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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI VICENZA
Il TRIBUNALE di VICENZA, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Sonia Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 368/24 R.G., iscritta a ruolo in data 29.1.2024, promossa da:
( nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], quale erede di R_
, nato a [...] il [...] ( deceduto in
[...] C.F._2
Vicenza il 21.12.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Tessari (c.f.
) e dall'avv. Francesco Mario Boschin (c.f. ), C.F._3 C.F._4 domiciliata presso il loro studio in Monticello Conte Otto (VI) via Roma n.36 e alle pec e Email_1
attrice Email_2 contro
(P. IVA. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale con sede in Roma, alla Via Giuseppe Parte_2
Grezar n. 14, rappresenta e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giancarlo Ruccia Studio Legale – c.f. CP_2 C.F._5
mail certificata elettivamente
[...] Email_3 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Ruccia in Milano alla Via Venini n.
38/2 Convenuta
e contro
(c.f. .iva: in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, presso la filiale di Vicenza (VI) viale dell'Industria n.47
convenuta contumace in punto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc conclusioni per : Parte_1
1 Voglia il Tribunale adito, respinte tutte le diverse e contrarie istanze ed eccezioni, anche istruttorie:
1) in principalità accertare e dichiarare la nullità del pignoramento intrapreso da sul conto corrente n. 50276/1000/00003609 in Controparte_1 danno di e dunque delle ragioni ereditarie in capo all'odierna Persona_1 attrice, per l'assoluta impignorabilità delle somme accreditate a titolo di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento e per la relativa impignorabilità delle somme accreditate a titolo di pensione ai superstiti, per accertata violazione dei limiti previsti per quest'ultimo cespite dall'art.545 c.p.c. in relazione ad ogni singolo rateo versato dall' CP_4
2) in subordine nella denegata ipotesi in cui la superiore domanda fosse ritenuta infondata, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento presso terzi eseguito dall' in danno di e dunque delle Controparte_1 Persona_1 ragioni ereditarie in capo all'odierna attrice, anche in relazione alle somme accreditate sul conto corrente n.50276/1000/00003609 per pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento nonché a titolo di pensione ai superstiti, in relazione ad ogni singolo rateo versato dall' CP_4
3) conseguentemente e in ogni caso ordinarsi all' Controparte_1 la restituzione all'attrice della somma illegittimamente pignorata, come accertata dall'espletata CTU ossia in €7.174,24 (quale differenza tra €14.521,58 saldo di c/c prima del pignoramento ed €6.813,22 + €534,12 somme pignorabili dalla pensione ai superstiti accreditata prima e dopo il pignoramento), oltre a rivalutazione ed interessi dalla data dell'apposizione del pignoramento fino all'avvenuta restituzione;
4) in ogni caso, spese ed onorari del procedimento, anche per la fase sommaria, integralmente rifusi. conclusioni per il convenuto Controparte_1
L'Avv. Giancarlo Ruccia, nel riportarsi integralmente ai precedenti scritti difensivi e verbali di udienza, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato all'esecutato in data 7.8.2023, Persona_1 [...]
[...
[...] pignorava, ai sensi dell'art. 72 bis DPR n.603/1972, il conto Controparte_5 corrente bancario n. 50276/1000/00003609, intestato all'esecutato, acceso presso la filiale di Vicenza di , sottoponendo a vincolo e Controparte_6 ottenendo il pagamento diretto da parte dell'istituto di credito della somma complessiva di euro 12.363,80 (data dalla somma di €3.363.80 già vincolata ed
€9.000,00 già accantonata sul c.d. “salvadanaio);
proponeva opposizione ex art. 615 cpc all'indicato Persona_1 pignoramento, chiedendo che fosse dichiarata la nullità / illegittimità del medesimo pignoramento e condannata Controparte_7
a restituire le somme illegittimamente vincolate e acquisite
[...] dal conto corrente suindicato.
In particolare, l'opponente deduceva che:
-dagli allegati estratti di conto corrente, certificati pensionistici e disposizioni di pagamento emessi dall' emergeva che tutte le somme pignorate dall' CP_4 [...]
erano costituite da pensioni di cui era titolare e che CP_1 Persona_1 nessun altro cespite, all'infuori delle indicate pensioni, aveva contribuito dall'aprile
2019 in avanti a formare la provvista del conto corrente 50276/1000/00003609;
- erano state indiscriminatamente bloccate dalla , e poi assegnate alla CP_6 procedente, tutte le somme registrate sul conto corrente del , senza alcun R_ riguardo alla assoluta impignorabilità della pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento e ai limiti stabiliti dalla legge per la pignorabilità della pensione ai superstiti prima e dopo il suo accredito in conto;
- Il regime di assoluta impignorabilità della pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento era stabilito nell'interesse pubblico e perciò il vincolo sul cespite e la sua sottrazione alla disponibilità dell'avente diritto era assolutamente nullo per violazione di norme imperative;
- altrettanto nullo / illegittimo, era il pignoramento oltre il limite di cui all'art. 545 comma 8 cpc delle somme percepite dal a titolo di pensione ai superstiti R_
o le stesse già accantonate.
si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sul Controparte_1 presupposto della legittimità del pignoramento eseguito sul conto corrente c/o
, in quanto rispettoso dei limiti dettati dall'art.545 comma CP_6 Controparte_3
3 8 c.p.c., in relazione alle somme depositate in epoca precedente o successiva rispetto all'imposizione del vincolo.
Con ordinanza 29/11/2023 comunicata il 30/11/2023, il GE,“rilevato che dagli estratti conto e dall'ulteriore documentazione prodotta dall'opponente si evince che la provvista del conto corrente pignorato, così come del cd “salvadanaio”, sia rappresentata esclusivamente da pensione erogata dall' e che le somme CP_4 corrisposte siano costituite in parte da pensione ai superstiti, in parte da pensione di invalidità civile, in parte da indennità; - osservato che la pensione di invalidità civile, così come l'indennità di accompagnamento, risultano impignorabili ai sensi dell'art.
545 co. 2 c.p.c., trattandosi di erogazioni a carattere non previdenziale ma assistenziale, volte a garantire unicamente il cd. minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia (Tribunale di Padova, ordinanza 14.1.2016); - Ritenuto che la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, in quanto assolutamente impignorabili, non possano essere pignorate neppure dopo essere state accreditate sul conto corrente, e ciò in ragione del disposto di cui all'art. 545 comma VIII cpc, che vuole che le somme erogate a tale titolo, che confluiscono su conto corrente, siano assoggettate a pignoramento con i medesimi limiti previsti per il pignoramento alla fonte;
- ritenuto pertanto che sussista il fumus di legittimità per l'accoglimento dell'opposizione, non potendo parte delle somme pignorate essere assoggettata a pignoramento e altra parte essere pignorata in misura inferiore;
- ritenuto comunque, ai fini della determinazione delle spese della presente fase, che Controparte_1
non possa essere dichiarata soccombente, non potendo avere
[...] contezza dell'impignorabilità assoluta/relativa di somme accreditate su conto corrente, accoglieva l'istanza di sospensione della procedura esecutiva intrapresa da con il pignoramento presso terzi Controparte_1
n.12484202300002531/001, compensava tra le parti le spese della fase sommaria e concedeva alle parti il termine di 60 giorni per l'introduzione del merito.
In data 21/12/2023 decedeva. Persona_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato ad Controparte_1
e ad , , erede legittima di Controparte_6 Parte_1 R_
, introduceva il merito del giudizio di opposizione all'esecuzione, in
[...]
4 prosecuzione alla fase sommaria, riproponendo le eccezioni e le domande del defunto . Persona_1
Nello specifico, chiedeva che fosse accertata e dichiarata la nullità del pignoramento intrapreso da sul conto corrente n. Controparte_1
50276/1000/00003609, in relazione ad ogni singolo rateo pensionistico/indennitario versato dall' per l'assoluta impignorabilità delle somme accreditate a titolo di CP_4 pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento nonché per superamento dei limiti di pignorabilità previsti dall'art.545 c.p.c e dalle leggi speciali, delle somme accreditate a titolo di pensione ai superstiti, e disposta la restituzione del denaro che aveva versato ad Controparte_6 Controparte_1
, in danno di ossia delle ragioni ereditarie.
[...] Persona_1
In data 24.5.2024, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, contestando la fondatezza delle domande svolte e chiedendo Controparte_1 il rigetto delle stesse.
Sosteneva infatti che l'atto di pignoramento opposto fosse pienamente CP_8 legittimo ed efficace, perchè effettuato nel rispetto della normativa prevista in materia, espressamente riportata nell'atto impugnato
Il giudizio veniva istruito documentalmente.
Veniva disposta ed eseguita CTU sul seguente quesito: “Esaminata la documentazione in atti, premesso che il conto corrente pignorato, intestato a , era Persona_1 alimentato in via esclusiva da accrediti e che detti accrediti erano CP_4 mensilmente effettuati in parte per “invalidità civile”, in parte a titolo di “pensione superstiti”; premesso altresì che le somme erogate a titolo di invalidità civile sono assolutamente impignorabili, mentre la pensione superstiti è pignorabile con i limiti di cui all'art. 545 cpc, determini il CTU l'importo corrispondente alla pensione superstiti giacente sul conto corrente n. 50276/1000/00003609 acceso presso alla data della Controparte_6 dichiarazione resa dal terzo , specificando l'ammontare degli Controparte_6 importi accreditati in data antecedente al pignoramento (7.8.2023) e l'ammontare degli importi accreditati successivamente al pignoramento.
5 Determini, alla luce delle risultanze di cui sopra, il saldo del conto corrente pignorabile, da calcolarsi secondo i criteri dettati dall'art. 545 comma VIII cpc”.
All'udienza del 27.3.2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava innanzi a sé l'udienza del 17.7.2025, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 cpc per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e repliche.
**** L'opposizione proposta è meritevole di accoglimento.
Fin dal ricorso introduttivo, parte opponente ha offerto prova della circostanza che la provvista del conto corrente pignorato e dei risparmi accantonati con il servizio
“salvadanaio” collegato, fosse rappresentata, dall'apertura del conto, esclusivamente da pensioni erogate dall' a . CP_4 Persona_1
Con la produzione dei certificati pensionistici e delle disposizioni di pagamento, inoltre, l'opponente ha provato la circostanza, confermata anche dalla disposta
CTU; che le somme erogate dall' fossero costituite in parte da pensione di CP_4 invalidità civile, in parte da indennità di accompagnamento, in parte da pensione ai superstiti.
Ora, la pensione ai superstiti è un trattamento erogato dall' che ha carattere CP_4 previdenziale e come tale è passibile di pignoramento, negli stessi termini e limiti della pensione diretta.
La pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento, invece, sono trattamenti assolutamente impignorabili, riconducibili alle fattispecie disciplinate dal comma 2 dell'art. 545 cpc, essendo erogazioni di tipo assistenziale, volte a garantire unicamente il cosiddetto minimo vitale e a reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia (Tribunale di Padova, ordinanza
14.1.2016, ma anche Cass. Sez. lav. Ord. 24123/2018 e Cass. n.30220/2019, che ha chiarito che l'art.69 della L.153/1969, nel dettare i limiti di impignorabilità delle pensioni a carico dell' ha riguardo soltanto alle prestazioni di natura CP_4 previdenziale, senza che sia possibile una sua estensione alle prestazioni avente natura assistenziale).
6 Il pignoramento di dette erogazioni, di conseguenza, deve essere dichiarato inefficace.
La pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, in quanto assolutamente impignorabili, non possono essere pignorate neppure dopo essere state accreditate sul conto corrente, e ciò in ragione del principio introdotto dal comma 8 dell'art. 545 cpc.
Detto comma, aggiunto all'art. 545 cpc dal D.L. 27.6.2015 n. 83, sebbene faccia esplicito riferimento ai crediti derivanti da rapporti di lavoro e ai crediti previdenziali, pone un principio di carattere generale che è quello per cui per cui tutti i particolari crediti previsti dall'art. 545 cpc, ivi compresi quelli di cui al comma 2, se pignorati mediante il pignoramento del conto corrente su cui vengono accreditati, sono assoggettati a pignoramento con i medesimi limiti previsti per il pignoramento alla fonte.
Con la conseguenza che i crediti assolutamente impignorabili alla fonte, previsti dal comma 2 dell'art. 545 cpc, debbano essere ritenuti assolutamente impignorabili anche dopo essere confluiti su un conto corrente.
Le sentenze richiamate da parte opposta, a sostegno della tesi della operatività del c.d. principio della confusione, ai sensi del quale le somme che a qualunque titolo vengono accreditate sul conto sono destinate a confondersi con le altre somme già ivi esistenti, diventando, per effetto dell'accredito sul conto corrente, irrilevante il titolo dell'annotazione, non possono essere prese in considerazione, perché riferibili a fattispecie precedenti all'introduzione, ad opera dell'art. 13 comma 1 lettera l del
D.L. 27.6.2015 n. 83, del comma 8 dell'art. 545 cpc. E detto comma, aggiunto all'articolo citato proprio allo scopo di ovviare alla disparità di trattamento che vi era, prima della riforma del 2015, tra l'ipotesi di pignoramento della pensione o dello stipendio presso l'ente previdenziale o il datore di lavoro – che godeva della impignorabilità parziale relativa - e il pignoramento presso l'Istituto di credito della pensione o dello stipendio accreditati sul conto corrente– pignorabile per l'intero, sulla base del principio della “confusione” con il patrimonio del debitore, stabilisce, come sopra detto, il principio generale per cui i crediti disciplinati dall'art. 545 cpc devono ritenersi pignorabili, se accreditati su conto corrente, con gli stessi limiti previsti per il pignoramento alla fonte.
7 Concludendo, nella fattispecie in esame, solo le rimesse derivanti dalla pensione ai superstiti, accreditate sul conto corrente pignorato, potevano essere assoggettate al vincolo del pignoramento da , nei limiti di cui Controparte_1 all'art. 545 comma 8 cpc.
Per l'esatta determinazione dell'importo pignorabile, costituito, lo si ribadisce, dalle sole erogazioni riconducibili alla pensione ai superstiti, è stata disposta una consulenza tecnica contabile. Vanno richiamati, pertanto, i conteggi effettuati e i risultati ottenuti dal nominato CTU.
Rispettando le indicazioni fornite dal quesito, e dunque correttamente individuando, quale momento rispetto al quale determinare l'importo corrispondente alla pensione superstiti giacente sul conto corrente n.
50276/1000/00003609 quello della dichiarazione resa dal terzo , Controparte_6
e operando la giusta distinzione tra importi accreditati in data antecedente al pignoramento (7.8.2023) e importi accreditati successivamente al pignoramento, la dott.ssa giunta alla conclusione che l'importo pignorabile ammonti CP_9 complessivamente ad euro 7.347,34 -nello specifico ad euro 6.813,22, per gli accrediti avvenuti in data antecedente al pignoramento, e ad euro 534,12 , per i ratei accreditati successivamente al pignoramento.
Le determinazioni del consulente sono da ritenersi condivisibili, perché basate su un'accurata disamina della documentazione agli atti e in conformità alle disposizioni di cui all'art. 545 comma VIII cpc; d'altro canto, nessuna delle parti costituite ha mosso contestazioni o formulato osservazioni alle risultanze della CTU.
Il pignoramento promosso da ex art. 72 bis DPR n.603/1972, con atto notificato CP_8 all'esecutato in data 7.8.2023, andrà dichiarato valido ed Persona_1 efficace nei limiti dell'importo di euro 7.347,34.
Il saldo del conto corrente pignorato, pertanto, andrà assegnato alla pignorante nei limiti dell'importo di euro 7.347,34; la somma di euro 5.016,46, CP_8 corrispondente alla differenza tra l'importo di euro 12.363,80, corrisposto da
[...]
ad e l'importo pignorabile di euro 7.347,34; andrà Controparte_6 CP_8 conseguentemente restituita a , erede del defunto Parte_1 esecutato . Persona_1
***
8 Concludendo, deve ritenersi fondata l'opposizione nei limiti della sollevata eccezione di assoluta impignorabilità delle somme accreditate sul conto corrente pignorato a titolo di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento,
e di relativa impignorabilità delle somme riconducibili a ratei di pensione ai superstiti, accreditate sul medesimo conto.
Le spese del giudizio, quantificate come da dispositivo secondo il regolamento e le tabelle di cui al Dm 13 agosto 2022 n. 147 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 8-10 2022 devono essere sopportate da per un mezzo e Controparte_1 compensate per la restante parte: nella ripartizione delle spese processuali, infatti, non può non tenersi conto del fatto che una parte delle somme giacenti sul conto corrente pignorato sia risultata pignorabile e, ancor più, che al tempo del dispiegato pignoramento, non fosse in grado di conoscere l'esatta natura CP_8 delle somme accreditate sul conto corrente pignorato, né di quantificare l'importo effettivamente assoggettabile a pignoramento, tant'è che è stata appositamente disposta una CTU per la sua esatta determinazione.
Tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia e della sua complessità, le spese andranno liquidate avuto riguardo al parametro medio dello scaglione di riferimento per il valore di causa.
Per le ragioni sopra illustrate, si conferma altresì la compensazione delle spese della fase sommaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando sull'opposizione ex art. 615 cpc promossa da
, quale erede di , nei confronti di Parte_1 Persona_1
e di , così provvede: Controparte_1 Controparte_6
- accerta e dichiara l'impignorabilità assoluta delle somme accreditate sul conto corrente corrente bancario n. 50276/1000/00003609 acceso su Controparte_6 riconducibili a ratei di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento e l'impignorabilità relativa delle somma accreditate sul conto corrente bancario n. 50276/1000/00003609 a titolo di pensione ai superstiti;
- per l'effetto dichiara limitata alla somma di euro 7.347,34 l'efficacia del
9 pignoramento ex art. 72 bis DPR n.603/1972 promosso da Controparte_1 sul conto corrente bancario n. 50276/1000/00003609 acceso su
[...] [...]
intestato a;
CP_6 Persona_1 condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1
, quale erede di , la somma di euro 5.016,46
[...] Persona_1 corrispondente alla differenza tra la somma di euro € 12.363,80 corrisposta da
[...]
ad e l'importo pignorabile di euro 7.347,34; Controparte_6 CP_8
- Compensa per un mezzo tra le parti le spese e le competenze della presente fase giudizio e condanna al pagamento, a favore Controparte_1 di , del residuo mezzo, che liquida, per tale quota, in Parte_1 euro 2.538,50, per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.
- compensa nella medesima misura le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, ponendole per la restante parte a carico di Controparte_1
[...]
Così deciso in Vicenza, lì 3.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Pantano
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