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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 5082 (ex 2004) del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 15/01/2025 e vertente tra
C.F. ed C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to GALANTE C.F._2 ANDREA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Verdi, n. 33, giusta procura in calce alla memoria depositata in data 10/12/2024,
RICORRENTI, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza, dando lettura del seguente dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. ed intimavano sfratto per Parte_1 Parte_2 morosità a che contestualmente citavano per la Controparte_1 convalida dinanzi all'intestato Tribunale. A fronte dell'opposizione dell'intimato, veniva emessa ordinanza ex art. 665 c.p.c., e, nella successiva memoria integrativa, i predetti intimanti chiedevano dichiararsi inammissibile siffatta opposizione, risolversi il contratto locatizio, nonché condannarsi la controparte al rilascio dell'immobile ed al pagamento di quanto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur destinatario di regolari notifiche, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla convalida di sfratto, quantunque tale facoltà dell'intimato sia stata ex ante interessata dalla rinuncia stragiudiziale tramite la scrittura
1 privata esibita e depositata in data 10/9/2024: alla stessa, infatti, non è seguita la non opposizione alla convalida nel contesto d'udienza e ogni sviluppo processuale diverso da quest'ultimo (e/o dalla richiesta di termine di grazia, limitatamente alle locazioni abitative) implica il tramutamento del rito ed il prosieguo del giudizio ex art. 447bis c.p.c.
3. Nel merito, le domande dei ricorrenti sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono. A fronte del deposito telematico del contratto locatizio, della sua registrazione e di quanto attestante la sua cessione all'odierno resistente, i ricorrenti hanno allegato il grave inadempimento della controparte e quest'ultimo non è stato smentito dalla parte conduttrice evocata in giudizio con la prova dei pagamenti o con la deduzione e dimostrazione della oggettiva impossibilità sopravvenuta dei medesimi, come pur dovuto alla stregua di S.U., sent. n. 13533 del 2001. 2.1. Da quanto suesposto deriva, anzitutto, la risoluzione del contratto locatizio ex art. 1453 c.c., pur emendato, all'art. 2, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con la previsione legale della necessaria richiesta dei locatori per l'aggiornamento del canone – in luogo dell'operare automatico di detta rivalutazione -, secondo quanto imposto dall'art. 32, comma primo, della L. n. 392 del 1978 (e da Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 - 01).
2.2. Inoltre, anche alla luce del predetto deposito e pur considerando la citata sostituzione automatica di clausola, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 8.000,00, nonché degli ulteriori canoni dovuti in base al contratto locatizio dalla data della presente sentenza e sino al rilascio, oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli importi maturati, dalle singole scadenze e sino al soddisfo. Del resto, avalla il decisum de quo la giurisprudenza secondo la quale “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (così Cass., Sez.
3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008, Rv. 603837 - 01), ben potendo l'evento condizionante essere costituito dalla compiuta esecuzione del rilascio del compendio immobiliare (così anche Trib. Bergamo, sent. n. 1234 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 1241 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 1284 del 2024).
2.3. Deve altresì condannarsi la parte resistente al rilascio, in favore dei ricorrenti, del compendio immobiliare locato.
2.3.1. Quanto al termine per il rilascio, quest'ultimo deve essere immediato, considerati il già intervenuto decorso della scadenza fissata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., le motivazioni di tale
2 provvedimento, la perdurante morosità e l'esito negativo di anteriori ipotesi di soluzione bonaria.
3. Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di Controparte_1 esse si liquidano in favore di ed Parte_1 Parte_2 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande secondo quanto imposto dai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4921 del 02/03/2018, Rv. 647361 – 01, la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 76,00 per esborsi ed in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione € 536,00, fase di studio
€ 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per la fase decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) risolve il contratto di locazione intercorso tra
[...]
ed da un lato, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dall'altro;
2) sostituisce automaticamente la clausola all'art. 2 del predetto contratto, laddove prevede l'aggiornamento automatico del canone, con la previsione legale della necessaria richiesta dei locatori per l'aggiornamento del canone, secondo quanto imposto dall'art. 32, comma primo, della L. n. 392 del 1978;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
ed dell'importo di € 8.000,00, Parte_1 Parte_2 nonché degli ulteriori canoni dovuti in base al contratto locatizio dalla data della presente sentenza e sino al rilascio, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli importi maturati, dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
4) condanna al rilascio immediato, in favore Controparte_1 di ed del compendio Parte_1 Parte_2 immobiliare locato;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
ed delle spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 76,00 per esborsi ed in € 5.797,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 15/01/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in composizione monocratica, nella persona del dott. Tommaso Del Giudice, nella causa civile di primo grado iscritta al n 5082 (ex 2004) del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa e decisa nell'udienza del 15/01/2025 e vertente tra
C.F. ed C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv.to GALANTE C.F._2 ANDREA ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Bergamo, via Verdi, n. 33, giusta procura in calce alla memoria depositata in data 10/12/2024,
RICORRENTI, nei confronti di
, C.F. Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE,
sulle conclusioni precisate dalle parti nella medesima udienza, dando lettura del seguente dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO 1. ed intimavano sfratto per Parte_1 Parte_2 morosità a che contestualmente citavano per la Controparte_1 convalida dinanzi all'intestato Tribunale. A fronte dell'opposizione dell'intimato, veniva emessa ordinanza ex art. 665 c.p.c., e, nella successiva memoria integrativa, i predetti intimanti chiedevano dichiararsi inammissibile siffatta opposizione, risolversi il contratto locatizio, nonché condannarsi la controparte al rilascio dell'immobile ed al pagamento di quanto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
pur destinatario di regolari notifiche, non si Controparte_1 costituiva e veniva dichiarato contumace.
2. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione alla convalida di sfratto, quantunque tale facoltà dell'intimato sia stata ex ante interessata dalla rinuncia stragiudiziale tramite la scrittura
1 privata esibita e depositata in data 10/9/2024: alla stessa, infatti, non è seguita la non opposizione alla convalida nel contesto d'udienza e ogni sviluppo processuale diverso da quest'ultimo (e/o dalla richiesta di termine di grazia, limitatamente alle locazioni abitative) implica il tramutamento del rito ed il prosieguo del giudizio ex art. 447bis c.p.c.
3. Nel merito, le domande dei ricorrenti sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono. A fronte del deposito telematico del contratto locatizio, della sua registrazione e di quanto attestante la sua cessione all'odierno resistente, i ricorrenti hanno allegato il grave inadempimento della controparte e quest'ultimo non è stato smentito dalla parte conduttrice evocata in giudizio con la prova dei pagamenti o con la deduzione e dimostrazione della oggettiva impossibilità sopravvenuta dei medesimi, come pur dovuto alla stregua di S.U., sent. n. 13533 del 2001. 2.1. Da quanto suesposto deriva, anzitutto, la risoluzione del contratto locatizio ex art. 1453 c.c., pur emendato, all'art. 2, ai sensi dell'art. 1339 c.c., con la previsione legale della necessaria richiesta dei locatori per l'aggiornamento del canone – in luogo dell'operare automatico di detta rivalutazione -, secondo quanto imposto dall'art. 32, comma primo, della L. n. 392 del 1978 (e da Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 27287 del 07/10/2021, Rv. 662414 - 01).
2.2. Inoltre, anche alla luce del predetto deposito e pur considerando la citata sostituzione automatica di clausola, la parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo di € 8.000,00, nonché degli ulteriori canoni dovuti in base al contratto locatizio dalla data della presente sentenza e sino al rilascio, oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli importi maturati, dalle singole scadenze e sino al soddisfo. Del resto, avalla il decisum de quo la giurisprudenza secondo la quale “Nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione” (così Cass., Sez.
3, Sentenza n. 16621 del 19/06/2008, Rv. 603837 - 01), ben potendo l'evento condizionante essere costituito dalla compiuta esecuzione del rilascio del compendio immobiliare (così anche Trib. Bergamo, sent. n. 1234 del 2023, Trib. Bergamo, sent. n. 1241 del 2024 e Trib. Bergamo, sent. n. 1284 del 2024).
2.3. Deve altresì condannarsi la parte resistente al rilascio, in favore dei ricorrenti, del compendio immobiliare locato.
2.3.1. Quanto al termine per il rilascio, quest'ultimo deve essere immediato, considerati il già intervenuto decorso della scadenza fissata nell'ordinanza ex art. 665 c.p.c., le motivazioni di tale
2 provvedimento, la perdurante morosità e l'esito negativo di anteriori ipotesi di soluzione bonaria.
3. Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di Controparte_1 esse si liquidano in favore di ed Parte_1 Parte_2 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande secondo quanto imposto dai principi di Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 4921 del 02/03/2018, Rv. 647361 – 01, la carenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M., in € 76,00 per esborsi ed in € 5.797,00 per compensi (fase di mediazione € 536,00, fase di studio
€ 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per la fase decisoria, e ciò in ragione della natura documentale della controversia e della sua conclusione in una breve discussione), oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede: 1) risolve il contratto di locazione intercorso tra
[...]
ed da un lato, e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 dall'altro;
2) sostituisce automaticamente la clausola all'art. 2 del predetto contratto, laddove prevede l'aggiornamento automatico del canone, con la previsione legale della necessaria richiesta dei locatori per l'aggiornamento del canone, secondo quanto imposto dall'art. 32, comma primo, della L. n. 392 del 1978;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
ed dell'importo di € 8.000,00, Parte_1 Parte_2 nonché degli ulteriori canoni dovuti in base al contratto locatizio dalla data della presente sentenza e sino al rilascio, oltre interessi ex D.lgs. n. 231 del 2002 sui singoli importi maturati, dalle singole scadenze e sino al soddisfo;
4) condanna al rilascio immediato, in favore Controparte_1 di ed del compendio Parte_1 Parte_2 immobiliare locato;
5) rigetta nel resto;
6) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
ed delle spese di lite, che liquida Parte_1 Parte_2 in € 76,00 per esborsi ed in € 5.797,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 15/01/2025.
Il Giudice dott. Tommaso Del Giudice
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