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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 19/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1536/2023
Udienza “cartolare” del 18-2-2025
Il giudice, viste le memorie e note scritte depositate dalla sola parte attrice, pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1536/2023 in materia di opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare, promossa da:
(C.F. ), quale erede della debitrice esecutata Parte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Barbuti (C.F. Persona_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barga (LU), frazione C.F._3
Fornaci di Barga, via Alcide De Gasperi, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con sede legale in Conegliano (TV) Via Vittorio Alfieri n. 1, CP_1 P.IVA_1
rappresentata dalla sua mandataria con rappresentanza (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Milano, Via Valtellina n. 15/17, giusta procura speciale del P.IVA_2
02.11.2018 ai rogiti del Notaio rep. 53366 – racc. 39537, qui rappresentata da Persona_2
(C.F. ), con sede legale in Milano via Controparte_3 P.IVA_3
Valtellina n. 15/17, in forza di procura speciale del 09.07.2020 con atto a firma autenticata dal
Notaio in Milano, rep. n. 143075/36683, in persona del procuratore Dott. Persona_3
, giusta procura del Dott. nella sua qualità di Consigliere della Controparte_4 Controparte_5
in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 24.07.2019, Controparte_3
con firma autenticata il 25.05.2020 dal notaio in Milano rep. 142719, racc. Persona_3
36506, rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Guadagni (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lucca, Viale Europa n. 780, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
(C.F. , con sede in Roma, Via Arenula n. 70, in Controparte_6 P.IVA_4
persona del ministro, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello stato di Firenze e domiciliato presso i suoi uffici in Firenze, Via Degli Arazzieri n. 4.
CONVENUTO
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_7 P.IVA_5
rappresentante.
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ). Controparte_8 C.F._5
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'attore: “Accertare la mancata/tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita nella procedura
282/2017 R.G. sul sito dell'IVG a cui consegue un evidente danno potenziale agli interessi economici del debitore consistenti nella mancata vendita dell'immobile per la maggior somma possibile data che, difatti, è stata presentata una sola offerta;
- Accertare che la scadenza del termine per il versamento del prezzo comporta, a carico dell'aggiudicataria, le decadenze di cui all'art. 587 c.p.c. e che la concessa rimessione in termini è illegittima perché trattasi di termine perentorio e, comunque, la rimessione concessa non è sorretta nemmeno da alcuna ragionevole motivazione. Accertato tutto quanto sopra, per l'effetto, in via principale: annullare e revocare il decreto di trasferimento emesso in data 26/09/2022 (DOC.19) e, conseguentemente, sospendere le operazioni di distribuzione del ricavato della vendita forzata nonché ordinare la restituzione di quanto pagato dall'aggiudicatario, tranne la cauzione, ordinando la rinnovazione dell'avviso di vendita e della relativa pubblicazione nel rispetto dei prescritti obblighi di pubblicità e, quindi, la rinnovazione della prima vendita senza incanto con fissazione di una nuova data per l'espletamento della stessa. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale condannare il al risarcimento di tutti i danni patiti Controparte_6
dal ricorrente in virtù degli accertati vizi della procedura espropriativa, come descritti in atti da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. data la palese impossibilità di determinare esattamente il loro preciso ammontare (essendo impossibile stabilire a quanto sarebbe stato
venduto l'immobile nel caso la pubblicità fosse stata regolarmente espletata o l'aggiudicatario non fosse stato rimesso in termini con, in entrambi i casi appena richiamati, l'espletamento di una nuova procedura di vendita). Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali e
CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario comprensivo delle spese a cui il ricorrente è stato condannato nella fase cautelare dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. da cui è originato codesto procedimento di merito (cfr DOC. 12). Si insiste perché il G.E. Voglia ordinare al delegato alla vendita Rag. l'esibizione di documento omissis”. Per_4 per la convenuta “in via preliminare: - dichiarare inammissibile la proposta CP_1
opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc in quanto avente ad oggetto un atto esecutivo già contestato con il precedente reclamo ex art. 519 ter cpc e oggetto di rigetto da parte del Giudice dell'Esecuzione, provvedimento non ulteriormente impugnato e quindi “passato in giudicato”. - dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc in quanto tardiva per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. - sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la proposta opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc stante la mancanza di legittimazione ed interesse ad agire in capo all'opponente. - sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di a conoscere e CP_1 contraddire sulla domanda subordinata avanzata dall'opponente in quanto domanda ad essa estranea e comunque nuova. nel merito: rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto
e in diritto, per tutte le ragioni illustrate in atti e da ultimo nella comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2024. In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze professionali. In via istruttoria: ci si riporta a quanto dedotto in comparsa di costituzione e risposta omissis”. per il convenuto : “dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_6
e, in ipotesi, respingere in ogni caso le domande proposte nei confronti Controparte_6
della predetta Amministrazione in quanto infondate. In tutte le ipotesi, con vittoria di spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore (erede dell'esecutata) proponeva opposizione ex art. 617 comma 2 cpc avverso il decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva n. 282/2017 R.G., chiedendone l'annullamento o la revoca;
domandava inoltre la sospensione della distribuzione del ricavato e in subordine il risarcimento di tutti i danni subiti al . Controparte_6
Part Contestava la tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito dell' , che aveva causato un danno economico al debitore per la mancata vendita dell'immobile al miglior prezzo possibile, data la presentazione di un'unica offerta. Eccepiva altresì l'illegittima concessione all'aggiudicataria della rimessione in termini per il versamento del saldo del prezzo, trattandosi di termine perentorio.
Si costituiva , eccependo la nullità della citazione ex art. 164 comma 1 cpc per l'erroneità CP_1 dell'avvertimento ex art. 163 n. 7 cpc, dovendosi applicare al procedimento il rito ante-riforma
Cartabia. Contestava l'inammissibilità dell'opposizione, avendo ad oggetto un atto esecutivo
(l'avviso di vendita) già reclamato ex art. 591 ter cpc, confermato del G.E., non impugnato nel termine previsto dall'art. 617 cpc e quindi non più riformabile. Inoltre, rilevava che l'opponente era carente di interesse ad agire con riferimento all'impugnazione del decreto di trasferimento, non avendo mai provato la qualità di erede ed essendo quindi un mero detentore dell'immobile; che l'attore non aveva esplicitato i vizi contenuti nel decreto di trasferimento, limitandosi a contestare due atti presupposti, l'avviso di vendita e il provvedimento di rimessione in termini dell'aggiudicatario, rispetto al quale era carente di interesse ad agire e aveva promosso una contestazione tardiva, non avendo rispettato il termine previsto dall'art. 617 cpc.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda e l'assenza di prova dei pregiudizi subiti.
Si costituiva il , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non Controparte_6 essendo parte del procedimento di esecuzione immobiliare e in ogni caso l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno.
Il Giudice con provvedimento del 07.02.24 rilevava che al procedimento era applicabile il rito ante- riforma Cartabia, dal momento che la fase sommaria dell'opposizione era stata introdotta prima della riforma, accoglieva quindi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione del combinato disposto degli artt.164 comma 1 cpc e 163 n. 7 cpc e fissava l'udienza ex art. 183 cpc.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento Parte_1
emesso nella procedura esecutiva n. 282/2017 R.G., ma in realtà ha contestato i vizi di due atti presupposti, cioè l'avviso di vendita del 16.11.21 (doc. 1 di parte opponente) e il provvedimento del
02.05.22 di rimessione in termini dell'aggiudicatario per il versamento del saldo del prezzo (doc. 18 di parte opponente).
L'avviso di vendita era già stato oggetto di reclamo ex art. 591 ter cpc (doc. 4 di parte opponente) per l'asserita tardiva pubblicazione sul sito dell'IVG, ma nel provvedimento del 13.01.22 il G.E. aveva rigettato il reclamo (doc. 8 di parte opponente), confermando l'ordinanza del 05.01.22 emessa inaudita altera parte (doc. 5 di parte opponente).
Il provvedimento del 13.01.2022 non è mai stato oggetto di contestazione da parte dell'opponente, nonostante l'art. 591 ter nel testo ante-riforma Cartabia prevedesse la possibilità di promuovere avverso l'ordinanza di rigetto il reclamo ex art. 669 terdecies.
Inoltre, tale provvedimento non è stato nemmeno oggetto di opposizione agli atti esecutivi nei termini previsti dall'art. 617 cpc, cioè 20 giorni dalla sua emissione, pertanto il suo contenuto non è più riformabile.
L'ordinanza del 02.05.22 con la quale il G.E. aveva accolto l'istanza di rimessione in termini dell'aggiudicatario non è stata oggetto di opposizione ex art. 617 cpc nel termine di legge;
pertanto, qualsiasi contestazione relativa alla stessa risulta tardiva.
Per tutto quanto sopra, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Risulta altresì inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti del
, che costituisce una domanda nuova rispetto alle domande presentate nella Controparte_6 fase del giudizio davanti al G.E., dato che l'opposizione agli atti esecutivi, pur essendo distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti del
[...]
secondo i parametri minimi dello scaglione di valore, data l'unica domanda rivolta Controparte_6
nei suoi confronti, e secondo i parametri medi nei confronti da con la riduzione CP_1
richiesta nella nota spese, ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in contumacia di Controparte_7
e di :
[...] Controparte_8
- dichiara l'opposizione inammissibile;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in € CP_1
5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore del , Controparte_6 liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente