Trib. Lucca, sentenza 19/02/2025, n. 121
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Lucca dal Giudice Dott. Giacomo Lucente, riguarda un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. L'attore, in qualità di erede della debitrice esecutata, ha richiesto l'annullamento del decreto di trasferimento e la sospensione della distribuzione del ricavato, lamentando la tardiva pubblicazione dell'avviso di vendita e l'illegittimità della rimessione in termini concessa all'aggiudicatario. La convenuta, Aqui SPV Srl, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, sostenendo che l'atto era già stato contestato e rigettato in precedenza, e ha chiesto il rigetto della domanda. Il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Il Giudice ha dichiarato l'opposizione inammissibile, evidenziando che l'attore non aveva rispettato i termini per impugnare gli atti presupposti e che la contestazione era tardiva. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la domanda di risarcimento nei confronti del Ministero, considerandola nuova rispetto a quelle già presentate. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente, liquidate in favore delle convenute. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme processuali, sottolineando l'importanza del rispetto dei termini e della legittimazione nel contesto delle opposizioni agli atti esecutivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lucca, sentenza 19/02/2025, n. 121
    Giurisdizione : Trib. Lucca
    Numero : 121
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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