parole, la testimonianza, anche in considerazione dello stretto rapporto di parentela che lo lega al ricorrente, non si rivela sufficientemente circostanziata da dimostrare, con il rigore richiesto dalla giurisprudenza, gli assunti attorei. Infine, l'ultimo testimone di parte ricorrente, il sig. escusso Testimone_3 all'udienza del 17.01.2023, amico del sig. , così riferiva “ADR so che T_ lavorava alla da almeno una quindicina di anni, faceva l'autista; non CP_1
l'ho mai visto lavoro, però posso riferire di averlo accompagnato ogni tanto a lavoro”, tanto basti a ritenere la testimonianza inutilizzabile;
peraltro, ad abundantiam, si noti come il teste riferiva in ordine a tali circostanze in quanto apprese de relato actoris “ADR posso dire che il ricorrente il resto della settimana, quando non era occupato nelle trasferte, lavorava in ditta dalle 7.00 alle 16.00- 17.00 dal lunedì al sabato ( tutti i sabati), e so che si occupava un po' di tutto, per un periodo ha svolto anche le mansioni di muratore. Posso riferire queste circostanze perché apprese dallo stesso ricorrente, dal fratello e anche dal figlio;
so che si lamentava spesso delle condizioni lavorative in quanto non veniva pagato
5 per il lavoro che svolgeva” (In ordine all'inutilizzabilità della testimonianza de relato actoris si veda ord. Cass. 3137/2016). Infine, le deposizioni rese dai testi di parte resistente, sig. ed Testimone_4 [...]
, rispettivamente capo cantiere e collega di lav es Tes_5 all'udienza del 05.04.2022 e del 18.10.2022, hanno sconfessato la prospettazione attorea, limitandosi a riferire di un orario lavorativo dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 e riferendo solo genericamente in ordine alle trasferte (Cfr. testimonianza del sig. “ADR poteva capitare che le trasferte del Testimone_4 sig. durassero anche una settimana;
non ricordo la frequenza, ma T_ cert all'epoca non erano molte, perché c'era per lo più bisogno di presenza in cantiere;
ADR il rientro dalle trasferte avveniva sempre intorno alle 17.00, 17.30 a volte anche 18:00” nonché del sig. “ADR nella settimana Tes_5 lavorativa mi capitava di vedere il circa tre volte, altre quattro, insomma T_ questa era la frequenza con cui lo , non tutti i giorni ADR per un periodo abbiamo lavorato insieme a Pisticci, non mi ricordo quando ADR non so dire se effettuasse trasferte a Taranto, a volte non lo vedevo per un paio di giorni, ma in genere lo vedevo con la frequenza che le ho già indicato”); peraltro il teste
[...]
dichiarava di non aver mai visto nessuno accompagnare e riprender Tes_5
l ricorrente (“ADR confermo che vedevo il ricorrente arrivare la mattina intorno alle 7.00, prendere l'autoarticolato, che era sempre diverso, a volte guidava un tre assi altre volte un quattro assi a seconda di quello che doveva fare, e poi rientrava intorno alle 16.00; riponeva il mezzo di trasporto nel parcheggio dell'azienda e se ne andava via con la propria macchina;
non ho mai visto nessuno venire a prenderlo o riportarlo”). Tanto premesso, dall'esame delle risultanze istruttorie sopra richiamate non può ritenersi in alcun modo provato lo svolgimento da parte del ricorrente di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle già retribuite dalla datrice di lavoro, essendo peraltro preclusa, in questo ambito, qualsivoglia valutazione equitativa da parte del giudice (cfr., tra le altre, Cass. sentenze 16150/2018, 476/2018, 1389/2003). Conseguentemente, la domanda giudiziale, anche in relazione alla richiesta di pagamento del differenziale sul TFR, parametrato sul maggior numero di ore lavorate e quindi sulla maggiore retribuzione e contribuzione maturata, facendo applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c.,deve essere respinta. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, in considerazione della particolarità delle mansioni svolte dal ricorrente, che ha verosimilmente reso difficile offrire la prova dell'orario di lavoro effettivamente osservato>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello da , con atto depositato il 23 Parte_1 ottobre 2023. CP_ Costituitisi in giudizio, l' e hanno formulato le CP_3 Controparte_1 conclusioni sopra riporta
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 Con il primo motivo di gravame, il sig. lamenta: erroneità della sentenza T_ con riferimento all'efficacia del di imento delle copie dei dischi cronotachigrafi da lui prodotte, in mancanza di produzione degli originali da parte della società, nonostante l'inadempimento all'ordine di esibizione, e per contraddittorietà della tesi difensiva secondo cui i dischi sarebbero andati distrutti nel 2019, che non era stata dedotta nella memoria di costituzione, dove era stata fatta una mera contestazione generica, mentre soltanto a seguito dell'ordine di esibizione è emersa l'indisponibilità presso l'azienda: <<
…l'assoluta genericità e pretestuosità della contestazione avversaria,… da una parte avrebbe dovuto condurre alla valutazione di mancata contestazione nei modi e nei termini di legge dei documenti prodotti dal lavoratore e dall'altra all'ammissione della produzione documentale come elemento valido ai fini della decisione …>>; erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che IT avesse acquisito presso la ditta i dischi menzionati.
§5.1 La duplice censura non coglie nel segno.
§5.2 Invero, il Tribunale valorizza, in prima battuta, la circostanza secondo cui l'obbligo di conservazione dei dischi è limitato al lasso temporale di due anni;
sul punto, l'appellante non muove alcuna censura.
Si tratta, a ben vedere, di argomento dirimente;
del resto, l'
[...]
, che ha svolto l'accertamento presso la ditt Controparte_5 el lavoratore, il quale aveva denunciato il mancato pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario per tutto il periodo indicato in ricorso, con le stesse modalità temporali - peraltro allegando alla denuncia le medesime copie dei dischi versate negli atti di questo giudizio -, ha limitato – evidentemente sul presupposto che la ditta aveva in archivio i dischi solo dei due anni antecedenti all'accesso, come prescritto dalla normativa di riferimento (art.179 del C.d.S., regolamento del consiglio delle Comunità Europee n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985, G.U.C.E. n. L370 del 31.12.85) – l'accertamento al periodo 1.6.2017-28.10.2019 (il primo accesso di IT è del 28.10.2019, in quella sede viene chiesta l'esibizione delle stampe dei dischi per il periodo 2017-2019; il verbale di accertamento con cui viene fatta la contestazione è del 4.8.2021; cfr. allegato 3 del fascicolo di primo grado di parte resistente). In pratica, IT ha valorizzato la documentazione acquisita presso la ditta, sul presupposto che difettasse l'efficacia probatoria di quella versata in atti dal lavoratore;
nel verbale si dice espressamente che tra la documentazione visionata vi sono i dischi esibiti dalla società relativamente al suddetto periodo – ciò che sconfessa la deduzione dell'appellante, secondo cui i funzionari dell'ispettorato avrebbero espletato i propri accertamenti senza procedere alla
7 relativa disamina della documentazione originale detenuta presso la società datrice di lavoro. Sulla scorta di tale documentazione, l'ispettorato è pervenuto alla conclusione dello svolgimento di complessive 44 ore di lavoro straordinario per il periodo 25.11.2017-20.10.2018; la relativa retribuzione è stata pagata dopo la notifica della diffida accertativa e la circostanza è pacifica tra le parti. Tanto significa, in effetti, che la documentazione prodotta dal lavoratore non prova l'effettivo espletamento dell'attività lavorativa straordinaria nella misura dedotta: sono risultate, sia pure nel solo biennio oggetto della verifica ispettiva, 4 ore al mese circa, mentre nel ricorso, punto 8, pag. 6, il lavoratore ha dedotto che lavorava circa 26 ore in più a settimana.
§6 La seconda doglianza attiene alla valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
§6.1 Si riportano, a seguire, le deposizioni dei testi sentiti in primo grado:
….ADR il ricorrente è mio fratello ADR facevo l'autista per la San Testimone_1
Costruzioni; attualmente lavoro come autista di Scuola Bus ADR mio fratello fino a 3 anni fa ha lavorato per la con Controparte_6 mansioni di autista di mezzi pesanti, autoarticolati ova in località Passo Vecchio, vicino al carcere per intenderci, andavo ad accompagnare mio fratello quando partiva per le trasferte, intorno alle 4.30 di mattina;
lo facevo per evitare di fargli lasciare fuori la macchina;
ADR lo accompagnavo spesso perché non lavorava quasi mai in sede, spesso doveva recarsi a Taranto, lavorava con Eni, e quindi doveva effettuare delle trasferte ADR andavo a riprenderlo mediatamente dopo una settimana, alcune volte anche dopo due settimane, arrivava sempre sul tardi, intorno alle 17.30-18.00; ADR quando restava in sede, invece, andava a lavorare alle 7.00 di mattina, lo so perché prendevamo il caffè insieme, finiva il pomeriggio intorno alle 17.00; ADR lavorava dal lunedì al sabato;
ADR tutti i sabati , anche se l'orario del sabato era su mezza giornata, finiva alle 12.00; ADR dell'avv. Ponte: preciso che nel 2019 lavoravo già come autista di scuola bus ed il mio orario di lavoro era dalle 7.20 alle 8.15 e dalle 13.15 alle 14.15; dal lunedì al sabato;
quindi accompagnavo tranquillamente mio fratello la mattina prima di andare a lavorare
… ADR conosco il ricorrente, l'ho conosciuto 6-10 anni fa, Testimone_4
r la stessa società, la Crotonscavi Costruzioni Generali Spa
guidava mezzi pesanti;
io ero il capo cantiere ADR come Controparte_7 capo cantiere lavoravo dalle 7.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì; il sabato non lavoravo;
alcune volte capitava di lavorare sino alle 17.00 alle 18.00, ma era raro;
altre volte capitava che si finisse anche alle 15.00; ADR non so dire se il sig lavorasse di sabato;
io aprivo il cantiere la mattina e lo chiudevo la sera, T_ per cui ogni sapevo chi c'era e chi non c'era; ADR ero sempre io ad aprire il cancello di ingresso, mai prima delle 6.00, almeno non ricordo;
ed ero sempre io a chiuderlo;
ADR poteva capitare che le trasferte del sig. durassero anche T_ una settimana;
non ricordo la frequenza, ma certame poca non erano
8 molte, perché c'era per lo più bisogno di presenza in cantiere ADR il rientro dalle trasferte avveniva sempre intorno alle 17.00, 17.30 a volte anche 18:00 ADR dell'avv. di parte ricorrente, non ricordo con precisione quante volte capitasse di chiudere i cancelli dopo le ore 17.30 per imprevisti, ma era raro ADR confermo di essere sempre stato l'unico ad aprire e chiudere i cancelli dell'azienda
…sono il figlio del sig. eravamo anche Testimone_2 Controparte_7
o, ho lavorato dal 2014 a Controparte_4
stessa sede della in via Cipolla;
io mi occupavo di
[...] CP_1 tenzione ADR alcune a lavorare con mio papà ADR l'orario di lavoro, per entrambi, era dalle 6.30 alle 17.00 - 18.00 ADR dal lunedì al sabato ADR altre volte mio papà partiva per le trasferte, in questi casi partiva alle 4.30 di mattina;
andava a Brinidisi o a Taranto, stava via una settimana, dieci giorni, anche 15, dipendeva dal lavoro;
rientrava intorno alle 18.30 circa ADR quando doveva partire per le trasferte lo accompagnava mio zio, e lo Testimone_1 riprendeva sempre lui ADR io l'ho accompagnato poche ADR quando lavorava in cantiere confermo che il suo orario di lavoro era dalle 6.20-
6.30 e dopo 10 ore circa rientrava, intorno alle 17.00- 18.00; ADR non tornavo sempre con mio papà, l'ultimo periodo mi sono preso la macchina e tornavo solo ADR non ricordo di preciso quante volte capitava che mio padre effettuasse trasferte, forse due volte al mese circa ADR mio zio iniziava a lavorare alle 6.30-
7.00 quindi riusciva ad accompagnare mio papà; ADR mio zio, Testimone_1 lavorava a come autista di mezzi pesanti per la San Marco;
Pt_4 iniziato a l re come autista di scuola bus;
quando accompagnava il papà alle 4.20 di mattina ( per le trasferte) so che, almeno per un paio di anni, lavorava ancora per la San Marco ADR so che dell'apertura dei cancelli si occupava il sig.
so che se ne occupava ogni tanto anche il meccanico;
Testimone_4
lo so perché l'ho visto personalmente;
l'apertura avveniva Persona_2
20
ADR conosco il ricorrente abbiamo lavorato insieme per la Persona_3 sono lì dagli anni '80 e sono andato via circa due anni e mezzo fa, CP_1
. credo che sia arrivato una decina di anni dopo di me ADR T_ ho iniziato a e come manovratore e ho finito come capo cantiere, ero responsabile di cantiere ADR , invece, faceva l'autista, Parte_1
l'autotrasportatore ADR il mio orario di lavoro era dalle 7.00 alle 16.00; quando arrivavo c'era sempre il sig. che apriva i cancelli dell'azienda, intorno Per_4 alle 7.00 circa anche 6.50; sempre lavorato in sede, località Passo vecchio ADR confermo che vedevo il ricorrente arrivare la mattina intorno alle 7.00, prendere l'autoarticolato, che era sempre diverso, a volte guidava un tre assi altre volte un quattro assi a seconda di quello che doveva fare, e poi rientrava intorno alle 16.00; riponeva il mezzo di trasporto nel parcheggio dell'azienda e se ne andava via con la propria macchina;
non ho mai visto nessuno venire a prenderlo o riportarlo ADR io lavoravo da lunedì al venerdì ADR nella settimana lavorativa mi capitava di vedere il circa tre volte, T_ altre quattro, insomma questa era la frequenza con cui evo, non tutti i
9 giorni ADR per un periodo abbiamo lavorato insieme a Pisticci, non mi ricordo quando ADR non so dire se effettuasse trasferte a Taranto, a volte non lo vedevo per un paio di giorni, ma in genere lo vedevo con la frequenza che le ho già indicato.
…ADR sono amico del ricorrente, lo conosco da quando è nato;
Testimone_3
DR so che lavorava alla da almeno una quindicina CP_1 di anni, faceva l'autista; non l'ho mai visto lavoro, però posso riferire di averlo accompagnato ogni tanto a lavoro;
ADR lo accompagnavo alle ore 4.10- 4.15 del mattino quando doveva effettuare le trasferte, aveva le chiavi per aprire il cancello so che partiva dal parcheggio antistante la ditta;
ADR ricordo di aver accompagnato il ricorrente in trasferta anche nel periodo dal 1984 al 1989, tanto lo ricordo perché nell'85 ha comprato la macchina A questo punto il ricorrente presente in aula rammenta ad alta voce al teste di aver acquistato la macchina nel 2015 e non nel 1985 ed il teste così riferisce: ADR mi correggo non era nell'85 che il ricorrente ha acquistato la macchina, ma nel 2015; ricordo infatti che nel 2014, quando faceva tutte queste trasferte, gli chiedevo se quando avesse acquistato la macchina nuova dovevamo ancora accompagnarlo;
quando nel 2015 ha acquistato la macchina nuova abbiamo continuato ad accompagnarlo perché non si fidava a lasciare la macchina incustodita nel parcheggio ADR so che quando non lo accompagnavo io lo accompagnava il fratello o il figlio, che per un periodo ha lavorato per la ADR delle CP_1 volte sono andato anche a riprenderlo, di ritorno dalle trasferte ADR so che le trasferte duravano 5 altre 10 altre ancora 15 giorni ADR posso dire che il ricorrente il resto della settimana, quando non era occupato nelle trasferte, lavorava in ditta dalle 7.00 alle 16.00- 17.00 dal lunedì al sabato ( tutti i sabati), e so che si occupava un po' di tutto, per un periodo ha svolto anche le mansioni di muratore. Posso riferire queste circostanze perché apprese dallo stesso ricorrente, dal fratello e anche dal figlio;
so che si lamentava spesso delle condizioni lavorative in quanto non veniva pagato per il lavoro che svolgeva.
§6.3 Orbene, alla luce della disamina del contenuto delle suddette deposizioni, ritiene la Corte di dovere condividere la valutazione delle stesse, quale operata dal Tribunale;
infatti, i testi di parte ricorrente o riferiscono “de relato” (ossia su circostanze apprese dallo stesso ) o sono parenti/amici dello stesso T_
(come tali portatori di una conoscenza parziale del concreto modo di atteggiarsi del rapporto di lavoro, comunque influenzata da quanto riferito loro dal diretto interessato), oppure danno indicazioni contraddittorie rispetto alle medesime deduzioni del ricorrente;
tra quelli di parte resistente, d'altro canto, si annoverano soggetti non più dipendenti della società, sicché la loro attendibilità non appare inficiata dal sospetto dell'esistenza di quel metus che la persistenza del rapporto lavorativo potrebbe ingenerare.
§7 La terza censura riguarda l'omessa valutazione dell'elencazione delle trasferte indicate dal lavoratore e riportate nella premessa dell'atto di appello, perché il giudicante – secondo l'appellante - ha omesso di confrontare l'elenco delle
10 trasferte indicate alle pagg.
2-6 dell'appello, con quelle documentate come retribuite da parte datoriale.
§7.1 Sennonché, rileva la Corte che si tratta di un raffronto inutile perché attiene al quantum, mentre nell'ipotesi in esame manca la prova dell'an, ossia che tutte quelle trasferte, che sarebbero cioè ulteriori rispetto a quelle retribuite dal datore di lavoro, sono state effettivamente svolte;
del resto, sul punto (capitolo 5 del ricorso di primo grado), era stata articolata prova per testi, le cui risultanze il Tribunale ha ritenuto non decisive. Sulla correttezza di tale valutazione è sufficiente richiamare le argomentazioni svolte sub §6.3, nonché rilevare che i testi hanno genericamente parlato di trasferte, ma nessuno è stato in grado di indicarle come eseguite nella quantità dedotta dal lavoratore.
§8 Le considerazioni che precedono conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Tuttavia, la peculiarità della posizione processuale dell convenuto CP_3 unicamente ai fini dell'eventuale recupero della contribuzione previdenziale, induce a compensarle tra l'appellante e l'ente suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, con ricorso in data 23 ottobre 2023, avverso la sentenza del
[...] di Crotone, giudice del lavoro, n. 422/2023 resa in data 10 maggio 2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite nei confronti di
. che liquida in euro 7160,00, oltre accessori come per Controparte_1 CP_2
compensa tra le altre parti le spese del grado di lite;
dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 18 novembre 2024 Il Presidente estensore Dr.ssa Barbara Fatale
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